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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 11060/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Livorno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto qualificarsi il ricorso come opposizione e disporsi la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Livorno; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 30 marzo 2019 il G.i.p. del Tribunale di Livorno disponeva l'archiviazione del procedimento penale instaurato a carico di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di bancarotta fraudolenta, senza adottare alcun provvedimento in ordine alla sorte delle somme e degli strumenti finanziari intestati all'indagato e già oggetto nei suoi confronti di sequestro preventivo.

Con istanza del 18 gennaio 20231 Candiracci avanzava al medesimo G.i.p., in funzione di giudice dell'esecuzione, .istanza di restituzione dei valori in sequestro.

Con l'ordinanza in epigrafe, il giudice adito, rilevato che si profilava una controversia sulla proprietà dei beni tra l'istante e le curatele fallimentari, ne rimetteva la risoluzione al giudice civile competente, ai sensi dell'art. 263, comma 3, cod. proc. pen., mantenendo nel frattempo il dissequestro.

2. Candiracci, assistito dal suo difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza da ultimo menzionata, sulla base di due motivi.

Con il primo motivo il ricorrente denunciai l'assenza di motivazione.

Il giudice a quo non avrebbe indicato quali fossero i termini della potenziale controversia, né avrebbe vagliato la sua serietà, dando adeguata ragione della decisione di investirne il giudice civile.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art. 263, comma 3, del codice di rito.

Con il provvedimento adottato, il giudice a quo avrebbe surrettiziamente convertito il sequestro da preventivo in conservativo, a tutela di crediti risarcitori inesistenti, e comunque mai azional:i, né più azionabili, stante anche il lungo tempo passato dalle dichiarazioni di fallimento e l'avvenuta chiusura di almeno una delle procedure concorsuali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Questa Corte ha di recente (Sez. 1, n. 6769 del 03/12/2018, dep. 2019, I.N.P.S., Rv. 274805-01) ribadito il proprio dominante indirizzo, secondo cui avverso il provvedimento di rimessione al giudice civile della controversia sul bene sequestrato, disciplinato dall'art. 263, comma 3, cod. proc. pen., non è prevista alcuna forma di impugnazione, poiché l'atto in questione ha un contenuto inidoneo a incidere, in via diretta, sulle posizioni soggettive delle parti, ledendole o ridimensionandole, occupandosi soltanto, per ragioni organizzative e sistematiche, di individuare l'Autorità giudiziaria competente alla soluzione di un conflitto, potenziale o in atto.

La controversia, che legittima la rimessione, non è solo quella strettamente dominicale, ma ogni altra che investe la titolarità del diritto alla restituzione, che deve essere pregiudizialmente accertato dal giudice investito della richiesta di riottenere la cosa sequestrata e non confiscata (Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202268-01).

3. L'assenza di contenuto decisorio permane anche quando il provvedimento di rimessione delle parti dinnanzi al giudice civile venga adottato dal giudice dell'esecuzione, quindi dopo la definizione del procedimento penale, e ancorché venga adottato in assenza di una lite già pendente (Sez. 1, n. 29643 del 29/04/2022, Fecarotta).

L'eventualità, infatti, che la controversia civile non sia ancora stata instaurata al momento della rimessione al giudice civile non costituisce fattore di indebolimento della tutela dei diritti delle parti e non esige pertanto l'impugnabilità del relativo provvedimento. provvedimento di rimessione al giudice civile non presuppone l'attualità della pretesa tra due o più contendenti e può essere emesso sulla semplice possibilità che una lite insorga, giacché esso «[...] non configura una translatio iudicii in senso tecnico, per cui l'omessa instaurazione del processo civile LA nel termine imposto dall'art. 50 cod. proc. civ. non pregiudica in alcun modo i diritti delle parti in sede civile e non impone al giudice civile alcun obbligo di decisione in senso favorevole all'una o all'altra parte» (Cass. civ., sez. 2, n. 4003 del 18 febbraio 2011, Rv. 617020-01).

Né vi sono ragioni per diversificare la disciplina degli atti di rimessione al giudice civile delle controversie in materia, a seconda del contesto processuale in cui si collocano.

Essi rientrano in ogni caso nella categoria degli atti privi di contenuto decisorio, e pertanto inoppugnabili, al pari di qualsiasi altro atto meramente ordinatorio o processuale «che, !ungi dall'investire, con possibilità di passaggio in giudicato, il diritto sostanziale dedotto in giudizio, decide unicamente sul diritto potestativo di ottenere una pronuncia [...] in una determinata fase processuale o attraverso determinati riti processuali» (Sez. 3, n. 39321 del 9 luglio 2009, Ministero delle Finanze, Rv. 244611-01).

4. L'ordinanza in epigrafe è conforme al modello legale sin qui delineato.

Essa mantiene il bene in sequestro e opera la devoluzione al giudice civile della controversia sul diritto alla restituzione dei beni sequestrati.

L'ordinanza è pertanto inoppugnabile, per le ragioni svolte.5.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedOtte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Livorno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto qualificarsi il ricorso come opposizione e disporsi la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Livorno; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 30 marzo 2019 il G.i.p. del Tribunale di Livorno disponeva l'archiviazione del procedimento penale instaurato a carico di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di bancarotta fraudolenta, senza adottare alcun provvedimento in ordine alla sorte delle somme e degli strumenti finanziari intestati all'indagato e già oggetto nei suoi confronti di sequestro preventivo. Con istanza del 18 gennaio 20231 Candiracci avanzava al medesimo G.i.p., in funzione di giudice dell'esecuzione, .istanza di restituzione dei valori in sequestro. Con l'ordinanza in epigrafe, il giudice adito, rilevato che si profilava una controversia sulla proprietà dei beni tra l'istante e le curatele fallimentari, ne rimetteva la risoluzione al giudice civile competente, ai sensi dell'art. 263, comma 3, cod. proc. pen., mantenendo nel frattempo il dissequestro. 2. Candiracci, assistito dal suo difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza da ultimo menzionata, sulla base di due motivi. Con il primo motivo il ricorrente denunciai l'assenza di motivazione. Il giudice a quo non avrebbe indicato quali fossero i termini della potenziale controversia, né avrebbe vagliato la sua serietà, dando adeguata ragione della decisione di investirne il giudice civile. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art. 263, comma 3, del codice di rito. Con il provvedimento adottato, il giudice a quo avrebbe surrettiziamente convertito il sequestro da preventivo in conservativo, a tutela di crediti risarcitori inesistenti, e comunque mai azional:i, né più azionabili, stante anche il lungo tempo passato dalle dichiarazioni di fallimento e l'avvenuta chiusura di almeno una delle procedure concorsuali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Questa Corte ha di recente (Sez. 1, n. 6769 del 03/12/2018, dep. 2019, I.N.P.S., Rv. 274805-01) ribadito il proprio dominante indirizzo, secondo cui avverso il provvedimento di rimessione al giudice civile della controversia sul bene sequestrato, disciplinato dall'art. 263, comma 3, cod. proc. pen., non è prevista alcuna forma di impugnazione, poiché l'atto in questione ha un contenuto inidoneo a incidere, in via diretta, sulle posizioni soggettive delle parti, ledendole o ridimensionandole, occupandosi soltanto, per ragioni organizzative e sistematiche, di individuare l'Autorità giudiziaria competente alla soluzione di un conflitto, potenziale o in atto. La controversia, che legittima la rimessione, non è solo quella strettamente dominicale, ma ogni altra che investe la titolarità del diritto alla restituzione, che deve essere pregiudizialmente accertato dal giudice investito della richiesta di riottenere la cosa sequestrata e non confiscata (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202268-01). 3. L'assenza di contenuto decisorio permane anche quando il provvedimento di rimessione delle parti dinnanzi al giudice civile venga adottato dal giudice dell'esecuzione, quindi dopo la definizione del procedimento penale, e ancorché venga adottato in assenza di una lite già pendente (Sez. 1, n. 29643 del 29/04/2022, Fecarotta). L'eventualità, infatti, che la controversia civile non sia ancora stata instaurata al momento della rimessione al giudice civile non costituisce fattore di indebolimento della tutela dei diritti delle parti e non esige pertanto l'impugnabilità del relativo provvedimento. provvedimento di rimessione al giudice civile non presuppone l'attualità della pretesa tra due o più contendenti e può essere emesso sulla semplice possibilità che una lite insorga, giacché esso «[...] non configura una translatio iudicii in senso tecnico, per cui l'omessa instaurazione del processo civile LA nel termine imposto dall'art. 50 cod. proc. civ. non pregiudica in alcun modo i diritti delle parti in sede civile e non impone al giudice civile alcun obbligo di decisione in senso favorevole all'una o all'altra parte» (Cass. civ., sez. 2, n. 4003 del 18 febbraio 2011, Rv. 617020-01). Né vi sono ragioni per diversificare la disciplina degli atti di rimessione al giudice civile delle controversie in materia, a seconda del contesto processuale in cui si collocano. Essi rientrano in ogni caso nella categoria degli atti privi di contenuto decisorio, e pertanto inoppugnabili, al pari di qualsiasi altro atto meramente ordinatorio o processuale «che, !ungi dall'investire, con possibilità di passaggio in giudicato, il diritto sostanziale dedotto in giudizio, decide unicamente sul diritto potestativo di ottenere una pronuncia [...] in una determinata fase processuale o attraverso determinati riti processuali» (Sez. 3, n. 39321 del 9 luglio 2009, Ministero delle Finanze, Rv. 244611-01). 4. L'ordinanza in epigrafe è conforme al modello legale sin qui delineato. Essa mantiene il bene in sequestro e opera la devoluzione al giudice civile della controversia sul diritto alla restituzione dei beni sequestrati. L'ordinanza è pertanto inoppugnabile, per le ragioni svolte.5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedOtte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem
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