Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 806/2025
ECLI:EU:T:2025:594
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TO0480(03)_INF
Ordinanza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 10 giugno 2025 –
[OSCURATO:PERSONA]Württemberg/CRU (Contributi ex ante 2019)
(causa T‑480/19)
«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB sul calcolo dei contributi ex ante per il 2019 – Obbligo di motivazione – Tutela giurisdizionale effettiva – Parità di trattamento – Principio di proporzionalità – Margine di discrezionalità del SRB – Eccezione di illegittimità – Margine di discrezionalità della [OSCURATO:PERSONA] – Articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 – Ricorso manifestamente infondato in diritto»
1.
Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Potere conferito alla [OSCURATO:PERSONA] per l’adozione di atti delegati – Portata – Stime e valutazioni complesse – Ampio margine di discrezionalità – Direttiva 2014/59 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Fissazione dei criteri di correzione dei contributi ex ante – Sindacato giurisdizionale – Limiti
(Art. 290 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, considerando 41; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59)
(v. punti 43, 45, 50)
2.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Certezza del diritto – Normativa dell’Unione – Requisiti di chiarezza e di precisione – Limiti
(v. punti 94‑97)
3.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Certezza del diritto – Normativa dell’Unione – Requisito di chiarezza e di prevedibilità – Regolamento delegato 2015/63 che integra la direttiva 2014/59 per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione – Concessione di margine di discrezionalità al Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU) quanto al metodo di calcolo dei contributi ex ante – Presupposti – Definizione con sufficiente chiarezza della portata e delle modalità di esercizio di tale potere
(Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2015/63, artt. 6, §§ 5‑7, e 7, § 4)
(v. punti 116‑119, 121)
4.
Eccezione di illegittimità – Presupposti per la ricevibilità – Eccezione sollevata in una memoria di adattamento delle conclusioni iniziali – Elementi di fatto e di diritto noti al momento della proposizione del ricorso – Assenza di modifica di detti elementi nell’atto che sostituisce o modifica l’atto inizialmente impugnato – Irricevibilità
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 86)
(v. punti 186, 188, 190, 191, 193, 197, 199)
5.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF o FRU) – Assenza di necessità di far figurare, in tale decisione, tutti gli elementi che consentono di verificare l’esattezza del calcolo dei contributi – Bilanciamento tra l’obbligo di motivazione e il principio generale di tutela del segreto commerciale degli enti interessati – Legittimità delle disposizioni del regolamento 2015/63 che prevedono il metodo di calcolo dei contributi ex ante al SRF (o FRU) – Principio del rispetto del segreto commerciale – Obbligo del SRB (o CRU) di pubblicare e di trasmettere agli enti interessati, in forma aggregata e anonima, le informazioni relative agli enti utilizzate per calcolare il contributo ex ante
(Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2015/63, artt. 4‑7 e 9 e allegato I; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59)
(v. punti 256‑267)
6.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF o FRU) – Motivazione basata unicamente su altri atti giuridici, quali le decisioni intermedie, che precisa e completa taluni aspetti della fissazione di detti contributi – Assenza di pubblicazione o comunicazione agli enti di tali altri atti – Illegittimità
(Art. 296, comma 2, TFUE)
(v. punti 369, 374)
7.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF o FRU) – Principio del contraddittorio – Eccezioni – Principio generale di tutela del segreto commerciale – Bilanciamento – Ammissibilità
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2015/63, artt. 4‑7 e 9 e allegato I; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59)
(v. punti 382‑395)
8.
Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF o FRU) – Massimale annuale dell’importo cumulativo dei contributi individuali al SRF (o FRU) fissato al 12,5% del livello-obiettivo finale – Ambito di applicazione – Applicazione nel periodo iniziale
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 70, § 2, commi 1 e 4)
(v. punti 423, 425)
9.
Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF o FRU) – Massimale annuale dell’importo cumulativo dei contributi individuali al SRF (o FRU) fissato al 12,5% del livello-obiettivo finale – Portata – Non superamento di tale massimale da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU) – Criteri di valutazione – Approccio dinamico al livello obiettivo finale
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 69, § 1, e 70, § 2, commi 1 e 4)
(v. punto 426)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA]Württemberg è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Comitato di risoluzione unico.
3)
[OSCURATO:PERSONA] europea si farà carico delle proprie spese.