CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 novembre 2021
Cassazione n. 01875/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da iJij [OSCURATO:PERSONA]' ANTONIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 15/07/2021 della [OSCURATO:PERSONA] GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città - che, nel giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei due furti pluriaggravati, contestati ai capi 1) e 2), condannandolo alla pena di giustizia - ha ratificato l'accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen, applicando la pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 267 di multa. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge un unico motivo dolendosi della omessa motivazione in punto di quantificazione della pena, in violazione degli artt. 133 - 544 - 546 cod. proc. pen., per avere immotivatamente escluso la pronuncia di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibilmente proposto. E' ampiamente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, il principio a tenore del quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 273194) 1.1 Per altro verso, in tema di concordato in appello, mentre è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (ex multiis, Sez. 5 , n. 4709 del 20/09/2019 -dep. 04/02/2020,Rv. 278142; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018 -dep. 09/07/2018, Rv. 272969), sono, invece, inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge ( Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170). 1.2. Da qui la radicale inammissibilità del motivo proposto con il ricorso. Consegue a siffatta declaratoria la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a un'equa somma in favore della Cassa delle ammende, come indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 18 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] di C8ssrzione \P • \j2)-2