CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2023
Cassazione n. 01383/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 24 aprile 2023 che ha confermato la pronunzia del Tribunale di Latina in composizione monocratica del 2 febbraio 2022 con la quale l'imputato, all'esito di giudizio abbreviato, era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni personali lievissime aggravate dall'utilizzo di una scopa con manico di ferro (art.582,585 cod. pen.); -Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con il oliale si lamenta la mancata concessione della rinnovazione istruttoria in appello della escussione di un testimone; la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al denegato riconoscimento della legittima difesa; l'eccessività e la sproporzione della pena, è manifestamente infondato in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, basate su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e privi altresì della necessaria correlazione con la decisione impugnata, connotandosi così come aspecifico; -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2023.