CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16901/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. LIBERTA' di Reggio calabriaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per lainammissibilità dei ricorsi;uditi, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA],e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, con separati atti, per l’annullamento dell’ordinanza del 31luglio 2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha rigettato la richiesta di riesamedell’ordinanza del 3 giugno 2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diReggio [OSCURATO:PERSONA] che ha applicato nei suoi confronti la misura coercitiva personale degliarresti domiciliari perché gravemente indiziato del reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del1990, contestato al capo C1), nonché del reato-fine di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990,contestato al capo C8). Il ricorso a firma degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].1.1.Con il primo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione inordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato associativo di cui al capoC1. L’unico elemento indiziario, si afferma, è costituito dalle conversazioni intercorse consono gli argomenti difensivi dedotti in sede di riesame sui quali il Tribunale ha taciuto: (i) ilricorrente non aveva mai realizzato questa tipologia di affari con il [OSCURATO:PERSONA], come si desumedal tenore delle conversazioni con questi; (ii) il ricorrente era all’oscuro del progetto delTrimboli e della sua associazione; (iii) le conoscenze tecniche del ricorrente noncostituiscono sintomo di criminalità, ma sono il frutto di anni di lavoro nel settore delle piantee dei fiori. L’insufficienza motivazionale deriva dalla errata interpretazione dellaconversazione del 2 aprile 2021 riportata a pag. 16 dell’ordinanza impugnata (“Ci serviamoda te”, frase usata dal [OSCURATO:PERSONA] per ottenere uno sconto sulla transazione e che, letta nelcontesto, significa “ci serviremo da te”, non “ci siamo serviti da te”). Si lamenta il malgovernoprobatorio del dialogo pomeridiano del 14 aprile 2021 con [OSCURATO:PERSONA] dal quale sitrae, piuttosto, la convinzione del contrario poiché essa presuppone che alcun rapporto è inessere con il ricorrente che si limita a chiedere se il suo interlocutore avesse avviato rapporticommerciali con altri soggetti: più razionale la tesi difensiva del possibile futuro rapporto. Inconclusione, sul punto: (i) non sussiste alcun rapporto durevole tra il ricorrente el’associazione; (ii) nessun elemento rivela l’affectio societatis o il mutamento del rapportosinallagmatico; (iii) il ricorrente era all’oscuro dei programmi, della composizione e deimovimenti dell’associazione; (iv) manca la consapevolezza di far parte di una cosca, nonavendo egli mai preso parte a riunioni, né concorso alla consumazione dei reati-fine, néessendo mai stato menzionato nei momenti topici dell’attività associativa. Si deduce, inoltre,il malgoverno della questione relativa al tempus commissi delicti: i reati-fine indicati al capoC2 sono registrati tutti in data antecedente agli incontri con il [OSCURATO:PERSONA] a dimostrazione dellaassenza di un vincolo tra i due. Il riesame ha omesso di confrontarsi con le deduzionidifensive non esaminate neppure implicitamente essendosi l’ordinanza impugnata limitataalla acritica riproposizione del testo dell’ordinanza genetica. 1.2.Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione assente (in senso grafico)con riferimento alla richiesta di qualificazione del reato di cui al capo C8) come di lieve entitàai sensi del quinto comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, richiesta fondata sui seguentielementi: (i) la quantità di sostanza oggetto di conversazione (100 grammi di marijuana); (ii)le trattative condotte direttamente e personalmente senza intermediari (in assenza dunque diuna struttura organizzativa); (iii) i dubbi sulla finalità di successiva rivendita della sostanza;(iv) il mancato rinvenimento di strumenti per il taglio, confezionamento o pesatura dellasostanza (a dimostrazione della intenzione di non cedere la sostanza stessa); (v) laincensuratezza del ricorrente; (vi) il mancato rinvenimento di denaro riconducibile all’attivitàdi spaccio del ricorrente; (vii) si tratta di droga leggera.1.3.Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordinealle esigenze cautelari con riferimento: (i) alla mancanza di motivazione sul pericolo di fuga;(ii) alla marginalità della posizione del ricorrente che depone per la mancanza di attualità delpericolo di recidiva; (iii) alla incensuratezza del ricorrente che non ha avuto contatti connessuno se non con il [OSCURATO:PERSONA]; (iv) alla assenza dalla scena investigativa prima e dopo laprimavera del 2021; (v) alla attività svolta legalmente quale titolare di esercizio commercialedi rivendita di fiori e piante.Il ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].1.1.Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione conriferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato associativo. Lamenta alriguardo: (i) il malgoverno delle conversazioni intercettate; (ii) la assenza di un rapportofornitore-acquirente di natura esclusiva (le conversazioni provano, semmai, il contrario); (iii)la natura apodittica dell’affermazione secondo la quale il ricorrente era dedito al traffico didroga; (iv) la insufficienza della contiguità ambientale o professionale con associati; (v) lamancanza di prova della materiale e consapevole partecipazione del ricorrente al sodalizio;(vi) i contatti tenuti con il [OSCURATO:PERSONA] si spiegano in quanto rivenditore di prodotti perl’agricoltura.1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di mancanza dimotivazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi del reato di cui al capo C8.Manca, si afferma, la prova dell’esistenza attuale dell’oggetto della richiesta e della finalità dirivendita successiva piuttosto che di uso personale della sostanza richiesta.1.3.Con il terzo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione illogica econtraddittoria in ordine alle esigenze cautelari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi sono fondati limitatamente al reato di cui al capo C8); sono inammissibili nelresto.2.Si imputa al ricorrente di aver preso parte all’associazione per delinquere rubricata alcapo C8 finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo marijuana mediante lacoltivazione di piantagioni di canapa indiana e la successiva commercializzazione dellasostanza ricavata, associazione diretta dai fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eTrimboli Rocco ed alla quale il ricorrente aveva preso parte quale «incaricato di fornirestabilmente al sodalizio i semi di varie tipologie di canapa da piantare nonché consigli tecnicisu quale tipologia di sostanza da coltivare e sulle modalità di coltivazione di quel genere dipiante, procurando informazioni sulle varie tipologie di semi, sui tempi di maturazione e sullaqualità della sostanza prodotta».2.1.Incontestata, in questa sede, la sussistenza del sodalizio (che, per la realizzazionedel programma criminoso, si avvaleva dell’apporto stabile di numerosi sodali ed aveva adisposizione terreni, casolari, strumenti tecnici dedicati alla coltivazione e mezzi finanziari),nel confermare i gravi indizi di colpevolezza del reato associativo ascritto al ricorrente e neldisattendere i rilievi difensivi sul punto e sul fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai venduto semidi canapa e che comunque fino al 14 maro 2025 era lecita la vendita di semi di canapa light,il Tribunale del riesame ha osservato che nelle conversazioni intercorse tra il ricorrente edeterminare una maggiore resa o un maggior guadagno con riferimento proprio alla varietàdi piante trattate dall’associazione (“Jack” e “AK47”). Nella conversazione del 2 aprile 2021,per esempio, si faceva riferimento anche alla varietà denominata “think different” e alle suepotenzialità produttive con riferimento alla percentuale di principio attivo della sostanza chene sarebbe stata ricavata anche con riferimento ai tempi, ai luoghi e ai costi dellacoltivazione. A chiusura della lunga conversazione si faceva riferimento anche ad altrequalità come, per esempio, la “Deimos”. Nel corso della conversazione [OSCURATO:PERSONA] ricordato al proprio interlocutore che si servivano da lui (“tu lo vedi, ci serviamo date”), frase interpretata dalla difesa nel senso che per il futuro si sarebbero serviti da luiladdove il Tribunale ha ritenuto che la frase rievocasse un rapporto di fidelizzazione già inpresso l’impresa di [OSCURATO:PERSONA] tuttavia non trovandolo. Aggiunge il Tribunale che, achiusura della conversazione, il ricorrente aveva precisato al suo interlocutore di avereffettuato ricerche tramite Internet utilizzando una pagina web sconosciuta per evitare dilasciare tracce nella cronologia degli accessi e non essere rintracciato in caso di controllo (ariprova della natura illecita dell’oggetto delle transazioni). Nella successiva conversazionedel 14 aprile 2021, assicurato da [OSCURATO:PERSONA] che questi non aveva acquistato semidi canapa da altri fornitori, il ricorrente aveva proposto ulteriori sconti per l’acquisto della“think different” che aveva un principio attivo elevato. Un ulteriore incontro era statoregistrato l’11 maggio 2021 presso l’autolavaggio di [OSCURATO:PERSONA] ove il ricorrenteaveva consegnato del concime. 2.2.Il ricorrente da un lato lamenta l’omesso esame delle deduzioni difensive(affermazione smentita dalle considerazioni svolte dal Tribunale a confutazione dell’istanzadi riesame), dall’altro propone una diversa lettura delle conversazioni intercettate delle qualideduce il malgoverno probatorio.2.3.È necessario ribadire, al riguardo, che l'interpretazione e la valutazione delcontenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche costituisce questione difatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non puòessere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità edirragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 5, n. 35680 del10/06/2005, Rv. 232576; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636; Sez. 6, n. 17619 del08/01/2008, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439; Sez. 6, n. 46301 del30/10/2013, Rv. 258164). È possibile prospettare, in questa sede, una interpretazione delsignificato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo inpresenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbiaindicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva edincontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012,Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Rv. 237994). Tale orientamento interpretativoè stato autorevolmente ribadito da Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715,che ha affermato il principio di diritto secondo il quale in tema di intercettazioni diconversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggettiintercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa allavalutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime diesperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (principio ripreso e confermato daSez. 3, n. 35593 del 17/06/2016, Folino, Rv. 267650, e, successivamente, da Sez. 2, n.50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389).2.4.È sufficiente evidenziare che il ricorrente non deduce affatto il travisamento delcontenuto dei dialoghi intercettati ma, astraendo dalla “ratio decidendi” nella sua organicità ecompletezza, invita questa Corte di cassazione ad una loro ri lettura direttainammissibilmente non filtrata dal governo che, sul piano della logica e della valutazionedella prova, ne hanno fatto i Giudici della cautela. Il Tribunale, in particolare, nel valorizzarele parole espresse da [OSCURATO:PERSONA] in chiave ricognitiva di un rapporto già in essere (enel quale si inserisce la conversazione intercettate), richiama un dato di fatto (la circostanzache il [OSCURATO:PERSONA] si fosse recato dal ricorrente già nel gennaio 2021 e dunque primadell’incontro di aprile) del tutto trascurato dal ricorrente pur avendo un suo peso nelladecisione cautelare presa avuto riguardo, altresì, all’ulteriore incontro del maggio 2021 che,a prescindere dalla finalità dell’acquisto, dimostra la piena consapevolezza da parte delricorrente dell’oggetto trattato dal sodalizio, del suo fattivo contributo alla sua produzione edella relativa provenienza (nel corso della conversazione [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alricorrente se avesse portato i semi di cannabis, ricevendo rassicurazioni in tal senso eribadendo, utilizzando il pronome “noi”, che: “lo sai che con noi non ci sono problemi”; intra §2.5.La conclusione che la condotta del ricorrente si inserisse in un contesto dipregressa collaborazione finalizzata alla somministrazione di semi di canapa con i qualiprodurre piante di marijuana dalle quali il sodalizio avrebbe potuto ricavare un prodotto diqualità da commercializzare, nella piena consapevolezza della esistenza del sodalizio, dellailliceità dell’oggetto della fornitura e dell’inserimento della propria condotta nel programmaassociativo, non è manifestamente illogica e non si fonda su dati di fatto travisati, essendooltremodo evidente che oggetto di conversazione non era l’isolata piantagioneoccasionalmente coltivata da un cliente qualsiasi bensì un’attività organizzata stabilmentededita alla produzione di profitti in maniera stabile e continuativa mettendo a dimora piante dicanapa dalle quali ricavare sostanza di qualità.2.6.Non è nemmeno vero che il Tribunale ha trascurato il rilievo difensivo dellaconsumazione della maggior parte dei reati-fine (rubricati ai capi daC-2 a C-7) prima dellaconversazione dell’aprile 2021; diversamente da quanto sostiene il ricorrente, talespiegazione è illustrata (ancorché sinteticamente) a pag. 19 dell’ordinanza con argomentianch’essi negletti.2.7.Peraltro, il fatto che la conversazione dell’aprile 2021 avesse fatto seguito allaconsumazione di reati-fine ai quali il ricorrente non aveva concorso non è argomentodecisivo sia perché la partecipazione al sodalizio quale stabile fornitore di semi non richiedeche tale rapporto di fornitura sia esclusivo: stabilità non equivale ad esclusività (Sez. 6, n.566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265764 - 01); sia perché il mancato concorsonella consumazione dei reati-fine non esclude la sussistenza del delitto di partecipazione alsodalizio che è reato che vive di vita propria.4.È fondato il secondo motivo di entrambi i ricorsi.4.1.Il capo C8 della rubrica imputa al ricorrente il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen.,73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] 100 grammi disostanza stupefacente del tipo marijuana al fine di destinarla, almeno in parte, allasuccessiva cessione a terzi. Il fatto è contestato come commesso in Platì l’11 maggio 2021.4.2.Dalla lettura dell’ordinanza impugnata risulta che nel pomeriggio dell’11 maggio2021 era stata registrata una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente dalla qualerisultava che questi era altresì acquirente della sostanza avendo chiesto al suo interlocutoreun piccolo quantitativo di marijuana di ottima qualità; di rimando, il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto alricorrente di recapitargli i semi (1100 era la richiesta). Che oggetto di trattativa fosse propriola sostanza stupefacente il Tribunale non lo dubita (“tienimi 100 grammi di lato buona, manon come quella che mi hai dato l’altra volta”) e tuttavia non v’è risposta alcuna all’ulterioredoglianza difensiva sulla destinazione alla cessione a terzi, piuttosto che all’uso personaledella marijuana. L’ordinanza tace sul punto; la motivazione è graficamente assente. Nè ilfatto così come descritto si presta all’univoca conclusione circa la finalità illecitadell’acquisto.4.3.Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alreato di cui al capo C8) con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di ReggioCalabria.4.4.Resta assorbita la questione relativa alla qualificazione del fatto in termini di lieveentità.5.Sono manifestamente infondati i motivi relativi alla sussistenza delle esigenzecautelari.5.1.Spiega il Tribunale che il ricorrente aveva ceduto semi a molti altri soggetti e che,dunque, le condotte contestate «non apparivano isolate, bensì poste in essere in modoreiterato; allo stesso modo è emersa una sua intraneità ai circuiti criminali dediti allacoltivazione dello stupefacente» e la sua particolare competenza nel settore deglistupefacenti. Queste considerazioni, che attualizzano il periculum libertatis proiettandolo benoltre la dimensione temporale e spaziale del sodalizio, si saldano con la presunzione relativadi pericolosità predicata dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento al delitto dicui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; presunzione che si applica a tutte le esigenze indicatedall’art. 274 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 12485 del 28/01/2025, Di, Rv. 287813 - 03),informando di sé anche la specifica misura della custodia cautelare in carcere ritenuta dallegislatore l’unica (salvo prova contraria) idonea a fronteggiare le esigenze cautelari (nelcaso in esame sono stati applicati gli arresti domiciliari) e semplificando l’oneremotivazionale del giudice della cautela.5.2.La motivazione, dunque, è tutt’altro che manifestamente illogica e non può esserecontrastata in questa sede allegando la mancanza di prova della attualità delle esigenzecautelari, attualità invece presunta e ribadita dal Tribunale con argomenti tutt’affatto travisati.L’esercizio in forma imprenditoriale/professionale dell’attività di rivendita di fiori e piante, cheha consentito al ricorrente di contribuire all’attuazione del programma associativo e di porsinell’ambiente criminale come sicuro punto di riferimento, rafforza la presunzione dipericolosità piuttosto che indebolirla a prescindere dalla persistenza del sodalizio a cui egliapparteneva, con conseguente recessività delle deduzioni difensive.5.3.Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alreato di cui al capo C8 con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], essendo nel restoinammissibili i ricorsi. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui al capo c-8 e rinvia per nuovogiudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.Così è deciso, 11/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]