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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2024

Cassazione n. 07820/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/02/.1984 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Palermo il 21 maggio 2021); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, articolando un solo motivo a più censure; [OSCURATO:PERSONA] - che la prima censura, che denuncia, sotto l'egida formale del vizio di motivazione, il mancato riconoscimento in suo favore della scriminante dello stato di necessità, oltre ad essere generica, perché articolata senza alcun confronto con il tenore della sentenza impugnata sul punto (cfr. pagg. 2 e 3, punto

3.2. della sentenza impugnata), è anche manifestamente infondata, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui:« la situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale » (Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, dep. 29/01/2016, Rv. 265888); - che la seconda censura, che lamenta il vizio di motivazione in relazione all'art. 625, comma 1, n.2 cod. pen., è generica e manifestamente infondata, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «In tema di furto, la circostanza aggravante della violenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla "res" la propria funzionalità. (Fattispecie relativa al furto degli pneumatici di un'auto.» (Sez. 5, Sentenza n. 13431 del 25/02/2022, Rv. 282974), come nel caso di specie, in cui l'imputato, per rimuovere la batteria del monopattino, aveva certamente posto in essere sulla res una forza fisica tale da rendere necessario un intervento ripristinatorio (vedasi paci. 3, punto 3.3 della sentenza impugnata); - che la terza censura, con la quale ci si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, è articolata senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 2459:31), come nel caso che occupa (vedasi pag. 4, punto 3.5 della sentenza impugnata);- ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 febbraio 2024 Il co!n liere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/02/.1984 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Palermo il 21 maggio 2021); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, articolando un solo motivo a più censure; [OSCURATO:PERSONA] - che la prima censura, che denuncia, sotto l'egida formale del vizio di motivazione, il mancato riconoscimento in suo favore della scriminante dello stato di necessità, oltre ad essere generica, perché articolata senza alcun confronto con il tenore della sentenza impugnata sul punto (cfr. pagg. 2 e 3, punto 3.2. della sentenza impugnata), è anche manifestamente infondata, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui:« la situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale » (Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, dep. 29/01/2016, Rv. 265888); - che la seconda censura, che lamenta il vizio di motivazione in relazione all'art. 625, comma 1, n.2 cod. pen., è generica e manifestamente infondata, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «In tema di furto, la circostanza aggravante della violenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla "res" la propria funzionalità. (Fattispecie relativa al furto degli pneumatici di un'auto.» (Sez. 5, Sentenza n. 13431 del 25/02/2022, Rv. 282974), come nel caso di specie, in cui l'imputato, per rimuovere la batteria del monopattino, aveva certamente posto in essere sulla res una forza fisica tale da rendere necessario un intervento ripristinatorio (vedasi paci. 3, punto 3.3 della sentenza impugnata); - che la terza censura, con la quale ci si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, è articolata senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 2459:31), come nel caso che occupa (vedasi pag. 4, punto 3.5 della sentenza impugnata);- ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2024 Il co!n liere estens
Sentenza Cassazione n. 07820/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris