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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 27327/2024

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ciato la seguente ORDINANZA suiricorsi iscritt i al n. 37386 /20 19 R.G. propost i da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’ av v. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , sito in Roma, via Stimigliano, 5 -ricorrente - e da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via Stimigliano, 5 -ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio,sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 72 -controricorrente - Banca di credito cooperativo di Ronciglione soc. coop.

Oggetto:contrati bancari -intimato - [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato - [OSCURATO:PERSONA] -intimato - Climarts.n.c. in liquidazione -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4436 /20 19 , depositata il 27 giugno 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 settembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appellodi Roma , depositat a il 27 giugno 2019 , che , in accoglimento dell’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. e in reiezione di quelli avanzati dal Ciccarelli e da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Viterbo nei confronti del predetto Ciccarelli; -la Corte di appello ha riferito che con tale decreto ingiuntivo era stato intimato alla [OSCURATO:SOCIETA]., a [OSCURATO:PERSONA],a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] di pagare in favore della Banca di credito cooperativo di Ronciglione la somma di euro 12.730,07, oltre accessori e spese del procedimento monitorio, la prima qualedebitrice del saldo di un conto corrente e gli altri quali suoi fideiussori, e che la relativa opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], assistita da chiamata in garanzia degli ingiunti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], era fondata sulla intervenuta revoca della garanzia, successiva alla suafuoriuscita dalla compagine sociale, nonché sulla decadenza dall’azione ai sensi degli artt. 1955 e 1957 cod. civ.; -ha dato atto che nel giudizio di opposizione si erano costituiti la banca opposta, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva proposto domanda riconvenzionale nei confronti del predetto Mannocchi, la [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del credito controverso, e la [OSCURATO:SOCIETA]., quale successiva cessionaria di tale credito; - ha rilevato che il giudice di primo grado aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto in ragione delmancato rinvenimento del fascicolo di parte della banca ingiungente , contenente i documenti idonei a dimostrare il credito in oggetto, ritirato in data 13 dicembre 2013 e non debitamente restituito; -ha, quindi, osservato che «la documentazione offerta al Tribunale al momento della decisione era sufficiente a decidere la causa nel merito», avuto, in ogni caso, riguardo all’unione al fascicolo di ufficio di tutti gli atti del procedimento monitorio; - ha, infine, ritenuto che il Ciccarelli, essendosi costituito fideiussore della [OSCURATO:SOCIETA]., doveva ritenersi responsabile sino alla data di efficacia del recesso dal rapporto di garanzia e, dunque, era tenuto al pagamento del debito della società nei limiti dell’importo di euro 12.045,88, pari all’esposizione bancaria a tale data, giudicando infondate le eccezioni di decadenza dalla garanzia dallo stesso sollevate; -il ricorso è affidato a sette motivi ; -resiste con controricorso la sola [OSCURATO:SOCIETA].; -impugna la sentenza della Corte di appello anche [OSCURATO:PERSONA] con separato ricorso per cassazione anch’esso affidato a sette motivi, parzialmente sovrapponibilia quelli proposti dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; - anche avverso tale impugnazione resiste con controricorso la sola [OSCURATO:SOCIETA].; -il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - va preliminarmente osservato che, per il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza, ogni ricorso successivo al primo si converte in ricorso incidentale, per cui tale deve qualificarsi quello proposto da [OSCURATO:PERSONA], in quanto successivo a quello di [OSCURATO:PERSONA]; - ciò posto, con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, lamentandosiche «la Corte territoriale è incorsa non soltanto in ultra petizione, ma ha operato una sorta di illegittima condensazione de [sic] plurimi temi in disputa»; -in particolare, la Corte di appello avrebbe travisato il motivo di appello della [OSCURATO:SOCIETA]., consistente nella sua incolpevolezza rispetto alla mancata restituzione del fascicolo di parte della Banca di credito cooperativo di Ronciglione e non già nell’erroneo accertamento del giudice di primo grado in ordine alla mancata restituzione dello stesso; - aggiunge il ricorrente principale che il giudice di appello avrebbe omesso di rilevare che il fascicolo del procedimento monitorio non conteneva altri documenti che l’originale del decreto ingiuntivo emesso; - identica censura è articolata con il quarto motivo del ricorso incidentale; -i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili; - è consolidato principio di legittimità quello per cui il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi ), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitummediato) (cfr. Cass. 21 marzo 2019, n. 8048; Cass. 11 aprile 2018, n. 9002), per cui esula dal paradigma invocato la situazione, denunciata con i motivi in esame, in cui il giudice di merito, lungi dal pronunciarsi oltre i limiti dell a domanda fatta valere dalla parte vittoriosa, abbia erroneamente interpretato i motivi di appello dalla stessa proposti; -sotto altro aspetto, si rammenta che l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito; - i motivi contengono anche la censura di omesso esame di un fatto decisivo e controverso, ma omettono di indicare il fatto storico - naturalistico asseritamente non esaminato dal giudice di merito, risolvendosi in una contestazione del risultato interpretativo del motivo di appello cui è giunto tale giudice; -con il secondo motivo del ricorso principale, coincidente con il quinto motivo di quello incidentale, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, nonché la violazione dell’art. 653 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello «confermato» un decreto ingiuntivo già revocato in primo grado; -i motivi sono inammissibili; - le doglianze poggiano sul principio per cui l’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l’eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d’appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si conferma lo stesso – non determina la riviviscenza del decreto ingiuntivo già revocato (così, Cass. 6 settembre 2017, n. 20868; Cass.21 ottobre 1987, n. 7777; vedi, anche, Cass., Sez.

Un., 22 febbraio 2010, n. 4071, sia pure con riferimento al rapporto tra l'art. 653, primo comma, cod. proc. civ. e l'art. 393 cod. proc. civ.); -tale principio non trova, tuttavia, applicazione al caso in esame in cui la Corte di appello,nonostante la improprietà lessicale e la genericità delle affermazioni rese nella sentenza,lungi dal dichiarare la legittimità del decreto ingiuntivo opposto e nel disporre una reviviscenza di tale provvedimento, si è limitataa respingere l’opposizione, salvo limitare la responsabilità debitoria dell’opponente Ciccarelli nei limiti dell’importo di euro 12.045,88; - con il terzo motivo del ricorso principale si critica la sentenza impugnata per «violazione o falsa applicazione di norme di diritto – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio – error in procedendo», nella parte in cui «ha omesso ogni valutazione sui motivi d’opposizione nonché ogni valutazione sull’esistenza del diritto di credito asseritamente vantato dalla creditrice originaria»; -il motivo è inammissibile; - in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. p roc . c iv ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc.civ ., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare –con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni– la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (cfr. Cass., Sez.

Un., 28 ottobre 2020, n. 23745); -parte ricorrente non ha assolto a un siffatto onere, risultando assente, sia nella rubrica, sia nell’illustrazione della censur a , l’indicazione delle norme di legge asseritamente violate e delle ragioni per cui la sentenza di appello si porrebbe in contrasto con queste; - si osserva, comunque, che il giudice di appello non era tenuto a esaminare i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo se non nei limiti in cui gli stessi sono stati interessati dai gravami proposti dinanzi a lui; - quanto, poi, al mancato accertamento della sussistenza del credito vantato dalla banca, si osserva che il ricorrente non indica se e in che termini la questione sia stata prospettata dinanzi al giudice dell’opposizione e dell’appello, non consentendo a questa Corte di poter valutare la ammissibilità della doglianza; -con il quarto motivo il ricorrente principale allega l’«omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione/nullità della sentenza», in relazione alla dichiarata inammissibilità del secondo motivo dell’appello, relativo alla domanda di garanzia fondata su titolo contrattuale avanzata nei confronti del Mannocchi, in ragione della sua novità, benché la stessa fosse stata formulata in primo grado con la memoria di cui all’art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ.; -con il quinto motivo, coincidente sostanzialmente con il terzo motivo del ricorso incidentale, critica la sentenza impugnata per «contraddittorietà –omessa pronuncia – violazione di legge ed errata applicazione di legge», nella parte in cui ha ritenuto che la domanda di garanzia fondata su titolo contrattuale fosse nuova e, in quanto tale, inammissibile; -i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibil i ; -la possibilità di modificare domande originariamente proposte con la memoria di cui all’art. 183 cod. proc. civ., anche incidendo su uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitume causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali, è subordinata alla circostanza che le domande modificate non siano nuove, nel senso di ulteriori o aggiuntive, ma sostituiscono quelle inziali, ponendosi, rispetto aqueste, in un rapporto di alternatività (cfr. Cass., Sez.

Un., 15 giugno 2015, n. 12310); - una siffatta circostanza non ricorre nel caso in esame in cui con la memoria, come sembra evincersi dal relativo estratto riportato nel motivo, viene proposta la domanda di garanzia «anche sulla scorta dell’obbligazione contrattuale scaturente dall’atto di transazione ripassato tra le parti», in aggiunta a quella fondata sul titolo legale rappresentato dall’art. 1953 cod. civ.; - nel quinto motivo il ricorrente principale sembra allegare di aver chiesto sin dall’atto di opposizione di essere manlevato dal Mannocchi sulla base di un accordo intervenuto (per l’esattezza, la scrittura del 4 febbraio 2009), ma tale allegazione è priva di sufficiente chiarezza e, in ogni caso, la mancata riproduzione delrelativo passaggio dell’atto di opposizione non consente a questa Corte di poter valutare la verità di quanto allegato e, dunque, la concludenza del motivo articolato, nonché la sua fondatezza; - con il sesto motivo del ricorso principale, coincidente con il sesto motivo di quello incidentale, si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, in relazione alla mancata valutazione della sussistenza del credito azionato dalla banca, ritenendo che i documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo fossero sufficienti e idonei; -i motivi sono inammissibili; - l’ art. 360, primo comma, n. 5, c od . p roc . c iv ., nella vigente formulazione, applicabile al caso in esame, prevede l ’ omesso esame come riferito ad un fatto decisivo per il giudizio ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico -naturalistico, non assimilabile in alcun modo a questioni o argomentazioni (c osì, Cass. 26 gennaio 2022, n. 2268); -ne consegue che tale paradigma è erroneamente invocato, in quanto richiamato per far valere asseriti errori nella valutazione del materiale probatorio, la quale è riservata alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass., Sez.

Un., 27 dicembre 2019, n. 34476); -con il settimo motivo del ricorso principale, coincidente con il settimo motivo del ricorso incidentale si deduce la violazione degli artt. 91 e 111 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello condannato gli odierni ricorrenti alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio; -si evidenzia, sul punto, che l’accoglimento dell’opposizione era stata motivata con la mancata restituzione del fascicolo di parte della banca e, dunque, con un fatto non imputabile ai ricorrenti medesimi; - si rappresenta, inoltre, che la banca ingiungente e la [OSCURATO:SOCIETA]. erano, da un punto di vista processuale, un’unica parte, essendo l’una avente causa dell’altra, per cui illegittima era la condanna alla rifusione delle spese sostenute sia dall’una che dall’altra; - si aggiunge, in proposito, che alla banca spetterebbero in astratto solo le competenze relative all’attività processuale posta in essere prima della cessione e alla società cessionaria quelle successive; -i motivi sono in parte infondati e in parte inammissibili; - i n tema di disciplina delle spese processuali, la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, in virtù del quale la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazionepoiché co n i l suo comportamento antigiuridico (in quanto trasgressivo di norme di diritto sostanziale) ha provocato la necessità del processo (cfr. Cass. 30 marzo 2010, n. 7625; Cass. 27novembre 2006, n. 25141) e prescinde dalle ragioni -di merito o processuali - che l'abbiano determinata (cfr. Cass. 29 luglio 2021, n. 21823; Cass.15 luglio 2008, n. 19456); -da ciò consegue che correttamente il giudice di merito ha ignorato le ragioni che hanno determinato la soccombenza nel giudizio di appello; - in ordine, poi, alla condanna inflitta alla rifusione delle spese processuali sostenute sia dalla banca , originaria creditrice e parte opposta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, sia dalla avente causa a titolo particolare nel diritto controverso, intervenuta nel corso del giudizio, si osserva che queste ultime , diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti,non costituiscono una parte unica sotto il profilo processuale, trattandosi di soggetti giuridici diversiche si sono costituiti in giudizio con distinti attie hanno svolto autonome difese , e che correttamente il rimborso delle spese processuali sostenute dall'interveniente ad adiuvandum è stato posto a carico della parte la cui tesi difensiva, risultata infondata, ha determinato l'interesse all'intervento (cfr. Cass. 14 maggio 2018, n. 11670; Cass. 23 luglio 1983); -la relativa quantificazione, nei limiti fissati dalle tabelle vigenti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, per cui non può essere dedotta in questa sede la eccessiva liquidazione delle stesse senza una puntuale allegazione del superamento dei parametri normativamente previsti; -con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 644 cod. proc. civ. e l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, per aver la Corte di appello omesso di considerare che il decreto ingiuntivo non era stato notificato a [OSCURATO:PERSONA], per cui doveva considerarsi inefficace, come d’altra parte riconosciuto espressamente anche dalla [OSCURATO:SOCIETA].,la quale non aveva avanzato alcuna istanza nei suoi confronti , con la conseguenza che errata era lasentenza impugnata nella parte in cui aveva confermato il decreto ingiuntivo anche nei suoi confronti; -il motivo è inammissibile; -la doglianza muove da una non esatta interpretazione della sentenza impugnata la quale, nonostante le già rilevate improprietà lessicali, lungi dal confermare l’efficacia del decreto ingiuntivo, ha inteso ritenere che l’opposizione proposta atale decreto non fosse fondata; - poiché nella stessa sentenza si dà atto che l’opposizione è stata proposta dal solo [OSCURATO:PERSONA], deve ritenersi, anche per ragioni di coerenza logico-giuridica, che la «conferma»del decreto ingiuntivo sia stata pronunciata con riferimento alla sola posizione del medesimo Ciccarelli e, in quanto tale, sia inidonea a spiegare effetti sulla sfera giuridica soggettiva del ricorrente principale; - questi, dunque, non avrebbe alcun interesse a dolersi del mancato rilievo dell’inefficacia, nei suoi confronti, del decreto ingiuntivo per difetto di valida notifica; -con il secondo motivo il ricorrente incidentale deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 111 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata lo ha condannato alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio benché avesse partecipato al giudizio non quale destinatario del decreto ingiuntivo, ma quale chiamato in garanzia dall’opponente Ciccarelli e benché non sussiste nza alcuna soccombenza processuale nei confronti della banca; -il motivo è infondato; - il ricorrente incidentale ha partecipato al giudizio di secondo grado aderendo all’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], per cui la reiezione di tale impugnazione determina la sua soccombenza ai fini del governo delle spese processuali; - infatti, i n caso di costituzione in giudizio con intervento adesivo, il soggetto diventa parte del giudizio e in ordine alla sua posizione si applicano gli artt. 91 e 92 cod.proc. civ ., potendo, perciò, essere anche condannatoalle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata (cfr. Cass., Sez.

Un., 30 ottobre 2019, n. 27846; Cass. 23 febbraio 2007, n. 4213); -per le suindicate considerazioni, pertanto, sia il ricorso principale, sia quello incidentalevanno respinti; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale ; condanna il ricorrenteprincipale e quello incidentale, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 4.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorren

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA suiricorsi iscritt i al n. 37386 /20 19 R.G. propost i da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’ av v. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , sito in Roma, via Stimigliano, 5 -ricorrente - e da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via Stimigliano, 5 -ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio,sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 72 -controricorrente - Banca di credito cooperativo di Ronciglione soc. coop. Oggetto:contrati bancari -intimato - [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato - [OSCURATO:PERSONA] -intimato - Climarts.n.c. in liquidazione -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4436 /20 19 , depositata il 27 giugno 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 settembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appellodi Roma , depositat a il 27 giugno 2019 , che , in accoglimento dell’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. e in reiezione di quelli avanzati dal Ciccarelli e da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Viterbo nei confronti del predetto Ciccarelli; -la Corte di appello ha riferito che con tale decreto ingiuntivo era stato intimato alla [OSCURATO:SOCIETA]., a [OSCURATO:PERSONA],a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] di pagare in favore della Banca di credito cooperativo di Ronciglione la somma di euro 12.730,07, oltre accessori e spese del procedimento monitorio, la prima qualedebitrice del saldo di un conto corrente e gli altri quali suoi fideiussori, e che la relativa opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], assistita da chiamata in garanzia degli ingiunti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], era fondata sulla intervenuta revoca della garanzia, successiva alla suafuoriuscita dalla compagine sociale, nonché sulla decadenza dall’azione ai sensi degli artt. 1955 e 1957 cod. civ.; -ha dato atto che nel giudizio di opposizione si erano costituiti la banca opposta, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva proposto domanda riconvenzionale nei confronti del predetto Mannocchi, la [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del credito controverso, e la [OSCURATO:SOCIETA]., quale successiva cessionaria di tale credito; - ha rilevato che il giudice di primo grado aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto in ragione delmancato rinvenimento del fascicolo di parte della banca ingiungente , contenente i documenti idonei a dimostrare il credito in oggetto, ritirato in data 13 dicembre 2013 e non debitamente restituito; -ha, quindi, osservato che «la documentazione offerta al Tribunale al momento della decisione era sufficiente a decidere la causa nel merito», avuto, in ogni caso, riguardo all’unione al fascicolo di ufficio di tutti gli atti del procedimento monitorio; - ha, infine, ritenuto che il Ciccarelli, essendosi costituito fideiussore della [OSCURATO:SOCIETA]., doveva ritenersi responsabile sino alla data di efficacia del recesso dal rapporto di garanzia e, dunque, era tenuto al pagamento del debito della società nei limiti dell’importo di euro 12.045,88, pari all’esposizione bancaria a tale data, giudicando infondate le eccezioni di decadenza dalla garanzia dallo stesso sollevate; -il ricorso è affidato a sette motivi ; -resiste con controricorso la sola [OSCURATO:SOCIETA].; -impugna la sentenza della Corte di appello anche [OSCURATO:PERSONA] con separato ricorso per cassazione anch’esso affidato a sette motivi, parzialmente sovrapponibilia quelli proposti dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; - anche avverso tale impugnazione resiste con controricorso la sola [OSCURATO:SOCIETA].; -il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - va preliminarmente osservato che, per il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza, ogni ricorso successivo al primo si converte in ricorso incidentale, per cui tale deve qualificarsi quello proposto da [OSCURATO:PERSONA], in quanto successivo a quello di [OSCURATO:PERSONA]; - ciò posto, con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, lamentandosiche «la Corte territoriale è incorsa non soltanto in ultra petizione, ma ha operato una sorta di illegittima condensazione de [sic] plurimi temi in disputa»; -in particolare, la Corte di appello avrebbe travisato il motivo di appello della [OSCURATO:SOCIETA]., consistente nella sua incolpevolezza rispetto alla mancata restituzione del fascicolo di parte della Banca di credito cooperativo di Ronciglione e non già nell’erroneo accertamento del giudice di primo grado in ordine alla mancata restituzione dello stesso; - aggiunge il ricorrente principale che il giudice di appello avrebbe omesso di rilevare che il fascicolo del procedimento monitorio non conteneva altri documenti che l’originale del decreto ingiuntivo emesso; - identica censura è articolata con il quarto motivo del ricorso incidentale; -i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili; - è consolidato principio di legittimità quello per cui il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi ), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitummediato) (cfr. Cass. 21 marzo 2019, n. 8048; Cass. 11 aprile 2018, n. 9002), per cui esula dal paradigma invocato la situazione, denunciata con i motivi in esame, in cui il giudice di merito, lungi dal pronunciarsi oltre i limiti dell a domanda fatta valere dalla parte vittoriosa, abbia erroneamente interpretato i motivi di appello dalla stessa proposti; -sotto altro aspetto, si rammenta che l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito; - i motivi contengono anche la censura di omesso esame di un fatto decisivo e controverso, ma omettono di indicare il fatto storico - naturalistico asseritamente non esaminato dal giudice di merito, risolvendosi in una contestazione del risultato interpretativo del motivo di appello cui è giunto tale giudice; -con il secondo motivo del ricorso principale, coincidente con il quinto motivo di quello incidentale, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, nonché la violazione dell’art. 653 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello «confermato» un decreto ingiuntivo già revocato in primo grado; -i motivi sono inammissibili; - le doglianze poggiano sul principio per cui l’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l’eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d’appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si conferma lo stesso – non determina la riviviscenza del decreto ingiuntivo già revocato (così, Cass. 6 settembre 2017, n. 20868; Cass.21 ottobre 1987, n. 7777; vedi, anche, Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2010, n. 4071, sia pure con riferimento al rapporto tra l'art. 653, primo comma, cod. proc. civ. e l'art. 393 cod. proc. civ.); -tale principio non trova, tuttavia, applicazione al caso in esame in cui la Corte di appello,nonostante la improprietà lessicale e la genericità delle affermazioni rese nella sentenza,lungi dal dichiarare la legittimità del decreto ingiuntivo opposto e nel disporre una reviviscenza di tale provvedimento, si è limitataa respingere l’opposizione, salvo limitare la responsabilità debitoria dell’opponente Ciccarelli nei limiti dell’importo di euro 12.045,88; - con il terzo motivo del ricorso principale si critica la sentenza impugnata per «violazione o falsa applicazione di norme di diritto – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio – error in procedendo», nella parte in cui «ha omesso ogni valutazione sui motivi d’opposizione nonché ogni valutazione sull’esistenza del diritto di credito asseritamente vantato dalla creditrice originaria»; -il motivo è inammissibile; - in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. p roc . c iv ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc.civ ., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare –con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni– la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (cfr. Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2020, n. 23745); -parte ricorrente non ha assolto a un siffatto onere, risultando assente, sia nella rubrica, sia nell’illustrazione della censur a , l’indicazione delle norme di legge asseritamente violate e delle ragioni per cui la sentenza di appello si porrebbe in contrasto con queste; - si osserva, comunque, che il giudice di appello non era tenuto a esaminare i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo se non nei limiti in cui gli stessi sono stati interessati dai gravami proposti dinanzi a lui; - quanto, poi, al mancato accertamento della sussistenza del credito vantato dalla banca, si osserva che il ricorrente non indica se e in che termini la questione sia stata prospettata dinanzi al giudice dell’opposizione e dell’appello, non consentendo a questa Corte di poter valutare la ammissibilità della doglianza; -con il quarto motivo il ricorrente principale allega l’«omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione/nullità della sentenza», in relazione alla dichiarata inammissibilità del secondo motivo dell’appello, relativo alla domanda di garanzia fondata su titolo contrattuale avanzata nei confronti del Mannocchi, in ragione della sua novità, benché la stessa fosse stata formulata in primo grado con la memoria di cui all’art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ.; -con il quinto motivo, coincidente sostanzialmente con il terzo motivo del ricorso incidentale, critica la sentenza impugnata per «contraddittorietà –omessa pronuncia – violazione di legge ed errata applicazione di legge», nella parte in cui ha ritenuto che la domanda di garanzia fondata su titolo contrattuale fosse nuova e, in quanto tale, inammissibile; -i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibil i ; -la possibilità di modificare domande originariamente proposte con la memoria di cui all’art. 183 cod. proc. civ., anche incidendo su uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitume causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali, è subordinata alla circostanza che le domande modificate non siano nuove, nel senso di ulteriori o aggiuntive, ma sostituiscono quelle inziali, ponendosi, rispetto aqueste, in un rapporto di alternatività (cfr. Cass., Sez. Un., 15 giugno 2015, n. 12310); - una siffatta circostanza non ricorre nel caso in esame in cui con la memoria, come sembra evincersi dal relativo estratto riportato nel motivo, viene proposta la domanda di garanzia «anche sulla scorta dell’obbligazione contrattuale scaturente dall’atto di transazione ripassato tra le parti», in aggiunta a quella fondata sul titolo legale rappresentato dall’art. 1953 cod. civ.; - nel quinto motivo il ricorrente principale sembra allegare di aver chiesto sin dall’atto di opposizione di essere manlevato dal Mannocchi sulla base di un accordo intervenuto (per l’esattezza, la scrittura del 4 febbraio 2009), ma tale allegazione è priva di sufficiente chiarezza e, in ogni caso, la mancata riproduzione delrelativo passaggio dell’atto di opposizione non consente a questa Corte di poter valutare la verità di quanto allegato e, dunque, la concludenza del motivo articolato, nonché la sua fondatezza; - con il sesto motivo del ricorso principale, coincidente con il sesto motivo di quello incidentale, si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, in relazione alla mancata valutazione della sussistenza del credito azionato dalla banca, ritenendo che i documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo fossero sufficienti e idonei; -i motivi sono inammissibili; - l’ art. 360, primo comma, n. 5, c od . p roc . c iv ., nella vigente formulazione, applicabile al caso in esame, prevede l ’ omesso esame come riferito ad un fatto decisivo per il giudizio ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico -naturalistico, non assimilabile in alcun modo a questioni o argomentazioni (c osì, Cass. 26 gennaio 2022, n. 2268); -ne consegue che tale paradigma è erroneamente invocato, in quanto richiamato per far valere asseriti errori nella valutazione del materiale probatorio, la quale è riservata alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476); -con il settimo motivo del ricorso principale, coincidente con il settimo motivo del ricorso incidentale si deduce la violazione degli artt. 91 e 111 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello condannato gli odierni ricorrenti alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio; -si evidenzia, sul punto, che l’accoglimento dell’opposizione era stata motivata con la mancata restituzione del fascicolo di parte della banca e, dunque, con un fatto non imputabile ai ricorrenti medesimi; - si rappresenta, inoltre, che la banca ingiungente e la [OSCURATO:SOCIETA]. erano, da un punto di vista processuale, un’unica parte, essendo l’una avente causa dell’altra, per cui illegittima era la condanna alla rifusione delle spese sostenute sia dall’una che dall’altra; - si aggiunge, in proposito, che alla banca spetterebbero in astratto solo le competenze relative all’attività processuale posta in essere prima della cessione e alla società cessionaria quelle successive; -i motivi sono in parte infondati e in parte inammissibili; - i n tema di disciplina delle spese processuali, la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, in virtù del quale la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazionepoiché co n i l suo comportamento antigiuridico (in quanto trasgressivo di norme di diritto sostanziale) ha provocato la necessità del processo (cfr. Cass. 30 marzo 2010, n. 7625; Cass. 27novembre 2006, n. 25141) e prescinde dalle ragioni -di merito o processuali - che l'abbiano determinata (cfr. Cass. 29 luglio 2021, n. 21823; Cass.15 luglio 2008, n. 19456); -da ciò consegue che correttamente il giudice di merito ha ignorato le ragioni che hanno determinato la soccombenza nel giudizio di appello; - in ordine, poi, alla condanna inflitta alla rifusione delle spese processuali sostenute sia dalla banca , originaria creditrice e parte opposta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, sia dalla avente causa a titolo particolare nel diritto controverso, intervenuta nel corso del giudizio, si osserva che queste ultime , diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti,non costituiscono una parte unica sotto il profilo processuale, trattandosi di soggetti giuridici diversiche si sono costituiti in giudizio con distinti attie hanno svolto autonome difese , e che correttamente il rimborso delle spese processuali sostenute dall'interveniente ad adiuvandum è stato posto a carico della parte la cui tesi difensiva, risultata infondata, ha determinato l'interesse all'intervento (cfr. Cass. 14 maggio 2018, n. 11670; Cass. 23 luglio 1983); -la relativa quantificazione, nei limiti fissati dalle tabelle vigenti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, per cui non può essere dedotta in questa sede la eccessiva liquidazione delle stesse senza una puntuale allegazione del superamento dei parametri normativamente previsti; -con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 644 cod. proc. civ. e l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, per aver la Corte di appello omesso di considerare che il decreto ingiuntivo non era stato notificato a [OSCURATO:PERSONA], per cui doveva considerarsi inefficace, come d’altra parte riconosciuto espressamente anche dalla [OSCURATO:SOCIETA].,la quale non aveva avanzato alcuna istanza nei suoi confronti , con la conseguenza che errata era lasentenza impugnata nella parte in cui aveva confermato il decreto ingiuntivo anche nei suoi confronti; -il motivo è inammissibile; -la doglianza muove da una non esatta interpretazione della sentenza impugnata la quale, nonostante le già rilevate improprietà lessicali, lungi dal confermare l’efficacia del decreto ingiuntivo, ha inteso ritenere che l’opposizione proposta atale decreto non fosse fondata; - poiché nella stessa sentenza si dà atto che l’opposizione è stata proposta dal solo [OSCURATO:PERSONA], deve ritenersi, anche per ragioni di coerenza logico-giuridica, che la «conferma»del decreto ingiuntivo sia stata pronunciata con riferimento alla sola posizione del medesimo Ciccarelli e, in quanto tale, sia inidonea a spiegare effetti sulla sfera giuridica soggettiva del ricorrente principale; - questi, dunque, non avrebbe alcun interesse a dolersi del mancato rilievo dell’inefficacia, nei suoi confronti, del decreto ingiuntivo per difetto di valida notifica; -con il secondo motivo il ricorrente incidentale deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 111 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata lo ha condannato alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio benché avesse partecipato al giudizio non quale destinatario del decreto ingiuntivo, ma quale chiamato in garanzia dall’opponente Ciccarelli e benché non sussiste nza alcuna soccombenza processuale nei confronti della banca; -il motivo è infondato; - il ricorrente incidentale ha partecipato al giudizio di secondo grado aderendo all’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], per cui la reiezione di tale impugnazione determina la sua soccombenza ai fini del governo delle spese processuali; - infatti, i n caso di costituzione in giudizio con intervento adesivo, il soggetto diventa parte del giudizio e in ordine alla sua posizione si applicano gli artt. 91 e 92 cod.proc. civ ., potendo, perciò, essere anche condannatoalle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata (cfr. Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2019, n. 27846; Cass. 23 febbraio 2007, n. 4213); -per le suindicate considerazioni, pertanto, sia il ricorso principale, sia quello incidentalevanno respinti; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale ; condanna il ricorrenteprincipale e quello incidentale, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 4.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorren
Decreto Cassazione n. 27327/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris