CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2024
Cassazione n. 19867/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], letta la memoria sopravvenuta; Rilevato che il primo motivo d'impugnazione, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, denuncia l'illogicità della motivazione, ma sulla base della diversa lettura dei dati processuali e di una diversa ricostruzione storica dei fatti oltre che di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova. Con tali connotati il motivo è inammissibile, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Rilevata la manifesta infondatezza del secondo motivo d'impugnazione, con cui si denuncia l'omessa motivazione circa la riconoscibilità dell'attenuante di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen.. Il tema, invero, è stato puntualmente affrontato dai giudici alla pagina 6, dove -dopo avere negato le circostanze attenuanti generiche- ha,'spiegato che non poteva essere riconosciuta neanche l'attenuante di che trattasi, in ragione delle generiche argomentazioni della difesa e avendo riguardo al numero di capi, deilla loro diversità e notorietà e fleil lucro non esiguo ricavato dalla commissione dei reati e dalla loro eventuale vendita; rilevato che l'eventuale riconoscibilità dell'ipotesi attenuata non avrebbe avuto alcuna interferenza circa i termini di prescrizione, a mente dell'assolutamente pacifico principio di diritto, secondo il quale «In tema di ricettazione, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base», (Sez. 7 - , Ordinanza n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 6 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] Anton