CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 maggio 2019
Cassazione n. 20987/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1687/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], nella qualit à di erede di Sette o [OSCURATO:PERSONA], Meclan di [OSCURATO:PERSONA] e C. Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3621/2019 depositata il30/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. Nel 2010 [OSCURATO:PERSONA] e la Meclan s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C. convenivano in giudizio la Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], per sentire accertarne la responsabilità professionale per non aver inviato la dichiarazione dei redditi della Società attrice (anno 2002) e, per l’effetto, sentirla condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti dalle parti attrici e quantificati complessivamente in € 104.510,39. A sostegno delle loro pretese deducevano di essersi avvalsi, negli anni 2001-2004, dell’opera professionale della convenuta, delegata alla tenuta e alla conservazione della contabilità della Società, nonché tutti gli adempimenti fiscali, ivi compresi le dichiarazioni dei redditi e l’invio telematico delle stesse. Denunciavano, inoltre, che nell’anno 2006, a seguito di una verifica fiscale alla Meclan s.a.s., la Guardia di Finanza, pur riscontrando l’esistenza delle dichiarazioni fiscali ed accertando il regolare versamento di quanto dovuto per le imposte relative al suddetto anno, sia ai fini Irpeg che Iva, rilevava l’assenza della ricevuta dell’invio delle dichiarazioni fiscali in via telematica, come previsto dall’art. 3 del d.P.R. n. 322/1998 come modificato dal d.P.R. n. 435/2001. Conseguentemente l’Agenzia delle Entrate notificava alla Meclan avviso di accertamento, richiedendo alla società il pagamento di complessivi euro 178.194 per imposte dovute ed euro 216.060 per sanzioni. In ragione dei medesimi fatti veniva notificato altro avviso di accertamento al socio accomandatario della Meclan, [OSCURATO:PERSONA],in relazione all’Irpef di quest’ultima. Avverso tali avvisi di accertamento, le attrici proponevano ricorso presso la Commissione Tributaria provinciale di Roma, che veniva accolto con sentenza n. 363/33 /2009. Contestualmente il Gip del tribunale di Roma disponeva l’archiviazione del procedimento penale nei confronti della Sette in relazione al reato concernente l’omessa presentazione della dichiarazione Iva dell’anno 2002 finalizzata all’evasione dell’imposta. Tuttavia le attrici sostenevano che a causa di tali inadempienze avevano subito gravi danni derivanti: dall’emissione di due avvisi di accertamento, oggetto di ricorso innanzi alla Commissione Tributaria; dalla instaurazione di un procedimento penale per il reato di omessa dichiarazione ai fini IVA (art. 5 d.lgs. 74 del 2000) nei confronti della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA]; dall’inserimento della Società nella black list dell’Agenzia delle Entrate. Il Tribunale di Tivoli con sentenza n. 633/2013, pur ritenendo provato che la dichiarazione non era stata presentata per omissione colposa e negligente della convenuta, riteneva sussistente la corresponsabilità colposa delle attrici ex art. 1227 c.c. e rigettava la domanda non essendo stati provati i danni patiti. 2. [OSCURATO:PERSONA] e la Meclan s.a.s. proponevano appello contestando tanto la parte della sentenza relativa all’accertamento della corresponsabilità colposa ai sensi dell’art. 1227 c.c., quanto quella relativa al difetto di prova dei pretesi danni. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello incidentale invocando la riforma del capo di sentenza relativo all’accertamento della sua responsabilità colposa e negligente per l’omesso invio telematico della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2002. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 30 maggio 2019, rigettava l’appello incidentale e accoglieva l’appello principale, negando la corresponsabilità colposa delle originarie attrici e condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di: € 14.890,73 a titolo di danni patrimoniali, in favore di Meclan s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C.; € 39.619,66 a titolo di danni patrimoniali, in favore di [OSCURATO:PERSONA]; € 15.000,00 a titolo di danni non patrimoniali, in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e C. s.a.s. (già Meclan s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C.) e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], resistono con un unico controricorso. Entrambe le parti depositano memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi. Ragioni della decisione 4.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente la ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 116 c.p.c., nonché all’art. 3, commi 2, 3, 3 bis e 3 ter, del D.P.R. 322/1998”. Secondo la ricorrente, la Corte avrebbe erroneamente valutato le prove in merito all’incarico della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali da parte della professionista. In particolare, il Giudice avrebbe ricostruito erroneamente la sussistenza di un obbligo, del suo relativo inadempimento e del nesso causale con il pregiudizio lamentato. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la “violazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all’art.1227 c.c., nonché, all’art. 3, comma 6, D.P.R. 322/1998” per avere, la sentenza impugnata, ritenuto insussistente il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. da parte delle odierne resistenti, ribaltando l’accertamento effettuato in primo grado sul punto. In particolare, in contrasto con le disposizioni appena richiamate, la Corte territoriale avrebbe erroneamente sottostimato l’incidenza causale dei comportamenti negligenti di parte attrice, nonché avrebbe erroneamente escluso, nel caso di specie, la sussistenza di un obbligo di vigilanza, alla stregua della normale diligenza, in capo al contribuente. 4.3.Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c., nonché, in relazione agli artt. 115, 116 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c.”