CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 16519/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso n.4390/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] generali [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del I.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma al viale [OSCURATO:PERSONA] n.102 - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore. -intimata - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n.505/9/13, pronunciata il 28/11/2013, depositata in data 20/12/2013 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. La società Costruzioni generali [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre con due articolati motivi contro l'Agenzia delle entrate, che è rimasta intimata, avverso la sentenza n.505/9/13, pronunciata il 28/11/2013, depositata in data 20/12/2013 e non notificata, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l'appello della contribuente, in controversia avente ad oggetto l'impugnativa della cartella di pagamento per Irap 2004, con interessi e sanzioni. 2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva che le doglianze della contribuente fossero infondate e che nella specie non ricorresse l'esimente relativa alla ricorrenza delle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e l'ambito di applicazione della norma, derivanti dalla pendenza dinnanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nel corso del termine per effettuare l'adempimento dell'imposta, della causa relativa alla compatibilità dell'Irap con le norme ed i principi comunitari. Né tale esimente poteva rinvenirsi nel fatto che due [OSCURATO:PERSONA] della stessa Corte avessero rassegnato conclusioni sfavorevoli alla compatibilità di tale imposta con la VI [OSCURATO:PERSONA], ovvero nel fatto che dottrina e giurisprudenza avessero assunto posizioni discordanti sul punto. 3. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 21 aprile 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; Parte ricorrente ha depositato memoria, con cui ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere, ex art.6 d.l. n.193/2016 3 d.l. 119/2018, allegando documentazione attestante l'avvenuto pagamento del dovuto. [OSCURATO:PERSONA]: r.g. n.4390/2015 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.10, comma 3, I. 27 luglio 2000 n. 212, in relazione all' art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La ricorrente, invero, lamenta che la C.t.r. abbia escluso l'applicabilità, al caso di specie, dell'esimente relativa alla ricorrenza delle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e l'ambito di applicazione della norma, derivanti dalla pendenza dinnanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nel corso del termine per effettuare l'adempimento dell'imposta, della causa relativa alla compatibilità dell'Irap con le norme ed i principi comunitari, nonché si duole del fatto che due [OSCURATO:PERSONA] della stessa Corte avessero rassegnato conclusioni sfavorevoli alla compatibilità di tale imposta con la VI [OSCURATO:PERSONA] ed infine dal fatto che dottrina e giurisprudenza avessero assunto posizioni discordanti sul punto. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell'art.13, comma 1, lett. b), d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e dell'art.2, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 462, in relazione alli art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La ricorrente rileva che l'art. 1, comma 3, del d.l. n.106/2005 ha disposto l'inapplicabilità della riduzione delle sanzioni previste dall'art. 13 del d.lgs. n. 472/97 in caso di violazione dell'obbligo di versamento da effettuare a saldo dell'Irap per il periodo di imposta in corso alla data del 17/6/2005 e che analoga previsione, relativa all'acconto e al saldo dell'Irap per il periodo d'imposta in corso alla data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], è contenuta nell'art. 1, comma 1, del d.l. n.206/06 convertito dalla I. n.234/06; sostiene, dunque, che la C.t.r avrebbe errato nel ritenere manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di tale normativa, che introdurrebbe un'irrazionale limitazione in danno del contribuente. La ricorrente propone nuovamente la questione dell'illegittimità r.g. n.4390/2015 3 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] costituzionale dell'art.1, comma 3, d.l. n. 106/2005, in relazione all'art.3 Cost. 2. Tuttavia, preliminarmente deve rilevarsi che la contribuente ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere, ex art.6 di. n.193/2016 3 d.l. 119/2018, allegando documentazione attestante l'avvenuto pagamento del dovuto. Pertanto, preso atto dell'avvenuta definizione, deve dichiararsi estinto il giudizio per la rinunzia del ricorrente e cessata la materia del contendere (Cass. ord. n.24083 del 3/10/2018). Nulla deve disporsi in ordine alle spese non essendosi costituita l'Agenzia delle entrate. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 193/2016. Così deciso in R ma il 21 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]