CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 28988/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 30577/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] 5; -intimata - per la correzione di errore materiale nell’ordinanza 33126/2021 di questa S.C.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/4/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso per correzione di errore materiale, oltre che alla controparte processuale, in caso di distrazione delle spese, va notificato “personalmente” anche alle parti rappresentate (Cass.15346/2011 e ss.); [OSCURATO:PERSONA] deve dunque procedersi all’integrazione delle notifiche; P.Q.M. La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la notifica del ricorso per correzione, personalmente, anche alle parti rappresentate dal difensore distrattario. Così deciso nella Adunan