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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 31441/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CORTE di APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza resa in data 9 marzo 2026 la Corte d’appello di Firenze, inparziale riforma della sentenza emessa il 15 luglio 2021 dal G.U.P. del [OSCURATO:PERSONA], appellata dall’imputato [OSCURATO:PERSONA], riduceva la pena allostesso inflitta in relazione al reato di rapina pluriaggravata in concorso.2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando duemotivi di doglianza.2.1.

Con il primo motivo deduceva erronea applicazione dell’art. 628cod. pen., assumendo che i giudici di merito avevano erroneamente applicato ilregime sanzionatorio vigente al momento dell’emanazione della sentenza diprimo grado, e non quello precedentemente in vigore, applicando la penapecuniaria di euro 3.500,00, superiore al massimo edittale, pari, all’epoca dellacommissione del reato, a euro 3.098,00, in tal modo applicando una penaillegale.2.2.

Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 533, comma1, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., nonché manifesta illogicità della motivazione.Assumeva che la Corte d’appello aveva negato la concessione dellecircostanze attenuanti generiche rendendo una motivazione assertiva eapodittica e rassegnava che in sede di interrogatorio l’imputato aveva ammessol’addebito rendendo una versione dei fatti del tutto verosimile e che, puressendo l’autore di una serie di rapine commesse nell’arco di un paio di mesi, ilDi [OSCURATO:PERSONA] risultava formalmente incensurato e inoltre, successivamente agliepisodi delittuosi risalenti al 2019, aveva assunto un comportamento rispettosodelle regole e finalizzato al reinserimento sociale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo è manifestamente infondato.Riguardo alla pena pecuniaria, unico oggetto del motivo, la Corte d’appelloha correttamente osservato che, in relazione al reato di cui all’art. 628, terzocomma, n. 3), cod. pen., il primo giudice aveva inflitto la pena di euro 3.500,00di multa, che risultava superiore al massimo edittale in vigore all’epoca dellacommissione del reato (7 maggio 2019), pari a euro 3.098,00, massimo edittaleche successivamente era stato modificato in pejus con la legge 26 aprile 2019,n. 36, entrata in vigore il 18 maggio 2019, dunque successivamente allacommissione del reato.La Corte territoriale, quindi, ha determinato la pena pecuniaria base in euro2.200,00, riducendola a euro 1.500,00 per l’applicazione della circostanzarito, alla pena pecuniaria finale di euro 1.000,00.Il calcolo effettuato risulta corretto, con la conseguenza che resta escluso ilvizio di violazione di legge denunciato.2.

Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo.La Corte d’appello, invero, ha reso una motivazione immune da vizi inrelazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendocongruamente richiamato la gravità del fatto (una rapina commessa con l’uso diarmi in concorso con altri soggetti, due dei quali avevano agito a volto coperto),la circostanza che il ricorrente non aveva fornito alcun apporto perl’identificazione dei correi e aveva ammesso l’addebito solo quando le proveacquisite avevano fornito la certezza della sua partecipazione al reato, rendendoperaltro una versione inverosimile, il fatto che sul [OSCURATO:PERSONA] gravavanoprecedenti penali plurimi e specifici, commessi in un breve arco di tempo,circostanza che la Corte di merito ha ritenuto, in maniera logica, sintomatica diuna notevole capacità a delinquere.Si deve, in proposito, rammentare che ai fini della concessione o del diniegodelle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di meritoprenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., cheritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio;ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entitàdel reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente pernegare o concedere le attenuanti medesime. (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020,Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.271269; Sez. 2, n. 4790 del 16/01/1996, Romeo, Rv 204768).3.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 29/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE di APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 9 marzo 2026 la Corte d’appello di Firenze, inparziale riforma della sentenza emessa il 15 luglio 2021 dal G.U.P. del [OSCURATO:PERSONA], appellata dall’imputato [OSCURATO:PERSONA], riduceva la pena allostesso inflitta in relazione al reato di rapina pluriaggravata in concorso.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando duemotivi di doglianza.2.1. Con il primo motivo deduceva erronea applicazione dell’art. 628cod. pen., assumendo che i giudici di merito avevano erroneamente applicato ilregime sanzionatorio vigente al momento dell’emanazione della sentenza diprimo grado, e non quello precedentemente in vigore, applicando la penapecuniaria di euro 3.500,00, superiore al massimo edittale, pari, all’epoca dellacommissione del reato, a euro 3.098,00, in tal modo applicando una penaillegale.2.2. Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 533, comma1, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., nonché manifesta illogicità della motivazione.Assumeva che la Corte d’appello aveva negato la concessione dellecircostanze attenuanti generiche rendendo una motivazione assertiva eapodittica e rassegnava che in sede di interrogatorio l’imputato aveva ammessol’addebito rendendo una versione dei fatti del tutto verosimile e che, puressendo l’autore di una serie di rapine commesse nell’arco di un paio di mesi, ilDi [OSCURATO:PERSONA] risultava formalmente incensurato e inoltre, successivamente agliepisodi delittuosi risalenti al 2019, aveva assunto un comportamento rispettosodelle regole e finalizzato al reinserimento sociale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è manifestamente infondato.Riguardo alla pena pecuniaria, unico oggetto del motivo, la Corte d’appelloha correttamente osservato che, in relazione al reato di cui all’art. 628, terzocomma, n. 3), cod. pen., il primo giudice aveva inflitto la pena di euro 3.500,00di multa, che risultava superiore al massimo edittale in vigore all’epoca dellacommissione del reato (7 maggio 2019), pari a euro 3.098,00, massimo edittaleche successivamente era stato modificato in pejus con la legge 26 aprile 2019,n. 36, entrata in vigore il 18 maggio 2019, dunque successivamente allacommissione del reato.La Corte territoriale, quindi, ha determinato la pena pecuniaria base in euro2.200,00, riducendola a euro 1.500,00 per l’applicazione della circostanzarito, alla pena pecuniaria finale di euro 1.000,00.Il calcolo effettuato risulta corretto, con la conseguenza che resta escluso ilvizio di violazione di legge denunciato.2. Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo.La Corte d’appello, invero, ha reso una motivazione immune da vizi inrelazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendocongruamente richiamato la gravità del fatto (una rapina commessa con l’uso diarmi in concorso con altri soggetti, due dei quali avevano agito a volto coperto),la circostanza che il ricorrente non aveva fornito alcun apporto perl’identificazione dei correi e aveva ammesso l’addebito solo quando le proveacquisite avevano fornito la certezza della sua partecipazione al reato, rendendoperaltro una versione inverosimile, il fatto che sul [OSCURATO:PERSONA] gravavanoprecedenti penali plurimi e specifici, commessi in un breve arco di tempo,circostanza che la Corte di merito ha ritenuto, in maniera logica, sintomatica diuna notevole capacità a delinquere.Si deve, in proposito, rammentare che ai fini della concessione o del diniegodelle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di meritoprenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., cheritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio;ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entitàdel reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente pernegare o concedere le attenuanti medesime. (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020,Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.271269; Sez. 2, n. 4790 del 16/01/1996, Romeo, Rv 204768).3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 29/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]