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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 03364/2026

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 18/02/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; Letta la memoria di replica dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi per i terzi interessati. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnato la Corte di appello di Roma, decidendo in sede di annullamento da rinvio, a seguito della sentenza emessa dalla Prima Sezione di questa Corte del 21 settembre 2003, in accoglimento parziale degli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] e dai terzi interessati, ha confermato il giudizio di pericolosità sociale semplice per il periodo 1999-2001 ed il giudizio di pericolosità qualificata per il periodo luglio 2013-2015 in ragione della doppia condanna intervenuta, a carico del prevenuto, per il reato di cui all'articolo 74 D.P.R 309/90, ritenendo invece insussistenti i presupposti per una estensione della pericolosità generica del proposto dal maggio '99 al 2006 e fino al luglio 2013; ha, altresì, considerato che, pur essendosi sostanzialmente arrestata la pericolosità qualificata del prevenuto nell'anno 2016, in ragione dell'ininterrotta restrizione carceraria del medesimo fino al 2021, tuttavia, ai fini della delimitazione del perimetro della misura ablatoria, la confisca possa essere estesa anche ad un periodo successivo.

I giudici di rinvio, per effetto della ridimensione temporale della pericolosità sociale del prevenuto, hanno revocato il sequestro di alcuni beni, confermando il vincolo ablatorio per altri. 1.1.11 Tribunale di Roma, con decreto del 7 Marzo 2022, aveva respinto la proposta di applicazione della misura di prevenzione personale formulata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] disponendo tuttavia la confisca di unità immobiliari e beni aziendali riferiti a più compagini societarie, formulando un giudizio di pericolosità soggettiva generica a partire dal 2001 e fino al 2006 ed un giudizio di pericolosità qualificata sicuramente a partire dal luglio 2013, in relazione ad ulteriori elementi indicativi della partecipazione del prevenuto ad un'associazione per delinquere volta all'importazione di ingenti quantitativi di stupefacenti.

La Corte di appello di Roma aveva confermato il vincolo ablatorio ritenendo sussistente la pericolosità qualificata del proposto in ragione della condanna per la partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico, accertata a partire dal 2013, ritenendo in particolare verosimile che le condotte illecite avessero avuto inizio in un periodo antecedente pur non determinabile con esattezza La sentenza emessa dalla Prima Sezione di questa Corte ha rilevato che, nella ricognizione storica delle condotte del proposto, dopo il 2001, non sussiste evidenza indicativa di una abitualità del medesimo in attività delittuosa produttiva in concreto di reddito in quanto l'inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nel consorzio criminoso dedito alla cessione di sostanze stupefacenti, a decorrere dal 2013, non avrebbe consentito di ipotizzare una continuità dell'agire delittuoso dal 2001 in avanti; conseguentemente si è sostenuta la necessità di una « rivalutazione dell'intera decisione patrimoniale posto che in sede di merito si è ritenuto in modo del tutto apodittico di collocare l'acquisto immobiliare avvenuto nell'anno 2005 (con posteriore plusvalenza derivante dalla vendita) all'interno del periodo di pericolosità del [OSCURATO:PERSONA]»; è stato, altresì, considerato che «la necessaria rivalutazione del periodo di pericolosità imporrebbe di ritenere non confiscabile la plusvalenza derivante dalla vendita dell'immobile acquistato nell'anno 2005, con obiettiva rimodulazione del giudizio di sproporzione» (pag.7 sentenza rescindente) Relativamente alle doglianze introdotta dai terzi interessati era rilevata l'apparenza di motivazione per la mancanza di un concreto esame delle stesse.

I giudici di rinvio, per effetto della diversa perimetrazione della pericolosità sociale del prevenuto, hanno disposto la restituzione di alcuni beni immobili siti in Ponnezia, nonché delle quote della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e del compendio aziendale relativo alla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto una rivendita di tabacchi.

Hanno confermato il vincolo ablatorio rispetto ad altri beni immobili nonché a beni aziendali riferiti ad altre compagini societarie ([OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] 2013) riconducibili al proposto e al suo nucleo familiare.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma del suo difensore articolando un unico motivo.

2.1. Denuncia mancanza di motivazione in relazione agli artt. 1 e 4 lett. b) del d.lgs. 159/2011.

Deduce che la Corte d'appello avrebbe dovuto considerare che le azioni delittuose contestate, indipendentemente dall'essere indicative di una pericolosità qualificata, avrebbero comunque dovuto risultare foriere di reddito per il prevenuto.

Sotto tale profilo, sarebbe mancata una valutazione da parte della Corte e, in particolare, non si sarebbe considerato che tutti i beni acquistati con il ricavato della vendita dell'immobile sito in Sant'Elpidio al mare avrebbero dovuto ritenersi lecitamente acquistati.

L'attività criminosa del [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 non aveva prodotto alcun reddito dal momento che il reato fine contestato riguardava un'ipotesi di tentativo di importazione di sostanza stupefacente non andata a buon fine.

3. Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con atto unico a firma del loro difensore.

3.1. Con primo motivo deducono l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 d.lgs. 159/2011 in relazione all'art. 10 per contrasto con gli articoli 3, 24 comma 2,111 e 117 Cost. (in relazione all'art. 6 CEDU) in ragione della incongruità del termine di 10 giorni per proporre impugnazione avverso il decreto applicativo della misura patrimoniale della confisca, peraltro non modulabile rispetto alla diversa complessità dell'impugnazione.

3.2. Con secondo motivo denunciano violazione di legge in relazione all'art. 24 d.lgs. n. 159 dal 2011 relativamente alla confisca dell'immobile sito in Roma in via Rizziconi numero 20 pur in mancanza del necessario presupposto oggettivo della riconducibilità del bene in capo al proposto.

Deducono che l'immobile è stato acquistato da [OSCURATO:PERSONA] (genero del prevenuto) nell'anno 2016 per un importo complessivo di poco superiore a 200 mila euro, mediante ricorso ad un mutuo le cui rate sarebbero state alimentate da redditi di lavoro lecito, ad eccezione dell'importo di euro 40.000 pagato mediante assegni emessi dal prevenuto; successivamente, nell'anno 2019, l'immobile era stato acquistato da [OSCURATO:PERSONA], per la somma di euro 240 mila, pagata in parte ( (per 140 mila) con ricorso a mutuo bancario e per la restante somma mediante una provvista ottenuta dal riscatto anticipato di polizze assicurative, precedentemente alimentate dal prevenuto tra il 2012 ed 2016; l'immobile non poteva essere ritenuto riconducibile al proposto neppure indirettamente; il [OSCURATO:PERSONA] lo aveva acquistato per iniziare a convivere con [OSCURATO:PERSONA], utilizzando il reddito da lavoro lecito percepito attraverso la [OSCURATO:PERSONA], e non era a conoscenza dell'illiceità delle elargizioni effettuate dal suocero; era lecita anche la provvista successivamente utilizzata da [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto del medesimo immobile.

3.3. Con terzo motivo denunciano violazione di legge penale in relazione all'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011 per avere il decreto impugnato disposto la confisca dell'immobile sito in Frascati via Vermicino n. 1.

L'immobile, inoltre, è stato acquistato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per una somma superiore a 400 mila euro mediante ricorso ad un mutuo fondiario le cui rate f.-, sarebbero state pagate con le retribuzioni corrisposte dalla [OSCURATO:PERSONA]; l'illiceità dell'acquisto sarebbe stata collegata al fatto che una parte della provvista, per complessivi 61.180,00, sarebbe riconducibile al proposto; mancherebbe, in ogni caso, la disponibilità diretta o indiretta da parte del prevenuto del bene, rispondente, piuttosto, ad esigenze personali del [OSCURATO:PERSONA] e della figlia del prevenuto.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

IL difensore dei terzi interessati ha depositato memoria di replica con cui ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono infondati. 1.È infondato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Le censure difensive -secondo cui sarebbe mancato, nel provvedimento impugnato, ogni riferimento ad attività delittuose produttrici di reddito, assumendosi che anche il presunto protagonismo del proposto nel sodalizio criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti non sarebbe stato foriero di reddito, per avere riguardato un'ipotesi di tentativo di importazione di sostanza stupefacente non andata a buon fine - sono frutto di una lettura superficiale e parziale del provvedimento impugnato che, invece, risulta avere puntualmente indicato gli elementi sulla cui base è stato fondato il giudizio di pericolosità qualificata.

In particolare, è stata richiamata la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, del 26 giugno 2017, confermata in appello, che ha delineato una condizione di appartenenza del prevenuto ad un sodalizio finalizzato ad un narcotraffico di ampio livello ed un fattivo coinvolgimento del medesimo nella commissione di condotte finalizzate al traffico illecito di sostanze stupefacenti, previa importazione dall'estero attraverso sbarchi in porti italiani, ed il coinvolgimento in operazioni di acquisto di ingenti quantitativi di droga tipo cocaina (per complessivi kg 215 e kg 235).

Inoltre, è stato dato significativo rilievo anche ad una ulteriore circostanza relativa all'esistenza di una struttura finanziaria, parallela al suindicato sodalizio criminale, dedita al riciclaggio di denaro frutto delle importazioni in Italia di ingenti quantitativi di cocaina dal [OSCURATO:PERSONA] (pag.120 del provvedimento impugnato).

Le doglianze difensive sono, pertanto, assertive e non si confrontano con il tenore della motivazione spesa dalla Corte territoriale che ha puntualmente richiamato gli elementi fondanti il giudizio di pericolosità qualificata espressa nei confronti del ricorrente.

Peraltro, la difesa segue una prospettazione irrituale dovendosi rilevare che, in questa sede, non può denunciarsi il vizio di motivazione, bensì la violazione di legge, e che il ricorso non adduce neppure che la motivazione del decreto impugnato sia apparente.

Occorre, a tale proposito, ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.

Igs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d.

Igs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01).

La motivazione del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente, è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 - 01).

Il vizio di motivazione apparente è configurabile solo quando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686), ovvero «allorché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196361 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244).

Nella fattispecie in esame la motivazione del provvedimento impugnato risulta esaustiva e frutto di un'adeguata valutazione delle doglianze difensive, articolate in appello e reiterate in ricorso.

Anche relativamente alle censure relative alla presunta liceità della provvista ottenuta dalla vendita, da parte del prevenuto, dell'immobile di Sant'Elpidio a mare, il provvedimento impugnato la Corte di rinvio ha ritenuto lecita la "plusvalenza" derivata dalla vendita dello stesso nell'anno 2011 (pag.104), ricollegata al fatto che l'immobile era stato acquistato nel 2005 al prezzo di euro 150.000 e rivenduto, nel 2011, al prezzo di euro 275.000,00; ha successivamente ricostruito la destinazione parziale che ha avuto il guadagno derivato da tale vendita ( per finanziare la [OSCURATO:PERSONA], e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) procedendo, proprio in ragione di tale circostanza, alla revoca del sequestro della società [OSCURATO:PERSONA], sottolineando, tuttavia, che tale provvista non sarebbe idonea a giustificare gli acquisti successivi, come l'immobile in Frascati (via di [OSCURATO:PERSONA]) acquistato al prezzo di euro 732.000,00 (pag.129 e ss.) pagato in parte con somme riconducibili ad un "finanziamento soci" effettuato dalla figlia del prevenuto, con somme ricevute dal padre a titolo di "prestito infruttifero".

3. Sono infondati i ricorsi proposti, in qualità di terzi interessati, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Relativamente alla prospettata questione di legittimità costituzionale, vanno ribadito le considerazioni già espresse da questa Corte, nella sentenza rescindente, sul difetto di rilevanza in quanto il termine per l'impugnazione risulta rispettato dalla difesa, risultando tale rilievo assorbente rispetto ad un'eventuale valutazione positiva sulla non manifesta infondatezza della questione.

Peraltro, le censure difensive omettono di considerare che le modalità relative all'esercizio del diritto di difesa, tutelato dal citato precetto costituzionale, sono rimesse alla scelta discrezionale del legislatore 3.2.È infondato il secondo motivo.

Sostiene la difesa che la Corte di rinvio avrebbe omesso di considerare che, a seguito della revoca della [OSCURATO:PERSONA] e dell'attività di rivendita di tabacchi, si sarebbe dovuto ritenere che l'immobile era stato acquistato da [OSCURATO:PERSONA] in misura prevalente mediante accensione di mutui alimentati dal reddito percepito grazie al lavoro, svolto dal medesimo, all'interno del bar e della rivendita di tabacchi, dunque con denaro di provenienza lecita e per un interesse personale.

La censura difensiva appare, tuttavia volta a sovrapporre il piano della liceità della società [OSCURATO:PERSONA] group ( dissequestrata in quanto costituita in un periodo precedente alla pericolosità qualificata) con quello della liceità degli acquisti immobiliari effettuati nel periodo successivo in relazione ai quali la Corte di rinvio, con motivazione adeguata, ha evidenziato la mancanza di prova che le fonti ricollegabili alla suindicata attività sociale ( e alla suddetta rivendita di tabacchi) possano essere state idonee a fornire la capacita reddituale esibita in relazione all'acquisto degli immobili caduti sotto il vincolo ablatorio.

Le doglianze difensive non si confrontano con la ricostruzione effettuata dai giudici di rinvio in quali hanno evidenziato che l'immobile di via Rizziconi, n. 20, risulta essere stato acquistato da [OSCURATO:PERSONA], in data 22 settembre 2016, al prezzo di euro 218.842,30 pagato limitatamente alla somma di euro 150.000 utilizzando il netto ricavato da un mutuo bancario mentre la differenza di euro 66.000 mediante il versamento di assegni bancari la cui provvista è stata fornita dal prevenuto (pag.143).

Il provvedimento impugnato ha evidenziato, altresì, che l'immobile in questione è stato successivamente rivenduto a [OSCURATO:PERSONA], figlio del prevenuto, in data 2 giugno 2019; quest'ultimo ( appena diciannovenne), al momento dell'acquisto non era titolare di alcun reddito; il medesimo, peraltro, anche nel periodo compreso tra il 2017 e il 2020 non è stato titolare di alcun reddito, essendo risultato dedito ad attività di gioco da cui però non ricavava alcuna entrata ( avendo effettuato giocate per un totale di euro 579.076,00 e vincite per un importo complessivamente inferiore pari ad euro 561.606,42); la provvista utilizzata per l'acquisto dell'immobile era stata procurata dal prevenuto ( pag.147-149 del provvedimento impugnato).

Tale ultima circostanza-del tutto obliterata dalla difesa nelle sue deduzioni-ben legittima la presunzione di illiceità dell'acquisto avendo, peraltro, i giudici di rinvio ricordato che l'acquisto di un bene facendo ricorso ad un mutuo bancario non costituisce valida e sufficiente allegazione quando risulti l'autonomia patrimoniale necessaria per procedere al rimborso del capitale erogato.

Le deduzioni difensive si rivelano altresì generiche, nella misura in cui, costituendo la mera riproposizione di quelle sollevate con il ricorso d'appello, non si confrontano con la puntuale confutazione che delle stesse ha fatto la Corte territoriale, non potendo, pertanto, essere spese dinanzi al giudice di legittimità in quanto si traducono nella soggettiva interpretazione del significato probatorio di risultanze processuali teso a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione del merito della decisione che non gli è consentito.

Va ricordato come le disposizioni sulla confisca di prevenzione mirino a sottrarre alla disponibilità del proposto tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, risultando in tal senso sufficiente, per dimostrare l'illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia, l'esistenza di una sproporzione fra disponibilità e redditi, la sussistenza di indizi che lascino desumere che i beni costituiscono provento delle attività illecite e l'assenza di giustificazioni del proposto sulla legittima provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto degli stessi (ex multis Sez. 2, n. 43145 del 27 giugno 2013, Gatto e altri, Rv. 257609).

Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, fondata sulla sproporzione del valore dei beni confiscati e sull'assenza di prova della loro legittima provenienza, è dunque autonoma base giustificativa dell'intervento ablativo qualora non sia stata dimostrato che gli stessi non vengano direttamente identificati con i proventi dell'attività illecita o non venga accertato costituiscano il frutto del reimpiego dei medesimi (Sez. 5, n. 33038 del 08/06/2017, Rv. 271217 - 01; Sez. 6, n. 31751 del 09/06/2015, Rv. 264461, Sez. 5, n. 20743 del 07/03/2014, Rv. 260402).

L'onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza della provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece, essere indicati gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla capacità reddituale del proposto (Sez. 6, n. 21347 del 10/04/2018, Rv. 273388 - 01).

Non è, quindi, sufficiente allegare l'accensione di un mutuo per dimostrare la lecita provenienza della provvista necessaria a far fronte all'acquisto, occorrendo dimostrare la disponibilità di risorse sufficienti a sostenere il pagamento delle rate mensili, nella specie , mancante.

La presunzione relativa di illecita accumulazione, fondata sulla sproporzione dei beni confiscati e sull'assenza di prova della loro legittima provenienza, opera anche nel caso in cui l'acquisto del bene confiscato sia avvenuto mediante ricorso al credito bancario, posto che tale finanziamento deve essere rimborsato ed ha un costo, sicché è in relazione a tale onere finanziario che deve essere valutata l'eventuale incapienza di risorse lecite da parte del prevenuto e del suo nucleo familiare (Sez. 5, n. 33038 del 08/06/2017, terzi in proc.

Valle, Rv. 271217).

Nell'applicare tali consolidati principi la Corte territoriale ha, dunque, correttamente ritenuto integrati i presupposti per la confisca degli immobili di cui si tratta in ragione della rilevata sproporzione tra il loro valore e l'assenza di risorse lecite sufficienti a garantire il rimborso delle risorse mutuate per il loro acquisto.

3.3. Le medesime considerazioni valgono anche relativamente alle ulteriori doglianze, poste a fondamento del terzo motivo, che va ritenuto infondato, con cui i ricorrenti deducono violazione dell'art. 24 d.lgs. 159/2011 in relazione alla confisca dell'immobile sito in Frascati via di Vermicino, disposta, si sostiene, in mancanza del necessario presupposto oggettivo.

L'immobile in questione è stato acquistato da [OSCURATO:PERSONA] e dalla figlia del prevenuto, in data 5 luglio 2019 al prezzo di euro

431.000. Secondo la tesi difensiva il prezzo sarebbe stato pagato in contanti utilizzando la provvista derivante dalla vendita a [OSCURATO:PERSONA] (per l'importo di euro 135.000) dell'immobile sito in via Rizziconi n. 20 e, limitatamente alla somma di euro 247.923, mediante accensione di un mutuo fondiario il cui pagamento sarebbe stato sostenuto con gli stipendi accreditati derivanti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], oltre che utilizzando altri fondi versati direttamente dal [OSCURATO:PERSONA] derivanti da supposte vincite da gioco e da regalìe in denaro ricevute dai coniugi in occasione del loro matrimonio.

A tale proposito la Corte territoriale ha sottolineato che l'accensione del mutuo rappresenta un'allegazione apparente in quanto non corredata dalla dimostrazione di un livello di reddito tale da fare fronte alle relative rate di rimborso; è stato, altresì, ritenuto, con motivazione adeguata, che non costituiscono idonee allegazioni le liberalità asseritamente ricevuto da stretti congiunti nonché la provenienza gli altre somme di denaro da vincite da gioco e che peraltro debba essere considerato il fatto che coniugi avrebbero utilizzato "una plusvalenza" ricavata dalla vendita dell'abitazione di via Rizziconi n. 20, a sua volta costituita dal prezzo ottenuto dall'acquirente, [OSCURATO:PERSONA], utilizzando una illecita provvista fornita dal prevenuto.

Inoltre, in tema di sequestro e confisca di prevenzione, una volta dimostrata la sproporzione tra redditi e investimenti «l'onere difensivo della dimostrazione della legittima provenienza di un bene non può essere assolto dalla mera allegazione di una plusvalenza derivante dalla operazione commerciale di acquisto e rivendita di altro bene di proprietà del destinatario della misura, laddove manchi la giustificazione della provenienza delle risorse utilizzate per l'acquisizione del bene stesso» (Sez. 5, n. 24930 del 26/05/2022, Rv. 283508 - 01).

4. In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati con condanna dei rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 18/02/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; Letta la memoria di replica dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi per i terzi interessati. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnato la Corte di appello di Roma, decidendo in sede di annullamento da rinvio, a seguito della sentenza emessa dalla Prima Sezione di questa Corte del 21 settembre 2003, in accoglimento parziale degli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] e dai terzi interessati, ha confermato il giudizio di pericolosità sociale semplice per il periodo 1999-2001 ed il giudizio di pericolosità qualificata per il periodo luglio 2013-2015 in ragione della doppia condanna intervenuta, a carico del prevenuto, per il reato di cui all'articolo 74 D.P.R 309/90, ritenendo invece insussistenti i presupposti per una estensione della pericolosità generica del proposto dal maggio '99 al 2006 e fino al luglio 2013; ha, altresì, considerato che, pur essendosi sostanzialmente arrestata la pericolosità qualificata del prevenuto nell'anno 2016, in ragione dell'ininterrotta restrizione carceraria del medesimo fino al 2021, tuttavia, ai fini della delimitazione del perimetro della misura ablatoria, la confisca possa essere estesa anche ad un periodo successivo. I giudici di rinvio, per effetto della ridimensione temporale della pericolosità sociale del prevenuto, hanno revocato il sequestro di alcuni beni, confermando il vincolo ablatorio per altri. 1.1.11 Tribunale di Roma, con decreto del 7 Marzo 2022, aveva respinto la proposta di applicazione della misura di prevenzione personale formulata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] disponendo tuttavia la confisca di unità immobiliari e beni aziendali riferiti a più compagini societarie, formulando un giudizio di pericolosità soggettiva generica a partire dal 2001 e fino al 2006 ed un giudizio di pericolosità qualificata sicuramente a partire dal luglio 2013, in relazione ad ulteriori elementi indicativi della partecipazione del prevenuto ad un'associazione per delinquere volta all'importazione di ingenti quantitativi di stupefacenti. La Corte di appello di Roma aveva confermato il vincolo ablatorio ritenendo sussistente la pericolosità qualificata del proposto in ragione della condanna per la partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico, accertata a partire dal 2013, ritenendo in particolare verosimile che le condotte illecite avessero avuto inizio in un periodo antecedente pur non determinabile con esattezza La sentenza emessa dalla Prima Sezione di questa Corte ha rilevato che, nella ricognizione storica delle condotte del proposto, dopo il 2001, non sussiste evidenza indicativa di una abitualità del medesimo in attività delittuosa produttiva in concreto di reddito in quanto l'inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nel consorzio criminoso dedito alla cessione di sostanze stupefacenti, a decorrere dal 2013, non avrebbe consentito di ipotizzare una continuità dell'agire delittuoso dal 2001 in avanti; conseguentemente si è sostenuta la necessità di una « rivalutazione dell'intera decisione patrimoniale posto che in sede di merito si è ritenuto in modo del tutto apodittico di collocare l'acquisto immobiliare avvenuto nell'anno 2005 (con posteriore plusvalenza derivante dalla vendita) all'interno del periodo di pericolosità del [OSCURATO:PERSONA]»; è stato, altresì, considerato che «la necessaria rivalutazione del periodo di pericolosità imporrebbe di ritenere non confiscabile la plusvalenza derivante dalla vendita dell'immobile acquistato nell'anno 2005, con obiettiva rimodulazione del giudizio di sproporzione» (pag.7 sentenza rescindente) Relativamente alle doglianze introdotta dai terzi interessati era rilevata l'apparenza di motivazione per la mancanza di un concreto esame delle stesse. I giudici di rinvio, per effetto della diversa perimetrazione della pericolosità sociale del prevenuto, hanno disposto la restituzione di alcuni beni immobili siti in Ponnezia, nonché delle quote della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e del compendio aziendale relativo alla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto una rivendita di tabacchi. Hanno confermato il vincolo ablatorio rispetto ad altri beni immobili nonché a beni aziendali riferiti ad altre compagini societarie ([OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] 2013) riconducibili al proposto e al suo nucleo familiare. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma del suo difensore articolando un unico motivo. 2.1. Denuncia mancanza di motivazione in relazione agli artt. 1 e 4 lett. b) del d.lgs. 159/2011. Deduce che la Corte d'appello avrebbe dovuto considerare che le azioni delittuose contestate, indipendentemente dall'essere indicative di una pericolosità qualificata, avrebbero comunque dovuto risultare foriere di reddito per il prevenuto. Sotto tale profilo, sarebbe mancata una valutazione da parte della Corte e, in particolare, non si sarebbe considerato che tutti i beni acquistati con il ricavato della vendita dell'immobile sito in Sant'Elpidio al mare avrebbero dovuto ritenersi lecitamente acquistati. L'attività criminosa del [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 non aveva prodotto alcun reddito dal momento che il reato fine contestato riguardava un'ipotesi di tentativo di importazione di sostanza stupefacente non andata a buon fine. 3. Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con atto unico a firma del loro difensore. 3.1. Con primo motivo deducono l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 d.lgs. 159/2011 in relazione all'art. 10 per contrasto con gli articoli 3, 24 comma 2,111 e 117 Cost. (in relazione all'art. 6 CEDU) in ragione della incongruità del termine di 10 giorni per proporre impugnazione avverso il decreto applicativo della misura patrimoniale della confisca, peraltro non modulabile rispetto alla diversa complessità dell'impugnazione. 3.2. Con secondo motivo denunciano violazione di legge in relazione all'art. 24 d.lgs. n. 159 dal 2011 relativamente alla confisca dell'immobile sito in Roma in via Rizziconi numero 20 pur in mancanza del necessario presupposto oggettivo della riconducibilità del bene in capo al proposto. Deducono che l'immobile è stato acquistato da [OSCURATO:PERSONA] (genero del prevenuto) nell'anno 2016 per un importo complessivo di poco superiore a 200 mila euro, mediante ricorso ad un mutuo le cui rate sarebbero state alimentate da redditi di lavoro lecito, ad eccezione dell'importo di euro 40.000 pagato mediante assegni emessi dal prevenuto; successivamente, nell'anno 2019, l'immobile era stato acquistato da [OSCURATO:PERSONA], per la somma di euro 240 mila, pagata in parte ( (per 140 mila) con ricorso a mutuo bancario e per la restante somma mediante una provvista ottenuta dal riscatto anticipato di polizze assicurative, precedentemente alimentate dal prevenuto tra il 2012 ed 2016; l'immobile non poteva essere ritenuto riconducibile al proposto neppure indirettamente; il [OSCURATO:PERSONA] lo aveva acquistato per iniziare a convivere con [OSCURATO:PERSONA], utilizzando il reddito da lavoro lecito percepito attraverso la [OSCURATO:PERSONA], e non era a conoscenza dell'illiceità delle elargizioni effettuate dal suocero; era lecita anche la provvista successivamente utilizzata da [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto del medesimo immobile. 3.3. Con terzo motivo denunciano violazione di legge penale in relazione all'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011 per avere il decreto impugnato disposto la confisca dell'immobile sito in Frascati via Vermicino n. 1. L'immobile, inoltre, è stato acquistato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per una somma superiore a 400 mila euro mediante ricorso ad un mutuo fondiario le cui rate f.-, sarebbero state pagate con le retribuzioni corrisposte dalla [OSCURATO:PERSONA]; l'illiceità dell'acquisto sarebbe stata collegata al fatto che una parte della provvista, per complessivi 61.180,00, sarebbe riconducibile al proposto; mancherebbe, in ogni caso, la disponibilità diretta o indiretta da parte del prevenuto del bene, rispondente, piuttosto, ad esigenze personali del [OSCURATO:PERSONA] e della figlia del prevenuto. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. IL difensore dei terzi interessati ha depositato memoria di replica con cui ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono infondati. 1.È infondato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Le censure difensive -secondo cui sarebbe mancato, nel provvedimento impugnato, ogni riferimento ad attività delittuose produttrici di reddito, assumendosi che anche il presunto protagonismo del proposto nel sodalizio criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti non sarebbe stato foriero di reddito, per avere riguardato un'ipotesi di tentativo di importazione di sostanza stupefacente non andata a buon fine - sono frutto di una lettura superficiale e parziale del provvedimento impugnato che, invece, risulta avere puntualmente indicato gli elementi sulla cui base è stato fondato il giudizio di pericolosità qualificata. In particolare, è stata richiamata la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, del 26 giugno 2017, confermata in appello, che ha delineato una condizione di appartenenza del prevenuto ad un sodalizio finalizzato ad un narcotraffico di ampio livello ed un fattivo coinvolgimento del medesimo nella commissione di condotte finalizzate al traffico illecito di sostanze stupefacenti, previa importazione dall'estero attraverso sbarchi in porti italiani, ed il coinvolgimento in operazioni di acquisto di ingenti quantitativi di droga tipo cocaina (per complessivi kg 215 e kg 235). Inoltre, è stato dato significativo rilievo anche ad una ulteriore circostanza relativa all'esistenza di una struttura finanziaria, parallela al suindicato sodalizio criminale, dedita al riciclaggio di denaro frutto delle importazioni in Italia di ingenti quantitativi di cocaina dal [OSCURATO:PERSONA] (pag.120 del provvedimento impugnato). Le doglianze difensive sono, pertanto, assertive e non si confrontano con il tenore della motivazione spesa dalla Corte territoriale che ha puntualmente richiamato gli elementi fondanti il giudizio di pericolosità qualificata espressa nei confronti del ricorrente. Peraltro, la difesa segue una prospettazione irrituale dovendosi rilevare che, in questa sede, non può denunciarsi il vizio di motivazione, bensì la violazione di legge, e che il ricorso non adduce neppure che la motivazione del decreto impugnato sia apparente. Occorre, a tale proposito, ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d. Igs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01). La motivazione del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente, è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 - 01). Il vizio di motivazione apparente è configurabile solo quando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686), ovvero «allorché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196361 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244). Nella fattispecie in esame la motivazione del provvedimento impugnato risulta esaustiva e frutto di un'adeguata valutazione delle doglianze difensive, articolate in appello e reiterate in ricorso. Anche relativamente alle censure relative alla presunta liceità della provvista ottenuta dalla vendita, da parte del prevenuto, dell'immobile di Sant'Elpidio a mare, il provvedimento impugnato la Corte di rinvio ha ritenuto lecita la "plusvalenza" derivata dalla vendita dello stesso nell'anno 2011 (pag.104), ricollegata al fatto che l'immobile era stato acquistato nel 2005 al prezzo di euro 150.000 e rivenduto, nel 2011, al prezzo di euro 275.000,00; ha successivamente ricostruito la destinazione parziale che ha avuto il guadagno derivato da tale vendita ( per finanziare la [OSCURATO:PERSONA], e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) procedendo, proprio in ragione di tale circostanza, alla revoca del sequestro della società [OSCURATO:PERSONA], sottolineando, tuttavia, che tale provvista non sarebbe idonea a giustificare gli acquisti successivi, come l'immobile in Frascati (via di [OSCURATO:PERSONA]) acquistato al prezzo di euro 732.000,00 (pag.129 e ss.) pagato in parte con somme riconducibili ad un "finanziamento soci" effettuato dalla figlia del prevenuto, con somme ricevute dal padre a titolo di "prestito infruttifero". 3. Sono infondati i ricorsi proposti, in qualità di terzi interessati, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Relativamente alla prospettata questione di legittimità costituzionale, vanno ribadito le considerazioni già espresse da questa Corte, nella sentenza rescindente, sul difetto di rilevanza in quanto il termine per l'impugnazione risulta rispettato dalla difesa, risultando tale rilievo assorbente rispetto ad un'eventuale valutazione positiva sulla non manifesta infondatezza della questione. Peraltro, le censure difensive omettono di considerare che le modalità relative all'esercizio del diritto di difesa, tutelato dal citato precetto costituzionale, sono rimesse alla scelta discrezionale del legislatore 3.2.È infondato il secondo motivo. Sostiene la difesa che la Corte di rinvio avrebbe omesso di considerare che, a seguito della revoca della [OSCURATO:PERSONA] e dell'attività di rivendita di tabacchi, si sarebbe dovuto ritenere che l'immobile era stato acquistato da [OSCURATO:PERSONA] in misura prevalente mediante accensione di mutui alimentati dal reddito percepito grazie al lavoro, svolto dal medesimo, all'interno del bar e della rivendita di tabacchi, dunque con denaro di provenienza lecita e per un interesse personale. La censura difensiva appare, tuttavia volta a sovrapporre il piano della liceità della società [OSCURATO:PERSONA] group ( dissequestrata in quanto costituita in un periodo precedente alla pericolosità qualificata) con quello della liceità degli acquisti immobiliari effettuati nel periodo successivo in relazione ai quali la Corte di rinvio, con motivazione adeguata, ha evidenziato la mancanza di prova che le fonti ricollegabili alla suindicata attività sociale ( e alla suddetta rivendita di tabacchi) possano essere state idonee a fornire la capacita reddituale esibita in relazione all'acquisto degli immobili caduti sotto il vincolo ablatorio. Le doglianze difensive non si confrontano con la ricostruzione effettuata dai giudici di rinvio in quali hanno evidenziato che l'immobile di via Rizziconi, n. 20, risulta essere stato acquistato da [OSCURATO:PERSONA], in data 22 settembre 2016, al prezzo di euro 218.842,30 pagato limitatamente alla somma di euro 150.000 utilizzando il netto ricavato da un mutuo bancario mentre la differenza di euro 66.000 mediante il versamento di assegni bancari la cui provvista è stata fornita dal prevenuto (pag.143). Il provvedimento impugnato ha evidenziato, altresì, che l'immobile in questione è stato successivamente rivenduto a [OSCURATO:PERSONA], figlio del prevenuto, in data 2 giugno 2019; quest'ultimo ( appena diciannovenne), al momento dell'acquisto non era titolare di alcun reddito; il medesimo, peraltro, anche nel periodo compreso tra il 2017 e il 2020 non è stato titolare di alcun reddito, essendo risultato dedito ad attività di gioco da cui però non ricavava alcuna entrata ( avendo effettuato giocate per un totale di euro 579.076,00 e vincite per un importo complessivamente inferiore pari ad euro 561.606,42); la provvista utilizzata per l'acquisto dell'immobile era stata procurata dal prevenuto ( pag.147-149 del provvedimento impugnato). Tale ultima circostanza-del tutto obliterata dalla difesa nelle sue deduzioni-ben legittima la presunzione di illiceità dell'acquisto avendo, peraltro, i giudici di rinvio ricordato che l'acquisto di un bene facendo ricorso ad un mutuo bancario non costituisce valida e sufficiente allegazione quando risulti l'autonomia patrimoniale necessaria per procedere al rimborso del capitale erogato. Le deduzioni difensive si rivelano altresì generiche, nella misura in cui, costituendo la mera riproposizione di quelle sollevate con il ricorso d'appello, non si confrontano con la puntuale confutazione che delle stesse ha fatto la Corte territoriale, non potendo, pertanto, essere spese dinanzi al giudice di legittimità in quanto si traducono nella soggettiva interpretazione del significato probatorio di risultanze processuali teso a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione del merito della decisione che non gli è consentito. Va ricordato come le disposizioni sulla confisca di prevenzione mirino a sottrarre alla disponibilità del proposto tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, risultando in tal senso sufficiente, per dimostrare l'illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia, l'esistenza di una sproporzione fra disponibilità e redditi, la sussistenza di indizi che lascino desumere che i beni costituiscono provento delle attività illecite e l'assenza di giustificazioni del proposto sulla legittima provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto degli stessi (ex multis Sez. 2, n. 43145 del 27 giugno 2013, Gatto e altri, Rv. 257609). Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, fondata sulla sproporzione del valore dei beni confiscati e sull'assenza di prova della loro legittima provenienza, è dunque autonoma base giustificativa dell'intervento ablativo qualora non sia stata dimostrato che gli stessi non vengano direttamente identificati con i proventi dell'attività illecita o non venga accertato costituiscano il frutto del reimpiego dei medesimi (Sez. 5, n. 33038 del 08/06/2017, Rv. 271217 - 01; Sez. 6, n. 31751 del 09/06/2015, Rv. 264461, Sez. 5, n. 20743 del 07/03/2014, Rv. 260402). L'onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza della provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece, essere indicati gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla capacità reddituale del proposto (Sez. 6, n. 21347 del 10/04/2018, Rv. 273388 - 01). Non è, quindi, sufficiente allegare l'accensione di un mutuo per dimostrare la lecita provenienza della provvista necessaria a far fronte all'acquisto, occorrendo dimostrare la disponibilità di risorse sufficienti a sostenere il pagamento delle rate mensili, nella specie , mancante. La presunzione relativa di illecita accumulazione, fondata sulla sproporzione dei beni confiscati e sull'assenza di prova della loro legittima provenienza, opera anche nel caso in cui l'acquisto del bene confiscato sia avvenuto mediante ricorso al credito bancario, posto che tale finanziamento deve essere rimborsato ed ha un costo, sicché è in relazione a tale onere finanziario che deve essere valutata l'eventuale incapienza di risorse lecite da parte del prevenuto e del suo nucleo familiare (Sez. 5, n. 33038 del 08/06/2017, terzi in proc. Valle, Rv. 271217). Nell'applicare tali consolidati principi la Corte territoriale ha, dunque, correttamente ritenuto integrati i presupposti per la confisca degli immobili di cui si tratta in ragione della rilevata sproporzione tra il loro valore e l'assenza di risorse lecite sufficienti a garantire il rimborso delle risorse mutuate per il loro acquisto. 3.3. Le medesime considerazioni valgono anche relativamente alle ulteriori doglianze, poste a fondamento del terzo motivo, che va ritenuto infondato, con cui i ricorrenti deducono violazione dell'art. 24 d.lgs. 159/2011 in relazione alla confisca dell'immobile sito in Frascati via di Vermicino, disposta, si sostiene, in mancanza del necessario presupposto oggettivo. L'immobile in questione è stato acquistato da [OSCURATO:PERSONA] e dalla figlia del prevenuto, in data 5 luglio 2019 al prezzo di euro 431.000. Secondo la tesi difensiva il prezzo sarebbe stato pagato in contanti utilizzando la provvista derivante dalla vendita a [OSCURATO:PERSONA] (per l'importo di euro 135.000) dell'immobile sito in via Rizziconi n. 20 e, limitatamente alla somma di euro 247.923, mediante accensione di un mutuo fondiario il cui pagamento sarebbe stato sostenuto con gli stipendi accreditati derivanti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], oltre che utilizzando altri fondi versati direttamente dal [OSCURATO:PERSONA] derivanti da supposte vincite da gioco e da regalìe in denaro ricevute dai coniugi in occasione del loro matrimonio. A tale proposito la Corte territoriale ha sottolineato che l'accensione del mutuo rappresenta un'allegazione apparente in quanto non corredata dalla dimostrazione di un livello di reddito tale da fare fronte alle relative rate di rimborso; è stato, altresì, ritenuto, con motivazione adeguata, che non costituiscono idonee allegazioni le liberalità asseritamente ricevuto da stretti congiunti nonché la provenienza gli altre somme di denaro da vincite da gioco e che peraltro debba essere considerato il fatto che coniugi avrebbero utilizzato "una plusvalenza" ricavata dalla vendita dell'abitazione di via Rizziconi n. 20, a sua volta costituita dal prezzo ottenuto dall'acquirente, [OSCURATO:PERSONA], utilizzando una illecita provvista fornita dal prevenuto. Inoltre, in tema di sequestro e confisca di prevenzione, una volta dimostrata la sproporzione tra redditi e investimenti «l'onere difensivo della dimostrazione della legittima provenienza di un bene non può essere assolto dalla mera allegazione di una plusvalenza derivante dalla operazione commerciale di acquisto e rivendita di altro bene di proprietà del destinatario della misura, laddove manchi la giustificazione della provenienza delle risorse utilizzate per l'acquisizione del bene stesso» (Sez. 5, n. 24930 del 26/05/2022, Rv. 283508 - 01). 4. In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati con condanna dei rico
Decreto Cassazione n. 03364/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris