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CassazionedecretoSezione LDecisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 17203/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16971/2018r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 30, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti Ca r lo Zauli e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro U.G.L. - Unione Generale Lavoro , in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 19, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 362/2018 pubblicata il 24/05/2018, R.G. 479/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 16/05/2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] otteneva decreto ingiuntivo per euro143.000,00 nei confronti di U.G.L. - Unione Generale del Lavoro, sulla base di un assegno bancario di pari importo tratto in suo favore sulla [OSCURATO:PERSONA] di Ravenna in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo -rito applicabile –tempestività - sindacato territoriale - autonoma soggettività giuridica

2. UGL proponeva opposizione ed eccepiva che il Ravaioli aveva fatto un uso fraudolento di un vecchio modulo di assegno tratto su un conto corrente intestato ad un soggetto – Unione Territoriale di Ravenna della U.G.L. – diverso dall’opponente, dotato di propria soggettività giuridica, titolare di un conto corrente che era stato chiuso sin dall’anno 2006.

Chiedeva pertanto la revoca del provvedimento monitorio.

3. Costituitosi in giudizio, Ravaioli eccepiva in via pregiudiziale la tardività dell’opposizione.

In via “riconvenzionale” chiedeva la condanna dell’UGL al pagamento della minor somma di euro99.783,12 a titolo di competenze a lui spettanti per il rapporto di collaborazione coordinata svolto nell’interesse dell’Unione Territoriale del lavoro di Ravenna.

4. Il Tribunale, ritenuta tempestiva l’opposizione, l’accoglieva e dichiarava il difetto di legittimazione passiva di U.G.L. nazionale, revocava il decreto ingiuntivo e condannava il Ravaioli al rimborso delle spese di lite.

5. Proponeva appello il Ravaioli, cui resisteva l’U .

G .

L.

6. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Bologna rigettava l’impugnazione econdannava l’appellante al rimborso delle spese del gravame.

A sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) l’infondatezza del primo motivo sull’asserita tardività dell’opposizione, atteso che, come aveva già esattamente motivato il Tribunale, ai sensi dell’art. 4, co. 5, d.lgs. n. 150/2011, l’eventuale errore sul rito non impedisce la produzione degli effetti sostanziali e processuali della domanda secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, ossia quello in concreto scelto dall’attore (nella specie dall’opponente) , sia pure per errore tale da indurre poi il giudice a disporre il mutamento del rito.

In ogni caso l’errore nella scelta del rito ordinario (piuttosto che quello del lavoro) era scusabile, atteso che nel ricorso monitorio e nel decreto ingiuntivo non vi era cenno della natura di lavoro del credito azionato, né era richiamato il contratto di collaborazione, ma vi era esclusivamente il riferimento all’assegno bancario ed era stato adito il Tribunale del luogo di emissionedell’assegno; b) l’infondatezza del secondo motivo relativo alla legittimazione passiva, atteso che, come insegna la Corte di Cassazione (Cass. n. 2952/2000) le associazioni locali di un sindacato nazionale non sono organi di quest’ultimo, bensì sue articolazioni periferiche dotate di autonoma legittimazione negoziale e processuale, sicché l’associazione nazionale non risponde delle obbligazioni contratte da quelle locali, ancorché preordinate al perseguimento di finalità istituzionali comuni.

Nello stesso senso depone lo statuto dell’UGL, il cui art. 10, co. 2, prevede espressamente che l’UGL si articola nelle Unioni del lavoro territoriali, nelle Unione del lavoro regionali, nelle federazioni e/o sindacati nazionali di categoria; l’art. 18, co. 4, prevede che gli organi confederali e la UGL confederale rispondono di fronte ai terzi solo degli impegni che io rispettivo segretario ha assunto direttamente in nome e per conto della UGL; c) l’assorbimento degli altri motivi.

7. Avverso la predetta sentenza d’appello il Ravaioli ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi.

8. UGL si è costituita con controricorso.

9. Ravaioli ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- L’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale è infondata.

Contrariamente all’assunto della controricorrente, il difensore del Ravajoli non ha speso la procura conferita in calce all’atto di appello, masi è munito di apposita procura speciale allegata al ricorso per cassazione, nella quale vi è lo specifico riferimento alla sentenza d’appello da impugnare. 2.- Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, atteso che esso contiene tutti gli elementi per individuare sia le parti impugnate della pronunzia d’appello, sia le censure mosse con i relativi motivi, salve le eccezioni di seguito specificate. 3.-Infine, parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso per conformità della pronunzia d’appello alla giurisprudenza di legittimità (art. 360 bis 1 c.p.c.), atteso che tratti peculiari presentano il primo ed il secondo motivo di ricorso. 4.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art . 360, co. 1, n. 3, c.p.c. il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente un errore scusabile idoneo a giustificare la rimessione in termini.

Il motivo è inammissibile, in quanto generico e comunque attinente a circostanze processuali di fatto, la cui valutazione è rimessa al Giudice del merito e insindacabile da questa Corte se – come nella specie – adeguatamente motivata (ex multis Cass. n. 6277/2016; Cass. ord. n. 35959/2022).Sul punto, pertanto, si forma il giudicato.

Orbene, questa parte della motivazione della sentenza impugnata costituisce un’autonoma ratio decidendi, idonea a sorreggere da sola la ritenuta ammissibilità dell’opposizioneal decreto ingiuntivo.

Pertanto, dal giudicato sopra detto deriva l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. con cui il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 413 e 641 cpc, per non avere la Corte territoriale considerato che, trattandosi di rito del lavoro, pur ammessa l’idoneità della citazione, comunque la sua iscrizione a ruolo sarebbe dovuta avvenire entro i 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo (avvenuta in data 12/03/2013), laddove l’iscrizione a ruolo era invece avvenuta in data 24/04/2013, quindi tardivamente.

Infatti, come questa Corte ha più volte affermato, qualora la sentenza risulti sorretta da due diverse rationes decidendi , distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'inammissibilità del motivo di ricorso attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonomamotivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile (ex multisCass. ord. n. 15399/2018). 5.-Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. il ricorrente lamenta la violazione dei principi del giusto processo (artt. 6 e 13 CEDU nonché 47 della Carta di Nizza, nonché 24 e 111 Cost.) per non aver la Corte territoriale esplicitato in maniera chiara e non contraddittoria le ragioni del rigetto.

Il motivo è inammissibile per genericità ed inoltreconfuso nel richiamo ad elementi di fatto che la Corte territoriale – a dire del ricorrente – avrebbe omesso di accertare, censura questa peraltro non coerente con la tipologia del vizio denunziato. 7.-Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 4 e 3, c.p.c. il ricorrente lamenta rispettivamente la nullità della sentenza per “error in iudicando” o una violazione di legge “per incomprensione della domanda ed invalidità del procedimento”.

Il motivo è inammissibile perché confuso e non intellegibile: si denuncia un “error in iudicando” che tuttavia viene sorretto in termini di “invalidità del procedimento”, la quale da un lato sarebbe, in astratto, un error in procedendoe comunque, in concreto, non viene in alcun modo specificata né qualificata.

Va ribadito, al riguardo , che il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinquemotivi di impugnazione previsti dall'art.360, co. 1 c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di uno dei predettimotivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati,tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa (Cass. sez. un. ord. n. 32415/2021).

Ne consegue l’inammissibilità della critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati (Cass. ord. n. 11603/2018).

Quanto, poi, alla qualità rivestita dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda oggetto di causa, la deduzione esposta dal ricorrente nella sua memoria relativamente al quarto motivo (“ Ed invero [OSCURATO:PERSONA] … mai si palesò quale titolare dell’UTL che era ed è inesistente”) è inammissibile.

Si tratta, infatti, di deduzione relativa a profilo e questione nuovi, mai prospettati nei precedenti gradi del giudizio di merito, né il ricorrente ha indicato come e in quale atto processuale e in quale stadio di sviluppo del giudizio di merito tale profilo e tale questione sarebbero stati prospettati, oneri questi necessari e non adempiuti.

In tal senso va ribadito che, qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, ilricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche – in omaggio al principio diautosufficienza del ricorso per cassazione – di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa(Cass. ord. n. 32804/2019; Cass. n. 28480/2005).

Inoltre, di quel profilo e di quella questione (“ [OSCURATO:PERSONA] … mai si palesò quale titolare dell’UTL che era ed è inesistente”) non vi è traccia nel quarto motivo del ricorso per cassazione.

Orbene, come questa Corte ha evidenziato, la memoria ex art. 378 c.p.c. ha soltanto una funzione chiarificatrice ed illustrativa dei motivi già compiutamente ed esaurientemente esposti nel ricorso, sicché l’eventuale ampliamento delle censure è inammissibile, perché con la proposizione del ricorso deve ritenersi esaurito il diritto di impugnazione (Cass. n. 8949/2023; Cass. n. 26632/2016). 8.-Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 37, 1362 e 1372 c.c., per avere la Corte territoriale confermato il difetto di legittimazione passiva dell’U.G.L. a causa di un’errata qualificazione giuridica dell’U.T.L. come associazione autonoma, senza alcun fondamento nel relativo statuto.

Orbene, in via di principio va ricordato che in base ai principi consolidati in tema di associazioni di associazioni e, in particolare, di articolazioni verticali sindacali, le articolazioni territoriali di categoria di un'associazione sindacale di più alto livello, le quali abbiano autonomia patrimoniale e organizzazione propria, devono essere considerate associazioni non riconosciute distinte dalla struttura nazionale.

Di qui la duplice conseguenza che esse non solo sono direttamente legittimate a stare in giudizio, ma devono anche essere considerate come autonomi centri di imputazione di interessi (Cass. n. 11223/1998).

Dunque le associazioni locali di un'associazione avente carattere nazionale non sono organi di quest'ultima, bensì sue articolazioni periferiche dotate di autonoma legittimazione negoziale e processuale (Cass. n. 23088/2013).

Ne consegue che tali associazioni locali sono le uniche titolari delle situazioni soggettive sostanziali derivanti dagli atti negoziali da loro posti in essere ed assumono in via esclusiva la qualità di parti nelle relative controversie, mentre l'associazione nazionale non risponde delle obbligazioni contratte dalle associazioni locali, ancorché preordinate al perseguimento di finalità istituzionali comuni (Cass. n. 2952/2000).

Ciò posto, il motivo è inammissibile, perché il ricorrente pretende da questa Corte una diversa interpretazione dello statuto dell’U.G.L. , che è invece operazione riservata al giudice del merito.

Infatti, in tema di associazioni non riconosciute, stabilire se una struttura organizzativa locale che fa capo ad un'associazione avente carattere nazionale costituisca un organo di quest'ultima, ovvero sia invece, a sua volta, un'associazione munita di autonoma legittimazione negoziale e processuale, configura una questione che non attiene alla "legitimatio ad causam" - esaminabile quest'ultima dal giudice d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio - bensì alla titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio, che involge un accertamento di fatto, da condurre sulla scorta dello statuto dell'associazione, che attiene al merito della lite(Cass. n. 16076/2002; Cass. n. 23088/2013 cit.).

Né il ricorrente spiega le ragioni per le quali, in relazione allo statuto dell’U.G.L., una corretta applicazione dei criteri ermeneutici invocati (artt.1362 e 1372 c.c.) avrebbe comportato un esito interpretativo diverso da quello individuato dai Giudici d’appello.

A questo riguardo va dunque ribadito che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, per cui il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali diinterpretazione contrattuale di cui agli artt.1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali diinterpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, Dunque la censura non può risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazionedel ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. ord. n. 9461/2021; Cass. ord. n. 27136/2017). 9.- Restano assorbiti il sesto ed il settimo motivo, con cui il ricorrente lamenta la mancata ammissione di una CTU per verificare l’autonomia patrimoniale dell’U.T.L. provinciale, nonché l’omesso esame di un “punto” decisivo della controversia, rappresentato dalla produzione di un’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione in altro giudizio fra le medesime parti.

Peraltro, quest’ultimo fatto è del tutto irrilevante nel presente giudizio e, quindi, è privo del carattere di “decisività”. 10.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro6.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, cpa ed IVA.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16971/2018r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 30, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti Ca r lo Zauli e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro U.G.L. - Unione Generale Lavoro , in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 19, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 362/2018 pubblicata il 24/05/2018, R.G. 479/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 16/05/2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] otteneva decreto ingiuntivo per euro143.000,00 nei confronti di U.G.L. - Unione Generale del Lavoro, sulla base di un assegno bancario di pari importo tratto in suo favore sulla [OSCURATO:PERSONA] di Ravenna in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo -rito applicabile –tempestività - sindacato territoriale - autonoma soggettività giuridica 2. UGL proponeva opposizione ed eccepiva che il Ravaioli aveva fatto un uso fraudolento di un vecchio modulo di assegno tratto su un conto corrente intestato ad un soggetto – Unione Territoriale di Ravenna della U.G.L. – diverso dall’opponente, dotato di propria soggettività giuridica, titolare di un conto corrente che era stato chiuso sin dall’anno 2006. Chiedeva pertanto la revoca del provvedimento monitorio. 3. Costituitosi in giudizio, Ravaioli eccepiva in via pregiudiziale la tardività dell’opposizione. In via “riconvenzionale” chiedeva la condanna dell’UGL al pagamento della minor somma di euro99.783,12 a titolo di competenze a lui spettanti per il rapporto di collaborazione coordinata svolto nell’interesse dell’Unione Territoriale del lavoro di Ravenna. 4. Il Tribunale, ritenuta tempestiva l’opposizione, l’accoglieva e dichiarava il difetto di legittimazione passiva di U.G.L. nazionale, revocava il decreto ingiuntivo e condannava il Ravaioli al rimborso delle spese di lite. 5. Proponeva appello il Ravaioli, cui resisteva l’U . G . L. 6. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Bologna rigettava l’impugnazione econdannava l’appellante al rimborso delle spese del gravame. A sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) l’infondatezza del primo motivo sull’asserita tardività dell’opposizione, atteso che, come aveva già esattamente motivato il Tribunale, ai sensi dell’art. 4, co. 5, d.lgs. n. 150/2011, l’eventuale errore sul rito non impedisce la produzione degli effetti sostanziali e processuali della domanda secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, ossia quello in concreto scelto dall’attore (nella specie dall’opponente) , sia pure per errore tale da indurre poi il giudice a disporre il mutamento del rito. In ogni caso l’errore nella scelta del rito ordinario (piuttosto che quello del lavoro) era scusabile, atteso che nel ricorso monitorio e nel decreto ingiuntivo non vi era cenno della natura di lavoro del credito azionato, né era richiamato il contratto di collaborazione, ma vi era esclusivamente il riferimento all’assegno bancario ed era stato adito il Tribunale del luogo di emissionedell’assegno; b) l’infondatezza del secondo motivo relativo alla legittimazione passiva, atteso che, come insegna la Corte di Cassazione (Cass. n. 2952/2000) le associazioni locali di un sindacato nazionale non sono organi di quest’ultimo, bensì sue articolazioni periferiche dotate di autonoma legittimazione negoziale e processuale, sicché l’associazione nazionale non risponde delle obbligazioni contratte da quelle locali, ancorché preordinate al perseguimento di finalità istituzionali comuni. Nello stesso senso depone lo statuto dell’UGL, il cui art. 10, co. 2, prevede espressamente che l’UGL si articola nelle Unioni del lavoro territoriali, nelle Unione del lavoro regionali, nelle federazioni e/o sindacati nazionali di categoria; l’art. 18, co. 4, prevede che gli organi confederali e la UGL confederale rispondono di fronte ai terzi solo degli impegni che io rispettivo segretario ha assunto direttamente in nome e per conto della UGL; c) l’assorbimento degli altri motivi. 7. Avverso la predetta sentenza d’appello il Ravaioli ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi. 8. UGL si è costituita con controricorso. 9. Ravaioli ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- L’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale è infondata. Contrariamente all’assunto della controricorrente, il difensore del Ravajoli non ha speso la procura conferita in calce all’atto di appello, masi è munito di apposita procura speciale allegata al ricorso per cassazione, nella quale vi è lo specifico riferimento alla sentenza d’appello da impugnare. 2.- Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, atteso che esso contiene tutti gli elementi per individuare sia le parti impugnate della pronunzia d’appello, sia le censure mosse con i relativi motivi, salve le eccezioni di seguito specificate. 3.-Infine, parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso per conformità della pronunzia d’appello alla giurisprudenza di legittimità (art. 360 bis 1 c.p.c.), atteso che tratti peculiari presentano il primo ed il secondo motivo di ricorso. 4.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art . 360, co. 1, n. 3, c.p.c. il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente un errore scusabile idoneo a giustificare la rimessione in termini. Il motivo è inammissibile, in quanto generico e comunque attinente a circostanze processuali di fatto, la cui valutazione è rimessa al Giudice del merito e insindacabile da questa Corte se – come nella specie – adeguatamente motivata (ex multis Cass. n. 6277/2016; Cass. ord. n. 35959/2022).Sul punto, pertanto, si forma il giudicato. Orbene, questa parte della motivazione della sentenza impugnata costituisce un’autonoma ratio decidendi, idonea a sorreggere da sola la ritenuta ammissibilità dell’opposizioneal decreto ingiuntivo. Pertanto, dal giudicato sopra detto deriva l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. con cui il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 413 e 641 cpc, per non avere la Corte territoriale considerato che, trattandosi di rito del lavoro, pur ammessa l’idoneità della citazione, comunque la sua iscrizione a ruolo sarebbe dovuta avvenire entro i 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo (avvenuta in data 12/03/2013), laddove l’iscrizione a ruolo era invece avvenuta in data 24/04/2013, quindi tardivamente. Infatti, come questa Corte ha più volte affermato, qualora la sentenza risulti sorretta da due diverse rationes decidendi , distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'inammissibilità del motivo di ricorso attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonomamotivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile (ex multisCass. ord. n. 15399/2018). 5.-Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. il ricorrente lamenta la violazione dei principi del giusto processo (artt. 6 e 13 CEDU nonché 47 della Carta di Nizza, nonché 24 e 111 Cost.) per non aver la Corte territoriale esplicitato in maniera chiara e non contraddittoria le ragioni del rigetto. Il motivo è inammissibile per genericità ed inoltreconfuso nel richiamo ad elementi di fatto che la Corte territoriale – a dire del ricorrente – avrebbe omesso di accertare, censura questa peraltro non coerente con la tipologia del vizio denunziato. 7.-Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 4 e 3, c.p.c. il ricorrente lamenta rispettivamente la nullità della sentenza per “error in iudicando” o una violazione di legge “per incomprensione della domanda ed invalidità del procedimento”. Il motivo è inammissibile perché confuso e non intellegibile: si denuncia un “error in iudicando” che tuttavia viene sorretto in termini di “invalidità del procedimento”, la quale da un lato sarebbe, in astratto, un error in procedendoe comunque, in concreto, non viene in alcun modo specificata né qualificata. Va ribadito, al riguardo , che il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinquemotivi di impugnazione previsti dall'art.360, co. 1 c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di uno dei predettimotivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati,tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa (Cass. sez. un. ord. n. 32415/2021). Ne consegue l’inammissibilità della critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati (Cass. ord. n. 11603/2018). Quanto, poi, alla qualità rivestita dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda oggetto di causa, la deduzione esposta dal ricorrente nella sua memoria relativamente al quarto motivo (“ Ed invero [OSCURATO:PERSONA] … mai si palesò quale titolare dell’UTL che era ed è inesistente”) è inammissibile. Si tratta, infatti, di deduzione relativa a profilo e questione nuovi, mai prospettati nei precedenti gradi del giudizio di merito, né il ricorrente ha indicato come e in quale atto processuale e in quale stadio di sviluppo del giudizio di merito tale profilo e tale questione sarebbero stati prospettati, oneri questi necessari e non adempiuti. In tal senso va ribadito che, qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, ilricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche – in omaggio al principio diautosufficienza del ricorso per cassazione – di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa(Cass. ord. n. 32804/2019; Cass. n. 28480/2005). Inoltre, di quel profilo e di quella questione (“ [OSCURATO:PERSONA] … mai si palesò quale titolare dell’UTL che era ed è inesistente”) non vi è traccia nel quarto motivo del ricorso per cassazione. Orbene, come questa Corte ha evidenziato, la memoria ex art. 378 c.p.c. ha soltanto una funzione chiarificatrice ed illustrativa dei motivi già compiutamente ed esaurientemente esposti nel ricorso, sicché l’eventuale ampliamento delle censure è inammissibile, perché con la proposizione del ricorso deve ritenersi esaurito il diritto di impugnazione (Cass. n. 8949/2023; Cass. n. 26632/2016). 8.-Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 37, 1362 e 1372 c.c., per avere la Corte territoriale confermato il difetto di legittimazione passiva dell’U.G.L. a causa di un’errata qualificazione giuridica dell’U.T.L. come associazione autonoma, senza alcun fondamento nel relativo statuto. Orbene, in via di principio va ricordato che in base ai principi consolidati in tema di associazioni di associazioni e, in particolare, di articolazioni verticali sindacali, le articolazioni territoriali di categoria di un'associazione sindacale di più alto livello, le quali abbiano autonomia patrimoniale e organizzazione propria, devono essere considerate associazioni non riconosciute distinte dalla struttura nazionale. Di qui la duplice conseguenza che esse non solo sono direttamente legittimate a stare in giudizio, ma devono anche essere considerate come autonomi centri di imputazione di interessi (Cass. n. 11223/1998). Dunque le associazioni locali di un'associazione avente carattere nazionale non sono organi di quest'ultima, bensì sue articolazioni periferiche dotate di autonoma legittimazione negoziale e processuale (Cass. n. 23088/2013). Ne consegue che tali associazioni locali sono le uniche titolari delle situazioni soggettive sostanziali derivanti dagli atti negoziali da loro posti in essere ed assumono in via esclusiva la qualità di parti nelle relative controversie, mentre l'associazione nazionale non risponde delle obbligazioni contratte dalle associazioni locali, ancorché preordinate al perseguimento di finalità istituzionali comuni (Cass. n. 2952/2000). Ciò posto, il motivo è inammissibile, perché il ricorrente pretende da questa Corte una diversa interpretazione dello statuto dell’U.G.L. , che è invece operazione riservata al giudice del merito. Infatti, in tema di associazioni non riconosciute, stabilire se una struttura organizzativa locale che fa capo ad un'associazione avente carattere nazionale costituisca un organo di quest'ultima, ovvero sia invece, a sua volta, un'associazione munita di autonoma legittimazione negoziale e processuale, configura una questione che non attiene alla "legitimatio ad causam" - esaminabile quest'ultima dal giudice d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio - bensì alla titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio, che involge un accertamento di fatto, da condurre sulla scorta dello statuto dell'associazione, che attiene al merito della lite(Cass. n. 16076/2002; Cass. n. 23088/2013 cit.). Né il ricorrente spiega le ragioni per le quali, in relazione allo statuto dell’U.G.L., una corretta applicazione dei criteri ermeneutici invocati (artt.1362 e 1372 c.c.) avrebbe comportato un esito interpretativo diverso da quello individuato dai Giudici d’appello. A questo riguardo va dunque ribadito che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, per cui il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali diinterpretazione contrattuale di cui agli artt.1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali diinterpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, Dunque la censura non può risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazionedel ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. ord. n. 9461/2021; Cass. ord. n. 27136/2017). 9.- Restano assorbiti il sesto ed il settimo motivo, con cui il ricorrente lamenta la mancata ammissione di una CTU per verificare l’autonomia patrimoniale dell’U.T.L. provinciale, nonché l’omesso esame di un “punto” decisivo della controversia, rappresentato dalla produzione di un’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione in altro giudizio fra le medesime parti. Peraltro, quest’ultimo fatto è del tutto irrilevante nel presente giudizio e, quindi, è privo del carattere di “decisività”. 10.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro6.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, cpa ed IVA. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,
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