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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 2025

Cassazione n. 37558/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 18883/2025 -Udienza del 22 ottobre 2025 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 617 quinquies cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità e vizio di motivazione in relazione all'asserita, omessa motivazione sulle doglianze difensive — è inammissibile dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). [OSCURATO:PERSONA], infatti, a questo proposito, che il ricorrente si confronta solo con una porzione della motivazione, senza contrastare l'intero ragionamento che si apprezza in sentenza - anche legato a fonti testimoniali - per cui l'accorgimento adottato dall'imputato impediva il regolare funzionamento dei meccanismi dei vari sportelli che, come testimoniato dai clienti, segnalavano malfunzionamenti vari, con messaggi distonici rispetto all'effettiva erogazione del denaro a all'addebito di tale prelievo sul conto corrente dell'ignaro cliente.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione riguardo l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche - è parimenti inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore.

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle a mende.

Così deciso il 22 ottobre 2025 Il consigliere tensore DEPOSITATA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 18883/2025 -Udienza del 22 ottobre 2025 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 617 quinquies cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità e vizio di motivazione in relazione all'asserita, omessa motivazione sulle doglianze difensive — è inammissibile dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). [OSCURATO:PERSONA], infatti, a questo proposito, che il ricorrente si confronta solo con una porzione della motivazione, senza contrastare l'intero ragionamento che si apprezza in sentenza - anche legato a fonti testimoniali - per cui l'accorgimento adottato dall'imputato impediva il regolare funzionamento dei meccanismi dei vari sportelli che, come testimoniato dai clienti, segnalavano malfunzionamenti vari, con messaggi distonici rispetto all'effettiva erogazione del denaro a all'addebito di tale prelievo sul conto corrente dell'ignaro cliente. Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione riguardo l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche - è parimenti inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle a mende. Così deciso il 22 ottobre 2025 Il consigliere tensore DEPOSITATA
Sentenza Cassazione n. 37558/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris