CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 13977/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2335/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 2874/2020, pubblicata il 15 giugno 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1270/2013 il Tribunale di Tivoli — pronunciando, F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 2335/2021 Numero sezionale 3886/2022 Numero di raccolta generale 13977/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 nella contumacia della convenuta, sulle domande proposte, ex art. 1810 cod. civ., da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] — condannò quest’ultima al rilascio in favore dell’attrice di un locale mansarda di proprietà della stessa, rigettando tuttavia l’accessoria domanda di risarcimento dei danni per l’illegittima occupazione. Ritenne, infatti, detto locale escluso dal contratto con il quale parte attrice aveva concesso in comodato il sottostante appartamento al figlio, coniuge della Varani, e, di conseguenza, anche escluso dal provvedimento con il quale il giudice della separazione aveva assegnato a quest’ultima la casa coniugale. Rigettò, invece, per mancata prova del danno, l’accessoria domanda risarcitoria. 2. In accoglimento del primo motivo del gravame interposto dalla soccombente, la Corte d’appello di Roma ha dichiarato la nullità dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e, conseguentemente, della sentenza, per vizio dalla vocatio in ius, determinato dall’assoluta incertezza sul giudice adito, poiché indicato nel Tribunale di Tivoli nell’intestazione dell’atto ed invece nel Tribunale di Roma nell’invito a comparire. Procedendo quindi all'esame del merito della controversia, «sulla scorta delle domande ed eccezioni formulate dalle parti», la Corte romana ha tuttavia adottato identica decisione di condanna della convenuta/appellante al rilascio del detto locale e di rigetto della accessoria domanda risarcitoria ed ha condannato la Varani alla rifusione, in favore dell’appellata, delle spese del doppio grado di giudizio. 3. Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato a due motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] depositando controricorso. 4. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 2335/2021 Numero sezionale 3886/2022 Numero di raccolta generale 13977/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 354 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello omesso di concedere il termine ex art. 183 cod. proc. civ. da essa espressamente richiesto, con ciò violando il diritto ad ottenere la rinnovazione delle attività di primo grado. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per avere la corte d’appello, da un lato, confermato la sua condanna alle spese del giudizio di primo grado, invece che provvedere a nuovo regolamento, ai sensi dell’art. 336 cod. proc. civ., in conseguenza della caducazione della sentenza di primo grado e, dall’altro, ritenuto, nella liquidazione delle spese del giudizio di secondo grado, totalmente soccombente essa appellante, nonostante l’accoglimento del primo motivo di gravame. Sostiene che il parziale accoglimento «della domanda» non può giustificare la condanna alle spese. 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Giova preliminarmente rammentare che, secondo principio da ultimo avallato dalle Sezioni Unite di questa Corte, «allorché venga dedotta come motivo di appello la nullità della citazione di primo grado per vizi della vocatio in ius, non essendosi il convenuto costituito e neppur essendo stata la nullità rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 164 c.p.c., il giudice d'appello, non ricorrendo una ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti in primo grado, potendo tuttavia il contumace chiedere di essere rimesso in termini per compiere attività ormai precluse a norma dell'art. 294 c.p.c., e dunque se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo» (Cass. Sez. U.26/01/2022, n. 2258).F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 2335/2021 Numero sezionale 3886/2022 Numero di raccolta generale 13977/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 Le S.U. hanno in tale occasione in particolare evidenziato la necessaria distinzione tra rinnovazione degli atti nulli e rimessione in termini per le attività soggette a preclusione che la parte non ha potuto svolgere a causa della nullità dell’atto introduttivo. È stato, infatti, rilevato (v. sent. cit., in motivazione, §§ 6.1 - 6.3) che «la nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado per vizi della vocatio in ius, riguardando l'atto preordinato all'instaurazione del contraddittorio, ove il convenuto non si costituisca e non sia rilevata d'ufficio dal giudice (art. 164 c.p.c.), comporta l'estensione a tutti gli atti del processo che ne sono dipendenti (art. 159 c.p.c., comma 1), ovvero agli atti che devono compiersi nel contraddittorio delle parti. Allorché tale nullità non sia stata sanata dalla costituzione del convenuto né rilevata d'ufficio, non operando per essa il regime di cui all'art. 157 c.p.c., comma 2, la stessa nullità si converte in motivo di impugnazione e deve perciò essere fatta valere dal contumace mediante appello, contemporaneamente spiegato, a pena di inammissibilità, anche in rapporto alle statuizioni di merito (da ultimo, Cass. Sez. U. 25/11/2021, n. 36596). La proposizione dell'appello, d'altro canto, non sana ex se la nullità degli atti successivi dipendenti dalla citazione viziata. Il giudice d'appello, preso atto della nullità del giudizio di primo grado e della stessa sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., è dunque tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando gli atti dichiarati nulli. «La rinnovazione degli atti nulli che sia ordinata dal giudice d'appello coinvolge, peraltro, le attività difensive correlate e strettamente conseguenziali all'atto rinnovato, ma non equivale alla rimessione in termini integrale ed automatica del contumace nello svolgimento di tutte le attività difensive impedite dalla mancata instaurazione del contraddittorio. La rimessione in termini è, infatti, ristretta dall'art. 294 c.p.c. alle sole attività ormai precluse il cui tempestivo svolgimento sia stato impedito dall'ignoranza del processo. … «Dunque, il giudice d'appello dispone la rinnovazione degli atti nulli F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 2335/2021 Numero sezionale 3886/2022 Numero di raccolta generale 13977/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 espletati in primo grado, dipendenti dalla nullità della citazione, mediante ripetizione degli stessi nel contraddittorio delle parti, così riattribuendo al convenuto, che era rimasto contumace, quei poteri difensivi inesercitati ma non soggetti a preclusione. Secondo principio generale, invero, la rinnovazione, ad esempio, di una prova già invalidamente assunta si esaurisce nella nuova assunzione della stessa conformemente all'originaria allegazione del deducente, ostando la declaratoria di nullità al verificarsi di preclusioni o decadenze in dipendenza della iniziale assunzione, ma senza che in occasione della rinnovazione possa essere introdotta dalla controparte una prova contraria. La rimessione in termini, viceversa, è rimedio che riammette la parte all'esercizio di attività soggette a preclusione (quali, indicativamente, quelle di cui agli artt. 38, 167 e 183 c.p.c.), e però impone che la nullità della citazione abbia impedito al convenuto di avere conoscenza del processo». 4. Nel caso di specie non può ritenersi che il giudizio di appello si sia svolto — e poi la decisione adottata — in difformità a tale principio. Non risulta anzitutto che la Corte abbia deciso sulla base di prove testimoniali escusse in primo grado, la cui assunzione deve ritenersi attinta dall’effetto caducatorio esteso a tutti gli atti del processo di primo grado conseguente alla nullità dell’atto introduttivo. La domanda principale infatti è stata accolta, come espressamente evidenziato, «alla luce della documentazione in atti» sulla cui rinnovata acquisizione e valutazione nel giudizio di appello, nel contraddittorio delle parti, non risulta dedotto alcuno specifico motivo di critica sotto il profilo in esame. La doglianza della ricorrente si appunta, invero, esclusivamente sulla mancata concessione del termine ex art. 183 cod. proc. civ.. 5. Il vaglio di tale censura va dunque compiuto alla luce della regola di giudizio dettata non dall’art. 354 (non trattandosi di rinnovare atti nulli) ma dall’art. 294 cod. proc. civ. (trattandosi di censura inerente alla mancata rimessione in termini per l’esercizio di attività impedite dalla F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 2335/2021 Numero sezionale 3886/2022 Numero di raccolta generale 13977/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 nullità dell’atto introduttivo). A mente di tale disposizione — giova allora ricordare — «il contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile». Se ne ricava, dunque, che la concessione del detto termine (di cui all’art. 183 cod. proc. civ.) non può considerarsi effetto automatico della declaratoria della nullità della sentenza ma è subordinata a due condizioni, ossia: a) la specifica richiesta della parte; b) la dimostrazione che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo. Nel caso di specie è fuori discussione la sussistenza della seconda condizione, acclarata irretrattabilmente in sentenza. La sussistenza della prima condizione è invece solo allegata dalla ricorrente. Tale allegazione, però, come fondatamente dedotto dalla controricorrente, difetta dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 366 n.6 cod. proc. civ.. La ricorrente invero si limita ad affermare di avere chiesto con l’atto di appello il rinnovo dell’istruttoria