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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 febbraio 2023

Cassazione n. 09879/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 13544/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] eSILVIA FILIPPI, elettivamente domiciliat e in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresenta te e dife se dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvo.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenzan. 2846/2021 del la CORTE D’APPELLO DI VENEZIAdepositata il 16/11/2021; Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 13544/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI ; Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 13544/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 2846/2021, resa in data 16/11/2021, la Corte d’appellodi Venezia, in accoglimento per quanto di ragione d ell’appello propostoda [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]) e in parziale riforma della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha rideterminato (in diminuzione) l’importoriconosciuto dal primo giudice in favore di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di risarcimento del danno, per avere quest’ultima subito l’abbandono affettivo del padre, [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condannain solido di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di eredi di I talo Filippi) alla corresponsione di tale somma in favore dell’originariaattrice; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale – premessala mancata dimostrazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dell’avvenuta esecuzione dell’inv entario dell’eredità di [OSCURATO:PERSONA], indispensabile ai fini del godimento del beneficio della limitazione della responsabilità intra vires per i debiti ereditari – ha individuato il riferimento risarcitorio applicabile al caso di specie nel valore-basedella perdita del rapporto parentale (padre - figlia) secondo le c.d. tabelle del Tribunale di Milano, adattato in riduzione al fine di tener conto della differenza tra il danno da lesione del rapporto parentalee quello determinato dal lutto; avverso la sent enza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione; AmeliaRossi Filippi resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro,hanno depositato memoria; consideratoche, Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 13544/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri conil primo motivo, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 115 co. 1 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale ritenuto che Rosa C olombo e [OSCURATO:PERSONA] non avessero compiutamente dimostrato la propria accettazionedell’eredità con beneficio di inventario; affermanole ricorrenti di aver provveduto ad enunciare tale loro qualitàallegando la copia dell’atto di accettazione, formaliz zato avanti il [OSCURATO:PERSONA] in data 21 marzo 2019, e che la dimostrazionedell’esistenza del beneficio di inventario non richiedesse di essere ulteriormente sostenuta sotto il profilo probatorio, non essendostata messa in discussione ad opera d i controparte; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come le ricorrenti abbiano prospettato il vizio in esamesenza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice aquo a sostegno della decisione assunta; sul punto, varrà richiamare i l principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazioneè rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, seco ndo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisioneè erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare unerrore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i qualiè esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e,quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere e nunciate come tali, debbono concretamenteconsiderare le ragioni che la sorreggono e da esse non possonoprescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 13544/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.In riferime nto al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nellaproposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. Civ. (Sez. 3, Sentenzan. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 - 01); nella specie, avendo la corte territoriale rilevato la mancata dimostrazione, da parte delle odierne ricorrenti, dell’avvenuto compimento dell’inventario dell’eredità, quale elemento costitutivo dellaloro qualità di eredi beneficiate della limitazione di responsabilità per i debiti ereditari (come tale, destinato a costituire oggetto di un onere probatorio incombente a carico delle stesse), l’odierna censura delle ricorrenti, nel riproporre la questione della natura incontestata (ex art. 115 c.p.c.) della propria condizione di eredi beneficiate della limitazionedi responsabilità, dimostra di non essersi punto confrontato con la decisione impugnata, con la conseguente inammissibilità della censuraper le specifiche ragioni in precedenza indicate; èappena i l caso di rilevare, peraltro, la determinante incidenza, nel caso di specie, del consolidato insegnamento della giurisprudenza di questaCorte, secondo cui l'onere di contestazione - la cui inosservanza rendeil fatto pacifico e non bisognoso di prova - su ssiste soltanto per ifatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (cfr. Sez.

L, Ordinanzan. 87 del 04/01/2019, Rv. 652044 – 01; Sez. 3, Sentenza n.14652 del 18/07/2016, Rv. 640518 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3576 del13/02/2013, Rv. 625006 - 01), avuto altresì riguardo alla mancata dimostrazione, da parte delle odierne ricorrenti, dell’effettiva e concretaconoscenza, in capo alla controparte, delle circostanze di fatto (quale, ad esempio, l’avvenuta esecuzione dell’inventario dell’eredità ai fini del conseguimento del beneficio della limitazione di responsabilità)assunte come incontroverse; Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 13544/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con il secondo motivo, le ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata, per avere la corte territoriale dettato una motivazioneinsanabilmente contraddittoria, in violazione dell’art. 132 c.p.c.(in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), avendo i giudici d’appello (dopoaver affermato la non assimilabilità del danno da abbandono del figlioa quello per il lutto da perdita del genitore) comunq ue ritenuto di procederea una quantificazione del danno da privazione del rapporto con il padre naturale parametrandolo ai valori delle tabelle per la liquidazionedel danno da morte del prossimo congiunto; ilmotivo è manifestamente infondato; osserva il Collegio come il vizio della contraddittorietà della motivazionesia configurabile solo quando le argomentazioni enunciate dalgiudice a sostegno della propria decisione siano così insanabilmente contrastantitra loro da eludersi reciprocamente, e da non consentire, quindi,di identificare l' iter logico attraverso il quale il giudice stesso sia pervenutoal convincimento espresso; la corte d’appello, al contrario, dopo aver evidenziato il carattere incontestatodel riferimento alle c.d. tabelle del Tribuna le di Milano ai finidella liquidazione del danno non patrimoniale sofferto dall’originaria attrice,non si è limitata a rilevare la differenza ontologica tra il danno non patrimoniale da illecito endofamiliare e quello da perdita del rapporto genitoriale, ma, proprio muovendo da tale differenza, ha giustificato l’opportuna riduzione degli importi indicate nelle ridette tabelle;e tanto, sul presupposto che “il danno da lesione del rapporto parentaleè da valutare in termini inferiori al danno da lutto ove la parte vieneprivata di un rapporto durato nel tempo”; il percorso argomentativo seguito dai giudici di appello esplicita quindi le ragioni poste a fondamento del decisum – sottraendosi, Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 13544/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri pertantoal vigore delle censure critiche avanzate dalle ricorrenti con la censurain esame; conil terzo motivo, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 2056 e 1226 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c.), per avere la corte d’appello omesso di calibrare i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentalesecondo un sistema a punti, non indicando le ragioni per le quali l’applicazione della liquidazione secondo il valore a punto non potesseessere valorizzata; in particolare, le ricorrenti sostengono che, nel liquidare equitativamente il danno da abbandono della figlia, assimilandolo al dannoda perdita familiare ai fini dell’applicazione delle c.d. tabelle di Milano,la corte d’appello avrebbe violato il principio di diritto espresso da questa Corte secondo cui, nella modulazione del risarcimento da perdita familiare, il giudicante sarebbe tenuto indefettibilmente ad elencare tra le circostanze di fatto l’età della vittima, l’età del superstite,il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazi one deirelativi punteggi (Sez. 3 - , Sentenza n. 33005 del 10/11/2021, Rv. 663770- 01); ilmotivo è inammissibile per carenza di interesse ad impugnare; osserva il Collegio come l'interesse all'impugnazione costituisca una manifestazione del generale pr incipio dell'interesse ad agire e dev’essere individuato in un interesse giuridicamente tutelato, identificabile nella possibilità di conseguire una concreta utilità o un risultato giuridicamente apprezzabile attraverso la rimozione della statuizione censu rata, non prospettandosi, perciò, sufficiente al riguardo la configurabilità di un mero interesse astratto a una più corretta soluzione di una questione giuridica non suscettibile di Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 13544/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri produrre riflessi pratici sulla soluzione adottata (Sez. 3, Sentenza n. 12952del 04/06/2007, Rv. 597587 - 01); nelcaso di specie, le odierni ricorrenti hanno del tutto omesso di evidenziarein che modo, l’eventuale applicazione di un diverso criterio diliquidazione del danno sofferto dalla controparte (e, segnatamente, di un criterio fondato sull’applicazione di una griglia organizzata matematicamente,attraverso il riferimento a un sistema di punteggi specifici correlati a ben individuati parametri di fatto), avrebbe con certezzacondotto alla liquidazione, a beneficio della controparte, di un dannodi importo inferiore a quello riconosciuto dalla corte territoriale, con la conseguente impossibilità di individuare, nello scrutinio dell’odierna censura, la concreta lesione eventualmente arrecata, alle odiernericorrenti, attra verso l’adozione del provvedimento impugnato inquesta sede; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta infondatezzadelle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto delricorso, cui segue la condanna delle ricorrenti al rimbo rso, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondola liquidazione di cui al dispositivo; dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, d ell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

P.Q.M.

Rigettail ricorso e condanna le ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate complessivamente nell’importo di euro 8.000,00, oltre alle spese Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 13544/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli accessori come per legge.

Dichiara la sussi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 13544/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] eSILVIA FILIPPI, elettivamente domiciliat e in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresenta te e dife se dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvo.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenzan. 2846/2021 del la CORTE D’APPELLO DI VENEZIAdepositata il 16/11/2021; Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 13544/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI ; Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 13544/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 2846/2021, resa in data 16/11/2021, la Corte d’appellodi Venezia, in accoglimento per quanto di ragione d ell’appello propostoda [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]) e in parziale riforma della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha rideterminato (in diminuzione) l’importoriconosciuto dal primo giudice in favore di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di risarcimento del danno, per avere quest’ultima subito l’abbandono affettivo del padre, [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condannain solido di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di eredi di I talo Filippi) alla corresponsione di tale somma in favore dell’originariaattrice; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale – premessala mancata dimostrazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dell’avvenuta esecuzione dell’inv entario dell’eredità di [OSCURATO:PERSONA], indispensabile ai fini del godimento del beneficio della limitazione della responsabilità intra vires per i debiti ereditari – ha individuato il riferimento risarcitorio applicabile al caso di specie nel valore-basedella perdita del rapporto parentale (padre - figlia) secondo le c.d. tabelle del Tribunale di Milano, adattato in riduzione al fine di tener conto della differenza tra il danno da lesione del rapporto parentalee quello determinato dal lutto; avverso la sent enza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione; AmeliaRossi Filippi resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro,hanno depositato memoria; consideratoche, Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 13544/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri conil primo motivo, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 115 co. 1 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale ritenuto che Rosa C olombo e [OSCURATO:PERSONA] non avessero compiutamente dimostrato la propria accettazionedell’eredità con beneficio di inventario; affermanole ricorrenti di aver provveduto ad enunciare tale loro qualitàallegando la copia dell’atto di accettazione, formaliz zato avanti il [OSCURATO:PERSONA] in data 21 marzo 2019, e che la dimostrazionedell’esistenza del beneficio di inventario non richiedesse di essere ulteriormente sostenuta sotto il profilo probatorio, non essendostata messa in discussione ad opera d i controparte; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come le ricorrenti abbiano prospettato il vizio in esamesenza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice aquo a sostegno della decisione assunta; sul punto, varrà richiamare i l principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazioneè rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, seco ndo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisioneè erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare unerrore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i qualiè esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e,quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere e nunciate come tali, debbono concretamenteconsiderare le ragioni che la sorreggono e da esse non possonoprescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 13544/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.In riferime nto al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nellaproposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. Civ. (Sez. 3, Sentenzan. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 - 01); nella specie, avendo la corte territoriale rilevato la mancata dimostrazione, da parte delle odierne ricorrenti, dell’avvenuto compimento dell’inventario dell’eredità, quale elemento costitutivo dellaloro qualità di eredi beneficiate della limitazione di responsabilità per i debiti ereditari (come tale, destinato a costituire oggetto di un onere probatorio incombente a carico delle stesse), l’odierna censura delle ricorrenti, nel riproporre la questione della natura incontestata (ex art. 115 c.p.c.) della propria condizione di eredi beneficiate della limitazionedi responsabilità, dimostra di non essersi punto confrontato con la decisione impugnata, con la conseguente inammissibilità della censuraper le specifiche ragioni in precedenza indicate; èappena i l caso di rilevare, peraltro, la determinante incidenza, nel caso di specie, del consolidato insegnamento della giurisprudenza di questaCorte, secondo cui l'onere di contestazione - la cui inosservanza rendeil fatto pacifico e non bisognoso di prova - su ssiste soltanto per ifatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (cfr. Sez. L, Ordinanzan. 87 del 04/01/2019, Rv. 652044 – 01; Sez. 3, Sentenza n.14652 del 18/07/2016, Rv. 640518 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3576 del13/02/2013, Rv. 625006 - 01), avuto altresì riguardo alla mancata dimostrazione, da parte delle odierne ricorrenti, dell’effettiva e concretaconoscenza, in capo alla controparte, delle circostanze di fatto (quale, ad esempio, l’avvenuta esecuzione dell’inventario dell’eredità ai fini del conseguimento del beneficio della limitazione di responsabilità)assunte come incontroverse; Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 13544/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con il secondo motivo, le ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata, per avere la corte territoriale dettato una motivazioneinsanabilmente contraddittoria, in violazione dell’art. 132 c.p.c.(in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), avendo i giudici d’appello (dopoaver affermato la non assimilabilità del danno da abbandono del figlioa quello per il lutto da perdita del genitore) comunq ue ritenuto di procederea una quantificazione del danno da privazione del rapporto con il padre naturale parametrandolo ai valori delle tabelle per la liquidazionedel danno da morte del prossimo congiunto; ilmotivo è manifestamente infondato; osserva il Collegio come il vizio della contraddittorietà della motivazionesia configurabile solo quando le argomentazioni enunciate dalgiudice a sostegno della propria decisione siano così insanabilmente contrastantitra loro da eludersi reciprocamente, e da non consentire, quindi,di identificare l' iter logico attraverso il quale il giudice stesso sia pervenutoal convincimento espresso; la corte d’appello, al contrario, dopo aver evidenziato il carattere incontestatodel riferimento alle c.d. tabelle del Tribuna le di Milano ai finidella liquidazione del danno non patrimoniale sofferto dall’originaria attrice,non si è limitata a rilevare la differenza ontologica tra il danno non patrimoniale da illecito endofamiliare e quello da perdita del rapporto genitoriale, ma, proprio muovendo da tale differenza, ha giustificato l’opportuna riduzione degli importi indicate nelle ridette tabelle;e tanto, sul presupposto che “il danno da lesione del rapporto parentaleè da valutare in termini inferiori al danno da lutto ove la parte vieneprivata di un rapporto durato nel tempo”; il percorso argomentativo seguito dai giudici di appello esplicita quindi le ragioni poste a fondamento del decisum – sottraendosi, Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 13544/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri pertantoal vigore delle censure critiche avanzate dalle ricorrenti con la censurain esame; conil terzo motivo, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 2056 e 1226 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c.), per avere la corte d’appello omesso di calibrare i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentalesecondo un sistema a punti, non indicando le ragioni per le quali l’applicazione della liquidazione secondo il valore a punto non potesseessere valorizzata; in particolare, le ricorrenti sostengono che, nel liquidare equitativamente il danno da abbandono della figlia, assimilandolo al dannoda perdita familiare ai fini dell’applicazione delle c.d. tabelle di Milano,la corte d’appello avrebbe violato il principio di diritto espresso da questa Corte secondo cui, nella modulazione del risarcimento da perdita familiare, il giudicante sarebbe tenuto indefettibilmente ad elencare tra le circostanze di fatto l’età della vittima, l’età del superstite,il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazi one deirelativi punteggi (Sez. 3 - , Sentenza n. 33005 del 10/11/2021, Rv. 663770- 01); ilmotivo è inammissibile per carenza di interesse ad impugnare; osserva il Collegio come l'interesse all'impugnazione costituisca una manifestazione del generale pr incipio dell'interesse ad agire e dev’essere individuato in un interesse giuridicamente tutelato, identificabile nella possibilità di conseguire una concreta utilità o un risultato giuridicamente apprezzabile attraverso la rimozione della statuizione censu rata, non prospettandosi, perciò, sufficiente al riguardo la configurabilità di un mero interesse astratto a una più corretta soluzione di una questione giuridica non suscettibile di Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 13544/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri produrre riflessi pratici sulla soluzione adottata (Sez. 3, Sentenza n. 12952del 04/06/2007, Rv. 597587 - 01); nelcaso di specie, le odierni ricorrenti hanno del tutto omesso di evidenziarein che modo, l’eventuale applicazione di un diverso criterio diliquidazione del danno sofferto dalla controparte (e, segnatamente, di un criterio fondato sull’applicazione di una griglia organizzata matematicamente,attraverso il riferimento a un sistema di punteggi specifici correlati a ben individuati parametri di fatto), avrebbe con certezzacondotto alla liquidazione, a beneficio della controparte, di un dannodi importo inferiore a quello riconosciuto dalla corte territoriale, con la conseguente impossibilità di individuare, nello scrutinio dell’odierna censura, la concreta lesione eventualmente arrecata, alle odiernericorrenti, attra verso l’adozione del provvedimento impugnato inquesta sede; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta infondatezzadelle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto delricorso, cui segue la condanna delle ricorrenti al rimbo rso, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondola liquidazione di cui al dispositivo; dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, d ell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M. Rigettail ricorso e condanna le ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate complessivamente nell’importo di euro 8.000,00, oltre alle spese Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 13544/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli accessori come per legge. Dichiara la sussi
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