CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07558/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Catanzaro con la sentenza del 22 maggio 2025 ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi tre di arresto per il reato di cui all’art. 75 comma 1 d.lgs. 159/2011. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputatoesponendo die motivi di doglianza. 2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 125 n. 3, 129 cod. proc. pen, 131 bis cod.pen. e 75 d.lgs. 159/2011. Secondo il ricorrente gli elementi d fatto da cui i giudici di merito ricavano la circostanza che l’imputato fosse alla guida dell’auto inuna f a sci a ora r ia in cui non gli era consentito non sono sufficienti a sorreggere la declaratoria di penale responsabilità; conseguentemente, ritiene il ricorrente che la motivazione dell’impugnato provvedimento sia apparente. Lamenta altresì l‘omessa, ovvero non soddisfacente motivazione in punto al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 545 bis cod. proc. pen. e 95 d.lgs. 150/2022. Nel caso concreto non sarebbe stato attivato il meccanismo di cui all’ art. 545 bis cod. proc. pen, nonostante la applicabilità delle pene sostitutive alla fattispecie concreta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Quanto al primo motivo si ribadisce che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio di cassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzione che invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senza confrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò solo esula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6, sent. 22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez. 5, sent. 2896/1999). In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01) Le doglianze relative al primo motivo sono totalmente versate in fatto e, da un lato, non si confrontano con le argomentazioni del provvedimento impugnato che hanno affrontato i medesimi argomenti e, dall’altro, sollecitano una rivalutazione degli elementi di prova nel giudizio di legittimità che è operazione non consentita. 1.2 Il meccanismo di all’art. 545 bis cod. proc. pen. avrebbe dovuto e potuto essere già attivato davanti alla Corte territoriale. Questa Corte (Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090-01) ha già ritenuto che, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., sia necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello. Nel caso in esame dal provvedimento impugnato ciò non risulta, posto che l’appello è stata trattato in presenza e dunque il relativo motivo è inammissibile. Conclusivamente non avendo il ricorrente fatto richiesta avanti al giudice di appello di attivare il meccanismo applicativo delle pene sostitutive non si può dolere nel giudizio che il meccanismo stesso non sia stato attivato ex officio. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»- della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas