CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14319/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso e riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Palermo ha confermato la decisione del 28/04/2022 della Corte di assise della medesima città, che aveva ritenuto, fra gli altri, [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 12, commi 3 lett. a) e lett. d), 3-bis, 3-ter lett. b), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché degli artt. 319 e 321 cod. pen., allo stesso ascritti in rubrica rispettivamente al capo 4) - limitatamente all'agevolazione commessa in favore dei cittadini extracomunitari i cui nulla osta, rilasciati dalla Questura, sono stati falsificati - e al capo 27) - con riferimento agli episodi distinti ai numeri otto, undici, dodici, tredici, sedici, diciassette, diciotto e venti. Per l'effetto il Gambino - previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché unificazione dei reati ascritti sotto il vincolo della continuazione sub capo 4), Io aveva condannato alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione ed euro 716.666,66 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere; erano state applicate all'imputato, inoltre, le pene accessorie della interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e della interdizione legale per la durata della pena, oltre che della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per il periodo di anni cinque; era stata dichiarata, infine, l'stinzione del rapporto di lavoro e di impiego dell'imputato con la Regione Sicilia. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per erronea applicazione dell'art. 12, comma 2, lett. a) e lett. d) T.U. imm., in relazione all'art. 27 lett. I) dello stesso testo normativo. Tale ultima disposizione legislativa consente l'assunzione di lavoratori extracomunitari operanti nel mondo dello spettacolo, in deroga alle disposizioni contenute nel medesimo decreto; la norma non opera alcuna distinzione, fra coloro che svolgono un lavoro circense di natura prettamente artistica e coloro che, invece, semplicemente lavorano alle dipendenze di un circo. L'art. 27 sopra citato, in sostanza, crea una disciplina di complessivo favore, in relazione alle aziende che operino in particolari settori di attività, dettando per esse una serie di deroghe, rispetto alla comune disciplina legislativa che regola i flussi migratori. Tale deroga riguarda, dunque, tutti i lavoratori operanti in ambito circense, indipendentemente dalle mansioni dagli stessi concretamente ricoperte. Inoltre, il contestato reato è stato considerato un reato di pericolo, ma non è stato svolto alcun accertamento, in ordine all'effettivo ingresso in Italia dei lavoratori circensi. Conformemente alla ratio della norma, però, si sarebbe dovuto procedere ad accertamento, in ordine all'eventuale alterazione della regolarità dei flussi migratori, quale effetto diretto del comportamento incriminato. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., quanto all'applicazione dell'art. 12 comma 3 d.lgs. n. 286 del 1998. Venuta meno l'ipotesi associativa originariamente contestata, il ricorrente è stato nondimeno condannato per il reato di cui all'art. 12, comma 3 T.U. imm., senza però che ricorresse alcuna delle circostanze aggravanti tipizzate dalla norma. 2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per erronea applicazione dell'art. 319 cod. pen. È carente il profilo della contrarietà della condotta, rispetto ai doveri di ufficio; in applicazione dell'art. 27 T.U. imm., infatti, sarebbe stato possibile, al più, ipotizzare la commissione del reato di cui all'art. 318 cod. pen. L'accusa avrebbe dovuto dimostrare che le somme corrisposte a Gambino, negli otto casi in relazione ai quali la Corte territoriale ha pronunciato condanna, fossero riferibili proprio a quei lavoratori, i cui nulla osta sono stati ritenuti falsificati. Emerge, invece, esclusivamente l'effettuazione di versamenti in favore dell'imputato; non è dato sapere, quindi, a quali pratiche essi precisamente si riferissero. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Integrando brevemente la ricostruzione storica e oggettiva riportata in parte narrativa, ovviamente mutuata dalle pronunce di merito, si può sottolineare come Gambino sia stato ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 12, comma 3 d.lgs. n. 286 del 1998, limitatamente all'agevolazione in favore dei cittadini extracomunitari i cui nulla osta rilasciati dalla Questura erano stati falsificati, oltre che del reato di corruzione per atti contrari ai doveri del suo ufficio. Sotto il profilo storico e oggettivo, le sentenza di merito hanno accertato che vari soggetti extracomunitari venivano reclutati sulla scorta di fraudolente domande di assunzione, nelle quali venivano qualificati come lavoratori operanti nel settore dello spettacolo; tali soggetti, in seguito, ottenevano l'autorizzazione necessaria in forza del procedimento amministrativo istruito dall'imputato, il quale - dopo aver posto in essere pressioni sull'[OSCURATO:PERSONA] - provvedeva direttamente a formare un falso nulla osta. Tale condotta veniva posta in essere, dal ricorrente, dietro versamento di plurime somme di denaro, quale corrispettivo del suo interessamento con l'[OSCURATO:PERSONA], al fine della formazione dei falsi nulla osta (anche per ciò che inerisce a tale porzione dell'imputazione, la condanna è intervenuta esclusivamente in relazione ad alcuni episodi di corruzione). 2.1. Attenendosi alle conclusioni raggiunte dai Giudici di merito, il ruolo rivestito da Gambino - all'interno di tale meccanismo delittuoso - era strategico e preminente, in ragione della sua posizione all'interno dell'Assessorato regionale al lavoro. Proprio l'imputato, infatti, si occupava della istruzione delle pratiche aventi ad oggetto il rilascio del nulla osta nominativo, necessario in vista dell'assunzione dei lavoratori extracomunitari nel settore dello spettacolo, oltre che preliminare al rilascio del visto di ingresso. La normativa vigente, infatti, esige il preventivo rilascio di un nulla osta provvisorio, ad opera dell'autorità di Pubblica sicurezza. Nel corso del dibattimento, peraltro, l'imputato ha ammesso di aver falsificato - in talune occasioni - il nulla osta di pubblica sicurezza, inclusa la firma del Questore, ammettendo poi anche di avere ricevuto denaro in cambio di tale condotta (ha fatto riferimento alla somma di euro ottomila, che la Corte territoriale ha ritenuto esser stata quantificata in forte ribasso, rispetto alla cifra realmente transitata). Giova precisare, inoltre, come le imputazioni di falso materiale siano state dichiarate estinte per intervenuta prescrizione. Le condanne per il reato di corruzione, invece, sono intervenute esclusivamente in relazione alle dazioni di denaro per le quali è stato condannato anche il corruttore. Trattasi, secondo le sentenze di merito, di ipotesi di corruzione propria, poste in essere per omettere un atto dell'ufficio (consistente nel dare impulso all'attività ispettiva della Polizia), nonché per compiere un atto contrario al proprio ufficio, attraverso la materiale falsificazione dei nulla osta. Sono cadute, infine, le imputazioni di falso ideologico. 2.2. In sede di gravame, erano state domandate tanto l'assoluzione per il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, quanto la riqualificazione della corruzione ai sensi dell'art. 318 cod. pen. La difesa aveva osservato non essersi raggiunta la prova circa il fatto che - in mancanza di nulla osta falsificato - gli stranieri interessati non fossero in possesso dei requisiti atti a consentire loro, comunque, di immigrare in Italia. A fronte di tale argomentazione, la sentenza impugnata ha replicato che - in mancanza del preventivo controllo dell'Autorità di PS - l'ingresso sarebbe stato ipso facto illegale, in quanto attuato o preordinato in violazione delle leggi sull'immigrazione; la condotta, inoltre, era diretta a consentire l'ingresso in territorio nazionale a determinati soggetti, privi del titolo necessario.3. Con il primo motivo, viene anzitutto dedotta - come esposto in parte narrativa - l'applicazione asseritamente errata dell'art. 12, comma 3, lett. a) e d) d. Igs. 286 del 1998. L'art. 27 comma 2 d. Igs. 286 del 1998, sottolinea la difesa, non richiede mansioni specifiche ai circensi, trattandosi di norma indistintamente applicabile a tutti i lavoratori occupati nei circhi. 3.1. In punto di inquadramento normativo, è allora utile ricordare che l'art. 27 d.lgs. n. 286 del 1998, dettato in tema di ingresso in Italia per lavoro in casi particolari, stabilisce quanto segue: «Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri: ... I) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero ... 2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, previo nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione. [OSCURATO:PERSONA] del lavoro e della previdenza sociale, determina le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presenta comma». La norma precisa quindi che - al di fuori degli ingressi per lavoro che vengano autorizzati nell'ambito delle quote - il regolamento di attuazione detta la disciplina inerente alle particolari modalità ed ai termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, con riferimento ad una ampia serie di categorie di lavoratori stranieri, fra le quali figura, per quanto ora di interesse, quella dei lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero. 3.2. Così contestualizzata la questione, non vi è chi non rilevi come la doglianza difensiva sia del tutto eccentrica, rispetto ai criteri valutativi e interpretativi seguiti dalla sentenza avversata. Sostiene la difesa, infatti, come la succitata normativa sia indistintamente applicabile a tutti i lavoratori, che siano comunque operanti nel modo dello spettacolo (nella concreta fattispecie, viene come detto in rilievo l'ambito circense) e non esclusivamente agli artisti propriamente detti, i quali si esibiscano all'interno di un circo. Ma i giudici di merito q hanno sposato proprio questa tesi (si legga quanto riportato nella sentenza impugnata, a pagina 24). La motivazione adottata dalla Corte distrettuale, infatti, chiarisce - in maniera particolareggiata e coerente - come il reato di favoreggiamento dell'immigrazione sussista, anche volendo ritenere che l'art. 27 digs. n. 286 del 1998 si applichi indifferentemente a tutti i dipendenti dei circhi: in realtà, l'elemento qualificante è qui costituito dal fatto che le domande di assunzione fossero false, nonché stilate all'insaputa dei titolari dei circhi, che per tale ragione sono stati mandati assolti. Il motivo, in sostanza„ non può che essere sicuramente disatteso. 3.3. La difesa lamenta, inoltre, che il modello legale ex art. 12 T.U. imm. sia stato trattato quale reato di pericolo; ciò contrasterebbe - in ipotesi difensiva - con il dato oggettivo, rappresentato dal mancato accertamento istruttorio, in ordine all'effettivo ingresso in territorio nazionale dei lavoratori operanti nell'ambiente circense. Ma stando al consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di disciplina dell'immigrazione (orientamento al quale questo Collegio intende dare continuità) il paradigma normativo di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 integra proprio un reato di pericolo, o "a consumazione anticipata". Tale modello legale si perfeziona, infatti, in virtù del mero fatto di compiere atti diretti a procurare l'ingresso di un soggetto straniero nel territorio dello Stato, in violazione della specifica disciplina di settore. La norma, quindi, non postula alcun accertamento, circa l'effettivo ingresso illegale dell'immigrato in detto territorio (si veda il dictum di Sez. 1, n. 45734 del 31/03/2017, Bouslim, Rv. 271127; pur pronunciando in ordine ad un differente profilo problematico, costituito dalla natura autonoma o circostanziale delle previsioni di cui al terzo comma, della fattispecie incriminatrice de qua, Sez, U. n. 40982 del 21/06/2018, P., Rv. 273937, ha chiarito anche come queste configurino circostanze aggravanti del reato, espressamente definito "di pericolo" di cui al comma 1 della medesima previsione incriminatrice). 4. Con il secondo motivo, meglio descritto in parte narrativa, si rappresenta l'insussistenza delle circostanze aggravanti ex art. 12 T.U. imm. Trattasi di doglianza che - nelle sue linee portanti - appare genericamente dedotta, oltre ad apparire versata in fatto e volta alla rilettura degli atti. Fondata è esclusivamente la censura concernente la sussistenza della circostanza aggravante ex art. 12 comma 3 lett. d) d.lgs. n. 286 del 1998, che non può ritenersi integrata, in carenza del numero minimo necessario di concorrenti. È però lampante la totale ininfluenza della questione, visto che - in relazione a tale forma di manifestazione del reato - non è stato computato alcun aumento, in sede di quantificazione del trattamento sanzionatorio (tale dato, oltre ad essere agevolmente riscontrabile mediante la visione del calcolo quoad poenam effettuato in sede di merito, viene anche espressamente enunciato dalla Corte di appello di Palermo, alla pagina numero 38 della decisione avversata). 5. Generico risulta anche il terzo motivo, a mezzo del quale la difesa lamenta la erronea applicazione dell'art. 319 cod. pen., per essere la fattispecie concreta, al contrario, riconducibile sotto l'egida normativa dell'art. 318 cod. pen.; risulterebbe in particolare carente - in ipotesi difensiva - il profilo della contrarietà della condotta, rispetto ai doveri di ufficio. Sostiene la difesa, dunque, come non sia emersa, nella condotta serbata da Gannbino, alcuna contrarietà rispetto ai doveri di ufficio; non viene negata, in sostanza, l'effettuazione dei contestati versamenti, sostenendosi non sussistere la prova, però, che gli stessi possano essere ricollegati alla definizione di specifiche pratiche amministrative. 5.1. Giova allora ricordare brevemente quale sia la linea di demarcazione teorica, esistente fra le due figure tipiche sopra dette. Ebbene, la fondamentale differenza dogmatica riscontrabile tra tali ipotesi criminose risiede nel fatto che, nella previsione ex art. 318 cod. pen., riguardante la corruzione per un atto di ufficio (c.d. corruzione "impropria"), attraverso il collegamento con il privato determinato dal pactum sceleris, si concretizza una violazione del principio di correttezza e del dovere di imparzialità del pubblico ufficiale; tale manifestazione di parzialità, però, non si trasfonde nell'atto, che resta l'unico possibile per attuare interessi di natura esclusivamente pubblica. Deve ritenersi integrato il paradigma normativo ex art. 319 cod. pen. (cd. corruzione "propria"), invece, allorquando la parzialità del pubblico ufficiale corrotto si riveli direttamente attraverso l'atto, segnandolo di connotazioni e finalità squisitamente privatistiche, per essere formato nell'interesse del privato corruttore E!, pertanto, delineandolo come illecito e contrario ai doveri di ufficio. 5.2. La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha ripetutamente chiarito come occorra valutare, quanto ai motivi che deducano inosservanza o erronea applicazione di leggi, se essi risultino caratterizzati da evidenti errori di diritto, nell'interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso, come accade nei casi in cui: - si invochi una norma inesistente nell'ordinamento; - si pretenda di disconoscere l'esistenza, oppure il senso univoco di una determinata disposizione di legge; - si riproponga una questione già costantemente decisa dalla Corte dì cassazione, in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi, atti a condurre a difformi lumi e a validare l'opposta tesi propugnata. 5.3. In applicazione di questi principi, la doglianza sussunta nel terzo motivo risulta manifestamente infondata; essa è, infatti, all'evidenza priva di una apprezzabile base legale, in presenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale contrario e, peraltro, si colloca in una posizione di palese contrasto con le risultanze ricavabili dagli atti, come compiutamente analizzati nella sentenza impugnata. 5.4. La Corte di appello di Palermo, infatti, ha affrontato - con ricchezza di argomentazioni - il tema della possibile riqualificazione giuridica della accertata condotta, essendo stata tale doglianza già prospettata in sede di gravame. Nella sentenza avversata, quindi, vengono adeguatamente spiegate le ragioni poste a fondamento della qualificazione giuridica adottata. Sul punto, la Corte territoriale ha anzitutto chiarito come l'imputato abbia reso confessione, in ordine alla perpetrazione dei falsi materiali contestati. Sempre sintetizzando le argomentazioni spese dai Giudici di secondo grado, Gambino ha poi omesso il compimento di precisi atti di ufficio, atteso che - attraverso la sua condotta - ha impedito l'attività di accertamento, specificamente demandata alle forze dell'ordine. Il prevenuto, inoltre, ha direttamente posto in essere atti contrari ai doveri di ufficio, procedendo personalmente alle contraffazioni; ha posto in essere una serie di altre condotte, inoltre, quali l'apposizione di timbri e firme false (aggiunge la Corte distrettuale, anche procurati "con la compiacenza di altri funzionari infedeli: veri o evocati come pretesto per giustificare la pretesa di essere pagato al più presto"), spedendo poi le autorizzazioni non alla sede legale dell'impresa richiedente, bensì al proprio ufficio. Ulteriori condotte ascrivibili a Gambino, contrarie ai doveri d'ufficio e specificamente analizzate nella sentenza impugnata, sono anche: - il fatto di ricevere le domande senza l'apposizione della prescritta marca da bollo (apposta solo in seguito e ad opera dello stesso imputato, dopo che lo stesso ne aveva ricevuto il costo); - la prassi di far compilare le domande in sua presenza, in modo da poter apportare, all'occorrenza, le opportune integrazioni; - l'abitudine di scaglionare nel tempo la trattazione delle pratiche, decidendone arbitrariamente i tempi di evasione presso altri uffici (ossia, le autorità consolari all'estero e l'ufficio immigrazione), così da evitare che un abnorme afflusso simultaneo di domande, tutte concernenti la medesima ditl:a, potesse destare sospetti. 5.5. La Corte territoriale ha dato prova, in tale percorso argomentativo, di saper analiticamente e puntualmente interpretare gli elementi di valutazione e conoscenza emergenti dall'incarto processuale, giudicando in aderenza alla richiamata disciplina normativa, oltre che di saper fare buon governo dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza. A fronte di una motivazione analitica e perfettamente aderente ai canoni della logica, nonché priva del pur minimo profilo di contraddittorietà, infratestuale o di carattere deduttivo, le doglianze difensive non riescono a oltrepassare lo stadio della mera critica assertiva e aspecifica. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il r