CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17586/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'appello di Firenze confermava la condanna del ricorrente per i reati di rapina e lesioni. Si contestava a di essersi impossessato del telefono cellulare di [OSCURATO:PERSONA], avvicinandola mentre era impegnata in una telefonata, chiedendole in modo aggressivo di consegnargli il dispositivo, che poi le strappava di mano, dopo averla colpita con una bottiglia sulla fronte, cosi causandole lesioni giudicate guaribili in sette giorni. [OSCURATO:PERSONA], aggiunto da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], intervenuti in soccorso della vittima, li minacciava, brandendo la bottiglia che aveva utilizzato per colpire la vittima, ed infine scaraventava contro gli stessi il cellulare sottratto, al fine di garantirsi la fuga. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 56, comma 4, cod. pen.) e vizio di motivazione: la Corte d'appello avrebbe illegittimamente ritenuto che la restituzione del cellulare fosse una azione necessitata, il che impediva di ritenere il recesso attivo, nonostante per il suo riconoscimento fosse sufficiente la spontaneità dell'azione restitutoria. 2.2. Violazione di legge (art. 628 cod. pen.) e vizio di motivazione: non sarebbe stato provato che il ricorrente avesse ottenuto il "dominio esclusivo" sul telefono cellulare sottratto alla vittima. 2.3. Violazione di legge (art. 62 n. 4 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla legittimità del diniego della circostanza attenuante delle lieve entità del danno: la lesione dell'integrità fisica della vittima non sarebbe ostativa al riconoscimento dell'attenuante, la motivazione sarebbe carente in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto effettuare una valutazione approfondita della complessiva gravità della condotta. 2.4. Violazione di legge (arti. 628, comma 2 e 61 n. 2) cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine di riconoscimento dell'aggravante teologica, contestata in relazione al reato di lesioni: si verterebbe in un caso di rapina "impropria", fattispecie che sarebbe incompatibile con il contestuale riconoscimento dell'aggravante per il reato di lesioni, tenuto conto che chi pone in essere una azione violenta, "allo scopo di" assicurarsi l'impunità o il possesso del bene sottratto precedentemente, pone in essere una condotta connotata da una direzione finalistica, sicché la eventuale ulteriore contestazione dell'aggravante prevista dall'art. 61 n. 2) cod. pen. violerebbe il divieto del ne bis in idem. 2.5. Violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che sarebbero state denegate senza considerare né il buon comportamento post delictum del ricorrente, né il modesto valore del bene sottratto.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il collegio riafferma che in tema di desistenza dal delitto e di recesso attivo, la decisione, rispettivamente, di interrompere l'azione criminosa o di porre in essere una diversa condotta finalizzata a scongiurare l'evento deve essere il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni (tra le altre: Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep.2019, T., Rv. 275647 - 01). Nel caso in esame la Corte di appello rilevava come la rapina, all'atto della restituzione del cellulare si era perfettamente consumata e che il ricorrente, inseguito da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] si era deciso a restituire il cellulare solo per guadagnare la fuga (secondo foglio della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione aderente alle emergenze processuali e priva di vizi logici che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 1.2. Il secondo motivo non è consentito in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso in esame, dal compendio motivazionale integrato composto dalle due sentenze conformi di merito, emerge con chiarezza che il ricorrente si era impossessato del telefono cellulare sottratto alla vittima per un congruo periodo di tempo, ovvero fino a quando non era stato costretto a restituirlo per assicurarsi la fuga, tenuto conto che era stato inseguito da due persone che aveva intenzione di fermarlo. 1.3. Il terzo motivo, con il quale si contesta la legittimità del mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen., è manifestamente infondato. Il collegio riafferma che ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è infatti sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015 - dep. 2015, Salamone, Rv. 265685; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363; Sez. 2, n. 41578 del 22/11/2006, Massimi, Rv. 235386). Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello escludeva che sussistessero gli elementi per riconoscere l'attenuante. rilevando come al suo riconoscimento ostasse sia la lesione cagionata alla persona offesa, che il valore non esiguo del bene trafugato (secondo foglio della sentenza impugnata). Anche in questo caso la motivazione della sentenza impugnata non si presta ad alcuna censura. 1.4. Il quarto motivo di ricorso che denuncia l'ipotetica illegittimità del riconoscimento dell'aggravante finalistica, che sarebbe incompatibile con la rapina impropria è manifestamente infondato in quanto la rapina ai danni di [OSCURATO:PERSONA] si configura come rapina "propria", dato che era stato inconfutabilmente accertato che la vittima era stata attinta con un colpo di bottiglia in testa, violenza agita al fine di apprensione il suo cellulare; di contro, le condotte consumate successivamente ai danni di Meozzi e Pucci - ovvero quella minacciare gli stessi brandendo la bottiglia rotta e di scaraventarli contro l'apparato cellulare prima sottratto - integra un'ulteriore condotta di rapina a struttura impropria. Ciò posto, per valutare la fondatezza del motivo è dirimente il fatto che le lesioni - in relazione alle quali risulta contestata l'aggravante teleologica - sono correlate alla rapina "propria" consumata in danno di [OSCURATO:PERSONA]: il che esclude in modo manifesto la fondatezza della doglianza. 1.5. L'ultimo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato. Si ribadisce infatti che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, n. 39566 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Starace, Rv. 270986). Nel caso in esame, con motivazione che si sottrae ad ogni censura, la Corte di merito riteneva ostativo il recente precedente, indicativo di una seriale dedizione del ricorrente alla consumazione di reati contro il patrimonio, mentre non riteneva che il comportamento processuale dallo stesso tenuto, ovvero l'ammissione dei fatti, fosse inquadrabile come elemento positivo, dato che l'atteggiamento collaborativo era stato sollecitato dall'evidenza delle prove a carico. Si tratta di motivazione accurata, coerente con le emergenze processuali e con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità, che non si presta ad alcuna censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali