CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 ottobre 2022
Cassazione n. 32735/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4019/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 172, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza d ella COMM.TRIB.REG. del Piemonte n. 1169/2014 depositata il 07/11/2014 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; udito il Procuratore generale che conclude per l’accoglimento del primo motivodel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha ritenuto, in conformità alla decisione di primo grado, illegittime le sanzioni irrogate con un provvedimento di sgravio parziale degli importi iscritti in cartella esattoriale sulla base di un avviso di liquidazione divenuto definitivo; L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a cinque motivi. Si è costituito con controricorso il contribuente. Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe. Successivamente il contribuente ha depositato istanza di sospensione dichiarando di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata di cui all’art 5 della legge 130/2022. Ciò premesso, rilevato che l’Agenzia delle entrate è soccombente nei gradi di merito e vista la richiesta del contribuente, visti gli artt. 5 e 7 della legge 130/2022, il processo deve essere rinviato a nuovo ruoloin attesa del perfezionamento della procedura. P.Q.M. Rinvia il processo a nuovo ruolo. Così dec