CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 luglio 2026
Cassazione n. 24326/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato GiorgioRoderi ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]) edall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE];[OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente –controComune di Bergamo (80034840167), in persona del suo Sindaco p.t.,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]),dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE];[OSCURATO:EMAIL]) e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]);Numero registro generale 28924/2022Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 24326/2026Data pubblicazione 31/07/2026– controricorrente –[OSCURATO:SOCIETA].;– intimata –avverso la sentenza n. 1888/2022, depositata il 10 maggio 2022, dellaCommissione tributaria regionale della Lombardia;Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 25 febbraio 2026,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];uditi l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per parte ricorrente, e l’avvocatoGabriele Pafundi, per il controricorrente;udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che laCorte rigetti il ricorso.1. – Con sentenza n. 1888/2022, depositata il 10 maggio 2022, laCommissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto, perquanto di ragione, l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso ladecisione di prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di tre avvisidi accertamento emessi in relazione alla TARES ed alla TARI dovutadalla contribuente per gli anni 2013, 2014 e 2015.1.1 – Il giudice del gravame ha considerato che:- dagli avvisi di accertamento, e come comunicato alla parte in esitoal sopralluogo eseguito dall’amministrazione, erano state detassate lesuperfici (per complessivi mq. 1836) ove si producevano rifiuti daimballaggi terziari «(mq. 891 [OSCURATO:PERSONA] produzione imballaggiterziari e mq. 945 Area carico scarico merci produzione imballaggi)»;- nell'area di vendita del supermercato si producevano, per comedescritti dalla stessa parte, rifiuti di imballaggi secondari chelegittimamente erano stati assimilati ai rifiuti urbani; e ne conseguivache «la produzione di rifiuti speciali del tipo in questione, non dà dirittoNumero registro generale 28924/2022Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 24326/2026Data pubblicazione 31/07/2026tout court alla detassazione dell'intera area ma solo ad una riduzionedella parte variabile proporzionale alle quantità che il produttoredimostri di aver avviato al recupero in proprio.»;- per quanto, dunque, risultasse «non contestata … la produzionedi imballaggi secondari per quantità superiori a quelle che importanol'assimilazione degli stessi ai rifiuti urbani (art. 11 del Regolamentocomunale)», doveva ritenersi che «il criterio quantitativo adottato indetto regolamento che ne esclude l'assimilazione ai rifiuti urbani alsuperamento delle soglie di produzione ivi previste fa sì che, ai fini dellatassazione, torni totalmente applicabile la normativa nazionale che pergli stessi prevede solamente una proporzionale riduzione tariffaria cosìcome risulta essere stata applicata negli atti qui oggetto diimpugnazione.»;- quanto ai laboratori di macelleria e pescheria (in tesi) produttividi rifiuti (di origine animale) non assimilabili, rilevava che la parte nonaveva assolto all’onere informativo sulla stessa gravante, così comeritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto difettava una«denuncia che ne individui con certezza la superficie»; difatti, «Nelladenuncia di inizio occupazione presentata il 26.04.2012 (agli atti comedoc. 6 di parte appellante) MaxiDi indica, per quanto qui di interesse,unicamente l'area vendita per mq.2500 senza individuare oquantificare aree destinate a laboratori; tale tipologia di dati sonoinfatti presenti solo nelle successive denunce di variazione presentatenel 2016 e nel 2017, peraltro con indicazioni di superfici destinate alaboratori fra loro differenti (cfr. doc.8 e 9 di parte appellante) cheessendo successive agli anni impositivi presi in esame negli avvisi diaccertamento impugnati ( 2013-2014 e 2015) risultano insufficienti perl'esatta individuazione delle aree a tale finalità adibite.»;- dovevano ritenersi legittimamente tassabili le superfici destinatea parcheggio, tenuto conto, secondo dicta della giurisprudenza diNumero registro generale 28924/2022Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 24326/2026Data pubblicazione 31/07/2026legittimità, della presunzione correlata al «naturale flusso giornalierodi autovetture nei parcheggi medesimi; dato ovvio e non bisognevoledi specifica dimostrazione»; e, per di più, nella fattispecie veniva inconsiderazione un parcheggio coperto così che la detassazione dellearee scoperte rimaneva «insuscettibile di applicazione estensiva»;- escluso, poi, che l’applicazione del tributo, nelle condizioni date,potesse integrare una doppia imposizione, l’appello proposto dallacontribuente andava accolto (solo) in relazione alle sanzioni applicateper la contestata tardiva denuncia in quanto la parte aveva dato provadella presentazione della denuncia di prima occupazione «a solo unasettimana dall'inizio dell'occupazione dei locali.».2. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sullabase di nove motivi, ed ha depositato memoria.Il Comune di Bergamo resiste con controricorso ed anch’esso hadepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l’ottavo motivo di ricorso, il cui esame va anteposto inragione della sua pregiudizialità logico giuridica, la ricorrente, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., denuncia nullità dellagravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonavendo il giudice del gravame pronunciato sull’eccezione di nullità degliDifatti, gli avvisi in contestazione non consentivano di individuare ipresupposti impositivi e le ragioni della pretesa tributaria, anche ariguardo del disconoscimento dei «dati emergenti dalle denunce divariazione della superficie tassabile», né «la mera elencazione dellesuperfici tassabili costituisce, dunque, compiuta motivazione delprovvedimento, posto che tale elencazione non risulta correlata adalcun dato normativo o regolamentare che giustifichi la tassazioneNumero registro generale 28924/2022Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 24326/2026Data pubblicazione 31/07/2026disposta dal Comune in misura maggiore rispetto a quanto indicato daMaxi Di nelle proprie denunce delle superfici tassabili.».2. – Il motivo è destituito di fondamento.2.1 – La gravata sentenza, come la stessa parte ricorrentericonosce, ha dato conto della proposizione dell’eccezione in esame e,peraltro, ha partitamente riportato (anche) i contenuti decisori dellasentenza (allora) impugnata, per quel che qui interessa rilevando cheil giudice di primo grado aveva disatteso l’eccezione di nullità in quantogli atti impositivi erano stati «preceduti da sopralluoghi tecnici» edesponevano «tutti gli elementi (superfici delle aree, quote fisse evariabili, periodo di riferimento, riduzione tariffaria) del dovuto».Tanto posto, - e risultando specificamente motivata la questionerispetto alla quale il giudice del gravame ha dissentito dalle conclusionicui il giudice del primo grado era pervenuto – come la Corte ha giàavuto modo di rilevare, «si può ritenere che vi sia stato rigetto implicitodella censura secondo il principio per cui, in tema di contenziosotributario, qualora il giudice, nonostante l'eccezione di nullitàdell'avviso di accertamento, sia passato all'esame del rapportosostanziale, si deve ritenere, per come è strutturato il giudizio di frontealle commissioni tributarie, che ha ritenuto tale eccezioneimplicitamente infondata, atteso che il giudizio tributario, ancorchéavente ad oggetto l'accertamento del rapporto sostanziale, èformalmente costruito come giudizio di impugnazione dell'attoimpositivo, il quale costituisce il "veicolo di accesso" al giudizio dimerito, cui si perviene solo per il tramite di tale impugnazione, con laconseguenza che quando ricorrano vizi formali dell'atto, tali dacondurre alla sua invalidazione, il giudice deve arrestarsi alla relativapronuncia, rimanendo in tal guisa pienamente e correttamenteesercitata la giurisdizione attribuitagli» (Cass., 30 maggio 2025, n.14562).Numero registro generale 28924/2022Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 24326/2026Data pubblicazione 31/07/20262.2 – Peraltro, in più occasioni la Corte ha rimarcato che l'obbligodi motivazione dell'avviso di accertamento deve ritenersi adempiutomediante l'enunciazione del criterio sulla cui base la pretesa impositivaviene esercitata, con le specificazioni necessarie per consentire alcontribuente l'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambitodelle ragioni deducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fasecontenziosa, nella quale l'Amministrazione ha l'onere di provarel'effettiva sussistenza dei presupposti per l'applicazione del criterioprescelto, ed il contribuente ha la possibilità di contrapporre altrielementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri (v., explurimis, Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 30 gennaio 2019, n.2555; Cass., 24 gennaio 2018, n. 1694; Cass., 8 novembre 2017, n.26431; Cass., 5 luglio 2017, n. 16620; Cass., 14 dicembre 2016, n.25709; Cass., 17 giugno 2016, n. 12658; Cass., 10 novembre 2010,n. 22841; Cass., 11 giugno 2010, n. 14094; Cass., 15 novembre 2004,n. 21571).E, con specifico riferimento alla TARSU, la Corte ha, per l’appunto,statuito che la verifica dell'adeguatezza della motivazione dell'avviso diaccertamento – sinanche nel caso di rettifica della dichiarazione delcontribuente - va condotta in base alla disciplina dettata, perl'accertamento dei tributi di competenza degli enti locali, dall'art. 1,comma 162, della l. n. 296 del 2006, sicché, ove la rettifica vengaeffettuata sulla base della variazione della superficie tassabile o dellatariffa o della categoria, deve ritenersi sufficiente l'indicazione nell'attodella maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoriaritenute applicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali(quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei a renderecomprensibili i presupposti della pretesa tributaria, senza necessità diindicare le fonti probatorie e le indagini effettuate per rideterminare lasuperficie tassabile, potendo ciò avvenire nell'eventuale successivaNumero registro generale 28924/2022Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 24326/2026Data pubblicazione 31/07/2026fase contenziosa (Cass., 31 luglio 2019, n. 20620; v., Cass., 10 giugno2024, n. 16096, in tema di TIA, e, in tema di TARI, Cass., 5 novembre2025, n. 29259, Cass., 29 luglio 2025, n. 21872).In detta pronuncia, la Corte – dopo aver ricordato, secondo unconsolidato orientamento della Corte, che la generale portataprecettiva dell'obbligo di motivazione dell’atto impositivo deve essereinterpretata (in ragione della cd. polisistematicità del sistematributario) in termini di modularità, termini, questi, correlati allespecifiche discipline di ciascun tributo, alla funzione assolta da ciascunarticolazione della medesima fattispecie costitutiva del potere (v., explurimis, Cass., 17 maggio 2017, n. 12251; Cass., 16 marzo 2015, n.5190; Cass., 28 novembre 2014, n. 25329; Cass., 20 giugno 2013, n.15495; Cass., 3 agosto 2012, n. 14027; Cass., 10 giugno 2009, n.13335; Cass., 7 maggio 2008, n. 11082; Cass., 16 dicembre 2005, n.27758); Cass., 19 novembre 2019, n. 29988) – ha, per l’appunto,condivisibilmente rimarcato, per un verso, che «l'obbligo dimotivazione può ritenersi assolto ove dalla motivazione dell'avvisoemerga una fedele e chiara ricostruzione di tutti gli elementi costitutividell'obbligazione tributaria, così da consentire una adeguata, efficace epiena difesa in giudizio del contribuente» e, dall’altro, che la fattispeciedella rettifica della superficie sottoposta a tassazione TARSU èconnotata dalla «semplicità del procedimento logico che in questi casicaratterizza la determinazione del tributo in esame, il cui ammontareviene determinato moltiplicando la tariffa, individuata sulla base dellacategoria, per la superficie tassata».2.3 – Come, poi, la Corte ha ripetutamente statuito, la motivazionedell’atto impositivo non si estende all'esposizione delle ragionigiuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibileesenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile; ciò, inNumero registro generale 28924/2022Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 24326/2026Data pubblicazione 31/07/2026special modo, a riguardo della fattispecie in trattazione ove, comemeglio in prosieguo si dirà, i dati di fattispecie che connotano ladisciplina tributaria delle superfici di produzione di rifiuti specialiinvolgono, per un verso, l’assolvimento dell’obbligo dichiarativo(suscettibile di integrazione probatoria in giudizio) e, quale suaricaduta, un onere probatorio che grava sullo stesso contribuente tantoin relazione alla effettiva produzione dei rifiuti dichiarati quanto ariguardo dell’obbligo relativo al trattamento di quegli stessi rifiuti qualprescritto dalla legge.Così che il fondo del motivo di ricorso confonde il profilo che involgela motivazione dell’atto impositivo – e, dunque, un requisito di validitàdell’atto – con quello che (diversamente) attiene al riscontro probatoriodei fatti posti a fondamento della pretesa impositiva (causa petendidell’atto), riscontro che naturaliter può essere utilmente perseguito(anche) dall’amministrazione.3. – Il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsaapplicazione di legge con riferimento al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152,artt. 218, 221 e 226, alla l. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma649, al d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 14, comma 10, conv. in l. 22dicembre 2011, n. 214, ed all’art. 15 del regolamento comunale TARI,assumendo la ricorrente che il giudice del gravame aveva rilevato ladetassazione della superficie ove si producevano rifiuti di imballaggiterziari senza considerare che per tali debbono intendersi «tutte quelleconfezioni funzionali a garantire il corretto trasporto e manipolazione(funzione) di “un certo numero di unità di vendita” oppure di“imballaggi multipli” (quantità).»; così che di natura terziaria dovevanoconsiderarsi quella «tipologia di imballaggi che proteggono la merceproveniente dall’industria nelle fasi di trasporto fino alla sistemazionesugli scaffali del punto vendita», in essi compresi «le scatole di cartoneNumero registro generale 28924/2022Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 24326/2026Data pubblicazione 31/07/2026e le confezioni che racchiudono “un certo numero di unità di vendita oimballaggi multipli”, le interfalde di cartone ondulato, le pellicole diplastica che avvolgono un grande numero di scatole (dunque nonsoltanto i pallets di legno)».4. – Il motivo è destituito di fondamento.4.1 – Come anticipato, il giudice del gravame ha rilevato che lesuperfici produttive di imballaggi terziari non erano state considerate afini impositivi e che nell'area di vendita del supermercato siproducevano, per come descritti dalla stessa parte, rifiuti di imballaggisecondari.Rimane, allora, del tutto evidente che, sotto il velo della censura diviolazione di legge, la ricorrente sollecita un riesame degli accertamentiin fatto riconducibili alla gravata sentenza, per di più sulla base di unpresupposto (l’illegittima esclusione della produzione di rifiuti terziarinelle aree di vendita) che ha formato oggetto di specifico accertamentoin ordine alla tipologia dei rifiuti (ivi) prodotti; riesame che, perl’appunto, non è consentito in sede di legittimità se non sotto il profilodel difetto di motivazione che presuppone – piuttosto che lariproposizione di argomenti e deduzioni probatori – l’esposizione deifatti specifici il cui esame sia stato omesso e la loro connotazione didecisività.La Corte ha, per l’appunto, precisato che lo stabilire se determinatilocali di uno stesso edificio, benché destinati ad uffici, depositi, mostreecc. e non propriamente all'attività produttiva, siano parimenti idoneia produrre rifiuti speciali, costituisce apprezzamento di fatto riservatoal giudice di merito (Cass., 22 dicembre 2016, n. 26725; Cass., 11agosto 2004, n. 15517; Cass., 17 febbraio 1996, n. 1242).E ad analoghi approdi interpretativi (v. Cass., 6 luglio 2022, n.21335; Cass., 15 maggio 2019, n. 12979; Cass., 22 settembre 2017,n. 22130) è, poi, pervenuta la Corte quanto alla TARI (l. n. 147 delNumero registro generale 28924/2022Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 24326/2026Data pubblicazione 31/07/20262013, art. 1, commi 641 e ss.), seppur connotandosi la relativadisciplina di una diversa determinazione della non imponibilità dellearee di produzione di rifiuti speciali, ove, dunque, rileva che dettaproduzione risulti «in via continuativa e prevalente» (art. 1, comma649).Né, nella fattispecie, sussiste una qualche violazione di legge, sottoil profilo della sussunzione dei fatti accertati nella pertinente disciplina,avendo il giudice del gravame correttamente distinto, a fini impositivi,il diverso règime degli imballaggi secondo la loro specifica tipologia(secondaria o terziaria).5. – Col secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., la ricorrente denuncia omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, nonchéviolazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 115 e116 cod. proc. civ., ed al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 218,sull’assunto che erroneamente il giudice del gravame, con riferimentoall’area di vendita del supermercato, aveva rilevato la produzione dirifiuti di imballaggi secondari.Difatti essa esponente aveva offerto al giudizio «i formulariidentificativi dei rifiuti avviati a recupero (che danno prova della naturadei rifiuti prodotti e della produzione continuativa e prevalente nelcorso del 2013, 2014 e 2015, doc. 10, 14, 15 fasc. 2° grado), ledenunce della superficie tassabile ove è dettagliatamente descritta latipologia di attività esercitata e la natura prevalentemente terziaria deirifiuti di imballaggio prodotti, doc. 6, 8 e 9 fasc. 2° grado) la planimetriadel punto vendita, con specificazione delle superfici produttive di rifiutispeciali e di quelle, invece, produttive di rifiuti assimilati, doc. 11 fasc.2° grado).».E, si soggiunge, nelle aree di vendita gli imballaggi terziari(funzionali alla movimentazione e al trasporto delle merci) venivanoNumero registro generale 28924/2022Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 24326/2026Data pubblicazione 31/07/2026«rimossi diventando, così, rifiuti e la merce viene posta in vendita nelproprio imballo primario e secondario ove presente».6. – Il motivo non può trovare accoglimento.6.1 – Occorre premettere che la Corte ha già avuto modo di rilevareche, tenuto conto della normativa posta dal d.l. n. 201 del 2011, art.14, cit., e dalla l. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 641 e ss.,ben possono trovare applicazione, in tema di Tari e di Tares, gli stessiprincipi di diritto posti dalla Corte con riferimento alla TARSU (in temadi Tares, Cass., 15 novembre 2024, n. 29538; Cass., 23 gennaio 2024,n. 2268; Cass., 11 gennaio 2022, n. 532; in tema di TARI, Cass., 1aprile 2025, n. 8595; Cass., 16 luglio 2024, n. 19631; Cass., 22gennaio 2024, n. 2146; Cass., 30 marzo 2023, n. 9051; Cass., 7 luglio2022, n. 21490; Cass., 15 maggio 2019, n. 12979), così che:- il presupposto impositivo è costituito dalla disponibilità dell'areaproduttrice di rifiuti e, dunque, la tassa è dovuta unicamente per il fattodi occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti,con una presunzione iuris tantum di produttività che può esseresuperata solo dalla prova contraria del detentore dell'area (Cass., 9marzo 2020, n. 6551; Cass., 23 maggio 2019, 14037; Cass., 14settembre 2016, n. 18054; Cass., 23 settembre 2004, n. 19173; Cass.,18 dicembre 2003, n. 19459);- lo stabilire se determinati locali di uno stesso edificio, benchédestinati ad uffici, depositi, mostre ecc. e non propriamente all'attivitàproduttiva, siano parimenti idonei, o meno, a produrre rifiuti speciali,costituisce, come si è già rilevato, apprezzamento di fatto riservato algiudice di merito (v. la giur. sopra citata);- quanto alla Tares, la nozione di «superficie … ove si formano diregola rifiuti speciali» (art. 14, comma 10, cit.; v. il previgente d.lgs.15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3) va interpretata nel sensoche l'esclusione dalla tassa riguarda la sola «parte della superficie inNumero registro generale 28924/2022Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 24326/2026Data pubblicazione 31/07/2026cui, per struttura e destinazione, si formano solo rifiuti speciali» (Cass.,10 gennaio 2022, n. 368; Cass., 11 febbraio 2021, n. 3437; Cass., 13settembre 2017, n. 21250; Cass., 4 aprile 2012, n. 5377; v., altresì,Cass., 24 luglio 2014, n. 16858);- quanto, invece, alla TARI, la disposizione di cui alla l. 27 dicembre2013, n. 147, art. 1, comma 649, cit., correla la detassazione dellesuperfici, ove si producono rifiuti speciali non assimilati, alla loroproduzione «in via continuativa e prevalente».L’esenzione dal tributo, pertanto, integra l’oggetto di un’allegazioneil cui onere della prova grava sul contribuente che intende ottenerel’esenzione, in quanto, se è vero che l’onere della prova dei fatticostituenti fonte dell’obbligazione tributaria gravasull’amministrazione, il diritto all’esenzione va provato dalcontribuente, costituendo le esenzioni, anche parziali, eccezione allaregola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro cheoccupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale(Cass., 16 aprile 2019, 10634; Cass., 5 settembre 2016, n. 17622;Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass., 6 luglio 2012, n. 11351; Cass.,9 marzo 2012, n. 3756; Cass., 14 gennaio 2011, n. 775; v., ancora direcente, Cass., 14 maggio 2025, n. 12902; Cass., 16 luglio 2024, n.19631; Cass., 15 maggio 2024, n. 13455).6.2 – La produzione di rifiuti speciali non assimilabili, pertanto, nonintegra l’assunto fatto decisivo (siccome suscettibile di fondare una bendiversa conclusione probatoria) in quanto il giudice del gravame ha, adogni modo, rilevato che su dette superfici si producevano rifiuti specialiné, come detto, gravava sull’amministrazione l’onere della prova dellaconnotazione (esclusiva ovvero continuativa e prevalente) dellaproduzione di rifiuti speciali non assimilabili.Per di più, il cennato difetto di decisività si correla allo stessocontenuto della evocata documentazione che se dà conto della tipologiaNumero registro generale 28924/2022Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 24326/2026Data pubblicazione 31/07/2026dei rifiuti prodotti di certo non è in grado di ascriverne la produzionealle distinte superfici detenute dalla contribuente (quali luoghi disvolgimento dell’attività).6.3 – Rimane, da ultimo, da rilevare che la denuncia di omessoesame di fatti decisivi, così come statuito dalle Sezioni Unite dellaCorte, deve concernere un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, cheabbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia caratteredecisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esitodiverso della controversia), così che l'omesso esame di elementiistruttori - e, a maggior ragione, di tesi difensive o argomenti probatori- non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivoqualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato contodi tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n.8053 cui adde, ex plurimis, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32550; Cass.,29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n. 20721; Cass.Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881).E che – prospettandosi, nella fattispecie, pronunce dei giudici dimerito in cd. doppia conforme (sussistente anche quando le duestatuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo inrelazione ai fatti principali oggetto della causa; Cass., 9 marzo 2022,n. 7724) – il motivo di ricorso nemmeno specificamente evidenzia, cosìcome era onere della parte, una qualche diversità delle ragionidecisorie poste a fondamento delle pronunce dei giudici di merito (v.Cass., 10 marzo 2014, n. 5528 cui adde Cass., 28 febbraio 2023, n.5947; Cass., 15 marzo 2022, n. 8320; Cass., 6 agosto 2019, n. 20994;Cass., 22 dicembre 2016, n. 26774).7. – Il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di leggeNumero registro generale 28924/2022Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 24326/2026Data pubblicazione 31/07/2026in relazione al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 195, comma 2, lett.e), 198, comma 2, lett. g), e 218, della l. 27 dicembre 2013, n. 147,art. 1, comma 649, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 art. 14, comma10, cit., e dell’art. 11 del Regolamento comunale per la gestione deirifiuti urbani ed assimilati.Assume, in sintesi, la ricorrente che illegittimamente il giudice delgravame aveva escluso la detassazione delle superfici di produzionedei rifiuti speciali assimilati senza accertare, in concreto, il rispetto dellimite quantitativo predeterminato dalla disposizione regolamentareche, in relazione a detto limite, espressamente rinviava alladeterminazione di una «soglia quantitativa ponderale e/o volumetricadi produzione annua dei rifiuti al di sopra della quale i rifiuti derivantidai locali e aree dove si svolgono le attività che trattasi non vengonoassimilati ai rifiuti urbani e mantengono la classificazione di rifiutispeciali» (art. 11, cit.); e, per di più, rilevando che «il criterioquantitativo adottato in detto regolamento … esclude l'assimilazione airifiuti urbani al superamento delle soglie di produzione ivi previste».8. – Il motivo è fondato, e va accolto, nei limiti di quanto inappresso precisato.8.1 – Il d.l. n. 201 del 2011, art. 14, cit., dispone nei seguentitermini:- «Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributonon si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiutispeciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenutotrattamento in conformità alla normativa vigente» (comma 10);- «Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionalealle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di averavviato al recupero.» (comma 18; v., altresì, il d.P.R. 27 aprile 1999,n. 158, art. 7).Numero registro generale 28924/2022Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 24326/2026Data pubblicazione 31/07/2026La l. n. 147 del 2013, art. 1, comma 649, cit., dispone a sua voltanei seguenti termini:- «Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARInon si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in viacontinuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenutia provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che nedimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativavigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nelladeterminazione della TARI, il comune disciplina con proprioregolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali allequantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di averavviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con ilmedesimo regolamento il comune individua le aree di produzione dirifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di mercifunzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di detteconferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiutispeciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o conl'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256,comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.» .8.2 – Quanto alla Tares, e come si è anticipato, la nozione di«superficie … ove si formano di regola rifiuti speciali» (art. 14, comma10, cit.; v. il previgente d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62,comma 3) va interpretata nel senso che l'esclusione dalla tassariguarda la sola «parte della superficie in cui, per struttura edestinazione, si formano solo rifiuti speciali».8.2.1 - Quanto, invece, alla TARI, come la Corte ha già avuto mododi rilevare, la disposizione sopra ripercorsa ha, in effetti, una strutturatripartita in quanto contempla:Numero registro generale 28924/2022Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 24326/2026Data pubblicazione 31/07/2026- superfici che vengono detassate perché ivi «si formano, in viacontinuativa e prevalente, rifiuti speciali» (sempreché oggetto di«trattamento in conformità alla normativa vigente» da parte delrelativo produttore);- superfici di produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani, cheusufruiscono di una riduzione della quota variabile del tributo inproporzione «alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttoredimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggettiautorizzati»;- (ancora una volta) superfici oggetto di detassazione perchécostituite da «magazzini di materie prime e di merci funzionalmente edesclusivamente collegati all'esercizio di … attività produttive» di rifiutispeciali non assimilabili (magazzini, questi, cui «si estende il divieto diassimilazione»).Mentre, allora … la formazione «continuativa e prevalente» di rifiutispeciali (non riconducibili al potere di assimilazione il cui legittimoesercizio ascriverebbe la superfice di produzione dei relativi rifiutiassimilati alla categoria della riduzione tariffaria) dà senz’altro titoloalla detassazione, il collegamento di magazzini di materie prime e dimerci alle aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili deverisultare strettamente funzionale, ed esclusivo, di modo che non possaconcepirsi una loro utilizzazione (e la loro stessa esistenza) in assenzadi quelle aree di produzione dei rifiuti speciali; e con la conseguenzache l’autonoma (ed ulteriore) produzione di rifiuti, per lo svolgimentodi specifiche attività nei magazzini così considerati, ne ascriverebbe ilrègime a quello previsto nelle precedenti disposizioni (di detassazioneo di riduzione tariffaria), secondo la rispettiva connotazione qualitativa(di assimilabilità o meno) e quantitativa (in termini di continuitàprevalente o meno) dei rifiuti (così) ulteriormente prodotti. (Cass., 14maggio 2025, n. 12902).Numero registro generale 28924/2022Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 24326/2026Data pubblicazione 31/07/20268.3 – Come, poi, anche di recente ribadito dalla Corte (v. Cass., 16luglio 2024, n. 19631; Cass., 15 maggio 2024, n. 13455), dal delineatoassetto regolatorio «non discende di per sé l'esenzione totale dalla Tari,quanto soltanto la sua riduzione in ragione della denuncia-dichiarazione e dimostrazione, ad onere del contribuente, tanto dellesuperfici di relativa produzione quanto dell'effettivo e correttoavviamento al recupero attraverso valida documentazionecomprovante il conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati che neabbiano rilasciato il relativo formulario di identificazione, secondoquanto stabilito dall'art. 1. co. 649 L. Tari, ferma però restando la pienadebenza della quota fissa.».8.4 – Mentre, allora, così come ben deduce parte ricorrente, laverifica postulata dalle disposizioni sopra ripercorse è stata svolta dalgiudice del gravame (solo) in astratto, in difetto, dunque, di ognispecifico accertamento sul quantitativo dei rifiuti assimilati prodotti, darapportare alla relativa soglia di assimilazione, la censura di violazionedi legge in ordine ai presupposti dell’assimilazione è destituita difondamento, dovendosi considerare che la predeterminazione dellasoglia quantitativa dei rifiuti oggetto di assimilazione concorre, qualeelemento di fattispecie, a fondare la legittimità dell’assimilazione, cosìche (solo) il relativo superamento si risolve nel venir meno dell’uno deidue presupposti (quello per quantità) che, unitamente al criterioqualitativo, è predicato dal potere di assimilazione (così come del restoprevisto dallo stesso regolamento, art. 11, cit.).Difatti, detto limite di soglia, così come in più occasioni rimarcatodalla Corte, è destinato ad operare quale (legittimo) presupposto dellastessa assimilazione così che, come connaturato al concetto di limite,tutti i rifiuti prodotti a concorrenza della soglia quantitativa debbonoconsiderarsi assimilati ai fini dell’imposizione fiscale (sulle relative areedi produzione), e solo per le quantità eccedenti ponendosi questioneNumero registro generale 28924/2022Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 24326/2026Data pubblicazione 31/07/2026relativa alla produzione di rifiuti speciali che (per l’appunto, in quantoeccedenti la soglia) non possono più essere considerati comeassimilabili.8.4.1 – Può, dunque, enunciarsi il seguente principio di diritto: «Intema di Tares e di TARI, il potere di assimilazione ai rifiuti urbaniesercitabile dal Comune con riferimento ai rifiuti speciali presupponel’individuazione di un limite di soglia per quantità, così che i rifiutiprodotti a concorrenza di detto limite debbono considerarsi assimilatiai fini dell’imposizione fiscale, laddove il superamento del limitequantitativo restituisce ai rifiuti così ulteriormente prodotti la loronatura di rifiuti speciali non assimilati».9. – Il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4,cod. proc. civ., reca la denuncia di nullità della gravata sentenza perviolazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. avendo ilgiudice del gravame contraddittoriamente rilevato, da un lato che negliavvisi di pagamento risultava computata la quota variabile del tributodovuto ma «scompare la riduzione per rifiuti assimilati, presente solonell'avviso di pagamento per l'anno 2014» e, dall’altro, che dettariduzione proporzionale, per i rifiuti assimilati era stata «applicata negli9.1 – L’esame di questo motivo rimane assorbito nell’accoglimentodel terzo motivo di ricorso dal quale consegue la devoluzione al giudicedel rinvio di un nuovo specifico accertamento quanto alla produzionedi rifiuti speciali rispetto ai quali si pone la questione relativa alla loroassimilazione.10. – Il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione dilegge con riferimento al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, alla l. 27dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 649, e al d.l. 6 dicembre 2011,n. 201, art. 14, commi 10 e 18, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214,Numero registro generale 28924/2022Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 24326/2026Data pubblicazione 31/07/2026sull’assunto dell’illegittimità della disposizione regolamentare (art. 26)che – con riferimento al dettato normativo che contempla la riduzionedella quota variabile del tributo in proporzione alle quantità di rifiutispeciali assimilati avviati al recupero – dispone che «Per le utenze nondomestiche, sulla parte variabile della tariffa, è applicato uncoefficiente di riduzione in una percentuale da determinarsi ecomunque non superiore all’1% in rapporto alla quantità di rifiutiassimilabili che il produttore dimostri a consuntivo di avere avviato arecupero dei rifiuti stessi.».Detta disciplina, si assume, si porrebbe in contrasto col(necessario) requisito di proporzionalità della riduzione, cosìneutralizzando «di fatto, il beneficio previsto dalla Legge», e risulta«inidonea a scongiurare una indebita duplicazione dei costi in capo alcontribuente in quanto si tratta di una riduzione comunque nonproporzionata alla quantità di rifiuti (e dunque alle spese sostenute)che la ricorrente ha dimostrato di avere avviato a recupero».11. – Questo motivo è fondato, e va accolto.11.1 – La Corte, difatti, ha già avuto modo di farsi carico deglieffettivi termini in cui deve essere letta la disposizione di cui all’art. 1,comma 649, cit., ed ha condivisibilmente rilevato che la riduzionetariffaria ivi prevista «deve essere "proporzionale" alla quantità di rifiutiderivanti da utenze non domestiche che il produttore dimostri di averauto-riciclato; la fissazione di un limite massimo alla riduzionetariffaria, non previsto dal legislatore, altera il criterio di proporzionalitàe non è, quindi, consentita, sicché il regolamento comunale che lointroduca è, in parte qua, illegittimo e va disapplicato anche di ufficio.E, in particolare, si è rimarcato che [ratione temporis, con riferimento,dunque, alla modifica dell’art. 1, comma 649, cit., ad opera dell'art. 2,comma 1, lettera e), del d.l. 6 marzo 2014, n. 16, conv. in l. 2 maggio2014, n. 68] il Comune, nella sua potestà regolamentare in materiaNumero registro generale 28924/2022Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 24326/2026Data pubblicazione 31/07/2026tributaria, che deve esercitare in armonia con la Costituzione e secondoi principi di coordinamento della finanzia pubblica e del sistematributario, ai sensi dell'art. 119 Cost., comma 2, è tenuto a riconoscereriduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alla quantità deirifiuti speciali assimilati che siano stati avviati al riciclo (Cass., 24febbraio 2023, n. 5786).E detto ordine di ragioni è senz’altro estensibile alla medesimadisciplinata delineata, in tema di Tares, dal d.l. n. 201 del 2011, art.14, comma 18, cit., per di più nel (comune) rinvio delle due disciplineal d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 7, comma 2.11.2 - Deve, dunque, enunciarsi il seguente principio di diritto: «Intema di TARES e di TARI, la riduzione tariffaria prevista dal d.l. 6dicembre 2011, n. 201 art. 14, comma 18, conv. in l. 22 dicembre2011, n. 214, e dalla l. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 649,deve essere proporzionale alla quantità di rifiuti derivanti da utenzenon domestiche che il produttore dimostri di aver avviato (rationetemporis) a recupero o a riciclo, così che la fissazione di un limitemassimo alla riduzione tariffaria, non previsto dal legislatore, altera ilcriterio di proporzionalità e non è, quindi, consentita, sicché ilregolamento comunale che lo introduca è, in parte qua, illegittimo e vadisapplicato anche di ufficio».12. – Col sesto motivo, formulato sempre ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione efalsa applicazione di legge in relazione alla l. 27 dicembre 2013, n. 147,art. 1, comma 649, (così) censurando il rilievo svolto nella gravatasentenza quanto all’omessa specifica indicazione, nella dichiarazioneTARI, dei laboratori di macelleria e pescheria.Si assume, in sintesi, che la Corte di merito non aveva consideratoche «gli avvisi di accertamento impugnati sono stati emessi dalComune di Bergamo e da [OSCURATO:SOCIETA]. in data 21 maggio 2018» e che,Numero registro generale 28924/2022Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 24326/2026Data pubblicazione 31/07/2026dunque, a detta data il Comune di Bergamo aveva conseguito perfettaconoscenza «della esatta delimitazione delle superfici adibite alaboratori (già esistenti nel 2012 anche se incluse all’interno dell’areavendita: la denuncia del 2012 indicava 2.807 mq. di superfici di vendita-2.500 mq. vendita e 208 mq. di magazzini- e la denuncia del 2017indica la medesima superficie complessiva -2.807 mq.- comprensiva disuperfici di vendita, magazzini e laboratori, doc. 6, 8 e 9 fasc.2°grado).».13. – Il motivo è destituito di fondamento.13.1 – Come anticipato, il giudice del gravame ha rilevato, insintesi, che la prima dichiarazione di occupazione dei locali incontestazione non recava l’indicazione delle superfici che (in tesi) eranodestinate a laboratorio (con produzione di rifiuti speciali nonassimilabili) e che la relativa indicazione («peraltro con indicazioni disuperfici destinate a laboratori fra loro differenti») emergeva dalle«successive denunce di variazione presentate nel 2016 e nel 2017».In disparte, ora, che nella stessa argomentazione di parte, sopraripercorsa, non v’è una diretta censura del primo rilievo svolto dalgiudice del gravame (quanto ai contenuti dell’originaria dichiarazione),la conclusione cui il giudice del gravame è pervenuto risponde alprincipio di diritto costantemente enunciato dalla Corte, secondo ilquale alla dichiarazione di parte non possono riconoscersi effettiretroattivi in quanto il difetto della dichiarazione non può che esseresanato (solo) per il futuro, ed a riguardo, dunque, degli anni di impostanon ancora scaduti (v., in tema di Tari, Cass., 30 marzo 2023, n. 9051;con riferimento alla TARSU v. Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui addeCass., 17 settembre 2019, n. 23059; Cass., 3 marzo 2010, n. 5036;Cass., 15 aprile 2005, n. 7915; con riferimento alla Tia v. Cass., 23febbraio 2018, n. 4602).Numero registro generale 28924/2022Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 24326/2026Data pubblicazione 31/07/202614. – Col settimo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione di legge con riferimento alla l. 27 dicembre 2013, n. 147,art. 1, commi 641 e 649, ed all’art. 15 del regolamento Tari e Tares.Assume, in sintesi, la ricorrente che la corretta applicazione delladisciplina di legge «impone dunque di escludere dal computo dellasuperficie tassabile le aree (occupate dal contribuente ma) produttivedi rifiuti speciali non assimilabili se il produttore -come [OSCURATO:PERSONA] nel casodi specie - ne dimostri l’avvenuto avvio a recupero a proprie spese,senza gravare il servizio comunale»; e che, quand’anche si trattasse dirifiuti speciali assimilati, al produttore di detti rifiuti deve comunqueessere riconosciuta una riduzione della tariffa proporzionale allaquantità di rifiuti avviati in via autonoma a recupero.Così che la ritenuta tassazione delle aree di produzione di rifiutispeciali si risolverebbe in una violazione del divieto di doppiaimposizione e, dunque, in un «prelievo tributario macroscopicamentenon riconducibile a costi di servizio … che si tradurrebbe ‘in una doppiaimposizione, con una sorta di indebito arricchimento del Comune perun servizio non svolto.».15. – Nemmeno questo motivo può trovare accoglimento.15.1 – Difatti, tenuto conto dei rilievi sin qui svolti, la censura cheviene correlata alla dedotta produzione di rifiuti speciali non assimilabilisconta (ancora una volta) l’illegittima devoluzione al sindacato dilegittimità di un accertamento in fatto, così come già rilevato conriferimento al primo motivo di ricorso.Quanto, invece, alla prospettazione che involge i limiti, e lericadute, dell’operata assimilazione, l’esame della questione rimaneassorbito in ragione del rilievi svolti con riferimento al terzo ed al quintomotivo di ricorso, ribadito che la stessa produzione di rifiuti speciali nonassimilati – ovvero illegittimamente assimilati – dà titolo alla reclamataNumero registro generale 28924/2022Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 24326/2026Data pubblicazione 31/07/2026detassazione (solo) se sulla relativa superficie detta produzione siaesclusiva ovvero «continuativa e prevalente» (art. 1, comma 649, cit.),ad ogni modo ferma la debenza della quota fissa del tributo.16. – Col nono motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione di legge con riferimento alla l. 27 dicembre 2013, n. 147,art. 1, commi 641, al d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 14, comma 4,cit., agli artt. 15 e 16 del regolamento comunale ed all’art. 817, cod.civ., deducendo, in sintesi, che illegittimamente il giudice del gravameaveva escluso la detassazione delle aree destinate a parcheggi copertiriservati ai clienti, venendo in considerazione aree pertinenziali alsupermercato «funzionali alla sosta o al transito di veicoli… per loronatura improduttive di rifiuti o produttive di rifiuti in misura cosìinsignificante da non impegnare il servizio pubblico», e «la cuiestensione è, peraltro, vincolata (e non liberamente sceltadall’operatore) in quanto aree qualificate come standard urbanisticistrettamente connessi all’esercizio commerciale (per consentirne lafruizione da parte della clientela) e condizione essenziale per il rilasciodell’autorizzazione commerciale (cfr. DM n. 1444/1968).».17. – Il motivo è destituito di fondamento.17.1 - La non imponibilità delle aree scoperte pertinenziali oaccessorie a locali tassabili, « non operative» [art. 1, comma 641, cit.;art. 14, comma 4, cit.], integra una causa di esclusione del tributo dirisalente impianto, entrata, pertanto, nelle disposizioni in esame insostanziale recepimento di quanto già previsto dal r.d. 14 settembre1931, n. 1175, art. 269, comma 2 (come sostituito dal d.P.R. 10settembre 1982, n. 915, art. 21) e successivamente, - nella vigenzadel règime relativo alla TARSU (d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art.62, comma 1) – da una sequenza di dd.ll. (d.l. 25 novembre 1996, n.599, art. 2, comma 4-bis, conv. in l. 24 gennaio 1997, n. 5; d.l. 29Numero registro generale 28924/2022Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 24326/2026Data pubblicazione 31/07/2026settembre 1997, n. 328, art. 6, conv. in l. 29 novembre 1997, n. 410;d.l. 26 gennaio 1999, n. 8, art. 1, comma 3, conv. in l. 25 marzo 1999,n. 75) che ne hanno stabilizzato la disciplina a decorrere dal 1997 (v.,altresì, il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 3, quanto allaTariffa di igiene ambientale, e, quanto alla cd. TIA2, il d.lgs. 3 aprile2006, n. 152, art. 238, comma 1).17.2 - Sia pur con varianti lessicali che, nelle disposizioni in esamehanno trovato una più chiara formula espressiva, la fattispecie diesclusione in discorso è stata ricondotta dalla Corte, in precedentiarresti relativi al règime della Tarsu, - e con specifico riferimento allearee destinate a parcheggio, - alla disposizione di cui all'art. 62, comma2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, essendosi rilevato che dettadisposizione, nell'escludere dall'assoggettamento al tributo i locali e learee che non possono produrre rifiuti «per il particolare uso cui sonostabilmente destinati», chiaramente esige che sia provata dalcontribuente non solo la stabile destinazione dell'area ad undeterminato uso, ma anche la circostanza che tale uso non comportaproduzione di rifiuti (v. Cass., 5 novembre 2025, n. 29247; Cass., 26luglio 2017, n. 18500; Cass., 13 marzo 2015, n. 5047).17.3 - Più di recente, in tema di Tares, si è rimarcato che latassazione è esclusa solo per le aree scoperte che, ai sensi del codicecivile, presentano la condizione della pertinenza soggettiva e oggettivarispetto al locale o all'area principale e purché non siano operative;l'operatività consiste nell'idoneità a produrre rifiuti ulteriori rispetto allocale e all'area principale che già versa il tributo e non rappresentadunque un'ulteriore estensione dell'attività svolta (Cass., 26 maggio2023, n. 14718).Il nesso di pertinenzialità – che, ad ogni modo, va accertato inconcreto (Cass., 16 febbraio 2018, n. 3800) – non esclude, pertanto,ex se l’imponibilità laddove detto nesso involga un’area da considerarsiNumero registro generale 28924/2022Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 24326/2026Data pubblicazione 31/07/2026operativa siccome luogo di esercizio di un’attività che deve considerarsifunzionale allo svolgimento dell’attività su quella superficie cui siraccorda lo stesso nesso pertinenziale.E il parcheggio destinato alla clientela di un punto vendita apertopubblico deve, per l’appunto, ritenersi area operativa nella misura incui – per quanto posta a servizio del bene tassabile e, dunque, inrapporto di pertinenzialità con lo stesso – concorre a quella stessaoperatività della superficie cui accede, così rendendo possibilel’effettivo svolgimento dell’attività principale cui si connette laproduzione di rifiuti (v. Cass., 26 novembre 2024, n. 30505; Cass., 16luglio 2024, n. 19551).18. – L’impugnata sentenza va, pertanto cassata in relazione aimotivi accolti con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spesedi questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia che, in diversa composizione,procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di dirittosopra esposti. P.Q.MLa Corte- accoglie il terzo motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione,ed il quinto motivo, assorbiti il quarto motivo e, per quanto di ragione,il settimo, e rigetta i residui motivi di ricorso;- cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviala causa, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Lombardia, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] StallaIl Consigliere estensoredott. [OSCURATO:PERSONA]