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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 49965/2023

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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 22/11/2022 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentiti i difensori: Avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso, depositando comparsa conclusionale e nota delle spese; Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; fr [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Castrovillari, emessa il 19 novembre 2021, ha confermato la responsabilità del ricorrente per i reati di usura, estorsione tentata, esercizio abusivo di attività finanziaria, detenzione e cessione di arma comune da sparo e furto aggravato, condannandolo alla pena di anni sette, mesi uno, giorni 10 di reclusione ed euro 9534 di multa oltre al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori e con unico atto.

Deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite in relazione al reato di tentata estorsione di cui al capo

2. Le risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito non farebbero emergere la simultanea presenza di due persone al cospetto delle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (il riferimento è alla conversazione del 22 maggio 2018 ed alla informativa di polizia giudiziaria che dava conto dell'incontro tra la vittima ed il solo ricorrente).

Mancherebbe, inoltre, l'elemento costitutivo della minaccia nei confronti della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 4 come usura anziché come abusivo esercizio di attività finanziaria, con conseguente liceità delle condotte di cui al capo 5 da intendersi quali restituzioni di prestiti e non come minacce estorsive.

Mancherebbe la prova dell'aggravante dello stato di bisogno della vittima dell'usura di cui al capo 4, [OSCURATO:PERSONA]; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati di detenzione e cessione di arma comune da sparo.

Non vi sarebbe prova della cessione dell'arma e dell'aggravante delle più persone che ha inciso non sulla pena ma sulla valutazione di gravità dei fatti.

Il reato di cessione di arma non sarebbe configurabile per le ragioni di fatto e di diritto contenute nell'atto di appello e delle quali la sentenza non avrebbe tenuto conto; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod.pen. con riferimento al 2 tp, reato di furto di cui al capo 11, dal momento che i locali ove si era realizzata la condotta non erano più adibiti ad ufficio del Giudice di Pace.

Mancherebbe, inoltre, la possibilità di estendere al ricorrente l'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 9 cod.pen. (qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio), riferibile solo al coimputato [OSCURATO:PERSONA]; 5) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego della continuazione tra tutti i reati per i quali è intervenuta condanna; 6) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego parziale delle circostanze attenuanti generiche in relazione ad alcuni reati, al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee ed alla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Quanto al primo motivo, il ricorrente non si confronta adeguatamente con quanto affermato a fg. 15 della sentenza impugnata, a proposito del fatto che da precisi elementi di fatto - in questa sede non rivedibili stante anche la doppia conformità del giudizio di condanna con la consequenziale limitazione della censura di travisamento della prova a vizi macroscopici - era risultato che la minaccia era stata esternata alla vittima del reato di estorsione di cui al capo 2, [OSCURATO:PERSONA], da più persone riunite e, ciò, almeno nella occasione di cui alla conversazione del 22 maggio 2018, nella quale le minacce del ricorrente erano proseguite anche dopo l'arrivo del complice [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, sempre a fg. 15 della sentenza, la Corte ha precisato che dalle dichiarazioni delle altre vittime (Aquino e [OSCURATO:PERSONA]) risultava che il ricorrente avesse esternato nei loro confronti le minacce, con il chiaro intento di renderle percepibili dalla vittima Aquino, così come era stato e riferito da costei.

Di tanto il ricorso non dà contezza.

2. Il secondo motivo è infondato in quanto il ricorrente trascura del tutto l'ampia dimostrazione della natura altamente usuraria dei prestiti elargiti dal ricorrente alla vittima [OSCURATO:PERSONA], secondo la certosina ricostruzione della sentenza di primo grado (fgg. 69 e segg.) richiamata da quella di appello, con il che rimane escluso che potesse trattarsi soltanto di una attività abusiva di natura finanziaria e che le pretese di restituzione del denaro con minacce (che il ricorrente non contesta) non possano ascriversi alla fattispecie di estorsione contestata al capo

5. La sussistenza dell'aggravante dello stato di bisogno è affermata in sentenza attraverso il riferimento alle esigenze della vittima, delle quali l'imputato era a conoscenza, inerenti alle più elementari esigenze di vita come il vitto e l'alloggio, volendo alludere, ad evidenza, ad una situazione psicologica assillante che aveva portato la persona offesa anche ad accettare prestiti a tassi usurari elevatissimi, come specificato dal primo giudice (fg. 71 della sentenza del GUP).

La decisione della Corte è conforme al diritto.

