CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 22539/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30740/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes o dagli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale alle liti in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. VITELLESCHI, 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come procura speciale in atti. -controricorrente- nonché contro G.F.P. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rapp.p.t. -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 1107/2019depositata il 16/07/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.-Con atto di citazione notificato il 2/3/2005 ai sensi del d.lgs. n.5/2003, [OSCURATO:PERSONA], socio al 50% della G.F.P. di Giacinto e [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio l’altro socio, compartecipe per l’altro 50% della predetta società, chiedendo che venissero accertate le gravi inadempienze contrattuali a lui contestate e pronunciato lo scioglimento anticipato della società per oggettiva impossibilità di conseguire l’oggetto sociale ex art.2272 n.2 cod.civ., con conseguente messa in liquidazione e nominadei liquidatori. Costituitosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] chiese il rigetto delle avverse domande. Nel corso dello scambio delle memorie, previsto dal rito societario vigente all’epoca ed applicato, [OSCURATO:PERSONA] accettò la dichiarazione di recesso avanzata dal fratello Giacinto e offrì una somma a titolo di liquidazione della quota, a scopo transattivo, offerta che non venne accettata. Si pervenne così ad una prima pronuncia giudiziale con la sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n. 297/2007 con la quale il Tribunale rigettò la domanda di scioglimento della società, dando atto che [OSCURATO:PERSONA] aveva accettato il recesso di [OSCURATO:PERSONA]; la causa venne quindi rimessa in istruzione per la liquidazione della quota sociale. La sentenza non definitiva venne appellata da [OSCURATO:PERSONA], che sostenne che il recesso era avvenuto per giusta causa, e il processo venne sospeso sino al passaggio in giudicato della sentenza non definitiva appellata. Nelle more del giudizio di appello si verificò il decesso dell’appellante, cui successero, quali eredi intestati, gli attuali ricorrenti. La Corte di appello accolse il gravame e dichiarò la legittimità del recesso di [OSCURATO:PERSONA] per giusta causa. Con ordinanza n. 42/2012, la Cassazione rigettò il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza di secondo grado. Il giudizio, cessata la causa di sospensione, venne riassunto dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] che chiesero la liquidazione della quota del socio receduto per giusta causa in base alla situazione patrimoniale della società G.F.P. di Giacinto e [OSCURATO:PERSONA] SNC, divenuta G.F.P di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], a far data dal 21/6/2005, giorno in cui si era verificato lo scioglimento del rapporto sociale. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] chiesero al Tribunale di integrare il contradittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], socio subentrato nella GFP, e nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]; il Tribunale con ordinanza del 12/10/2012 dichiarò non necessaria l’integrazione del contraddittorio, né nei confronti della società, né del socio [OSCURATO:PERSONA], subentrato al socio receduto. Espletata la CTU, il Tribunale con sentenza definitiva del 7/8/2015, accolse la domanda e condannò [OSCURATO:PERSONA] in rappresentanza della società G.F.P. di Giacinto e [OSCURATO:PERSONA] SNC a pagare agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 602.310,00= con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 21/12/2005 fino al saldo e alle spese di lite. La sentenza venne appellata da [OSCURATO:PERSONA]; la società G.F.P di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] spiegò atto di intervento ex art.344 cod.proc.civ., chiedendo che la sentenza fosse riformata e dichiarata inefficace nei suoi confronti. Nel corso del giudizio di secondo grado si verificòil decesso di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudizio, interrotto a seguito di ciò, è stato riassunto e la Corte di appello, ritenuto ammissibile l’intervento della società, ha deciso la controversia con integrale riforma della prima decisione: segnatamente, ha respinto la domanda di liquidazione della quota proposta nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA] e revocato le condanne nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale legale rapp. p.t. della società G.F.P. di Giacinto e [OSCURATO:PERSONA] SNC, statuendo sulle spese di lite. La Corte d'appello ha affermato che il Tribunale non aveva correttamente deciso in relazione al contraddittorio perché dalla lettura degli atti di primo grado si evinceva che questo era stato instaurato esclusivamente nei confronti del socio, coerentemente con la domanda proposta nell'originario atto introduttivo diretto a conseguire l'accertamento della violazione dei patti sociali da parte del socio e lo scioglimento della società. Ha osservato la Corte d'appello che la circostanza che il contraddittorio fosse stata instaurato solo nei confronti del socio era confermata dalla richiesta svolta dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] di integrazione del contraddittorio nei confronti del socio subentrato in luogo di quello receduto e della società,in quanto era la società il soggetto giuridicamente obbligato ex art.2289 cod.civ. al pagamento della liquidazione della quota, pur dando atto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto essere condannato in solido con la società. Anche sulla scorta della posizione processuale assunta dagli stessi eredi di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello ha ritenuto di poter affermare che la citazione in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] era avvenuta esclusivamente nella qualità di socio e che non potevano ritenersi acquisiti elementi da cui desumere un'accettazione del contraddittorio sulla domanda di liquidazione della quota da parte del convenuto nella qualità di legale rappresentante della società. Ha aggiunto che l'ordinanza resa dal Tribunale il 12 ottobre 2012, con la quale era stata respinta l'istanza di integrazione del contraddittorio, non aveva carattere di giudicato, trattandosi di provvedimento relativo ad aspetti procedurali, suscettibile di un eventuale revoca o riforma con la sentenza con cui si sarebbe dovuto definire il giudizio. Sulla scorta di tali premesse la Corte di appello ha affermato che la domanda proposta nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA] doveva essere respinta, atteso che le parti concordavano sul fatto che la domanda di liquidazione della quota andava proposta nei confronti della società. Ha affermato inoltre che doveva revocarsi la condanna nei confronti della società, in quanto soggetto che non era stato convenuto in giudizio. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso con tre mezzi per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Brescia depositata il 16/7/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di unico erede di [OSCURATO:PERSONA], che ha replicato con controricorso, e della società GFP di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., rimasta intimata. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1- Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato la violazione dell’art.111, comma sesto, Cost. e degli artt. 132, secondo comma, n.4, cod.civ. derivante da vizio di motivazione, nonché violazione o falsa applicazione degli ar t t.167, secondo comma, e 112 cod.proc.civ. La censura concerne la statuizione con cui la Corte di appello ha accolto il ricorso, ritenendo che il Tribunale non avesse correttamente deciso in relazione al contraddittorio instaurato nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA] e non, anche, nei confronti della società, unico soggetto legittimato a contraddire in ordine alla domanda di liquidazione della quota sociale di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, i ricorrenti deducono che l’eccezione di assenza della titolarità della posizione soggettiva rispetto alla domanda svolta dall’attore [OSCURATO:PERSONA] in primo grado era stata sollevata da [OSCURATO:PERSONA] per la prima volta solo con l’atto di appello introduttivo del giudizio definito con la sentenza impugnata e non sin dal primo grado, come affermato dalla Corte di appello. Ne deducono che, trattandosi di una eccezione - quella relativa alla titolarità passiva del rapporto controverso -che attiene al merito della lite e non può essere rilevata d’ufficio, l’averla erroneamente ritenuta tempestiva da parte della Corte di merito aveva inficiato la decisione conclusasi con il rigetto della domanda degli odierni ricorrenti. 2.2.-Il motivo è infondato. 2.3.- Co me affermato dalle Sezioni Unite «La domanda di liquidazione della quota di una società di persone, da parte del socio receduto o escluso, ovvero degli eredi del socio defunto, fa valere un'obbligazione non degli altri soci, ma della società, e, pertanto, ai sensi dell'art 2266 cod.civ., va proposta nei confronti della società medesima, quale soggetto passivamente legittimato, senza che vi sia necessità di evocare in giudizio anche detti altri soci»(Cass. Sez. U, n. 291/2000, al quale si sono successivamente uniformate anche Cass. n. 11298/2001; Cass. n. 6376/2004; Cass. n. 8531/2004; Cass. n. 12125/; Cass. n. 1040/2009). Va rilevato che con più recente indirizzo è stato anche chiarito che, in tema di società in nome collettivo, con riferimento alla domanda di liquidazione della quota ai sensi dell'art. 2284 cod.civ., il necessario contraddittorio nei confronti della società, titolare esclusiva della legittimazione passiva, può ritenersi regolarmente instaurato anche nel caso in cui sia convenuta in giudizio non la società, ma tutti i suoi soci, ove risulti accertato, attraverso l'interpretazione della domanda e con apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, che l'attore abbia proposto l'azione nei confronti della società per far valere il proprio credito vantato contro di essa (Cass. n.16556/2020; Cass. n.5248/2012), riservando, quindi al giudice del merito, l’apprezzamento in concreto sull’interpretazione della domanda, con la ulteriore precisazione che «Nel giudizio volto alla liquidazionedella quota sociale di una società in nome collettivo, quest'ultima è legittimata passiva, ma l'unico socio superstite può essere convenuto in lite sia in nome della società che in proprio, al fine di fare valere la sua responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali.»(Cass. n. 8222/2020). Dai principi qui ricordati, si evince che: -la questione dedotta circa l’evocazione della società nel giudizio di liquidazione della quota ai sensi dell’art.2284 cod.civ. concerne la legittimazione passiva e non –contrariamente a quanto assumono i ricorrenti -la titolarità passiva del rapporto controverso; - l’evocazione in giudizio di tutti i soci può far ritenere regolarmente instaurato il contraddittorio solo «ove risulti accertato, attraverso l'interpretazione della domanda e con apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, che l'attore abbia proposto l'azione nei confronti della società per far valere il proprio credito vantato contro di essa»; - ciò può avvenire anche quando sia stato convenuto in lite l’unico socio superstite. Orbene, la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, con conseguente rilevabilità officiosa del difetto in ogni stato e grado del procedimento. Ne consegue che rettamente la Corte di appello ha esercitato il potere-dovere del giudice di controllare d'ufficio il rispetto del principio del contraddittorio, con l'evocazione in causa di tutti i destinatari della domanda come formulata dalla parte attrice, potere che non viene meno, né subisce limitazioni, per il caso in cui la non integrità del contraddittorio non sia stata contestata immediatamente da uno dei convenuti, laddove – come nel caso di specie – questa risulti dagli atti e possa essere accertata l'incompletezza del contraddittorio sulla scorta del contenuto della domanda e degli elementi da essa offerti, rientrando nell'ambito dell'espletamento di tale compito anchel'individuazione delle norme applicabili al caso concreto, indipendentemente dalle prospettazioni delle parti (Cass. n. 10130/2005; Cass. n.25810/2013; Cass. n. 11318/2018). Nello specifico, la Corte di merito – con apprezzamento di sua diretta pertinenza - ha esaminato tutti gli elementi a disposizione (tra cui la stessa richiesta di integrazione del contraddittorio formulata dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e il tentativo di bonario componimento intercorso tra le parti) e ha motivatamente escluso che la società fosse stata evocata in giudizio in ragione della citazione del solo socio [OSCURATO:PERSONA]. Va, peraltro osservato che nella fase di merito del giudizio non risultavano nemmeno evocati tutti i soci, posto che a seguito del recesso, la pluralità dei soci era stata ricostituita con l’ingresso di [OSCURATO:PERSONA] e che questi è stato intimato solo nel giudizio di legittimità, in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]. 2.4.-Per completezza, sotto altro profilo, va osservato che la tesi propugnata dai ricorrenti circa la riconducibilità della vicenda nell’ambito del tema della titolarità del rapporto controverso (dalla quale si dissente, comunque, ritenendo che sia stato accertato un difetto di legittimazione passiva) non condurrebbe ad esito diverso. Invero, la questione sollevata in merito alla dedotta tardività dell’eccezione di difetto di titolarità passiva del rapporto controverso sollevata da [OSCURATO:PERSONA] non appare dirimente, perché, come affermato dalle Sezioni Unite, «La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.»(Cass. Sez. U. n. 2951/2016) e «Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti.» (Cass. n. 30545/2017; Cass. n. 3765/2021) e, nel presente caso, la statuizione della Corte di appello si è fondata sugli atti del giudizio ritualmente acquisiti e nella disponibilità delle parti. 3.1.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.324 cod.proc.civ. e la violazione del giudicato interno formatosi in conseguenza del rigetto dell’istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], la censura concerne la statuizione con cui la Corte di appello ha escluso la ricorrenza di un giudicato rispetto alla decisione assunta dal Tribunale con l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui era stata rigettata la istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti della società invocato dalla stessa difesa degli eredi [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che il contraddittorio fosse già stato instaurato anche nei confronti della società, per effetto della condotta processualetenuta da [OSCURATO:PERSONA], unico altro socio della G.F.P. –di accettazione delle domande svolte dall’attore. A parere dei ricorrenti, diversamente da quanto raffermato dalla Corte di appello, la decisione, pur assunta con ordinanza, aveva carattere decisorio quanto all’affermazione dell’esistenza del pieno contraddittorio instaurato sin dal primo grado con la società e, in assenza di tempestiva impugnazione, si era formato un giudicato preclusivo di altre pronunce. 3.2.-Il motivo è infondato. 3.3.- È dec isivo osservare che, come si evince dalla sentenza impugnata, la questione circa l’integrità o meno del contraddittorio nei confronti della società non venne affrontato solo con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]- che non ebbe su detto profilo valore di sentenza , ma anche nella successiva sentenza emessa d a l Tribunale all’esito dell’istruttoria – mediante l ’apprezzamento del rilievo attribuito all’offerta conciliativa formulata unitamente all’accettazione del recesso da [OSCURATO:PERSONA] - su cui la Corte di appello è giunta ad opposte e motivate conclusioni (fol.15 della sent. imp.) a seguito di gravame - e ciò conferma che sul punto non si era formato alcun giudicato, avendo affrontato il Tribunale la questione anche nella successiva sentenza. 4.1.-Con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio consistente nel giudicato formatosi in relazione all’azione revocatoria proposta nei confronti della GFP di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]; la violazione o falsa applicazione degli artt.324 cod.civ. e 2909 cod.civ. per violazione del giudicato esterno formatosi sulla questione di carenza di contraddittorio nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. 4.2.-Il motivo è inammissibile. 4.3.- Va osservato che la decisione favorevole ai ricorrenti all’esito dell’azione revocatoria promossa nei confronti della società non può spiegare alcun effetto rispetto alla questione della corretta vocatio in iusdella società nel presente giudizio. La decisione del giudizio revocatorio non può in alcun caso, di per sésola, incidere sui requisiti di legittimazione passiva nell’azione di liquidazione della quota di società, né dimostrare la corretta instaurazione del contraddittorio in detto ultimo giudizio, che dipende ovviamente solo dalle regole proprie dello stesso e da quanto effettivamente avvenuto nel corso del relativo iter processuale. Ciò, in disparte il rilievo che nel giudizio di legittimità, la parte ricorrente che deduca l'esistenza del giudicato esterno deve, per il principio di autosufficienza del ricorso e a pena d'inammissibilità dello stesso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (cfr. Cass.n. 15737/2017 e Cass. n. 17310/2020). Nel caso di specie i ricorrenti, in violazione dell’art. 366, n. 6, cod.proc.civ., non hanno adempiuto all’onere di trascrizione del contenuto della pronuncia che determinerebbe il giudicato, avendola solo parzialmente riportata; inoltre, trattandosi di giudicato, intervenuto prima della pronuncia qui impugnata, avrebbero dovuto meglio illustrare se e come la questione era stata sottoposta alla Corte di merito. Il principio della rilevabilità in sede di legittimità del giudicato esterno, sempre che questo risulti dagli atti comunque prodotti nel giudizio di merito, deve essere coordinato con l'onere di completezza e autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve indicare il momento e le circostanze processuali in cui i predetti atti siano stati prodotti (cfr. Cass. Sez. U. n. 1416/2004), senza possibilità di depositare per la prima volta le sentenze in questa sede di legittimità, atteso che tale facoltà è consentita solo in caso di giudicato formatosi successivamente alla sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 1534/2018 e Cass. n. 18464/2018; n. 15846 del 06/06/2023). Va ulteriormente posto in rilievo che gli odierni ricorrenti inammissibilmente invocano l'applicazione del giudicato esterno con riferimento a sentenza emessa in giudizio tra parti diverse. 5. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto (Cass. Sez. U. n. 23535/2019). P.Q.M. - Rigetta il ricorso; -Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 8.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge; - Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da