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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 giugno 2025

Cassazione n. 31783/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Questa Corte ha pronunciato sentenza n. sez. 1144 del 13/06/2025 sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. Nel corso della camera di consiglio il Collegio ha accertato la sopravvenuta carenza di interesse quanto al ricorso introdotto in questa sede, attesa l'intervenuta caducazione in sede di giudizio dibattimentale del provvedimento di sequestro del 16/11/2012, con restituzione dei beni all'avente diritto.

3. Per mero errore materiale, costituito dall'errata indicazione nel SIC della relativa casella di compilazione modulo delle formule di annullamento, il dispositivo del ruolo contiene la formula della dichiarazione di inammissibilità senza indicazione della parola ricorso né della condanna alle spese.

Pertanto, il dispositivo del ruolo va corretto nel senso che dopo la parola "inammissibile", essere inserita la seguente frase:" il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.".

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 13/06/2025, sul ricorso n. 12156/2025, di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, dopo la parola "inammissibile", deve leggersi: "il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.".

Manda alla Cancelleria per le annotazioni sull'originale.

Così deciso il 9 settembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Questa Corte ha pronunciato sentenza n. sez. 1144 del 13/06/2025 sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. Nel corso della camera di consiglio il Collegio ha accertato la sopravvenuta carenza di interesse quanto al ricorso introdotto in questa sede, attesa l'intervenuta caducazione in sede di giudizio dibattimentale del provvedimento di sequestro del 16/11/2012, con restituzione dei beni all'avente diritto. 3. Per mero errore materiale, costituito dall'errata indicazione nel SIC della relativa casella di compilazione modulo delle formule di annullamento, il dispositivo del ruolo contiene la formula della dichiarazione di inammissibilità senza indicazione della parola ricorso né della condanna alle spese. Pertanto, il dispositivo del ruolo va corretto nel senso che dopo la parola "inammissibile", essere inserita la seguente frase:" il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.". P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 13/06/2025, sul ricorso n. 12156/2025, di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, dopo la parola "inammissibile", deve leggersi: "il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.". Manda alla Cancelleria per le annotazioni sull'originale. Così deciso il 9 settembre 20
Sentenza Cassazione n. 31783/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris