CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2024
Cassazione n. 14123/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 del TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Modena, che, assolvendo la ricorrente dal delitto di minaccia, ne confermava la responsabilità in ordine al delitto di lesioni personali così come ritenuta dal Giudice di Pace di Modena; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità, per non essere stato qualificato il fatto come scriminato ai sensi dell'art. 52 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge. Invero, al di là della formale rubrica del motivo, esso denuncia vizi della motivazione della sentenza impugnata che, pur confrontatasi con la situazione di fatto emergente dalla visione del filmato in atti, ha espressamente escluso, con congrua argomentazione, che la imputata si sia trovata nella situazione di doversi difendere, piuttosto, avendo rinunciato al c.d. commodus discessus, portandosi addosso alla p.o. in modo aggressivo, pur potendo semplicemente allontanarsi. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il