svolta in primo grado, «previa concessione del termine per formalizzare le proprie richieste in tal senso», ma omette di riportare esattamente il contenuto dell’atto di appello onde verificare se e in che termini tale richiesta era stata avanzata; omette altresì di indicare se e dove l’atto richiamato (ossia l’atto di appello) è reperibile tra gli atti trasmessi a questa Corte; ma soprattutto omette di specificare se tale richiesta fosse stata espressamente iterata nella udienza di trattazione svolta avanti la corte d’appello, occorrendo al riguardo rammentare che, ai sensi dell’art. 183, comma sesto, cod. proc. civ. la richiesta di termini per il deposito di memorie istruttorie va fatta in udienza con la conseguenza che, F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 2335/2021 Numero sezionale 3886/2022 Numero di raccolta generale 13977/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 ancorché anticipata nell’atto introduttivo, ove non ribadita in udienza, dovrebbe considerarsi abbandonata e, comunque, tamquam non esset. 6. Il secondo motivo è fondato, nei termini appresso precisati, nella sola parte in cui deduce l’erroneità della statuita condanna alle spese del giudizio di primo grado. 6.1. Occorre al riguardo anzitutto rilevare che la doglianza è espressamente riferita ad un errore — quello di non aver provveduto ad una nuova regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado — che in realtà la corte d’appello non ha commesso, essendo chiaro in sentenza che questa non ha confermato la relativa statuizione della sentenza di primo grado (certamente caducata anch’essa per effetto della dichiarata nullità dell’atto che la conteneva), ma, ben diversamente, ha provveduto a nuovo autonomo regolamento di dette spese (non rilevando, sotto il profilo in questione, che tale regolamento sia poi, di fatto, coincidente, nel merito, con quello adottato dal primo giudice). 6.2. Nondimeno, ancorché malamente impostata, la doglianza è ugualmente idonea a investire questa Corte della valutazione della correttezza della soluzione data alla questione processuale, trattandosi appunto di quaestio iuris nella disamina della quale la Corte di cassazione non è vincolata alle ragioni di diritto prospettate dalla parte. 6.3. Ebbene la statuizione sulle spese del giudizio di primo grado è certamente errata, postulando questa la ripetibilità delle spese sostenute dall’attrice nel giudizio di primo grado in realtà esclusa, in radice, dalla statuita nullità dell’atto introduttivo e di tutti gli atti conseguenti, tra essi compresa la sentenza. 6.4. Il motivo è invece infondato nella sua seconda parte, che attinge la statuizione di condanna dell’appellante alle spese del giudizio di appello. L’errore in cui questa volta incorre la ricorrente è quello di ritenere (implicitamente) che, in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo di gravame, si configuri nella specie una ipotesi di soccombenza dell’altra F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 2335/2021 Numero sezionale 3886/2022 Numero di raccolta generale 13977/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 parte (seppur reciproca poiché seguita dall’accoglimento nel merito della domanda della appellata), la quale non potrebbe giustificare, in nessuna misura, la sua condanna alle spese. La ricorrente omette invero di considerare che essa, se è vero che ha vinto, in appello, sulla questione pregiudiziale della dedotta nullità degli atti e della sentenza di primo grado, è risultata invece parzialmente soccombente nel merito della controversia, decisa in unico grado dalla corte d’appello, con l’accoglimento della domanda di rilascio e il rigetto di quella accessoria risarcitoria. Su tali basi è improprio però parlare di soccombenza reciproca, essendo tale concetto riferibile alla vittoria di entrambe le parti su contrapposte domande di merito ovvero anche all’accoglimento solo parziale della o delle domande — di merito — avanzate da una stessa parte. Nella specie, le uniche domande oggetto di lite erano quelle proposte dall’appellata (odierna resistente) ed al loro esito occorreva aver riguardo ai fini del regolamento delle spese. L’esito è stato di soccombenza parziale (per essere stata accolta la domanda di rilascio ma non anche quella accessoria risarcitoria). Ai sensi dell’art. 92, comma secondo, cod. proc. civ. tale esito poteva giustificare la compensazione integrale o parziale delle spese; tale facoltà è rimessa al giudice, il cui mancato esercizio, come nella specie, per pacifico indirizzo, non è sindacabile nel giudizio di legittimità (Cass. Sez. U. 15/07/2005, n. 14989; Cass. 07/03/2001, n. 3272 e successive numerose conformi). È altresì noto che, ove il giudice ritenga di non compensare o di compensare solo in parte le spese, queste, per il principio di causalità, devono essere poste a carico della parte che ha dato infondatamente causa all’iniziativa giudiziaria (v. Cass. Cass. 19/10/2016, n. 21069; 23/01/2018, n. 1572). Sussiste, come noto, contrasto sulla possibilità di individuare quale parte gravata delle spese (per intero o per la parte non compensata) F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 2335/2021 Numero sezionale 3886/2022 Numero di raccolta generale 13977/2022 quella la cui domanda sia stata accolta in minima parte (che, ad es.Data pubblicazione 03/05/2022, abbia chiesto 100 e ottenuto solo 10); di tale contrasto sono state investite le Sezioni Unite di questa Corte, con ordinanza interlocutoria della Terza Sezione n. 28048 del 14/10/2021 in relazione al seguente quesito: «se sia corretta e costituzionalmente orientata l'interpretazione dell'art. 92 c.p.c. secondo cui, nel caso di rilevante divario tra petitum e decisum, l'attore parzialmente vittorioso possa essere condannato alla rifusione di una aliquota delle spese di lite in favore della controparte»; e la questione risulta ad oggi ancora pendente. Tale questione però non viene in rilievo nel caso in esame, sia perché non è determinato il valore della domanda risarcitoria rigettata in rapporto a quella di rilascio invece accolta (e non se ne può comunque presumere un divario rilevante), sia perché non è questo il profilo su cui poggia la propria doglianza la ricorrente. La ricorrente invero intende sostenere, come detto, che avrebbe dovuto piuttosto considerarsi, quale ragione di soccombenza ed ai fini della necessaria ponderazione del valore delle reciproche soccombenze, l’accoglimento del primo motivo del suo gravame, con il conseguente annullamento della sentenza di primo grado. Appare però evidente che la questione posta con l’accolto primo motivo d’appello si muoveva su di un piano, prettamente processuale, diverso da quello dell’esito della sottostante lite al quale occorreva invece unicamente rapportare la valutazione della soccombenza. Basti pensare che quel motivo poteva infatti avere (ed ha avuto, in quanto fondato) quale unico effetto quello della rinnovazione del processo come se mai fosse stato svolto (rinnovazione in unico grado, non essendo prevista come detto la rimessione della causa al primo giudice). Non poteva invece giammai comportare, di per sé, anche il rigetto della domanda dell’appellata. È un effetto, dunque, solo strumentale alla tutela del contraddittorio. L’accoglimento del motivo sul punto, in altri termini, non ha determinato, né poteva determinare, il rigetto della domanda di F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 2335/2021 Numero sezionale 3886/2022 Numero di raccolta generale 13977/2022 controparte, ma solo la necessità di un suo rinnovato esame in Data pubblicazione 03/05/2022 contraddittorio. La questione posta, dunque, con il primo motivo di gravame, ai fini del regolamento delle spese del relativo giudizio, non aveva alcuna autonomia rispetto al tema sostanziale di lite, tant’è vero che, in ossequio a quanto costantemente precisato nella giurisprudenza di questa Corte, trattandosi di nullità del processo di primo grado che si converte in motivo di impugnazione (art. 161 cod. proc. civ.), essa ha dovuto essere fatta valere dal contumace mediante appello, contemporaneamente spiegato, a pena di inammissibilità, anche in rapporto alle statuizioni di merito (da ultimo, Cass. Sez. U. 25/11/2021, n. 36596; v. anche Cass. Sez. U. n. 2258 del 2022, cit., in motivazione). Alla luce di tali considerazioni appare altresì evidente che l’impossibilità — di cui si è detto con riferimento alla prima subcensura del secondo motivo dell’odierno ricorso — di liquidare in favore della attrice/appellata le spese del giudizio di primo grado, non discende da una applicazione del principio di soccombenza, ma unicamente dalla irripetibilità di spese relative ad attività nulle e dunque inidonee a giustificare l’altrimenti dovuto rimborso delle spese. 8. In accoglimento, dunque, del secondo motivo e nei limiti sopra detti, la sentenza impugnata va cassata in relazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., con la (sola) eliminazione della statuizione relativa alle spese del giudizio di primo grado, confermata nel resto la sentenza. 9. Avuto riguardo al solo parziale accoglimento del ricorso, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso, nei limiti e nei termini di cui in motivazione; dichiara inammissibile il primo motivo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; decidendo nel merito, dichiara che non è F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 2335/2021 Numero sezionale 3886/2022 Numero di raccolta generale 13977/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 dovuto alla parte appellata (odierna controricorrente) il rimborso delle spese relative al primo grado del giudizio di merito. Compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il giorno 12 aprile 2022 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : V A L I A C