. Secondo la ricorrente, la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto provati i danni patrimoniali oggetto di controversia, in relazione al pagamento delle spese legali sostenute nel giudizio tributario e nel procedimento penale, sulla base di mere parcelle pro forma prodotte da parte attrice. In particolare, il Giudice avrebbe errato nel ritenere irrilevante la prova del pagamento delle parcelle pro forma, ritenendo sufficienti quest’ultime a fondare la domanda attorea. 4.4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la “ violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 1226 c.c. e 112 c.p.c., nonché, in relazione agli artt. 115 c.p.c., 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 2697 c.c.”. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe violato il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, non essendovi traccia, nelle conclusioni delle attrici, di alcun riferimento alla domanda di liquidazione in via equitativa del danno non patrimoniale. Inoltre, in riferimento alla prova dello stesso danno non patrimoniale, la ricorrente lamenta la totale genericità delle allegazioni di parte attrice e l’assenza di qualunque documentazione medica atta a provare i danni asseritamente dipendenti dallo shock subito da [OSCURATO:PERSONA] a causa degli accertamenti ricevuti e delle conseguenti vicende giudiziarie. 5.Il primo motivo è inammissibile. Le censure ivi contenute, infatti, così come formulate, si limitano a proporre un’interpretazione delle risultanze probatorie diversa rispetto a quella, non meno esaustiva ed opportunamente argomentata, del giudice territoriale, nonché implicano valutazioni di fatto, già oggetto del libero apprezzamento del giudice di merito ed insindacabili in questa sede. In definitiva, in disparte il rilievo che, quanto alla doglianza imperniata sulla violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., il ricorso non è in linea con le chiare indicazioni di Cass. 11892/16 e, in motivazione, di Cass. Sez. U. n. 16598/16, neppure è rispettato il canone, fissato da Cass. Sez. U. n. 1785/18, per la deduzione della violazione in iure dei paradigmi normativi. Nella specie, il ricorrente deduce l’erroneità in riferimento all’incarico ricevuto di inviare telematicamente la dichiarazione, ma tale fatto, vale a dire il conferimento dell’ incarico di trasmissione telematica, è stato accertato dal giudice del merito; e la ricorrente si limita a prospettare solo una diversa ricostruzione in fatto. 5.1. Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. È inammissibile nella parte in cui si sostanzia in un tentativo di addivenire, surrettiziamente e per il tramite dell’invocato art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c, ad una delle diverse possibili ricostruzioni in fatto della vicenda controversa. È, invece, infondato nella parte in cui si infrange contro la circostanza che il giudice dell’appello, con motivazione scevra da qualsivoglia vizio, ha escluso qualsiasi forma di corresponsabilità tra le parti, perché non si può ascrivere a colpa di un cliente, che si rivolge ad un professionista abilitato siccome è privo delle competenze giuridiche o tecniche richieste per redigere ed inviare la dichiarazione fiscale, il fatto di aver ignorato che decorsi 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione la stessa si considera omessa ai fini fiscali (cfr. pag. 5 sentenza impugnata).In conclusione, non si può esigere dal cliente di sorvegliare il professionista, da lui incaricato di tenere le condotte idonee a rispettare la legge e a fargli rispettare la legge , per evitare di incorrere in sanzioni per le omissioni del professionista incaricatospecificamente di evitargli quel rischio. 5.2. Il terzo motivo è infondato. La ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. La parcella pro-forma, sicuramente, non può essere considerata un documento validamente finalizzato a ottenere il riconoscimento di un determinato importo nei confronti di una società cliente, poiché contiene la quantificazione unilaterale degli esborsi dovuti per l’attività professionale. Nel caso di specie, però, il giudice d’appello ha rilevato da parte della attuale ricorrente la carenza di una puntuale contestazione in punto di debenza e di congruità delle somme richieste sia sui pro- forma, sia sull’attività esercitata dai legali che evidentemente ne era oggetto (cfr. pag. 6 sentenza impugnata) : e tale specifica ratio decidendinon risulta adeguatamente contestata in questa sede. 5.3.Il quarto motivo è infondato quanto al primo profilo. Invero, la liquidazione equitativa del danno costituisce un rimedio fondato sull'equità c.d. “integrativa” o “ suppletiva ” : l'equità, cioè, intesa non quale principio che si sostituisce alla norma di diritto nel caso concreto, ma quale principio che completa la norma giuridica. La liquidazione equitativa ha natura non sostitutiva, perché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse (tanto colpevoli quanto incolpevoli). L'impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta del danno deve quindi essere oggettiva (cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta) ed incolpevole (non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'oneredella prova). Pertanto è privo di pregio anche il riferimento alla corrispondenza tra il chiesto e pronunciato in relazione all’art. 1226 c.c.: infatti, il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di non liquet, risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria (Cass., Sez. 3, Ord. 13515 del 29/04/2022; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20990 del 12/10/2011). Il motivo in esame è infondato anche quanto al secondo profilo. La Corte d’appello, infatti, ha ritenuto adeguatamente allegate, almeno complessivamente ed in parte per implicito, le conseguenze dannose con un percorso giuridico scevro da qualsivoglia viz i o giuridico (cfr. sentenza impugnata pag. 6, 3 cpv). 5.4. Il quinto motivo è inammissibile , in quanto quello di cui si lamenta l’omesso esame non è un fatto fenomenico, ma una alternativa complessiva valutazione dell’intero materiale istruttorio in punto di ricostruzione del nesso causale: valutazione che, come è ben noto,non è consentita nella presente sede di legittimità . 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q. M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 8.000 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteri