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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 ottobre 2025

Cassazione n. 37366/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiesto rigettarsi il ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con l'ordinanza descritta in epigrafe, il Tribunale di Roma, quale giudice del riesame, ha confermato la misura custodiale di maggior rigore applicata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 allo stesso ascritti dall'imputazione provvisoria; rilevato, ancora, che avverso detta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione la difesa dell'indagato, adducendo l'assenza di motivazione rispetto ai temi proposti con il riesame avuto riguardo alla attualità e alla concretezza del pericolo di recidiva, considerato il tempo trascorso dai fatti, il periodo di carcerazione successivamente patito dal ricorrente, il percorso di risocializzazione intrapreso dal [OSCURATO:PERSONA] e contestando anche la tenuta della valutazione resa in reazione al pericolo di fuga, parimenti apprezzato senza considerare la risalenza degli elementi fattuali rimarcati a sostegno della ritenuta esigenza cautelare; ritenuto che ad avviso del Collegio, in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; ritenuto che, riguardo al rischio di recidiva, da valutare in termini di concretezza e attualità, nel caso il Tribunale, senza fermarsi alla presunzione di legge favorita dal titolo di reato in contestazione con riguardo alla imputazione associativa, ha con puntualità individuato argomenti logico- fattuali destinati a dare contenuti effettivi alla detta presunzione, facendo buon governo di tali indicazioni di principio; ritenuto, in particolare, che, senza privare di rilievo il dato offerto dal tempo trascorso dai fatti, il Tribunale ne ha rilevato la recessività, al pari degli altri momenti di giudizio prospettati dalla difesa, alla luce della consolidata personalità criminale del ricorrente (valorizzata facendo leva sul disvalore criminale dei fatti in contestazione e, in particolare, sul portato qualificato della partecipazione associativa contestata al [OSCURATO:PERSONA], posto a capo del sodalizio di riferimento), nonché dando coerente attenzione alla vicenda riguardante la consegna all'Imparato della pistola con matricola abrasa (di indiscusso rilievo, vieppiù se letta in funzione dell' attentato omicidiario che questi intendeva realizzare) e, ancora, rimarcando l'indifferenza dell'attività lavorativa in corso emarginata dalla difesa (considerato che in precedenza analoghi impegni non erano stati in grado di elidere le contestuali iniziative criminali comunque poste in essere dal ricorrente), il tutto con argomentare che, immune a vizi in punto di puntualità e linearità logica, rende le relative conclusioni di merito al riparo da censure utilmente prospettabili in sede di legittimità; ritenuto infine che il ricorso è del tutto generico e aspecifico con riguardo al ritenuto pericolo di fuga, parimenti indicato dai giudici della cautela a sostegno della misura adottata, atteso che l'impugnazione difetta di un confronto critico effettivo con le puntuali considerazioni spese nel rimarcare la concretezza del pericolo di fuga, destinate, per la peculiarità delle situazioni in fatto rappresentate (si veda il terz'ultimo capoverso di pagina 13), non contraddette dal ricorso, a dare attualità al rischio paventato, malgrado la data di riferimento delle relative vicende; rilevato che alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così è deciso, 08/10/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] ejl) ERC6IL [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiesto rigettarsi il ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con l'ordinanza descritta in epigrafe, il Tribunale di Roma, quale giudice del riesame, ha confermato la misura custodiale di maggior rigore applicata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 allo stesso ascritti dall'imputazione provvisoria; rilevato, ancora, che avverso detta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione la difesa dell'indagato, adducendo l'assenza di motivazione rispetto ai temi proposti con il riesame avuto riguardo alla attualità e alla concretezza del pericolo di recidiva, considerato il tempo trascorso dai fatti, il periodo di carcerazione successivamente patito dal ricorrente, il percorso di risocializzazione intrapreso dal [OSCURATO:PERSONA] e contestando anche la tenuta della valutazione resa in reazione al pericolo di fuga, parimenti apprezzato senza considerare la risalenza degli elementi fattuali rimarcati a sostegno della ritenuta esigenza cautelare; ritenuto che ad avviso del Collegio, in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; ritenuto che, riguardo al rischio di recidiva, da valutare in termini di concretezza e attualità, nel caso il Tribunale, senza fermarsi alla presunzione di legge favorita dal titolo di reato in contestazione con riguardo alla imputazione associativa, ha con puntualità individuato argomenti logico- fattuali destinati a dare contenuti effettivi alla detta presunzione, facendo buon governo di tali indicazioni di principio; ritenuto, in particolare, che, senza privare di rilievo il dato offerto dal tempo trascorso dai fatti, il Tribunale ne ha rilevato la recessività, al pari degli altri momenti di giudizio prospettati dalla difesa, alla luce della consolidata personalità criminale del ricorrente (valorizzata facendo leva sul disvalore criminale dei fatti in contestazione e, in particolare, sul portato qualificato della partecipazione associativa contestata al [OSCURATO:PERSONA], posto a capo del sodalizio di riferimento), nonché dando coerente attenzione alla vicenda riguardante la consegna all'Imparato della pistola con matricola abrasa (di indiscusso rilievo, vieppiù se letta in funzione dell' attentato omicidiario che questi intendeva realizzare) e, ancora, rimarcando l'indifferenza dell'attività lavorativa in corso emarginata dalla difesa (considerato che in precedenza analoghi impegni non erano stati in grado di elidere le contestuali iniziative criminali comunque poste in essere dal ricorrente), il tutto con argomentare che, immune a vizi in punto di puntualità e linearità logica, rende le relative conclusioni di merito al riparo da censure utilmente prospettabili in sede di legittimità; ritenuto infine che il ricorso è del tutto generico e aspecifico con riguardo al ritenuto pericolo di fuga, parimenti indicato dai giudici della cautela a sostegno della misura adottata, atteso che l'impugnazione difetta di un confronto critico effettivo con le puntuali considerazioni spese nel rimarcare la concretezza del pericolo di fuga, destinate, per la peculiarità delle situazioni in fatto rappresentate (si veda il terz'ultimo capoverso di pagina 13), non contraddette dal ricorso, a dare attualità al rischio paventato, malgrado la data di riferimento delle relative vicende; rilevato che alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 08/10/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] ejl) ERC6IL [OSCURATO:PERSONA]
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