Per un verso, infatti, in tema di usura, lo stato di bisogno va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso, né l'utilizzazione del prestito usurario (Sez. 2, n. 43713 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Galante, Rv. 248974).

Per altro verso, lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose (Sez. 2, n. 21993 del 03/03/2017, Surgo, Rv. 270064).

3. Il terzo motivo è infondato.

Il ricorso non si confronta con l'ampia motivazione della sentenza impugnata che ha sottolineato come, sulla base delle intercettazioni richiamate, era emerso che il ricorrente ed il correo [OSCURATO:PERSONA] avevano detenuto una pistola 9x21 (classificata come arma comune da sparo) ed avevano agito, in particolare proprio l'imputato, quale intermediari per la vendita ad altri due soggetti da parte di un quinto compartecipe attraverso serie trattative, per questo idonee a ritenere integrato il reato di offerta in vendita dell'arma (secondo la giurisprudenza correttamente citata in sentenza, Sez. 1, n. 10071 del 25/06/2014, dep. 2015, Lanfranchi, Rv. 262691), aggravato dal numero dei compartecipi non inferiore a cinque.

4. E' infondato anche il quarto motivo.

4.1. La Corte ha chiarito che i locali ove si era verificato il furto di cui al capo 11 assolvevano una funzione di pubblico interesse in quanto contenevano, al momento del reato, soltanto beni appartenenti al Ministero della giustizia destinati a pubblico servizio, come prevede la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7 cod.pen., per questo ritenuta sussistente, anche se i beni erano in disuso, senza incorrere in vizi logico-giuridici (fg. 20 della sentenza impugnata).

In proposito, Sez. 5, n. 40036 del 18/06/2019, Lunardi, Rv. 277530; Sez. 4, n. 37288 del 21/06/2023, Zecchillo, non massimata).

4.2. Del pari, è stato sottolineato che il ricorrente, fin dalla programmazione del reato, era a conoscenza della qualifica soggettiva del correo [OSCURATO:PERSONA], idonea a determinare la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 9 cod.pen., che aveva agevolato la commissione del furto e che, atteso il consapevole concorso del ricorrente, è stata correttamente estesa anche alla sua posizione.In proposito, Sez. 6, n. 53687 del 25/11/2014, Schiavone, Rv. 261870, secondo cui, la circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto con abuso dei poteri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, di cui all'art. 61 n. 9 cod. pen., è di natura oggettiva, in quanto non si applica a taluno perché pubblico ufficiale, ma perché ha abusato dei propri poteri, e, quindi, riguarda una modalità dell'azione, con la conseguenza che la stessa si comunica ad eventuali concorrenti, ai sensi dell'art. 118 cod. pen..

5. Il quinto motivo è infondato.

Il ricorrente non si misura con quanto la sentenza impugnata ha affermato a proposito della estemporaneità, tratta da dati di fatto oggettivi non rivedibili in questa sede, delle deliberazioni relative ai reati in materia di armi ed al reato di furto, così escludendo, con valutazione di merito, la sussistenza del vincolo della continuazione con i precedenti reati di usura ed estorsione (fg. 22 della sentenza impugnata).

6. Una volta escluso il vincolo della continuazione tra il primo gruppo di reati (usura ed estorsione) e quelli in materia di armi, la Corte ha legittimamente ritenuto - con motivazione esente da censure - che in relazione a questi ultimi ed al furto non dovessero essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche.

La circostanza che le ragioni del diniego fossero da attribuirsi ad elementi "soggettivi" inerenti alla personalità del ricorrente, non ha alcuna rilevanza, posta l'esclusione della continuazione con i precedenti reati in relazione ai quali il beneficio è stato concesso (argomenta da Sez. 2, n. 10995 del 13/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272375).

Il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee e la determinazione del trattamento sanzionatorio (peraltro stabilito in misura prossima alla pena base per il più grave reato di usura di cui al capo 1), risultano congruamente motivati in relazione alla gravità dei fatti ed alla personalità negativa manifestata dal ricorrente.

In tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi (Sez. 2, n. 3610, del 15/01/2014, Manzari).

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero ty arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrarlo; Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007 dep. 2008, Cilia, rv. 238851).

Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 6000,00 oltre accessori di legge.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 14.11.2023.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].RIA SECONDA SEZIONE PENALE1 5 DIC. 2023 IL F6 effeiCR o Claudia P fj-1 [OSCURATO:PERSONA].R.P.

CENTRALE -Ace31/4E' \ Cu ; ,-- (c-, e c.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 22/11/2022 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentiti i difensori: Avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso, depositando comparsa conclusionale e nota delle spese; Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; fr [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Castrovillari, emessa il 19 novembre 2021, ha confermato la responsabilità del ricorrente per i reati di usura, estorsione tentata, esercizio abusivo di attività finanziaria, detenzione e cessione di arma comune da sparo e furto aggravato, condannandolo alla pena di anni sette, mesi uno, giorni 10 di reclusione ed euro 9534 di multa oltre al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori e con unico atto. Deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite in relazione al reato di tentata estorsione di cui al capo 2. Le risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito non farebbero emergere la simultanea presenza di due persone al cospetto delle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (il riferimento è alla conversazione del 22 maggio 2018 ed alla informativa di polizia giudiziaria che dava conto dell'incontro tra la vittima ed il solo ricorrente). Mancherebbe, inoltre, l'elemento costitutivo della minaccia nei confronti della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 4 come usura anziché come abusivo esercizio di attività finanziaria, con conseguente liceità delle condotte di cui al capo 5 da intendersi quali restituzioni di prestiti e non come minacce estorsive. Mancherebbe la prova dell'aggravante dello stato di bisogno della vittima dell'usura di cui al capo 4, [OSCURATO:PERSONA]; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati di detenzione e cessione di arma comune da sparo. Non vi sarebbe prova della cessione dell'arma e dell'aggravante delle più persone che ha inciso non sulla pena ma sulla valutazione di gravità dei fatti. Il reato di cessione di arma non sarebbe configurabile per le ragioni di fatto e di diritto contenute nell'atto di appello e delle quali la sentenza non avrebbe tenuto conto; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod.pen. con riferimento al 2 tp, reato di furto di cui al capo 11, dal momento che i locali ove si era realizzata la condotta non erano più adibiti ad ufficio del Giudice di Pace. Mancherebbe, inoltre, la possibilità di estendere al ricorrente l'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 9 cod.pen. (qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio), riferibile solo al coimputato [OSCURATO:PERSONA]; 5) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego della continuazione tra tutti i reati per i quali è intervenuta condanna; 6) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego parziale delle circostanze attenuanti generiche in relazione ad alcuni reati, al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee ed alla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Quanto al primo motivo, il ricorrente non si confronta adeguatamente con quanto affermato a fg. 15 della sentenza impugnata, a proposito del fatto che da precisi elementi di fatto - in questa sede non rivedibili stante anche la doppia conformità del giudizio di condanna con la consequenziale limitazione della censura di travisamento della prova a vizi macroscopici - era risultato che la minaccia era stata esternata alla vittima del reato di estorsione di cui al capo 2, [OSCURATO:PERSONA], da più persone riunite e, ciò, almeno nella occasione di cui alla conversazione del 22 maggio 2018, nella quale le minacce del ricorrente erano proseguite anche dopo l'arrivo del complice [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, sempre a fg. 15 della sentenza, la Corte ha precisato che dalle dichiarazioni delle altre vittime (Aquino e [OSCURATO:PERSONA]) risultava che il ricorrente avesse esternato nei loro confronti le minacce, con il chiaro intento di renderle percepibili dalla vittima Aquino, così come era stato e riferito da costei. Di tanto il ricorso non dà contezza. 2. Il secondo motivo è infondato in quanto il ricorrente trascura del tutto l'ampia dimostrazione della natura altamente usuraria dei prestiti elargiti dal ricorrente alla vittima [OSCURATO:PERSONA], secondo la certosina ricostruzione della sentenza di primo grado (fgg. 69 e segg.) richiamata da quella di appello, con il che rimane escluso che potesse trattarsi soltanto di una attività abusiva di natura finanziaria e che le pretese di restituzione del denaro con minacce (che il ricorrente non contesta) non possano ascriversi alla fattispecie di estorsione contestata al capo 5. La sussistenza dell'aggravante dello stato di bisogno è affermata in sentenza attraverso il riferimento alle esigenze della vittima, delle quali l'imputato era a conoscenza, inerenti alle più elementari esigenze di vita come il vitto e l'alloggio, volendo alludere, ad evidenza, ad una situazione psicologica assillante che aveva portato la persona offesa anche ad accettare prestiti a tassi usurari elevatissimi, come specificato dal primo giudice (fg. 71 della sentenza del GUP). La decisione della Corte è conforme al diritto. Per un verso, infatti, in tema di usura, lo stato di bisogno va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso, né l'utilizzazione del prestito usurario (Sez. 2, n. 43713 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Galante, Rv. 248974). Per altro verso, lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose (Sez. 2, n. 21993 del 03/03/2017, Surgo, Rv. 270064). 3. Il terzo motivo è infondato. Il ricorso non si confronta con l'ampia motivazione della sentenza impugnata che ha sottolineato come, sulla base delle intercettazioni richiamate, era emerso che il ricorrente ed il correo [OSCURATO:PERSONA] avevano detenuto una pistola 9x21 (classificata come arma comune da sparo) ed avevano agito, in particolare proprio l'imputato, quale intermediari per la vendita ad altri due soggetti da parte di un quinto compartecipe attraverso serie trattative, per questo idonee a ritenere integrato il reato di offerta in vendita dell'arma (secondo la giurisprudenza correttamente citata in sentenza, Sez. 1, n. 10071 del 25/06/2014, dep. 2015, Lanfranchi, Rv. 262691), aggravato dal numero dei compartecipi non inferiore a cinque. 4. E' infondato anche il quarto motivo. 4.1. La Corte ha chiarito che i locali ove si era verificato il furto di cui al capo 11 assolvevano una funzione di pubblico interesse in quanto contenevano, al momento del reato, soltanto beni appartenenti al Ministero della giustizia destinati a pubblico servizio, come prevede la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7 cod.pen., per questo ritenuta sussistente, anche se i beni erano in disuso, senza incorrere in vizi logico-giuridici (fg. 20 della sentenza impugnata). In proposito, Sez. 5, n. 40036 del 18/06/2019, Lunardi, Rv. 277530; Sez. 4, n. 37288 del 21/06/2023, Zecchillo, non massimata). 4.2. Del pari, è stato sottolineato che il ricorrente, fin dalla programmazione del reato, era a conoscenza della qualifica soggettiva del correo [OSCURATO:PERSONA], idonea a determinare la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 9 cod.pen., che aveva agevolato la commissione del furto e che, atteso il consapevole concorso del ricorrente, è stata correttamente estesa anche alla sua posizione.In proposito, Sez. 6, n. 53687 del 25/11/2014, Schiavone, Rv. 261870, secondo cui, la circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto con abuso dei poteri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, di cui all'art. 61 n. 9 cod. pen., è di natura oggettiva, in quanto non si applica a taluno perché pubblico ufficiale, ma perché ha abusato dei propri poteri, e, quindi, riguarda una modalità dell'azione, con la conseguenza che la stessa si comunica ad eventuali concorrenti, ai sensi dell'art. 118 cod. pen.. 5. Il quinto motivo è infondato. Il ricorrente non si misura con quanto la sentenza impugnata ha affermato a proposito della estemporaneità, tratta da dati di fatto oggettivi non rivedibili in questa sede, delle deliberazioni relative ai reati in materia di armi ed al reato di furto, così escludendo, con valutazione di merito, la sussistenza del vincolo della continuazione con i precedenti reati di usura ed estorsione (fg. 22 della sentenza impugnata). 6. Una volta escluso il vincolo della continuazione tra il primo gruppo di reati (usura ed estorsione) e quelli in materia di armi, la Corte ha legittimamente ritenuto - con motivazione esente da censure - che in relazione a questi ultimi ed al furto non dovessero essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche. La circostanza che le ragioni del diniego fossero da attribuirsi ad elementi "soggettivi" inerenti alla personalità del ricorrente, non ha alcuna rilevanza, posta l'esclusione della continuazione con i precedenti reati in relazione ai quali il beneficio è stato concesso (argomenta da Sez. 2, n. 10995 del 13/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272375). Il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee e la determinazione del trattamento sanzionatorio (peraltro stabilito in misura prossima alla pena base per il più grave reato di usura di cui al capo 1), risultano congruamente motivati in relazione alla gravità dei fatti ed alla personalità negativa manifestata dal ricorrente. In tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi (Sez. 2, n. 3610, del 15/01/2014, Manzari). La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero ty arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrarlo; Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007 dep. 2008, Cilia, rv. 238851). Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 6000,00 oltre accessori di legge. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 14.11.2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].RIA SECONDA SEZIONE PENALE1 5 DIC. 2023 IL F6 effeiCR o Claudia P fj-1 [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE -Ace31/4E' \ Cu ; ,-- (c-, e c. L (2 L ''J'-', - b-ce.-±) ).,,,-,..- ,, .;.‘ '' \ . -, , n t . i ( ,).&((_'W i \)',')-() '-,(, '1,k-,--p-)\ C '')-<x, --, n,,1---
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