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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 44687/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; data per letta, col consenso delle parti, la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento con rinvio in relazione alla determinazione della pena e per l'inammissibilita' nel resto Nessuno è comparso per il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli, all'esito della rinuncia del ricorrente a tutti i motivi di ricorso diversi da quelli afferenti al trattamento sanzionatorio, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 17 settembre 2015 dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a fattispecie di associazione delinquere e ricettazione e ha rideterminato la pena nei limiti ritenuti di giustizia.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, D'ANIELLO Enrico. 2.1.

Con il primo motivo, si lamenta mancata motivazione in ordine alla pena inflitta per il reato più grave non avendo la Corte fornito alcuna esplicazione in ordine alla scelta di una sanzione in misura maggiore rispetto ai minimi edittali.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla determinazione degli aumenti di pena per i reati posti in continuazione.

2.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge per effetto della illegalità della pena essendo stata calcolato, in relazione un reato per cui prevista l'alternatività tra pena detentiva e pena pecuniaria, un aumento a titolo di continuazione che implica l'applicazione congiunta di entrambi i tipi di pena.

2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche avendo la Corte illogicamente dato la prevalenza al luogo dove i fatti sono avvenuti rispetto alla rilevanza del danno. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Nel caso di specie, la pena risulta essere stata fissata in valori prossimi ai minimi edittali il che implica che, a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.133 cod. pen., è sufficiente la mera indicazione della congruità della pena come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

3. Il secondo motivo, in relazione alla determinazione degli aumenti in continuazione in relazione alla ritenuta partecipazione in associazione per delinquere ed alla esportazione di beni archeologici, è manifestamente infondato.

Le Sezioni Unite PIZZONE (Sez.

U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021 Rv. 282269 - 01) hanno affermato che il giudice deve calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite e che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene in relazione diversi illeciti accertati.

Nel caso di specie, i giudici del merito hanno conformato la propria decisione a tale principio di diritto riservando identico trattamento, con aumenti sostanzialmente contenuti, a due delitti che prevedono trattamento sanzionatorio simile.

4. Il terzo motivo di ricorso, relativo alla determinazione per l'aumento in continuazione in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 174 D Lgs 42/2004, risulta fondato.

Questa Corte a sezioni unite (Sez.

U, Sentenza n. 40983 del 21/06/2018 Rv. 273750 - 01 - cfr. in particolare pag. 12, par. d) ha già avuto modo di chiarire che, se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena alternativa, il giudice può operare l'aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave motivando la scelta ex art. 133 cod. pen. (conformemente a Sez. 1, n. 7395 del 20/10/2017 - dep. 2018, Basile, Rv. 272404, la quale ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che, ritenuto più grave il delitto di ricettazione, punito con la reclusione e la multa, aveva disposto l'aumento sia dell'una che dell'altra per la continuazione con la contravvenzione di detenzione abusiva di armi ex art. 697 cod. pen., punita con l'arresto o l'ammenda).

Sul punto, trattandosi di valutazione discrezionale del merito incompatibile con la struttura del giudizio di legittimità, si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.

5. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile sussistendo sul punto motivazione congrua e logica.

A prescindere da ogni ulteriore considerazione, deve rilevarsi che la motivazione dei giudici del merito fa leva in particolare sulle modalità dell'offesa.

Il riferimento a tale modalità risulta chiarito dalla lettura della sentenza di primo grado laddove rileva che l'attività del ricorrente aveva respiro nazionale ed internazionale e si inseriva in un'attività che, dellle intercettazioni, risultava riguardare un intero container (vedi pag. 21 della motivazione di primo grado) e, secondo le dichiarazioni SAVARESE (pag. 22), risultava connessa alla volontà di espandere gli illeciti traffici sul mercato statunitense.

Al proposito, va ribadito che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione degli aumenti a titolo di continuazione con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; data per letta, col consenso delle parti, la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio in relazione alla determinazione della pena e per l'inammissibilita' nel resto Nessuno è comparso per il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli, all'esito della rinuncia del ricorrente a tutti i motivi di ricorso diversi da quelli afferenti al trattamento sanzionatorio, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 17 settembre 2015 dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a fattispecie di associazione delinquere e ricettazione e ha rideterminato la pena nei limiti ritenuti di giustizia. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, D'ANIELLO Enrico. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta mancata motivazione in ordine alla pena inflitta per il reato più grave non avendo la Corte fornito alcuna esplicazione in ordine alla scelta di una sanzione in misura maggiore rispetto ai minimi edittali. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla determinazione degli aumenti di pena per i reati posti in continuazione. 2.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge per effetto della illegalità della pena essendo stata calcolato, in relazione un reato per cui prevista l'alternatività tra pena detentiva e pena pecuniaria, un aumento a titolo di continuazione che implica l'applicazione congiunta di entrambi i tipi di pena. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche avendo la Corte illogicamente dato la prevalenza al luogo dove i fatti sono avvenuti rispetto alla rilevanza del danno. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Nel caso di specie, la pena risulta essere stata fissata in valori prossimi ai minimi edittali il che implica che, a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.133 cod. pen., è sufficiente la mera indicazione della congruità della pena come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 3. Il secondo motivo, in relazione alla determinazione degli aumenti in continuazione in relazione alla ritenuta partecipazione in associazione per delinquere ed alla esportazione di beni archeologici, è manifestamente infondato. Le Sezioni Unite PIZZONE (Sez. U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021 Rv. 282269 - 01) hanno affermato che il giudice deve calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite e che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene in relazione diversi illeciti accertati. Nel caso di specie, i giudici del merito hanno conformato la propria decisione a tale principio di diritto riservando identico trattamento, con aumenti sostanzialmente contenuti, a due delitti che prevedono trattamento sanzionatorio simile. 4. Il terzo motivo di ricorso, relativo alla determinazione per l'aumento in continuazione in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 174 D Lgs 42/2004, risulta fondato. Questa Corte a sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 40983 del 21/06/2018 Rv. 273750 - 01 - cfr. in particolare pag. 12, par. d) ha già avuto modo di chiarire che, se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena alternativa, il giudice può operare l'aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave motivando la scelta ex art. 133 cod. pen. (conformemente a Sez. 1, n. 7395 del 20/10/2017 - dep. 2018, Basile, Rv. 272404, la quale ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che, ritenuto più grave il delitto di ricettazione, punito con la reclusione e la multa, aveva disposto l'aumento sia dell'una che dell'altra per la continuazione con la contravvenzione di detenzione abusiva di armi ex art. 697 cod. pen., punita con l'arresto o l'ammenda). Sul punto, trattandosi di valutazione discrezionale del merito incompatibile con la struttura del giudizio di legittimità, si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. 5. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile sussistendo sul punto motivazione congrua e logica. A prescindere da ogni ulteriore considerazione, deve rilevarsi che la motivazione dei giudici del merito fa leva in particolare sulle modalità dell'offesa. Il riferimento a tale modalità risulta chiarito dalla lettura della sentenza di primo grado laddove rileva che l'attività del ricorrente aveva respiro nazionale ed internazionale e si inseriva in un'attività che, dellle intercettazioni, risultava riguardare un intero container (vedi pag. 21 della motivazione di primo grado) e, secondo le dichiarazioni SAVARESE (pag. 22), risultava connessa alla volontà di espandere gli illeciti traffici sul mercato statunitense. Al proposito, va ribadito che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione degli aumenti a titolo di continuazione con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudi
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