CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20451/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Milano.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleSimonetta Ciccarelli che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito l'Avv.[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnatarichiamando sia i motivi del ricorso che il contenuto della memoria del 29 aprile2026.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. A [OSCURATO:PERSONA], direttore dei lavori dell’“appalto n. 69” del 2011conferito alla società “S.I.V.A.” dal Comune di Milano, è stato contestato di averabusato della sua qualità e dei suoi poteri e di avere indotto [OSCURATO:PERSONA],incaricato della direzione tecnica dell'appalto, a consegnargli centomila euro,somma pari al 5% del valore della commissione; il [OSCURATO:PERSONA] consegnava la sommarichiesta a rate corrisposte in occasione del pagamento degli stati diavanzamento dei lavori.1.1.La Sesta sezione penale della Corte di cassazione annullava la sentenzacon la quale la Corte d'appello di Milano aveva condannato l’[OSCURATO:PERSONA] per il reatocontestato, inizialmente qualificato come concussione.Nella sentenza di annullamento, riferita solo al tema della qualificazionegiuridica della condotta contestata, la Cassazione (a) disponeva che dovevaessere valutato dalla Corte di appello se la condotta dovesse essere inquadratacome corruzione, concussione o, piuttosto, come induzione indebita previstadall'art. 319-quater cod. pen., (b) precisava che tale scrutinio avrebbe dovutoprevedere il riesame del rapporto intercorso tra il pubblico ufficiale [OSCURATO:PERSONA] ed ilprivato [OSCURATO:PERSONA] per verificare se i due fossero su un piano di parità, o se, invece,l’[OSCURATO:PERSONA] fosse in posizione dominante, condizione necessaria per inquadrare lacondotta nella fattispecie prevista dall'art. 319-quater cod. pen.1.2. La Corte di appello di Milano, decidendo in sede di rinvio, qualificava lacondotta ai sensi dell'art. 319-quater cod. pen. e rideterminava sia la pena chele sanzioni accessorie.2. Avverso tale sentenza ricorreva per Cassazione il difensore diMassimiliano [OSCURATO:PERSONA] che deduceva:2.1. violazione di legge (artt. 581, 627 cod. proc. pen. 318 cod. pen.) evizio di motivazione: gli argomenti posti a fondamento del riconoscimento di una“disparità di posizioni” tra l’[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] sarebbero contraddittori ed illogici;nel dettaglio si deduceva:(a) che il fatto che l' [OSCURATO:PERSONA] avesse preso l'iniziativa di avvicinare il Volpiinvitandolo ad un incontro privato per parlare dell' “appalto 69”, così facendoglipercepire l'esistenza di problemi evitabili con il pagamento di una tangente nonsarebbe idoneo a provare che i due non fossero in posizione paritaria; taleargomento sarebbe stato infatti già stato utilizzato nella sentenza annullata, elo stesso sarebbe stato interpretato alla luce delle circostanze che avevanocaratterizzato l' “appalto n. 23” del 2009 riconducibile al capo x), ritenutoassorbito nel capo w) non oggetto del rinvio;(b) che non sarebbero dirimenti le dichiarazioni dei soci del [OSCURATO:PERSONA], ovveroRusso ed Amoroso, né quella di Asnaghi, amministratore della “S.I.V.A.”;invero il Russo avrebbe riferito delle ingerenze di [OSCURATO:PERSONA] in chiave di “meraagevolazione” dell’appalto, affermazione che sarebbe compatibile anche con lasussistenza di un rapporto paritario; si aggiungeva che le dichiarazioni diAmoroso, Russo ed Asnaghi sarebbero del relato, ma prive di autonomiagenetica, sicché non avrebbero potuto costituire un riscontro a quelle di [OSCURATO:PERSONA](che veniva ascoltato come testimone assistito);(c) che non sarebbe stata provata l'entità della somma conferita adAscione, dato che, sul punto, il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe l'unica fonte diretta e che ilmeccanismo di pagamento rateale descritto non sarebbe stato confermato daidocumenti raccolti; questi indicherebbero una sequenza temporale diversa daquella riferita: emergerebbe infatti che il Sal n. 6) sarebbe stato liquidato quasiun mese dopo la fatturazione alla società “S.I.V.A” da parte della società“Professione edilizia” del [OSCURATO:PERSONA] e che le fatture dei fornitori di comodo del [OSCURATO:PERSONA],necessarie per reperire il contante da consegnare ad [OSCURATO:PERSONA], sarebbero solodue, mentre i “Sal” dell' “appalto 69”, cui corrisponderebbero le rate dellatangente richiesta da [OSCURATO:PERSONA], sarebbero invece sette; in sintesi, si deducevache le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] circa l'entità della somma consegnata al ricorrentenon sarebbero credibili e che, comunque, dall'entità della dazione non avrebbepotuto dedursi la posizione dominante dell’[OSCURATO:PERSONA];(d) che le conversazioni registrate dal [OSCURATO:PERSONA] non indicherebbero lasussistenza di un rapporto “non paritario”; invero non sarebbero emerse provedella prospettazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di difficoltà nella gestione dell'appalto,mentre reali problemi di contabilizzazione sarebbero stati rilevati da ValentinaTessarin, direttore operativo dell'“appalto 69”; in sintesi, si deduceva cheentrambe le conversazioni intercettate non consentirebbero di accertare néostacoli o ritardi evitabili con il pagamento della tangente. Si deduceva, infine,che il fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse registrato le sue conversazioni con l’[OSCURATO:PERSONA] nonpotesse essere ritenuto indicativo del suo stato di timore e soggezione.(e) che ai fini della ricostruzione del rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonavrebbe rilievo la modifica dell'originario progetto imprenditoriale del [OSCURATO:PERSONA] (cheavrebbe rinunciato al subappalto per occuparsi solo della direzione tecnicadell’appalto vinto dalla S.I.V.A.); questa circostanza sarebbe già stata oggettodi trattazione da parte della sentenza annullata e non sarebbe riproponibile, nésufficiente; comunque, la complessiva operazione avrebbe comportato per la“S.I.V.A.”, società vincitrice dell’appalto, un aggravio del 15% dei costi,ampiamente superiore alla perdita conseguente al pagamento della tangente inipotesi richiesta dall’[OSCURATO:PERSONA].(f) che le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero credibili in quanto sarebbeillogico che, prima che questi avesse stipulato il contratto di direzione tecnicacon la “S.I.V.A.”, [OSCURATO:PERSONA] si fosse rivolto a lui, quando non era stato ancoracoinvolto nel progetto, nel quale in seguito, come riferito da [OSCURATO:PERSONA],avrebbe avuto un ruolo “anomalo”;2.2. vizio di motivazione: la conferma della responsabilità eall'inquadramento giuridico della condotta sarebbe stati decisi con argomenticontraddittori ed illogici tenuto conto che il [OSCURATO:PERSONA] e la società “Professioneedilizia” non avevano vinto l'“appalto 69”, che invece era stato aggiudicato alla“S.I.V.A.”, sicché l'ipotesi accusatoria - ovvero che per pagare la tangente ilVolpi avesse stipulato un contratto con la “S.I.V.A.” - sarebbe del tutto illogicain quanto questa società avrebbe dovuto sborsare non il 5% del ricavodell'appalto, ma il 15%, comprensivo anche della retribuzione del [OSCURATO:PERSONA].In sintesi, si deduceva che tutti gli elementi raccolti indicherebbero che ilrapporto tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato paritario, il che avrebbe dovutolegittimare l’inquadramento della condotta nella fattispecie prevista dall'art. 318cod. pen. e condurre all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perdecorso del termine di prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.1.1. [OSCURATO:PERSONA] riafferma che il giudice di rinvio, in caso di annullamento pervizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limitiderivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pienoapprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei solipunti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla pienarivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato adaddivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito (Sez. 5,n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174 – 03; Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023,dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801 – 02; Sez. 5, n. 41085 del 03/07/2009, L., Rv.245389 - 01).Pertanto può essere affermato che il giudizio rescissorio può rivisitare il fattocon pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio salvi i limiti derivanti dalgiudicato interno, che si forma in seguito alla decisione di infondatezza oinammissibilità dei motivi allegati con il primo ricorso ed alla identificazionedell’oggetto del rinvio effettuata dalla Corte di legittimità.E’ stato infatti deciso, con orientamento che si condivide che l’annullamentoparziale con rinvio disposto dalla Corte di cassazione determina la formazione delgiudicato sulle parti della sentenza che non hanno connessione essenziale con leparti annullate dovendosi intendere per “parte delle sentenza” qualsiasistatuizione avente un'autonomia giuridico-concettuale, non consistente in unmero passaggio argomentativo, la cui individuazione spetta, in concreto, algiudice di legittimità in sede rescindente, che delinea il discrimine fra ciò che èoggetto di annullamento e ciò che non lo è (Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024,Elia, Rv. 286870 – 03; Sez. 5, n. 19350 del 24/03/2021, Cataldo, Rv. 281106 -01).1.2. Nel caso in esame non superano la soglia di ammissibilità in quanto noncoerenti con le richiamate direttrici ermeneutiche le doglianze che si appuntanosul fatto che la sentenza impugnata avrebbe fatto ricorso ad argomenti giàutilizzati dalla sentenza annullata come (a) il fatto che l'iniziativa di avvicinare ilVolpi fosse riconducibile all’[OSCURATO:PERSONA], (b) il fatto che fosse significativo quantoemerso in relazione all'appalto n. 23 oggetto del reato contestato al capo x) diimputazione, ritenuto assorbito nel capo w) e non oggetto di annullamentocon rinvio.Invero al giudice del rinvio chiamato, come nel caso in esame, a rivalutarela qualificazione giuridica della condotta contestata (§ 4.3 della sentenzarescindente) non è vietato utilizzare segmenti del percorso argomentativotracciato dalla Corte d'appello nella sentenza annullata, sempre che tali passaggivengano utilizzati per definire un iter logico che si differenzi, quanto apersuasività, accuratezza e completezza rispetto a quello giudicato carente dallasentenza rescindente.Deve comunque essere ribadito che al giudice del rinvio non è consentitorivalutare elementi oggetto di “giudicato interno”: nel caso in esame il tema della“primo ricorso”, ritenuto infondato dalla Cassazione (§ 4.2 della sentenzarescindente); la Corte di legittimità - con decisione non rivisitabile nella parte incui ha generato un giudicato parziale – ha ritenuto che le dichiarazioni di Volpifossero state oggetto di uno scrutinio persuasivo ed accurato e che le stessedovevano pertanto essere ritenute attendibili.Si tratta di una decisione definitiva che, diversamente da quanto dedotto,non può essere rivisitata tenuto conto che oggetto del giudizio di rinvio era solola “qualificazione giuridica” della condotta, da valutare sulla base dell’interocompendio probatorio, dunque anche dei contenuti dichiarativi – giudicatiLa Corte d'appello, ben interpretando il mandato rescindente, ha dunquelegittimamente ritenuto che “non” dovesse essere rivalutata l’attendibilità delledichiarazioni etero accusatorie del [OSCURATO:PERSONA], già oggetto di giudizio definitivo e nontravolte dall’annullamento parziale.1.3. Chiarito che nessun vizio può essere rinvenuto nella definizione delperimetro del giudizio rescissorio, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le doglianze proposte neiconfronti del percorso argomentativo tracciato dalla Corte di appellonell'assegnare alla condotta dell’[OSCURATO:PERSONA] la qualificazione giuridica previstadall'art. 319-quater cod. pen. non superano la soglia di ammissibilità in quanto lestesse si risolvono nella richiesta di rivalutazione integrale del compendioprobatorio, attività esclusa dalla competenza del Giudice di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] riafferma infatti che è inammissibile il ricorso per cassazione che,offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, sollecitiquest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi,anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti esulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita. (Sez. 5, n.44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774 - 01).Nel caso in esame, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, laCorte di appello riteneva che il compendio probatorio raccolto indicassel'esistenza di un rapporto “non paritetico” tra l’[OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] e, a sostegnodi tale valutazione, indicava una serie di elementi non manifestamente illogicie, segnatamente, (a) il fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] avesse preso l'iniziativa di chiedereuna illecita remunerazione per il compimento dei suoi compiti istituzionali, (b) ilfatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto una pregressa esperienza negativa con l’Ascionein relazione ad un altro appalto, (c) il fatto che la tangente richiesta fosseingente tenuto conto dei margini ristretti di guadagno connessi all’esecuzionedell’appalto, (d) il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse voluto registrare le conversazionicon l’[OSCURATO:PERSONA], condotta dimostrativa della diffidenza nutrita nei confronti dellostesso e della volontà di tutelarsi, (e) il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse modificatol'iniziale progetto imprenditoriale che lo avrebbe visto impegnato in unsubappalto per la S.I.V.A., per occuparsi solo della direzione tecnica, cosìpreservando l’Asnaghi dalle difficoltà che le pretese dell’[OSCURATO:PERSONA] avevano creato(pagg. 21- 26 della sentenza impugnata).Veniva altresì ritenuto non ostativo al riconoscimento della responsabilitàper il reato di cui all’art. 319-quater cod. pen. il fatto che non fossero emersecontestazioni nel corso dell'esecuzione dei lavori e che non fossero stati accertatiritardi nella liquidazione dei Sal (pag. 25 della sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] altresì che - dopo la conversazione del gennaio 2015 - eraintervenuto un pagamento assai consistente, il che consentiva di confermarequanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA] e cioè che le contestazioni ventilate dal ricorrente nonavvenivano al momento dell'esecuzione dei lavori ma in prossimità dellaliquidazione, come forma di pressione agita proprio nel momento in cuidoveva essere liquidato il corrispettivo previsto dopo la verifica dello stato diavanzamento dei lavori (pag. 25 della sentenza impugnata).Infine, la Corte ha rilevato ad ulteriore e definitivo completamento delquadro probatorio utile a confortare la qualificazione giuridica prescelta (a) che imessaggi telefonici allegati dalla difesa che indicherebbero rapporti amichevolitra il [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] non sarebbero sufficienti ad incrinare il compendioprobatorio, che invece era univoco e convergente nell’indicare la sussistenzadella posizione dominante dell’[OSCURATO:PERSONA] (pag. 26 della sentenza impugnata), (b)che le conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente alle dichiarazioni di Maurizioeffettuate delle duplicazioni di spesa specificamente finalizzate a creare laprovvista per pagare la tangente (pag. 26 della sentenza impugnata).In conclusione, la Corte di appello, esclusa la riconducibilità della condottaalla corruzione, riteneva non legittima anche la qualifica come concussione,tenuto conto che le emergenze processuali avevano consentito di accertare chela condotta dell’[OSCURATO:PERSONA] fosse stata solo “prevaricatoria”, ma non “costrittiva”(pagg. 26 e 27 della sentenza impugnata).Si tratta di valutazione in linea con le indicazioni della Cassazione secondocui:- il delitto di concussione, di cui all'art. 317 cod. pen. nel testo modificatodalla l. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da unabuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia,esplicita o implicita, di un danno contra ius da cui deriva una grave limitazionedella libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggioindebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o dievitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue daldelitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319-quater cod. pen. introdottodalla medesima l. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione,suggestione, inganno, pressione morale con più tenue valore condizionante dellalibertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampimargini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta dellaprestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire untornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico(Sez. 6, n. 9429 del 02/03/2016, Gaeta, Rv. 267277 – 01; Sez. U, n. 12228 del24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474 - 01);-il reato di concussione e quello di induzione indebita a dare o promettereutilità si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illecitirichiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionariopubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurrel'extraneus, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessaindebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la par condicio contractualis edevidenzia l'incontro libero e consapevole della volontà delle parti (Sez. U, n.12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474 - 01).1.4. Anche il secondo motivo non supera la soglia di ammissibilità inquanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delleprove ed all’accoglimento di una tesi alternativa rispetto a quella accolta dallaCorte di merito, senza indicare specifiche fratture logiche del percorsoargomentativo posto a sostegno dell’inquadramento della condotta nellafattispecie prevista dall’art.319-quater cod. pen. La non convenienzadell’affidamento all’[OSCURATO:PERSONA] dell’incarico di dirigere i lavori con la creazione di uncosto aggiuntivo rispetto a quello derivante dal pagamento della tangente è unavalutazione difensiva che non incrina la tenuta logica della motivazione,persuasivamente espressiva di una scelta del [OSCURATO:PERSONA] - quella di rinunciare alsubappalto per dirigere i lavori - dettata anche dalla volontà di sollevare Asnaghidalle pressioni dell’[OSCURATO:PERSONA] (pag. 26 della sentenza impugnata).In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine allavalutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte dilegittimità non può effettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine allacapacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compitoè limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e dellasua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essereallegate – o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre:Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,O., Rv. 262965).3. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il giorno 5 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]