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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 25377/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 7117/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione al secondo motivo di appello proposto, su cui la Corte territoriale non avrebbe risposto.

Il ricorrente ricorda di avere evidenziato in sede di appello, come a pag. 2 della sentenza di primo grado, con riferimento al computo della pena ai fini della "continuazione", si leggesse testualmente: " pena base, per il reato di cui al comma 1 della norma incriminatrice, anni sei di reclusione ed C 26.000,00 di multa, aumentate per la continuazione interna ad anni quattro e mesi sei di reclu- sione ed C 30.000,00 di multa, entrambe le pene ridotte di un terzo per il rito prescelto sino alla misura complessiva di cui sopra".

Si era dedotto che il primo giudice, come pare evidente dall'analisi del dato letterale appena riportato, aveva omesso di indicare correttamente i termini dell'aumento per la continuazione in- terna.

Il secondo motivo di appello si focalizzava espressamente ed in maniera, si ritiene, chiara su detta omissione/anomalia.

La Corte territoriale, tuttavia, avrebbe omesso di prendere in esame detto motivo di gravame, non spiegando in alcun modo le ragioni giuridiche che avreb- bero indotto il Giudice di seconde cure a ritenere corretti e congrui i termini dell'au- mento in punto di "continuazione", posti a fondamento della decisione del Tribu- nale di Ragusa.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

La pena finale irrogata è quella di anni 4 e mesi quattro di reclusione ed euro 20.000 di multa, per cui appare evidente che, essendosi partiti dal minimo edittale di anni sei di reclusione ed euro 26.000 di multa l'aumento per la continuazione è stato ad anni sei (e non quattro come scritto per un evidente errore materiale dal giudice di primo grado) e mesi sei di reclusione ed euro 30.000 di multa Vi è stato, dunque, un aumento per la continuazione interna di sei mesi di reclusione, aumento evidentemente minimo rispetto alle possibilità di cui all'art.81 co. 1 cod. pen. e alla circostanza che l'aumento ha riguardato la detenzione a fini di spaccio di 3 panetti di hashish di 100 grammi ciascuno, rispetto alla cui motivazione da parte del giudice di primo grado, come si evince dall'atto di appello dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] a firma degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Garofalo, vi era stata una generica doglianza di "eccessività dell'aumento", senza alcuna ulteriore specificazione.N. 7117/2022 R.G.

Congrua, pertanto, è la risposta che ha offerto in motivazione il giudice del gravame del merito sul punto, nel quadro di una generale ritenuta congruità della pena decisa in primo grado, sul rilievo dell'allarmante quadro dei fatti.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 18 maggio 2022 Il C risigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 7117/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione al secondo motivo di appello proposto, su cui la Corte territoriale non avrebbe risposto. Il ricorrente ricorda di avere evidenziato in sede di appello, come a pag. 2 della sentenza di primo grado, con riferimento al computo della pena ai fini della "continuazione", si leggesse testualmente: " pena base, per il reato di cui al comma 1 della norma incriminatrice, anni sei di reclusione ed C 26.000,00 di multa, aumentate per la continuazione interna ad anni quattro e mesi sei di reclu- sione ed C 30.000,00 di multa, entrambe le pene ridotte di un terzo per il rito prescelto sino alla misura complessiva di cui sopra". Si era dedotto che il primo giudice, come pare evidente dall'analisi del dato letterale appena riportato, aveva omesso di indicare correttamente i termini dell'aumento per la continuazione in- terna. Il secondo motivo di appello si focalizzava espressamente ed in maniera, si ritiene, chiara su detta omissione/anomalia. La Corte territoriale, tuttavia, avrebbe omesso di prendere in esame detto motivo di gravame, non spiegando in alcun modo le ragioni giuridiche che avreb- bero indotto il Giudice di seconde cure a ritenere corretti e congrui i termini dell'au- mento in punto di "continuazione", posti a fondamento della decisione del Tribu- nale di Ragusa. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. La pena finale irrogata è quella di anni 4 e mesi quattro di reclusione ed euro 20.000 di multa, per cui appare evidente che, essendosi partiti dal minimo edittale di anni sei di reclusione ed euro 26.000 di multa l'aumento per la continuazione è stato ad anni sei (e non quattro come scritto per un evidente errore materiale dal giudice di primo grado) e mesi sei di reclusione ed euro 30.000 di multa Vi è stato, dunque, un aumento per la continuazione interna di sei mesi di reclusione, aumento evidentemente minimo rispetto alle possibilità di cui all'art.81 co. 1 cod. pen. e alla circostanza che l'aumento ha riguardato la detenzione a fini di spaccio di 3 panetti di hashish di 100 grammi ciascuno, rispetto alla cui motivazione da parte del giudice di primo grado, come si evince dall'atto di appello dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] a firma degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Garofalo, vi era stata una generica doglianza di "eccessività dell'aumento", senza alcuna ulteriore specificazione.N. 7117/2022 R.G. Congrua, pertanto, è la risposta che ha offerto in motivazione il giudice del gravame del merito sul punto, nel quadro di una generale ritenuta congruità della pena decisa in primo grado, sul rilievo dell'allarmante quadro dei fatti. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 18 maggio 2022 Il C risigl
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