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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 22243/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34277/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona dell'amministratore delegato, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore, con domicilio presso la Cancelleria della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 2552/2019, pubblicata il A.C. 27 aprile 2022 r.g.n. 34277/2019 Pres.

L. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi 10 aprile 2019, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Roma ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e confermato la sentenza del Tribunale di Latina con cui era stata rigettata la domanda proposta dalla stessa società con cui aveva convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] perché ne fosse accertato l'inadempimento in relazione al contratto di somministrazione idrica circa l'utenza codice cliente 28464 per asserito mancato pagamento di forniture dall'anno 2010 al 2012 e relative fatture per il complessivo importo di euro 6.026,88, oltre interessi e risarcimento.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo.

Sebbene intimato, [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

Parte ricorrente ha depositato memoria di costituzione di nuovo difensore. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo "Violazione o falsa applicazione degli artt. 147 e 148 del d.

Igs. 152/2006 - errata interpretazione del principio di diritto espresso dalle SSUU della Suprema Corte in ordine alla necessità della forma scritta ad substantiam del contratto concluso tra gestore e utente", la società ricorrente contesta che il giudice di appello, erroneamente, abbia affermato la necessità della forma scritta ad substantiam per i contratti conclusi tra gestore del servizio idrico integrato, equiparando il soggetto giuridico gestore che nel caso in questione ha la forma giuridica della società per azioni, alla [OSCURATO:PERSONA], facendolo soggiacere all'onere della stipula di contratti scritti per gli utenti affinché possa considerarsi correttamente instaurato tra le parti il contratto di somministrazione.A.C. 27 aprile 2022 r.g.n. 34277/2019 Pres.

L. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] che gli artt. 147, comma 1, e 148, comma 1, del d.

Igs. 152/2006 affermano l'obbligatorietà della partecipazione degli enti pubblici all'Ente di Governo dell'Ambito territoriale Ottimale, così come individuato dalla legge regionale Lazio L.R. 6/1996 e che l'obbligo in questione è cosa ben diversa dalla partecipazione alla società di gestione del servizio, la cui composizione pubblica o privata o mista è lasciata alla scelta proprio dell'Ente di governo dell'ambito (EGA).

L'art. 149 bis del citato d.

Igs. afferma che "l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'art. 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo conseguentemente all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica".

L'art. 4 comma 1 della legge regionale Lazio n. 6/1996 detta le modalità di scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato da parte degli enti locali o in forma di convenzione da stipulare ex art.24 della

I. 142/1990 o costituendo un consorzio ex art. 25 della richiamata legge.

Nella fattispecie in esame, si è scelto quindi per Acqualatina la forma della società per azioni partecipata per il 51% dai Comuni facenti parte dell'ambito territoriale e per il 49% da un socio industriale [OSCURATO:SOCIETA]. individuato mediante procedura ad evidenza pubblica europea, a cui è affidata la gestione della società.

Si contesta quindi che la sentenza impugnata abbia concluso troppo frettolosamente riguardo all'obbligo di stipula in forma scritta dei contratti di de quibus e si richiama, in proposito, la decisione della Corte di cassazione resa a Sezioni unite con la sentenza n. 20648 del 2018 che lo ha escluso con riguardo alle aziende speciali, enti strumentali dei Comuni, principio applicabile a maggior ragione all'azienda partecipata; difatti, secondo le medesime Sezioni Unite «Una tale disciplina non ha visto ulteriori significative evoluzioni (...), a differenza di quelle costanti del regime, contiguo, delle società a partecipazione pubblica, in cui l'attività a rilevanza imprenditoriale gestita dall'Ente pubblico tende ormai ad equipararsi per A.C. 27 aprile 2022 r.g.n. 34277/2019 Pres.

L. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi quanto più possibile a quella gestita dai privati (Cass. Sez.

U.ord.01/12/2016, n. 24591): evoluzioni culminate nel d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 («Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica», emendato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica»), che ha completamente ed in modo almeno tendenzialmente organico riscritto il regime della forma di gestione più simile a quella prevista direttamente dal codice civile».

Secondo la società ricorrente, con tale pronuncia, le Sezioni Unite hanno inteso esprimere un principio volto a permettere una gestione imprenditoriale dei servizi pubblici che sia per quanto uniforme e parificata ad una gestione privatistica affinché la società/azienda speciale che la svolge non vada in alcun modo limitata.

Sostiene parte ricorrente che l'imposizione della forma scritta ad substantiam costituirebbe dunque un vulnus in particolare in considerazione della validità dei rapporti con quegli utenti "trasferiti" dalle precedenti gestioni tenuto conto che l'EGATO4 ha stipulato con Acqualatina la Convenzione di gestione in data 2 agosto 2002; da quel momento tutti i precedenti gestori del servizio idrico integrato nei 38 comuni ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, che fossero i Comuni o gli stessi consorzi, hanno trasferito le opere e gli impianti funzionali alla gestione del nuovo operatore e le banche dati degli utenti già titolari di contratti di servizio pubblico integrato, al fine di consentire la prosecuzione del rapporto in essere.

Richiamano in proposito la decisione n. 22611/2016 della Corte di cassazione resa in proprio favore e il principio espresso dal richiamato precedente delle Sezioni Unite che ha concluso nel ritenere: «- così superato l'originario unico esplicito precedente di legittimità sopra ricordato (Cass.23/04/2014, Ric. 2014 n. 21409 sez.

SU - ud. 17-07-2018 -28-n. 9219) ed affermato espressamente il principio di diritto a definizione della questione di massima di particolare importanza rimessa a queste Sezioni Unite - che, in dipendenza della natura imprenditoriale dell'attività svolta dall'azienda speciale di ente territoriale e della sua autonomia organizzativa e gestionale A.C. 27 aprile 2022 r.g.n. 34277/2019 Pres.

L. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi rispetto all'ente di riferimento, l'azienda stessa, pur appartenendo - se non altro a diversi ed ulteriori fini e rimanendo soggetta ai controlli ed alle altre forme di funzionalizzazione agli scopi istituzionali dell'ente di riferimento espressamente previsti - al sistema con il quale la pubblica amministrazione locale gestisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni ed attività rivolte a soddisfare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, non può qualificarsi, ai fini della normativa sulla forma dei contratti di cui agli artt. 16 e 17 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, pubblica amministrazione in senso stretto; con la conseguenza che per i suoi contratti, salva l'applicazione di speciali discipline per particolari categorie, non è imposta la forma scritta ad substantiam, né sono vietate la stipula per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 cod. civ., ma vige, al contrario, il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale» (Cass.

Sezioni Unite n. 20684 del 2018).

Principio che supera quello richiamato e di cui ha fatto applicazione la sentenza impugnata, espresso dalla precedente sentenza della S.C. n. 1549 del 2018.

2. Il ricorso è inammissibile perché tardivo.

La società ricorrente ha impugnato la sentenza oggetto di gravame che risulta essere stata depositata il 10 aprile 2019 e non notificata.

Ebbene la società ricorrente ha notificato il ricorso per cassazione in data 14 novembre 2019, oltre la scadenza del termine semestrale che, compreso il periodo feriale, scadeva 1'11 novembre 2019 e lo stesso è dunque inammissibile in quanto tardivo.

Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile.

5. Nulla per le spese del giudizio di legittimità non avendo parte resistente svolto difese nel presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma A.C. 27 aprile 2022 r.g.n. 34277/2019 Pres.

L. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dee ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34277/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona dell'amministratore delegato, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore, con domicilio presso la Cancelleria della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 2552/2019, pubblicata il A.C. 27 aprile 2022 r.g.n. 34277/2019 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 10 aprile 2019, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Roma ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e confermato la sentenza del Tribunale di Latina con cui era stata rigettata la domanda proposta dalla stessa società con cui aveva convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] perché ne fosse accertato l'inadempimento in relazione al contratto di somministrazione idrica circa l'utenza codice cliente 28464 per asserito mancato pagamento di forniture dall'anno 2010 al 2012 e relative fatture per il complessivo importo di euro 6.026,88, oltre interessi e risarcimento. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo. Sebbene intimato, [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese nel giudizio di legittimità. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Parte ricorrente ha depositato memoria di costituzione di nuovo difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo "Violazione o falsa applicazione degli artt. 147 e 148 del d. Igs. 152/2006 - errata interpretazione del principio di diritto espresso dalle SSUU della Suprema Corte in ordine alla necessità della forma scritta ad substantiam del contratto concluso tra gestore e utente", la società ricorrente contesta che il giudice di appello, erroneamente, abbia affermato la necessità della forma scritta ad substantiam per i contratti conclusi tra gestore del servizio idrico integrato, equiparando il soggetto giuridico gestore che nel caso in questione ha la forma giuridica della società per azioni, alla [OSCURATO:PERSONA], facendolo soggiacere all'onere della stipula di contratti scritti per gli utenti affinché possa considerarsi correttamente instaurato tra le parti il contratto di somministrazione.A.C. 27 aprile 2022 r.g.n. 34277/2019 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] che gli artt. 147, comma 1, e 148, comma 1, del d. Igs. 152/2006 affermano l'obbligatorietà della partecipazione degli enti pubblici all'Ente di Governo dell'Ambito territoriale Ottimale, così come individuato dalla legge regionale Lazio L.R. 6/1996 e che l'obbligo in questione è cosa ben diversa dalla partecipazione alla società di gestione del servizio, la cui composizione pubblica o privata o mista è lasciata alla scelta proprio dell'Ente di governo dell'ambito (EGA). L'art. 149 bis del citato d. Igs. afferma che "l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'art. 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo conseguentemente all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica". L'art. 4 comma 1 della legge regionale Lazio n. 6/1996 detta le modalità di scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato da parte degli enti locali o in forma di convenzione da stipulare ex art.24 della I. 142/1990 o costituendo un consorzio ex art. 25 della richiamata legge. Nella fattispecie in esame, si è scelto quindi per Acqualatina la forma della società per azioni partecipata per il 51% dai Comuni facenti parte dell'ambito territoriale e per il 49% da un socio industriale [OSCURATO:SOCIETA]. individuato mediante procedura ad evidenza pubblica europea, a cui è affidata la gestione della società. Si contesta quindi che la sentenza impugnata abbia concluso troppo frettolosamente riguardo all'obbligo di stipula in forma scritta dei contratti di de quibus e si richiama, in proposito, la decisione della Corte di cassazione resa a Sezioni unite con la sentenza n. 20648 del 2018 che lo ha escluso con riguardo alle aziende speciali, enti strumentali dei Comuni, principio applicabile a maggior ragione all'azienda partecipata; difatti, secondo le medesime Sezioni Unite «Una tale disciplina non ha visto ulteriori significative evoluzioni (...), a differenza di quelle costanti del regime, contiguo, delle società a partecipazione pubblica, in cui l'attività a rilevanza imprenditoriale gestita dall'Ente pubblico tende ormai ad equipararsi per A.C. 27 aprile 2022 r.g.n. 34277/2019 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi quanto più possibile a quella gestita dai privati (Cass. Sez. U.ord.01/12/2016, n. 24591): evoluzioni culminate nel d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 («Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica», emendato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica»), che ha completamente ed in modo almeno tendenzialmente organico riscritto il regime della forma di gestione più simile a quella prevista direttamente dal codice civile». Secondo la società ricorrente, con tale pronuncia, le Sezioni Unite hanno inteso esprimere un principio volto a permettere una gestione imprenditoriale dei servizi pubblici che sia per quanto uniforme e parificata ad una gestione privatistica affinché la società/azienda speciale che la svolge non vada in alcun modo limitata. Sostiene parte ricorrente che l'imposizione della forma scritta ad substantiam costituirebbe dunque un vulnus in particolare in considerazione della validità dei rapporti con quegli utenti "trasferiti" dalle precedenti gestioni tenuto conto che l'EGATO4 ha stipulato con Acqualatina la Convenzione di gestione in data 2 agosto 2002; da quel momento tutti i precedenti gestori del servizio idrico integrato nei 38 comuni ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, che fossero i Comuni o gli stessi consorzi, hanno trasferito le opere e gli impianti funzionali alla gestione del nuovo operatore e le banche dati degli utenti già titolari di contratti di servizio pubblico integrato, al fine di consentire la prosecuzione del rapporto in essere. Richiamano in proposito la decisione n. 22611/2016 della Corte di cassazione resa in proprio favore e il principio espresso dal richiamato precedente delle Sezioni Unite che ha concluso nel ritenere: «- così superato l'originario unico esplicito precedente di legittimità sopra ricordato (Cass.23/04/2014, Ric. 2014 n. 21409 sez. SU - ud. 17-07-2018 -28-n. 9219) ed affermato espressamente il principio di diritto a definizione della questione di massima di particolare importanza rimessa a queste Sezioni Unite - che, in dipendenza della natura imprenditoriale dell'attività svolta dall'azienda speciale di ente territoriale e della sua autonomia organizzativa e gestionale A.C. 27 aprile 2022 r.g.n. 34277/2019 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi rispetto all'ente di riferimento, l'azienda stessa, pur appartenendo - se non altro a diversi ed ulteriori fini e rimanendo soggetta ai controlli ed alle altre forme di funzionalizzazione agli scopi istituzionali dell'ente di riferimento espressamente previsti - al sistema con il quale la pubblica amministrazione locale gestisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni ed attività rivolte a soddisfare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, non può qualificarsi, ai fini della normativa sulla forma dei contratti di cui agli artt. 16 e 17 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, pubblica amministrazione in senso stretto; con la conseguenza che per i suoi contratti, salva l'applicazione di speciali discipline per particolari categorie, non è imposta la forma scritta ad substantiam, né sono vietate la stipula per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 cod. civ., ma vige, al contrario, il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale» (Cass. Sezioni Unite n. 20684 del 2018). Principio che supera quello richiamato e di cui ha fatto applicazione la sentenza impugnata, espresso dalla precedente sentenza della S.C. n. 1549 del 2018. 2. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. La società ricorrente ha impugnato la sentenza oggetto di gravame che risulta essere stata depositata il 10 aprile 2019 e non notificata. Ebbene la società ricorrente ha notificato il ricorso per cassazione in data 14 novembre 2019, oltre la scadenza del termine semestrale che, compreso il periodo feriale, scadeva 1'11 novembre 2019 e lo stesso è dunque inammissibile in quanto tardivo. Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile. 5. Nulla per le spese del giudizio di legittimità non avendo parte resistente svolto difese nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma A.C. 27 aprile 2022 r.g.n. 34277/2019 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dee ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato p
Sentenza Cassazione n. 22243/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris