CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04294/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20270/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata a Perugia presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici aRoma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 2del 2021 depositata i l 15 gennaio 2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09gennaio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Marconi. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza della CTR dell’Umbria n. 2 del 2021 che aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entratecontro la sentenza della CTP di Perugia che, in accoglimento della sua impugnazione, aveva annullato gli avvisi di accertamento n. T3N030900454-2017, n. T3N030900480-2017 n.T3N030900497-2017 e n. T3N030901220-2017, relativi agli anni di imposta 2012, 2013, 2014 e 2015,con cui era stata contestata, ai fini IRES e IRAP , l’indebita deduzione del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio,ai sensi del d.l. n. 201 del 2011, derivante da versamenti in conto futuro aumento di capitale. 2. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 d.l. n. 201 del 2011 in ordine alla ritenuta illegittimità della deduzione del rendimento nozionale ACE derivante da versamenti in conto futuro aumento di capitale, e, la violazione e falsa applicazione dell’art. 96 t.u.i.r, in relazione alla deduzione degli interessi passivi. 3. Con istanza del 31 ottobre 2025 la società ricorrente ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per effetto dell’adesione alla definizione agevolatadei carichi affidati agli agenti della riscossione ( c.d. rottamazione quater) ai sensi dell’art. 1 commi 231-252, della l. n. 197 del 2022, come comprovato dalla dichiarazione di adesione del 2 6 maggio 2023 prot. W-2023052606925041, relativa a diverse cartelle di pagamento, e dal pagamento delle rate scadute sino alla data odierna. 4. Nessuna difesa ha svolto l’Agenzia delle Entrate in relazione all’istanza di estinzione del giudizio della società contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve essere esaminata la richiesta di estinzione del giudizio avanzata dal contribuente ai sensi dell’art. 1 comma 236 della legge 29 dicembre 2022 n. 197,come autenticamente interpretato dall’art. 12 bis del d.l. n. 84 del 2025. 1.2. La norma di interpretazione autentica dell’art. 1 comma 236 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, fugando ogni dubbio nell’individuazione del momento di perfezionamento della fattispecie processuale dell’estinzione del giudizio a seguito di adesione da parte del contribuente alla definizione agevolata dei carichi pendenti, ha stabilito che « Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione,da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate- Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.» 1.3. Al fine della declaratoria di estinzione del giudizio che comporta anche la caducazione delle sentenze di merito pronunciate nel corso del processo è, dunque, necessario che il contribuente produca la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata del debito tributario oggetto di controversia, la comunicazione da parte dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] dell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizionee la documentazione dell’avvenuto pagamento della prima rata. 1.4. Nel caso di specie il contribuente, con l’istanza di estinzione, ha prodotto la documentazione relativa al perfezionamento del procedimento di definizione agevolata del debito tributario portato da diverse cartelle che non vi è, però, modo di riferire agli avvisidi accertamento oggetto di impugnazione nel presente giudizio. 1.5. Mancano, quindi, i requisiti prescritti dalla norma richiamata per la declaratoria di estinzione del processo,non essendo il Collegio in condizione di verificare che ogni ragione di contestazione sia rimasta soddisfatta in conseguenza della documentata adesione alla definizione agevolata ma, essendo l’istanza inequivocabilmente indicativ a del venir meno dell'interesse del contribuente al ricorso, comporta comunque la sopravvenuta inammissibilità dell'impugnazione (Cass. sez. U.18.02.2010, n. 3876). 1.6. Deve, pertanto, essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia. 2. Può essere accordata la compensazione delle spese di lite, in considerazione delle ragioni della decisione. 3. Non sussistono i presupposti per onerare il ricorrente del pagamento del c.d. "doppio contributo", in applicazione del principio che la Corte ha già avuto occasione di chiarire e ribadire, spiegando che la ratio della norma che prevede "l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse)", Cass. sez. VI-II, 2.7.2015, n. 13636; Cass., sez. III, 10.2.2017, n. 3542, Cass. sez. V, 7.12.2018, n. 31732). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia e di