Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2014
ECLI:EU:T:2014:1080
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62008TJ0558
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
12 dicembre 2014 (
*1
)
«Concorrenza — Intese — Mercato delle cere di paraffina — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Fissazione dei prezzi — Prova dell’infrazione — Orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende — Parità di trattamento — Circostanze aggravanti — Recidiva — Obbligo di motivazione — Circostanze attenuanti — Partecipazione sostanzialmente ridotta — Infrazione commessa con negligenza — Diritti della difesa — Competenza estesa al merito»
Nella causa T‑558/08,
[OSCURATO:SOCIETA]
, con sede in Roma (Italia), rappresentata da M. Siragusa, D. Durante, G. Rizza, S. Valentino e L. Bellia, avvocati,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata da F. Castillo de la Torre e V. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto, in via principale, una domanda di annullamento della decisione C (2008) 5476 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 1
o
ottobre 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.181 – Cere per candele), nonché, in subordine, una domanda di annullamento o di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione),
composto da O. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente, I. [OSCURATO:PERSONA] e D. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 marzo 2013,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
1.
Procedimento amministrativo e adozione della decisione controversa
1
Con la decisione C (2008) 5476 definitivo, del 1
o
ottobre 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.181 – Cere per candele) (in prosieguo: la «decisione controversa»), la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha accertato che l’[OSCURATO:SOCIETA], ricorrente, unitamente ad altre imprese, aveva violato l’articolo 81, paragrafo 1, CE e l’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), partecipando a un’intesa sul mercato delle cere di paraffina nel SEE e sul mercato tedesco dei petrolati.
2
I destinatari della decisione controversa, oltre alla ricorrente, sono le società seguenti: [OSCURATO:PERSONA] GmbH, [OSCURATO:PERSONA] anonyme française, ExxonMobil [OSCURATO:PERSONA] and Chemical BVBA ed [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo, congiuntamente: la «ExxonMobil»); H&R ChemPharm GmbH, H&R [OSCURATO:PERSONA] GmbH e [OSCURATO:PERSONA] & Rosenthal KG (in prosieguo, congiuntamente: la «H&R»); [OSCURATO:PERSONA] KG; MOL Nyrt.; [OSCURATO:PERSONA] YPF Lubricantes y Especialidades SA, [OSCURATO:PERSONA] SA e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo, congiuntamente: la «[OSCURATO:PERSONA]»); [OSCURATO:PERSONA] GmbH, [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:PERSONA] in Germany GmbH e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo, congiuntamente: la «[OSCURATO:PERSONA]»); [OSCURATO:PERSONA] GmbH, [OSCURATO:PERSONA] GmbH, [OSCURATO:PERSONA] GmbH, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] NV e [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo, congiuntamente: la «[OSCURATO:PERSONA]»); RWE Dea AG e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo, congiuntamente: la «RWE»), nonché [OSCURATO:PERSONA] SA e [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo, congiuntamente: la «[OSCURATO:PERSONA]») (punto 1 della decisione controversa).
3
Le cere di paraffina vengono prodotte nelle raffinerie a partire dal petrolio greggio. Esse sono utilizzate per la fabbricazione di prodotti quali candele, prodotti chimici, pneumatici e prodotti dell’industria automobilistica, nonché per i settori della gomma, degli imballaggi, degli adesivi e delle gomme da masticare (punto 4 della decisione controversa).
4
I petrolati sono materie prime necessarie per la fabbricazione delle cere di paraffina. Essi vengono fabbricati nelle raffinerie come sottoprodotti della produzione delle basi lubrificanti dal petrolio greggio. Essi vengono altresì venduti ai consumatori finali, ad esempio ai produttori di pannelli truciolati (punto 5 della decisione controversa).
5
[OSCURATO:PERSONA] ha avviato la sua indagine dopo che la [OSCURATO:PERSONA] l’ha informata, con lettera del 17 marzo 2005, dell’esistenza di un’intesa presentandole una domanda di immunità a norma della comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (
GU 2002, C 45, pag. 3
; in prosieguo: la «comunicazione del 2002 sulla cooperazione») (punto 72 della decisione controversa).
6
Il 28 e 29 aprile 2005, in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (
GU 2003, L 1, pag. 1
), la [OSCURATO:PERSONA] ha svolto accertamenti presso le sedi della «H & R/[OSCURATO:PERSONA]», dell’ENI, della MOL e in quelle delle società dei gruppi [OSCURATO:PERSONA], ExxonMobil, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (punto 75 della decisione controversa).
7
Tra il 25 e il 29 maggio 2007, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una comunicazione degli addebiti a ciascuna società menzionata nel precedente punto 2, tra cui la ricorrente (punto 85 della decisione controversa). Con lettera del 14 agosto 2007, l’Eni ha risposto alla comunicazione degli addebiti.
8
Il 10 e l’11 dicembre 2007 la [OSCURATO:PERSONA] ha organizzato un’audizione alla quale l’Eni ha partecipato (punto 91 della decisione controversa).
9
Nella decisione controversa, in base alle prove di cui disponeva, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che i destinatari, costituenti la maggior parte dei produttori di cere di paraffina e di petrolati nel SEE, avessero partecipato ad un’infrazione unica, complessa e continuata all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’accordo SEE, che copriva il territorio del SEE. Tale infrazione consisteva in accordi o pratiche concordate riguardanti la fissazione dei prezzi nonché lo scambio e la divulgazione di informazioni delicate sotto il profilo commerciale relative alle cere di paraffina (in prosieguo: la «parte principale dell’infrazione»). Per quanto concerne la RWE (in seguito, la [OSCURATO:PERSONA]), la ExxonMobil, la MOL, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], l’infrazione riguardante le cere di paraffina verteva altresì sulla ripartizione dei clienti o dei mercati (in prosieguo: la «seconda parte dell’infrazione»). Inoltre, l’infrazione commessa dalla RWE, dalla ExxonMobil, dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] riguardava anche i petrolati venduti ai clienti finali sul mercato tedesco (in prosieguo: la «parte dell’infrazione relativa ai petrolati») (punti 2, 95, 328 e articolo 1 della decisione controversa).
10
Le pratiche illecite si sono concretizzate in occasione delle riunioni anticoncorrenziali denominate dai partecipanti «riunioni tecniche» o talora riunioni «[OSCURATO:PERSONA]» nonché in occasione delle «riunioni petrolati» dedicate specificamente alle questioni relative ai petrolati.
11
L’importo delle ammende inflitte nel caso di specie è stato calcolato in base agli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (
GU 2006, C 210, pag. 2
) (in prosieguo: gli «orientamenti del 2006»), vigenti al momento della notifica della comunicazione degli addebiti alle società indicate nel precedente punto 2.
12
La decisione controversa contiene, in particolare, le seguenti disposizioni:
«
Articolo 1
Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 81, paragrafo 1, [CE] e – a partire dal 1
o
gennaio 1994 – l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando, per i periodi indicati, a un accordo continuato e/o a una pratica concordata continuata nel settore delle cere di paraffina nel mercato comune e, a partire dal 1
o
gennaio 1994, nel SEE:
[OSCURATO:SOCIETA]: il [30 e 31] ottobre 1997 e dal 21 febbraio 2002 al 28 aprile 2005;
(…)
Articolo 2
In relazione alle infrazioni di cui all’articolo 1, sono inflitte le seguenti ammende:
[OSCURATO:SOCIETA]: EUR 29 120 000;
[OSCURATO:PERSONA] anonyme française: EUR 83 588 400,
di cui in solido con
ExxonMobil [OSCURATO:PERSONA] and Chemical BVBA e ExxonMobil [OSCURATO:PERSONA]: EUR 34 670 400, di cui in solido con [OSCURATO:PERSONA] GmbH: EUR 27 081 600;
[OSCURATO:PERSONA] KG: EUR 12 000 000;
[OSCURATO:PERSONA] & Rosenthal KG in solido con H&R [OSCURATO:PERSONA] GmbH: EUR 24 000 000,
di cui in solido con
H & R ChemPharm GmbH: EUR 22 000 000;
MOL Nyrt.: EUR 23 700 000;
[OSCURATO:PERSONA] YPF Lubricantes y Especialidades SA in solido con [OSCURATO:PERSONA] SA e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: EUR 19 800 000;
[OSCURATO:PERSONA] GmbH: EUR 318 200 000,
di cui in solido con
[OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:PERSONA] in Germany GmbH e [OSCURATO:PERSONA] [Ltd]: EUR 250 700 000;
[OSCURATO:PERSONA] GmbH, [OSCURATO:PERSONA] GmbH, [OSCURATO:PERSONA] GmbH, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] NV e [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]: EUR 0;
RWE-Dea AG in solido con [OSCURATO:PERSONA]: EUR 37 440 000;
[OSCURATO:PERSONA] SA in solido con [OSCURATO:PERSONA] SA: EUR 128 163 000».
2.
Sul gruppo Eni
13
Per quanto concerne la partecipazione della ricorrente all’infrazione, nella decisione controversa la [OSCURATO:PERSONA] ha illustrato quanto segue:
«(342)
Nella sezione 4 è stato stabilito che per tutta la durata del suo coinvolgimento ENI ha partecipato all’infrazione tramite i dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA] (…)
(343)
[OSCURATO:SOCIETA] era rappresentata alla riunione del 30 e 31 ottobre 1997 e agli incontri svoltisi dal 21 e 22 febbraio 2002 fino al 31 dicembre 2002 (quando è stata assorbita da [OSCURATO:SOCIETA] e ha quindi cessato di esistere), mentre [OSCURATO:SOCIETA] ha partecipato dal 1
o
gennaio 2003 (data a partire dalla quale la divisione “Refining & [OSCURATO:PERSONA]” di Eni è stata incaricata delle vendite delle cere di paraffina e di petrolati) fino al 28 aprile 2005 (fine dell’infrazione).
(344)
[OSCURATO:SOCIETA] è stata rilevata da [OSCURATO:SOCIETA] il 31 dicembre 2002. Di conseguenza, secondo i principi di cui al punto (334) si deve ritenere che la responsabilità per le attività di [OSCURATO:SOCIETA] prima del 31 dicembre 2002 (…) ricada su [OSCURATO:SOCIETA].
(345)
Pertanto, [OSCURATO:SOCIETA] deve essere ritenuta responsabile non soltanto della diretta partecipazione al cartello dopo la fusione di [OSCURATO:SOCIETA] in [OSCURATO:SOCIETA] (31 dicembre 2002), ma anche per le attività svolte nel cartello da [OSCURATO:SOCIETA] prima di tale data.
(346)
Nella risposta alla comunicazione degli addebiti, Eni non ha contestato le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] riguardanti la responsabilità.
(347)
Per i motivi suesposti, [OSCURATO:SOCIETA] è responsabile di aver partecipato a riunioni il 30 e 31 ottobre 1997 e nel periodo compreso tra il 21 e 22 febbraio 2002 e il 28 aprile 2005 (fine dell’infrazione)».
Procedimento e conclusioni delle parti
14
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 dicembre 2008, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
15
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento. Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste nell’articolo 64 del suo regolamento di procedura, esso ha invitato le parti a rispondere a determinati quesiti e a produrre alcuni documenti. Le parti hanno dato seguito a tali richieste nel termine impartito.
16
Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 19 marzo 2013.
17
In considerazione dei nessi materiali con le cause T‑540/08, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑541/08, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑543/08, RWE e RWE Dea/[OSCURATO:PERSONA], T‑544/08, [OSCURATO:PERSONA] & Rosenthal e H&R [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑548/08, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑550/08, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑551/08, H&R ChemPharm/[OSCURATO:PERSONA], T‑562/08, [OSCURATO:PERSONA] YPF Lubricantes y especialidades e a./[OSCURATO:PERSONA], e T‑566/08, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], nonché della somiglianza delle problematiche giuridiche sollevate, il Tribunale ha deciso di pronunciare la sentenza nella presente causa solo successivamente alle udienze in dette cause connesse, l’ultima delle quali si è svolta il 3 luglio 2013.
18
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione controversa integralmente o parzialmente e trarne le conseguenze quanto all’importo dell’ammenda che le è stata inflitta;
—
in subordine, annullare o ridurre l’importo dell’ammenda che le è stata inflitta;
—
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
19
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso;
—
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
20
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente invoca sei motivi.
21
La ricorrente deduce due primi motivi vertenti sulla negazione della sua partecipazione all’intesa, fondati sulla violazione dell’articolo 81 CE. Il primo riguarda l’accertamento della sua partecipazione a causa della sua presenza alla riunione tecnica del 30 e 31 ottobre 1997. Il secondo riguarda la sua partecipazione all’infrazione tra il 21 febbraio 2002 e il 28 aprile 2005.
22
La ricorrente deduce inoltre quattro motivi relativi al calcolo dell’importo dell’ammenda a suo carico. Il terzo motivo si basa sulla violazione dell’articolo 81 CE, dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003, degli orientamenti del 2006, nonché dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento a causa della fissazione errata del coefficiente al 17% a titolo della gravità dell’infrazione e dell’importo supplementare detto «biglietto d’ingresso». Il quarto motivo si basa sulla violazione dell’articolo 81 CE, dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003, degli orientamenti del 2006, dei principi della certezza del diritto e della parità di trattamento, nonché su un abuso di potere in merito all’aumento dell’importo dell’ammenda in misura pari al 60% giustificato con la circostanza aggravante della recidiva. Il quinto motivo si basa su una violazione dell’articolo 81 CE, dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003, degli orientamenti del 2006, del principio della parità di trattamento e dell’obbligo di motivazione, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non ha riconosciuto l’esistenza della circostanza attenuante consistente nella sua partecipazione sostanzialmente ridotta all’intesa e nella sua mancata partecipazione all’esecuzione di quest’ultima. Il sesto motivo si basa su una violazione dell’articolo 81 CE, dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 e degli orientamenti del 2006, per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante relativa alla negligenza.
23
Dato che i due primi motivi riguardano la valutazione delle prove che dimostrano la partecipazione dell’Eni all’intesa, il Tribunale giudica utile esaminarli congiuntamente.
1.
Sui motivi primo e secondo, concernenti la partecipazione della ricorrente all’intesa, basati sulla violazione dell’articolo 81 CE
24
Con il suo primo motivo, la ricorrente asserisce che la [OSCURATO:PERSONA] ha illegalmente dimostrato la sua partecipazione a un accordo o a una pratica concordata in base alla sua presenza alla riunione tecnica del 30 e 31 ottobre 1997 ad Amburgo (Germania). Con il suo secondo motivo, essa lamenta l’illegalità dell’accertamento della sua partecipazione all’intesa tra il 21 febbraio 2002 e il 28 aprile 2005.
Sulle nozioni di accordo e di pratica concordata
25
Ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi fra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza all’interno del mercato comune.
26
Perché vi sia accordo ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, è sufficiente che le imprese in questione abbiano espresso la loro volontà comune di comportarsi sul mercato in un determinato modo (sentenze del Tribunale del 17 dicembre 1991, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T-7/89, Racc. pag. II-1711
, punto 256, e del 20 marzo 2002, HFB e a./[OSCURATO:PERSONA],
T-9/99, Racc. pag. II-1487
, punto 199).
27
Un accordo può ritenersi concluso ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, quando sussiste una comune volontà sul principio stesso della restrizione della concorrenza, anche se gli elementi specifici della restrizione prospettata costituiscono ancora oggetto di negoziazioni (v. sentenza del Tribunale del 16 giugno 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T-240/07, Racc. pag. II-3355
, punto 45; v. inoltre, nello stesso senso, sentenza HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 26 supra, punti da 151 a 157 e 206).
28
La nozione di pratica concordata corrisponde ad una forma di coordinamento tra imprese che, senza spingersi fino all’attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce scientemente una cooperazione pratica tra di loro ai rischi della concorrenza (sentenze della Corte dell’8 luglio 1999, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C-49/92 P, Racc. pag. I-4125
, punto 115, e Hüls/[OSCURATO:PERSONA],
C-199/92 P, Racc. pag. I-4287
, punto 158).
29
A tal riguardo, l’articolo 81, paragrafo 1, CE, osta a qualsivoglia contatto diretto o indiretto tra operatori economici che possa influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente reale o potenziale, o rivelare a tale concorrente la condotta che l’operatore economico interessato ha deciso o intende seguire sul mercato quando tali contatti abbiano lo scopo o l’effetto di limitare la concorrenza (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 27 supra, punto 47; v. anche, in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 28 supra, punti 116 e 117).
Sui principi di valutazione delle prove
30
Secondo la giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA] deve fornire la prova delle infrazioni che essa constata e produrre gli elementi di prova idonei a dimostrare, in modo giuridicamente valido, l’esistenza dei fatti che integrano l’infrazione (v. sentenza della Corte del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA],
C-185/95 P, Racc. pag. I-8417
, punto 58, e sentenza del Tribunale del 27 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑44/02 OP, T‑54/02 OP, T‑56/02 OP, T‑60/02 OP e
T-61/02 OP, Racc. pag. II-3567
, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).
31
Quanto alla portata del controllo giurisdizionale, secondo una costante giurisprudenza, allorché è adito con una domanda d’annullamento di una decisione emessa a norma dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, il Tribunale deve esercitare, in generale, un controllo completo relativamente al punto se ricorrano o meno i requisiti di applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, CE (v. sentenza del Tribunale del 26 ottobre 2000, Bayer/[OSCURATO:PERSONA],
T-41/96, Racc. pag. II-3383
, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).
32
In siffatto contesto, l’esistenza di un dubbio nella mente del giudice deve andare a vantaggio dell’impresa destinataria della decisione con cui si constata un’infrazione. Pertanto, il giudice non può concludere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia dimostrato in modo giuridicamente valido l’esistenza dell’infrazione di cui è causa se nutre ancora dubbi al riguardo, soprattutto nell’ambito di un ricorso volto all’annullamento di una decisione che infligge un’ammenda (sentenze del [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 30 supra, punto 60, e del 12 luglio 2011, Hitachi e a./[OSCURATO:PERSONA],
T-112/07, Racc. pag. II-3871
, punto 58).
33
Infatti, in quest’ultima situazione, è necessario tener conto del principio della presunzione di innocenza, quale risulta in particolare dall’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, il quale fa parte dei diritti fondamentali che costituiscono principi generali del diritto dell’Unione. Tenuto conto della natura delle infrazioni in questione, nonché della natura e del grado di severità delle sanzioni che vi sono connesse, il principio della presunzione di innocenza si applica in particolare ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sulla concorrenza applicabili alle imprese che possano sfociare nella pronuncia di ammende o penalità di mora (sentenza Hitachi e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 32 supra, punto 59; v. anche, in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 30 supra, punto 61, e giurisprudenza ivi citata).
34
Pertanto, è necessario che la [OSCURATO:PERSONA] indichi prove precise e concordanti per dimostrare l’esistenza dell’infrazione. Tuttavia, occorre sottolineare che non tutte le prove prodotte dalla [OSCURATO:PERSONA] devono necessariamente rispondere a tali criteri per ogni elemento dell’infrazione. È sufficiente che la serie di indizi invocati dall’istituzione, complessivamente considerati, risponda a tale requisito (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 30 supra, punti 62 e 63 e giurisprudenza ivi citata).
35
Gli indizi addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa al fine di provare l’esistenza di una violazione dell’articolo 81, paragrafo 1, CE da parte di un’impresa non devono essere valutati isolatamente, bensì nella loro globalità (v. sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2008, BPB/[OSCURATO:PERSONA],
T-53/03, Racc. pag. II-1333
, punto 185 e giurisprudenza ivi citata).
36
Occorre inoltre rilevare che, in pratica, la [OSCURATO:PERSONA] è spesso tenuta a provare l’esistenza di un’infrazione in condizioni poco favorevoli a tale compito, in quanto possono essere passati diversi anni dall’epoca dei fatti costitutivi dell’infrazione e diverse tra le imprese oggetto della verifica non hanno collaborato attivamente con la stessa. [OSCURATO:PERSONA] se spetta necessariamente alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare che sia stato concluso un accordo illecito di fissazione dei prezzi, sarebbe eccessivo richiedere che essa fornisca inoltre la prova del meccanismo specifico mediante il quale tale scopo doveva essere raggiunto. Infatti, un’impresa colpevole di un’infrazione potrebbe sfuggire troppo facilmente a qualsiasi sanzione, qualora potesse appellarsi alla vaghezza delle informazioni presentate quanto al funzionamento di un accordo illecito in una situazione in cui l’esistenza dell’accordo ed il suo scopo anticoncorrenziale risultino tuttavia sufficientemente dimostrati. Le imprese possono difendersi proficuamente in una tale situazione, a condizione che abbiano la possibilità di commentare tutti gli elementi di prova dedotti a loro carico dalla [OSCURATO:PERSONA] (sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2004, JFE Engineering e a./[OSCURATO:PERSONA],
T-67/00, T-68/00, T-71/00 e T-78/00, Racc. pag. II-2501
, punto 203).
37
Per quanto riguarda i mezzi di prova che possono essere invocati per dimostrare l’infrazione all’articolo 81 CE, in diritto dell’Unione prevale il principio della libertà di forma dei mezzi probatori (sentenze del Tribunale dell’8 luglio 2004, Dalmine/[OSCURATO:PERSONA],
T-50/00, Racc. pag. II-2395
, punto 72, e Hitachi e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 32 supra, punto 64).
38
Quanto al valore probatorio dei diversi elementi di prova, il solo criterio rilevante per valutare le prove prodotte è quello della loro attendibilità (sentenza Dalmine/[OSCURATO:PERSONA], punto 37 supra, punto 72).
39
Secondo le regole generali in materia di prova, l’attendibilità e, quindi, il valore probatorio di un documento dipendono dalla sua fonte, dalle circostanze nelle quali è stato redatto, dal suo destinatario e dal suo contenuto (sentenze del Tribunale del 15 marzo 2000, Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA],
T-25/95, T-26/95, da T-30/95 a T-32/95, da T-34/95 a T-39/95, da T-42/95 a T-46/95, T-48/95, da T-50/95 a T-65/95, da T-68/95 a T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 e T-104/95, Racc. pag. II-491
, punti 1053 e 1838, e Hitachi e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 32 supra, punto 70).
40
Quando la [OSCURATO:PERSONA] si basa unicamente sul comportamento sul mercato delle imprese in questione per concludere per l’esistenza di un’infrazione, è sufficiente per queste ultime dimostrare l’esistenza di circostanze che pongano in una luce diversa i fatti dimostrati dalla [OSCURATO:PERSONA], e che consentano in tal modo di sostituire una diversa spiegazione plausibile dei fatti a quella accolta dalla [OSCURATO:PERSONA] per concludere a favore dell’esistenza di una violazione delle norme dell’Unione in materia di concorrenza (v., in tal senso, sentenza JFE Engineering e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 36 supra, punto 186).
41
Viceversa, nel caso in cui la [OSCURATO:PERSONA] si sia basata su prove documentali, le imprese interessate sono tenute non semplicemente a presentare un’alternativa plausibile alla tesi della [OSCURATO:PERSONA], ma anche a sollevare l’insufficienza delle prove prese in considerazione nella decisione controversa per dimostrare l’esistenza dell’infrazione (sentenza JFE Engineering e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 36 supra, punto 187). Una siffatta formalità probatoria non contravviene al principio della presunzione di innocenza (v., in tal senso, sentenza della Corte dell’8 luglio 1999, Montecatini/[OSCURATO:PERSONA],
C-235/92 P, Racc. pag. I-4539
, punto 181).
42
[OSCURATO:PERSONA] sono noti tanto il divieto di partecipare a pratiche e accordi anticoncorrenziali quanto le sanzioni che possono essere irrogate ai contravventori, di norma le attività derivanti da tali pratiche ed accordi si svolgono in modo clandestino, le riunioni sono segrete e la documentazione ad esse relativa è ridotta al minimo. Pertanto, non può imporsi alla [OSCURATO:PERSONA] di produrre documenti attestanti in modo esplicito un contatto tra gli operatori interessati. [OSCURATO:PERSONA] qualora la [OSCURATO:PERSONA] scopra siffatti documenti, essi saranno di regola solo frammentari e sporadici, di modo che si rivela spesso necessario ricostruire taluni dettagli per via di deduzioni. L’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale può essere pertanto dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono costituire, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle norme sulla concorrenza (sentenza della Corte del 7 gennaio 2004, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, Racc. pag. I-123
, punti da 55 a 57; v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 30 supra, punti 64 e 65, e giurisprudenza ivi citata).
43
Nella valutazione del valore probatorio delle prove documentali si deve attribuire grande importanza alla circostanza che un documento è stato redatto in immediata concomitanza con i fatti (sentenze del Tribunale dell’11 marzo 1999, Ensidesa/[OSCURATO:PERSONA],
T-157/94, Racc. pag. II-707
, punto 312, e del 16 dicembre 2003, [OSCURATO:PERSONA] voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T-5/00 e T-6/00, Racc. pag. II-5761
, punto 181) o da un testimone diretto degli stessi (sentenza JFE Engineering e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 36 supra, punto 207).
44
La mancanza di data o di firma su un documento o il fatto che esso sia scritto male non lo priva di qualsiasi validità probatoria, in particolare quando la sua origine, la sua data probabile e il suo contenuto possono essere determinati con sufficiente certezza (sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2006, FNCBV/[OSCURATO:PERSONA],
T-217/03 e T-245/03, Racc. pag. II-4987
, punto 124; v. inoltre, in tal senso, sentenza del Tribunale del 10 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T-11/89, Racc. pag. II-757
, punto 86).
45
Dal principio della libertà di forma dei mezzi probatori deriva che la mancanza di prove documentali, pur potendo assumere rilevanza nella valutazione complessiva della serie di indizi invocati dalla [OSCURATO:PERSONA], non implica di per sé che l’impresa interessata possa contestare le asserzioni della [OSCURATO:PERSONA] fornendo una spiegazione alternativa dei fatti. Ciò può avvenire soltanto quando le prove prodotte dalla [OSCURATO:PERSONA] non consentono di dimostrare l’esistenza dell’infrazione inequivocabilmente e senza che sia necessaria un’interpretazione (sentenza Hitachi e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 32 supra, punto 65; v. anche, in tal senso, sentenza del Tribunale del 12 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑36/05, non pubblicata nella Raccolta, punto 74).
46
Inoltre, nessuna norma così come nessun principio generale del diritto dell’Unione impediscono alla [OSCURATO:PERSONA] di avvalersi, contro un’impresa, delle dichiarazioni di altre imprese alle quali viene addebitata la partecipazione all’intesa. Se così non fosse, l’onere della prova dei comportamenti contrari all’articolo 81 CE, che incombe alla [OSCURATO:PERSONA], sarebbe insostenibile e incompatibile con il compito di vigilanza sulla corretta applicazione di tali disposizioni ad essa attribuito (sentenze JFE Engineering e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 36 supra, punto 192, e Hitachi e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 32 supra, punto 67).
47
Può essere riconosciuto un valore probatorio particolarmente elevato alle dichiarazioni che, in primo luogo, siano attendibili, in secondo luogo, vengano rese a nome di un’impresa, in terzo luogo, provengano da una persona soggetta all’obbligo professionale di agire nell’interesse dell’impresa, in quarto luogo, vadano contro gli interessi del dichiarante, in quinto luogo, provengano da un testimone diretto dei fatti cui le dichiarazioni fanno riferimento e, in sesto luogo, siano state fornite per iscritto, deliberatamente e dopo attenta riflessione (sentenza Hitachi e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 32 supra, punto 71; v. anche, in tal senso, sentenza JFE Engineering e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 36 supra, punti da 205 a 210).
48
Tuttavia, la dichiarazione di un’impresa accusata di aver partecipato ad un’intesa, la cui esattezza viene contestata da varie altre imprese interessate, non può essere considerata una prova sufficiente dell’esistenza di un’infrazione commessa da queste ultime senza essere suffragata da altri elementi di prova, fermo restando che il grado di corroborazione richiesto può essere minore, a causa dell’attendibilità delle dichiarazioni di cui trattasi (sentenze JFE Engineering e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 36 supra, punti 219 e 220, e Hitachi e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 32 supra, punto 68).
49
Inoltre, benché una certa diffidenza nei confronti di deposizioni volontarie dei principali partecipanti ad un’intesa illecita sia generalmente opportuna, vista la possibilità che tali soggetti tendano a minimizzare l’importanza del loro contributo all’infrazione e ad esagerare quella del contributo degli altri, ciò non toglie che il fatto di chiedere il beneficio dell’applicazione della comunicazione del 2002 sulla cooperazione, al fine di ottenere un’immunità o una riduzione dell’ammenda, non crea necessariamente un incentivo a presentare elementi probatori deformati sulla partecipazione degli altri membri dell’intesa. Infatti, ogni tentativo di indurre la [OSCURATO:PERSONA] in errore potrebbe rimettere in discussione la sincerità nonché la completezza della cooperazione del richiedente e, pertanto, mettere in pericolo la possibilità per il medesimo di trarre pieno beneficio dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002 (sentenza Hitachi e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 32 supra, punto 72; v. anche, in tal senso, sentenza del Tribunale del 16 novembre 2006, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T-120/04, Racc. pag. II-4441
, punto 70).
50
In particolare, occorre considerare che il fatto che una persona confessi di aver commesso un’infrazione e ammetta in tal modo l’esistenza di fatti che superano quelli la cui esistenza poteva essere dedotta direttamente dai documenti di cui trattasi implica a priori, in assenza di circostanze particolari che indichino il contrario, che tale persona si sia decisa a dire la verità. Inoltre, le dichiarazioni contrarie agli interessi del dichiarante devono essere considerate, in linea di principio, come elementi di prova particolarmente affidabili (sentenze del Tribunale JFE Engineering e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 36 supra, punti 211 e 212; del 26 aprile 2007, Bolloré e a./[OSCURATO:PERSONA],
T-109/02, T-118/02, T-122/02, T-125/02, T-126/02, T-128/02, T-129/02, T-132/02 e T-136/02, Racc. pag. II-947
, punto 166, e dell’8 luglio 2008, Lafarge/[OSCURATO:PERSONA], T‑54/03, non pubblicata nella Raccolta, punto 59).
51
Questa stessa giurisprudenza è applicabile, per analogia, all’articolo 53 dell’accordo SEE.
Sulla descrizione della parte principale dell’infrazione nella decisione controversa
52
Anzitutto, si deve ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato, nel punto 2 della decisione controversa, sotto il titolo «Sintesi dell’infrazione», che i destinatari di detta decisione avevano partecipato ad un’infrazione unica, complessa e continuata all’articolo 81 [CE] e all’articolo 53 dell’accordo SEE. La parte principale di detta infrazione consisteva «in accordi e/o pratiche concordate intesi a fissare i prezzi, a scambiare e divulgare informazioni sensibili sotto il profilo commerciale» riguardanti le cere di paraffina. Questa parte principale era l’unica componente dell’infrazione cui la ricorrente ha partecipato secondo la decisione controversa.
53
Nella decisione controversa, sotto il titolo «4.1. Principi di base e funzionamento del cartello», nei punti 106 e seguenti di detta decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha descritto la parte principale dell’infrazione nel modo seguente:
«(…)
(106)
Le riunioni tecniche si componevano di due parti: una parte iniziale che consisteva in discussioni su questioni tecniche, seguita da discussioni su argomenti di natura anticoncorrenziale quali la fissazione dei prezzi, la ripartizione di mercati e clienti (in taluni casi) nonché lo scambio e la divulgazione di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale riguardanti in particolare le politiche di fissazione dei prezzi presenti e future, i clienti, la capacità di produzione e i volumi delle vendite.
(107)
Le discussioni relative ai prezzi e ai possibili aumenti di prezzo, quindi, si svolgevano di norma alla fine di ciascuna riunione tecnica. Se di solito era il rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] ad avviare la discussione sui prezzi, seguiva poi un giro di interventi (…) in cui tutti i partecipanti finivano per discutere tanto dei prezzi che delle strategie di fissazione dei prezzi. Le discussioni vertevano tanto su aumenti e obiettivi di prezzo per i clienti specifici quanto su aumenti di prezzo generali, prezzi minimi e obiettivi di prezzo da applicare per l’intero mercato (…). Gli aumenti di prezzo di solito venivano concordati in termini di numeri assoluti e non di percentuali (ad esempio: 60 EUR/tonnellata per le cere di paraffina completamente raffinata) (…). Venivano altresì concordati anche prezzi minimi, non solo quando veniva concluso un accordo su un aumento di prezzo ma anche quando un simile aumento non era applicabile (ad esempio nei periodi in cui i prezzi erano in calo) (…).
(…)
(109)
Oltre a quanto sopra descritto, i rappresentanti delle imprese si scambiavano informazioni sensibili sotto il profilo commerciale e si comunicavano l’un l’altra le rispettive strategie aziendali complessive (…).
(110)
Le società – ad eccezione di MOL – erano rappresentate da dirigenti abilitati a decidere la strategia di fissazione dei prezzi per le rispettive imprese, come pure a stabilire i prezzi da applicare a singoli clienti. (…)
(111)
La maggior parte delle discussioni sui prezzi che si svolgevano durante le riunioni tecniche erano incentrate sulle cere di paraffina in generale (…), e solo di rado venivano discussi nello specifico i diversi tipi di questo prodotto (quali le cere di paraffina completamente raffinata, le cere di paraffina semiraffinata, le miscele di cere/paraffine speciali, le cere di paraffina dura o le cere di paraffina sottoposte a idrofinitura). L’intesa tra tutte le società era inoltre che si sarebbe provveduto ad aumentare i prezzi di tutti i tipi di cere di paraffina in ragione dello stesso importo o della stessa percentuale (…).
(…)
(113)
Le imprese davano attuazione alle decisioni prese nel corso delle riunioni tecniche principalmente mediante annunci ai clienti di aumenti di prezzo o abolendo i sistemi di fissazione dei prezzi in vigore (…). Quando capitava che un’impresa ingannasse gli altri concorrenti o non attuasse le decisioni prese, il caso veniva discusso nelle riunioni successive (v. ad esempio i punti 149 e 157). Di norma una delle imprese rappresentate alle riunioni iniziava ad applicare per prima l’aumento di prezzo: di solito era [OSCURATO:PERSONA] a farlo, anche se talvolta chiedeva a un’altra impresa partecipante di applicare il rialzo per prima. Se una delle società aveva annunciato ai suoi clienti l’intenzione di aumentare i suoi prezzi, poco tempo dopo gli altri fornitori la imitavano e annunciavano a loro volta aumenti di prezzo (…). I rappresentanti delle società alle riunioni tecniche si informavano reciprocamente delle misure adottate per applicare le decisioni prese nel corso di tali riunioni. La comunicazione avveniva oralmente (…) o con l’invio di una copia dell’annuncio dell’aumento di prezzo o dell’abolizione del sistema di prezzi in questione a una delle altre imprese partecipanti alle riunioni tecniche o a tutte le altre imprese partecipanti (…). [OSCURATO:PERSONA] ha accertato che le parti si sono effettivamente spedite l’un l’altra annunci di questo tipo e ha individuato un campione di circa 150 lettere contenenti tali annunci, che le imprese coinvolte si sono inviate reciprocamente entro le sei settimane successive allo svolgimento di una riunione tecnica (…). È stato inoltre dichiarato che le società rappresentate avevano stretto un patto in base al quale nessuna di loro avrebbe approfittato dell’attuazione di un accordo di prezzo concordato per incrementare la propria quota di mercato (…). Nessuna impresa ha contestato tale dichiarazione nelle risposte alla comunicazione degli addebiti».
54
Sotto il titolo «4.2. Descrizione particolareggiata delle riunioni tecniche», la [OSCURATO:PERSONA] ha anzitutto presentato, nella decisione controversa, una tabella riassuntiva indicante il luogo e la data delle riunioni tecniche nonché le imprese presenti (punto 124 della decisione controversa). Essa ha poi esaminato le prove disponibili relative a ciascuna riunione tecnica (punti da 126 a 177 della decisione controversa).
55
Sotto il titolo «5.3. Natura dell’infrazione nel caso di specie», la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato, nella decisione controversa, i principi disciplinanti la qualificazione dei comportamenti anticoncorrenziali, applicabili nel caso di specie:
«5.3.1. Principi
(…)
(205)
(…) Nel caso di un’infrazione complessa di lunga durata, la [OSCURATO:PERSONA] non è necessariamente tenuta a qualificare il comportamento come [accordo o pratica concordata]. Le nozioni di accordo e di pratica concordata sono fluide e possono coincidere. Infatti il comportamento anticoncorrenziale può variare nel tempo o i suoi meccanismi essere adattati o rafforzati per tener conto di nuovi sviluppi. Può anzi rivelarsi perfino impossibile operare una simile distinzione, in quanto un’infrazione può presentare contemporaneamente le caratteristiche di ognuna delle due forme di comportamento vietato, mentre, considerata isolatamente, ciascuna delle sue manifestazioni potrebbe essere ascritta all’uno o all’altro tipo di comportamento. Tuttavia, sarebbe artificioso frazionare ciò che costituisce chiaramente un comportamento comune continuato e caratterizzato da un’unica finalità globale, ravvisandovi violazioni distinte. Un cartello può pertanto essere al tempo stesso un accordo e una pratica concordata. L’articolo 81 [CE] non prevede qualifiche specifiche per il tipo di infrazione complessa oggetto della presente decisione. (...)
(206)
In una situazione in cui vi siano diversi membri del cartello e in cui il loro comportamento anticoncorrenziale nel tempo possa essere qualificato o come accordo o come pratica concordata (infrazioni complesse), la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a valutare precisamente, per ciascun tipo di comportamento, in quale categoria esso rientri».
56
Inoltre, sempre nel medesimo capo della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha descritto nel modo seguente il contenuto dell’infrazione:
«5.3.2. Applicazione
(210)
I fatti descritti al capo 4 della presente decisione dimostrano che tutte le imprese soggette al presente procedimento hanno partecipato (…) ad attività collusive relative alle cere di paraffina e, per le imprese menzionate nel punto [2], ai petrolati e hanno assistito periodicamente a riunioni aventi per oggetto:
1)
la fissazione dei prezzi (…);
2)
(…) la ripartizione di clienti e/o mercati (…);
3)
lo scambio di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale, in particolare di informazioni in relazione ai clienti, ai prezzi, alle capacità di produzione e ai volumi delle vendite (…).
5.3.2.2. Fissazione dei prezzi
(240)
I punti 98, 107, 126, 128, 131, 133, 135, 137, 139, 140, 142, 145, 147, 149, 152, 153, 156, 157, 163, 168, 174, 176, 177 dimostrano che le imprese coinvolte stabilivano dei prezzi minimi e concordavano aumenti di prezzo (“fissazione dei prezzi”).
(241)
ExxonMobil, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno confermato la fissazione dei prezzi [v. punto 107] ribadendola anche all’audizione orale e nelle risposte scritte alla comunicazione degli addebiti».
57
[OSCURATO:PERSONA] ha formulato una conclusione sulla partecipazione dell’Eni al cartello nel punto 298 della decisione controversa, nei seguenti termini:
«Come dimostrato al capitolo 4, Eni ha partecipato ad una riunione nel 1997 e ad undici incontri nel periodo compreso tra febbraio 2002 e febbraio 2005. Nel corso della riunione del 1997 (v. punto 145) i partecipanti hanno raggiunto un accordo sui prezzi ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. In merito alle riunioni successive al febbraio 2002 (v. punti 165-178), la [OSCURATO:PERSONA], alla luce delle prove disponibili e della descrizione generale della struttura abituale delle riunioni tecniche, conclude che Eni ha presenziato, preso parte e contribuito alla fissazione dei prezzi e allo scambio di informazioni sensibili. [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato dopo il 2002 a undici incontri su tredici, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che fosse a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della finalità e delle misure anticoncorrenziali adottate nel corso delle riunioni tecniche. Sebbene non esistano prove della partecipazione di Eni agli incontri del 14 e 15 gennaio 2004 e dell’11 e 12 maggio 2004, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il coinvolgimento costante di Eni nell’infrazione, tra il 21 e 22 febbraio 2002 e il 28 aprile 2005 (…) sia dimostrato. In particolare, sulla base degli eventi descritti al punto 165 la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che Eni abbia tenuto conto delle informazioni ricevute riguardo al comportamento dei concorrenti sul mercato per poi adattare la propria strategia adottando misure concrete di attuazione, comportamento che può essere configurato come pratica concordata».
Sulla partecipazione dell’Eni all’intesa a causa della sua presenza alla riunione tecnica del 30 e 31 ottobre 1997
58
La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non può validamente considerare accertata la sua partecipazione all’intesa in base alla sua presenza alla riunione tecnica del 30 e 31 ottobre 1997. Infatti, la sua presenza potrebbe spiegarsi con una visita del suo rappresentante ad Amburgo per trattative legittime con la [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, detto rappresentante avrebbe preso le distanze dal contenuto anticoncorrenziale della riunione tecnica in questione.
Esame delle prove
59
Nel punto 145 della decisione controversa, relativo alla riunione tecnica del 30 e 31 ottobre 1997, la [OSCURATO:PERSONA] si fonda su un resoconto «[OSCURATO:PERSONA]» della [OSCURATO:PERSONA], contenente le seguenti indicazioni:
.
«[OSCURATO:PERSONA] min.
√ SCHS, D
...
√ Dea, D
...
√SRS-Tuda, D
...
√ MOL, HU
1.1.
..
√ [OSCURATO:PERSONA], F
1.1.
DM 10,-
DM 120
[OSCURATO:PERSONA]-Bp, F
...
√ [OSCURATO:PERSONA], E
...
√ Agip, I
1.1.
DM 10»
.
60
[OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che da tale resoconto risultava che tutti i partecipanti si erano impegnati ad aumentare i prezzi da 10 a 12 marchi tedeschi (DEM) per kg 100, che la [OSCURATO:PERSONA] e l’Agip intendevano aumentare i prezzi di DEM 10 e che ciò doveva condurre ad un prezzo minimo di DEM 120 per kg 100, almeno per la [OSCURATO:PERSONA].
61
I livelli e le date degli aumenti sono pienamente confermati da due note relative a tale riunione, rinvenute negli uffici della MOL.
62
Nel punto 145 della decisione controversa la [OSCURATO:PERSONA], in base a questi documenti e alle dichiarazioni delle imprese che li spiegavano, ha concluso quanto segue:
«Le società partecipanti hanno concordato una strategia volta ad armonizzare ed aumentare i prezzi. L’appunto [della MOL] riguarda sia le cere di paraffina che i petrolati. Dall’appunto si ricava inoltre che le imprese si sono scambiate informazioni sulla manutenzione degli impianti e sulle rispettive strategie complessive di fissazione dei prezzi».
63
In primo luogo, a questo proposito occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] dichiaravano che la riunione tecnica del 30 e 31 ottobre 1997 aveva un contenuto anticoncorrenziale. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha anche effettuato un’interpretazione dei documenti reperiti dalla [OSCURATO:PERSONA], precisando in particolare che tutti i partecipanti si erano impegnati ad aumentare i prezzi (v. precedente punto 60). Tali dichiarazioni sono state rese, dopo attenta riflessione, da persone che hanno partecipato alle riunioni tecniche, e incriminano anche le imprese a nome delle quali sono state formulate. Pertanto, ai sensi della giurisprudenza richiamata nel precedente punto 47, esse risultano particolarmente attendibili.
64
In secondo luogo, occorre rilevare che il contenuto delle discussioni svoltesi durante la riunione tecnica del 30 e 31 ottobre 1997 è particolarmente ben documentato dalle note della MOL e dal resoconto «[OSCURATO:PERSONA]» della [OSCURATO:PERSONA]. Occorre aggiungere che, come la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato nel punto 215 della decisione controversa, gli appunti della MOL sono stati redatti durante le riunioni dalla persona che vi ha partecipato e il loro contenuto è strutturato e relativamente dettagliato. Perciò, il valore probatorio di tali appunti è molto elevato. Per quanto riguarda i resoconti delle riunioni «[OSCURATO:PERSONA]» della [OSCURATO:PERSONA], si tratta di documenti risalenti all’epoca dei fatti e redatti in tempore non suspecto, ossia poco dopo ciascuna riunione tecnica. La persona che li ha redatti, pur non essendo presente alle riunioni tecniche, si è basata sulle informazioni ottenute da un partecipante. Pertanto, il valore probatorio di tali resoconti è parimenti elevato.
65
Di conseguenza, il Tribunale conclude che l’insieme delle prove prodotte dalla [OSCURATO:PERSONA] nel punto 145 della decisione controversa consente di confermare che i partecipanti hanno effettivamente concordato aumenti dei prezzi delle cere di paraffina in occasione della riunione tecnica del 30 e 31 ottobre 1997.
Sulla presenza dell’Eni alla riunione tecnica del 30 e 31 ottobre 1997 e la questione della sua dissociazione
66
La ricorrente non nega che il suo rappresentante, il sig. DS., abbia partecipato alla riunione tecnica del 30 e 31 ottobre 1997.
67
Tuttavia, essa sostiene che la presenza del sig. DS. a questa riunione tecnica era casuale. Infatti, in seguito a una riunione bilaterale con il rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], cliente dell’Eni, quest’ultimo l’ha invitato a partecipare anche a una riunione organizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] su più vasta scala, con altri produttori europei di paraffina.
68
Inoltre, la ricorrente avrebbe preso le distanze dal contenuto anticoncorrenziale della riunione tecnica in questione. Il sig. DS., non essendo interessato alle questioni collegate ai prezzi praticati e ai quantitativi offerti, non avrebbe partecipato al dibattito, ma sarebbe rimasto sino alla fine della riunione per semplice cortesia nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, sin dall’inizio, egli avrebbe chiarito al suo omologo della [OSCURATO:PERSONA] che né l’Eni né lui stesso erano interessati da riunioni del genere, come si evince dalla sua dichiarazione. Il fatto che la sua dissociazione sia stata recepita dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe dimostrato dalla circostanza che l’Eni non sarebbe stata invitata alle successive riunioni tecniche sino al 21 febbraio 2002. Per di più, l’Eni avrebbe persino revocato la sua adesione all’associazione professionale [OSCURATO:PERSONA] (EWF) il 12 giugno 1998.
69
Secondo la giurisprudenza, per quanto riguarda gli accordi di natura anticoncorrenziale che si manifestano, come nella fattispecie, nel corso di riunioni di imprese concorrenti, sussiste un’infrazione all’articolo 81 CE allorché tali riunioni hanno lo scopo di limitare, impedire o falsare la concorrenza e mirano, in tal modo, ad organizzare artificialmente il funzionamento del mercato. In un caso del genere, è sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] dimostri che l’impresa interessata ha partecipato a riunioni nel corso delle quali sono stati conclusi accordi di natura anticoncorrenziale per provare la partecipazione di detta impresa all’intesa. Quando è stata dimostrata la partecipazione a riunioni di questo tipo, incombe all’impresa dedurre indizi atti a provare che la sua partecipazione a dette riunioni era priva di qualunque spirito anticoncorrenziale, comprovando che essa aveva dichiarato ai suoi concorrenti di partecipare alle riunioni in un’ottica diversa dalla loro (sentenze della [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 29 supra, punto 81, e del 25 gennaio 2007, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C-403/04 P e C-405/04 P, Racc. pag. I-729
, punto 47).
70
La ragione soggiacente a tale regola è che, avendo partecipato a detta riunione senza dissociarsi pubblicamente dal suo contenuto, l’impresa ha dato l’impressione agli altri partecipanti che essa appoggiava il suo risultato e che vi si sarebbe conformata (sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 42 supra, punto 82, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 69 supra, punto 48).
71
Occorre rilevare che sia gli appunti della MOL, sia il resoconto «[OSCURATO:PERSONA]» della [OSCURATO:PERSONA] fanno riferimento all’Eni, in quanto in essi compaiono sia il nome della società Agip, la controllata dell’Eni operante nel settore della produzione delle cere di paraffina, sia la misura dell’aumento dei prezzi programmata dall’Agip (secondo la nota della MOL, DEM 100 per tonnellata, e secondo il resoconto «[OSCURATO:PERSONA]», DEM 10 per kg 100), e la data programmata per l’aumento del prezzo (il 1
o
gennaio 1998). La corrispondenza delle note su questi particolari dimostra senza alcun dubbio che il rappresentante dell’Eni ha annunciato effettivamente la misura e la data di aumento dei prezzi dei suoi prodotti corrispondenti alle cere di paraffina, al pari dei rappresentanti delle altre imprese presenti a questa riunione tecnica. Questa constatazione è ulteriormente corroborata dalla dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale l’interpretazione delle tabelle contenute nei documenti in questione è che tutti i partecipanti si sono impegnati ad aumentare i prezzi da DEM 10 a 12 per kg 100 (v. precedente punto 60).
72
Inoltre, la ricorrente sostiene che il sig. DS. si è limitato a manifestare la sua mancanza di interesse nei confronti dei rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA]. L’indicazione della misura in questione e della data per l’aumento dei prezzi programmato dall’Eni in due note, redatte indipendentemente da due imprese, che riflettono il contenuto delle discussioni svoltesi durante detta riunione tecnica, indica che gli altri partecipanti hanno considerato che l’Eni aderisse agli accordi concorrenziali. Pertanto, l’argomento della ricorrente, secondo il quale essa si è pubblicamente dissociata dal contenuto anticoncorrenziale di questa riunione tecnica, dev’essere respinto.
Conclusione sulla partecipazione della ricorrente all’intesa il 30 e 31 ottobre 1997
73
In base alla precedente analisi, occorre constatare che il 30 e 31 ottobre 1997 la ricorrente ha partecipato a una riunione tecnica il cui contenuto rientrava nella parte principale dell’infrazione, ossia tra gli accordi o pratiche concordate vertenti sulla fissazione dei prezzi, e nello scambio e nella divulgazione di informazioni delicate sul piano commerciale concernenti le cere di paraffina. Oltre alle prove dirette che dimostrano la partecipazione della ricorrente agli accordi concernenti la fissazione dei prezzi delle cere di paraffina, occorre constatare che essa non si è dissociata pubblicamente dal contenuto anticoncorrenziale di detta riunione tecnica. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente dimostrato che la ricorrente aveva partecipato alla prima parte dell’infrazione il 30 e 31 ottobre 1997.
74
Gli altri argomenti addotti dalla ricorrente non possono rimettere in discussione tale constatazione.
75
Per quanto concerne la mancanza di inviti della ricorrente da parte della [OSCURATO:PERSONA] alle successive riunioni tecniche e la revoca della sua adesione all’EWF, basti rilevare che il fatto che l’Eni non sia stata invitata alle successive riunioni tecniche trova corretta corrispondenza nella decisione controversa in sede di determinazione della durata della partecipazione all’infrazione. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a constatare che l’Eni aveva partecipato all’intesa il 30 e 31 ottobre 1997, senza aggiungere un periodo supplementare dopo la riunione tecnica in questione.
76
Lo stesso può dirsi in merito all’argomento della ricorrente, secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] si è sbagliata per quanto concerne la misura dell’aumento dei prezzi da essa effettuato a seguito della riunione tecnica del 30 e 31 ottobre 1997. [OSCURATO:PERSONA] la partecipazione dell’Eni al cartello non è stata considerata accertata per il periodo compreso tra il 1
o
novembre 1997 e il 20 febbraio 2002, gli argomenti riguardanti la misura dell’aumento dei prezzi attuato dell’Eni il 1
o
gennaio 1998 non può inficiare la validità della constatazione della sua partecipazione all’intesa il 30 e 31 ottobre 1997, chiaramente confermata dagli elementi di prova a disposizione della [OSCURATO:PERSONA].
77
Infine, nemmeno gli argomenti della ricorrente relativi all’errato accertamento della sua partecipazione a un accordo continuato o a una pratica concordata continuata in base alla sua presenza alla riunione tecnica del 30 e 31 ottobre 1997 possono essere accolti. Infatti, l’aggettivo «continuato» è utilizzato nell’articolo 1 della decisione controversa a causa dell’accertamento di periodi più ampi di partecipazione all’intesa in base a una presenza regolare alle riunioni tecniche delle imprese in questione. Nel caso dell’Eni, la sua partecipazione a un accordo continuato o a una pratica concordata continuata è considerata accertata per il periodo compreso tra il 21 febbraio 2002 e il 28 aprile 2005. Viceversa, la [OSCURATO:PERSONA] poteva validamente considerare accertata la partecipazione dell’Eni all’intesa, il 30 e 31 ottobre 1997, in base alle prove dirette relative alla riunione tecnica in questione, senza dover raccogliere gli elementi attinenti alla nozione di infrazione continuata.
78
Alla luce del complesso delle precedenti considerazioni, occorre confermare l’accertamento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale la ricorrente ha partecipato all’infrazione il 30 e 31 ottobre 1997.
Sulla partecipazione dell’Eni all’infrazione tra il 21 febbraio 2002 e il 28 aprile 2005
79
La ricorrente riconosce di aver partecipato a dieci riunioni tecniche tra il 21 febbraio 2002 e il 28 aprile 2005. Tuttavia, essa ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non potesse validamente trarre la conclusione, riguardo alla presenza a queste riunioni tecniche, che l’Eni aveva partecipato a un accordo o a una pratica concordata diretti a fissare i prezzi (prima parte) o allo scambio di informazioni delicate (seconda parte).
Sulla mancata partecipazione dell’Eni a un accordo o a una pratica concordata diretti alla fissazione dei prezzi delle cere di paraffina
– Esame delle prove
80
La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non ha provato la sua partecipazione a un accordo o a una pratica concordata diretti alla fissazione dei prezzi delle cere di paraffina.
81
In primo luogo, occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] dispone di prove che dimostrano che, durante le riunioni tecniche, si svolgeva generalmente almeno una discussione sui prezzi.
82
In particolare, secondo la dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] del 12 maggio 2005, le riunioni tecniche davano luogo, in generale, ad un’attività collusiva, poiché in tale contesto venivano discussi aumenti e riduzioni di prezzo e venivano scambiate informazioni sui prezzi lordi e sulle pianificazioni in materia di capacità.
83
Secondo la dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] del 19 maggio 2005, una discussione sui livelli di prezzo delle cere di paraffina applicati dai partecipanti faceva parte delle riunioni tecniche.
84
[OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che tutte le riunioni tecniche vertevano sulla fissazione dei prezzi. Secondo la sua dichiarazione del 14 giugno 2006, almeno sin dal 1999, quando il suo rappresentante, che ha testimoniato, ha iniziato a partecipare alle riunioni tecniche, i prezzi delle cere di paraffina non sono mai stati decisi unilateralmente, ma sono stati sempre stabiliti dai concorrenti in occasione delle riunioni tecniche.
85
Inoltre, le medesime imprese hanno anche affermato, nelle stesse dichiarazioni, che in varie riunioni tecniche i partecipanti si erano effettivamente accordati sui prezzi minimi o sugli aumenti di prezzo, e talora anche sulle misure di aumento.
86
Queste dichiarazioni, alle quali del resto la [OSCURATO:PERSONA] faceva riferimento, in particolare, nei punti 107 e 113 della decisione controversa, sono state rese in base alle testimonianze delle persone che hanno partecipato alle riunioni tecniche, dopo matura riflessione, e incriminano anche le imprese a nome delle quali sono state rese. Inoltre, le dichiarazioni concordano sugli elementi generali della descrizione dell’infrazione, il che ne rafforza ulteriormente l’affidabilità. Pertanto, ai sensi della giurisprudenza richiamata nel precedente punto 47, esse risultano particolarmente attendibili.
87
Inoltre, occorre sottolineare che, nelle dichiarazioni ricordate nei precedenti punti da 82 a 84, nonché in altre dichiarazioni alle quali fanno rinvio i punti 107, 109, 111 e 113 della decisione controversa e delle quali la [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto estratti in risposta al quesito scritto del Tribunale, si è fatto riferimento alla presenza dell’Eni alle riunioni tecniche in questione e alla partecipazione del suo rappresentante alle discussioni svoltesi in tali occasioni.
88
La ricorrente sostiene tuttavia che la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto, nella dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] del 14 giugno 2006, del passo secondo il quale «per quanto concerne i prezzi concordati durante la riunione tecnica, [il sig. S.] non sa[peva] se Eni e [OSCURATO:PERSONA], che hanno svolto un ruolo piuttosto passivo durante le riunioni tecniche, [avessero] accettato la data e l’importo convenuti per l’aumento dei prezzi». La ricorrente deduce da ciò che non esistono prove del fatto che essa abbia rispettato gli accordi in materia di prezzi stabiliti nel corso delle riunioni tecniche.
89
È giocoforza osservare che, nella stessa dichiarazione, la [OSCURATO:PERSONA] menziona anche l’Eni tra le imprese che si sono messe d’accordo sugli aumenti di prezzo e sui prezzi minimi. Questa dichiarazione precisa che la MOL, la [OSCURATO:PERSONA] e l’Eni non hanno inviato lettere per gli aumenti di prezzo ai clienti in seguito alle riunioni tecniche, ma piuttosto hanno comunicato oralmente gli aumenti di prezzo.
90
Di conseguenza, questa dichiarazione fa parte del complesso di prove che dimostrano la partecipazione dell’Eni all’intesa e, in particolare, agli accordi o pratiche concordate concernenti la fissazione dei prezzi delle cere di paraffina. Infatti, l’incertezza del sig. S. della [OSCURATO:PERSONA] in merito alle modalità di esecuzione degli accordi da parte dell’Eni non può privare del loro valore probatorio le altre affermazioni che concernono specificamente la partecipazione dell’Eni a siffatti accordi o pratiche concordate.
91
In secondo luogo, è giocoforza constatare che le dichiarazioni menzionate nei precedenti punti da 82 a 84 sono corroborate da numerose note manoscritte contemporanee alle riunioni tecniche, rinvenute dalla [OSCURATO:PERSONA] durante le ispezioni, cui la ricorrente ha avuto accesso durante il procedimento amministrativo, alcune delle quali sono citate in particolare nei punti 165 e 177 della decisione controversa. Per quanto concerne la nota dell’Eni citata nel punto 165 della decisione controversa, si tratta di un documento risalente all’epoca dell’infrazione e che è stato redatto in tempore non suspecto, ossia poco dopo la riunione tecnica cui fa riferimento. Di conseguenza, il suo valore probatorio è molto elevato. La nota della MOL citata nel punto 177 della decisione controversa è una nota manoscritta predisposta durante le riunioni dalla persona che vi assisteva e il suo contenuto è strutturato e relativamente particolareggiato. Pertanto, il suo valore probatorio è molto elevato.
92
In primo luogo, per quanto concerne il contenuto della nota dell’Eni, relativa alla riunione tecnica del 21 e 22 febbraio 2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha citato il brano seguente nel punto 165 della decisione controversa:
«La riunione svolta in un clima di estrema trasparenza ha confermato, pur tenendo conto delle differenze dei singoli mercati e delle differenti strategie produttive e di mercato, la possibilità di incrementi di ricavi in linea con le azioni che abbiamo già avviato. Pertanto continueremo nell’azione in corso di revisione delle forme contrattuali e dei relativi prezzi, azione che naturalmente dovrà coinvolgere il nostro maggior cliente/distributore di paraffine».
93
Secondo la decisione controversa, il contenuto di questa nota dimostra che si sono svolte discussioni sui livelli dei prezzi delle cere di paraffina.
94
Occorre confermare quest’interpretazione. Infatti, la circostanza che la nota dell’Eni citi la revisione dei prezzi come azione da continuare alla luce delle discussioni svoltesi in occasione della riunione indica che i partecipanti si sono scambiati, in tale occasione, informazioni sui prezzi. Del resto, ciò è confermato dalla dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] del 30 marzo 2005, che fa comparire la riunione tecnica in questione nell’elenco intitolato «Prospetto delle riunioni e delle comunicazioni relative ai prezzi».
95
La ricorrente sostiene che la sua nota in questione dimostra proprio che essa ha stabilito la propria strategia commerciale in modo indipendente dalle riunioni tecniche. Infatti, come si ricaverebbe dall’ultima parte del brano riprodotto nel precedente punto 92, ancor prima di aver stabilito il benché minimo contatto con i suoi concorrenti europei essa aveva già deciso di modificare le sue strategie commerciali.
96
Il Tribunale, alla luce del testo del brano in questione, non giudica plausibile quest’interpretazione.
97
Infatti, la conferma da parte dell’Eni della possibilità di continuare a incrementare i suoi ricavi, grazie alla «revisione delle forme contrattuali e dei relativi prezzi» in forza delle informazioni ricevute in occasione della «riunione svolta in un clima di estrema trasparenza» e il cui carattere anticoncorrenziale è stato riconosciuto indipendentemente dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], rivela, senza ragionevoli dubbi, che le informazioni in materia di prezzo ottenute dall’Eni in occasione della riunione tecnica erano utili per essa e potevano influenzare il suo comportamento commerciale.
98
In secondo luogo, occorre esaminare la nota della MOL, citata nel punto 177 della decisione controversa, che fa riferimento alla riunione tecnica del 23 e 24 febbraio 2005 ad Amburgo, alla quale l’Eni era presente.
99
Detta nota riporta quanto segue:
«ExxonMobil
[= 1 aprile]
€ 15/t
[OSCURATO:PERSONA]
prezzo aumentato
[OSCURATO:PERSONA]
[= 12 aprile]
[OSCURATO:PERSONA] di prezzo»
100
[OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che c’erano state una discussione su un aumento dei prezzi nonché una comunicazione da parte sua agli altri partecipanti riguardante il proprio aumento dei prezzi. Sia la [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] hanno qualificato questa riunione come collusiva in dichiarazioni alle quali la decisione controversa fa riferimento.
101
Su questa base occorre concludere che la [OSCURATO:PERSONA] dispone di note manoscritte contemporanee ai fatti contestati e relative agli accordi o alle pratiche concordate concernenti la fissazione dei prezzi delle cere di paraffina, conclusi in occasione delle riunioni tecniche alle quali l’Eni era presente.
– Sulla presenza dell’Eni alle riunioni anticoncorrenziali e sulla mancata dissociazione
102
Secondo la decisione controversa, durante il periodo principale della sua partecipazione all’infrazione, ossia tra il 21 febbraio 2002 e il 28 aprile 2005, la ricorrente era rappresentata dal sig. MO. in undici delle tredici riunioni tecniche svoltesi. La ricorrente ammette la sua presenza a dieci riunioni tecniche, negando però la sua partecipazione a quella del 27 e 28 febbraio 2003 a Monaco di Baviera.
103
Pertanto, è pacifico che la ricorrente ha partecipato a dieci delle tredici riunioni tecniche svoltesi tra il 21 febbraio 2002 e il 28 aprile 2005.
104
Ebbene, secondo la giurisprudenza citata nei precedenti punti 69 e 70, per provare la partecipazione di un’impresa a un’intesa basta che la [OSCURATO:PERSONA] dimostri che essa ha partecipato a riunioni durante le quali sono stati conclusi accordi di natura anticoncorrenziale. Quando viene dimostrata la partecipazione a riunioni siffatte, spetta a tale impresa dedurre indizi atti a dimostrare che la sua partecipazione a dette riunioni fosse priva di qualunque spirito anticoncorrenziale, dimostrando di aver manifestato ai suoi concorrenti che essa partecipava a queste riunioni in un’ottica diversa dalla loro. La ragione soggiacente a tale regola è che, avendo partecipato a detta riunione senza dissociarsi pubblicamente dal suo contenuto, l’impresa ha dato l’impressione agli altri partecipanti che essa appoggiava il suo risultato e che vi si sarebbe conformata.
105
Nel caso di specie, la ricorrente non sostiene tuttavia di essersi pubblicamente dissociata dal contenuto delle riunioni anticoncorrenziali.
106
Occorre sottolineare che la presenza di prove dirette relative all’esistenza di accordi o pratiche concordate in occasione delle riunioni tecniche alle quali la ricorrente ha partecipato, senza dissociarsi dal loro contenuto anticoncorrenziale, è di per sé sufficiente per giudicarla responsabile di un’infrazione all’articolo 81 CE.
107
Ebbene, nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un insieme di prove che dimostrano che, in occasione delle riunioni tecniche alle quali la ricorrente era presente, si sono avuti accordi o pratiche concordate vertenti sulla fissazione dei prezzi, nonché lo scambio e la divulgazione di informazioni delicate sul piano commerciale concernenti le cere di paraffina.
– Sulla presunta assenza di interesse da parte della ricorrente a partecipare ad accordi o a pratiche concordate miranti alla fissazione dei prezzi delle cere di paraffina
108
La ricorrente afferma che essa non aveva nessun interesse a partecipare al cartello. Operando esclusivamente nel mercato italiano delle cere di paraffina, caratterizzato da una domanda ben superiore alla produzione nazionale, essa è sempre riuscita a collocare sul predetto mercato l’insieme della propria produzione. Inoltre, un volume tra il 60 e il 70% della sua produzione sarebbe stato destinato ai suoi principali clienti, il rivenditore SIMP e il trasformatore SER, con i quali i rapporti commerciali, rispettivamente dal 1
o
gennaio 2004 e dal 1
o
gennaio 2005, erano disciplinati con contratti che prevedevano «formule di prezzo collegate all’andamento delle quotazioni desunte da bollettini ufficiali ICIS-LOR», formule che erano basate direttamente o indirettamente sui prezzi medi delle cere di paraffina «[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]» (prezzi [OSCURATO:PERSONA] per prodotti di origine cinese).
109
Pertanto, essa non avrebbe avuto nessun interesse a partecipare a un accordo collusivo con gli altri produttori europei, dato che non avrebbe potuto trarre nessun beneficio dalla fissazione congiunta dei prezzi a livelli elevati, che essa non avrebbe potuto applicare nei fatti. Il principale problema commerciale dell’Eni sarebbe stato collegato alla permeabilità dell’Italia alle importazioni cinesi a basso costo, alla quale l’intesa non avrebbe potuto assolutamente porre rimedio.
110
Inoltre, l’Eni non avrebbe avuto interesse a partecipare a un accordo collusivo diretto all’aumento generalizzato dei prezzi sui mercati nazionali dei membri del cartello, poiché non avrebbe avuto capacità sufficienti per esportare verso gli altri Stati membri. Allo stesso modo, i produttori concorrenti non avrebbero avuto bisogno di concordare con l’Eni un aumento dei propri prezzi di vendita in Italia, dato che il mercato italiano necessitava delle cere di paraffina provenienti dall’estero.
111
A questo proposito basti rilevare che, secondo la giurisprudenza, è ininfluente, per quanto concerne l’esistenza dell’infrazione, che la conclusione dell’accordo o il perseguimento della pratica concordata siano stati o meno nell’interesse commerciale delle imprese coinvolte. Un siffatto argomento della ricorrente non può indurre il Tribunale a imporre obblighi più rigorosi nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] riguardo alle prove da produrre. Infatti, quando la [OSCURATO:PERSONA] è riuscita a raccogliere prove documentali a sostegno dell’asserita infrazione e dette prove, unitamente alle dichiarazioni delle imprese, appaiono sufficienti a dimostrare l’esistenza di un accordo di natura anticoncorrenziale, come nel caso di specie, non è necessario esaminare la questione riguardante l’esistenza, in capo all’impresa messa in questione, di un interesse commerciale a detto accordo (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 69 supra, punti da 44 a 46).
112
Inoltre, l’argomento della ricorrente non è per nulla plausibile posto che essa ha partecipato regolarmente, per un periodo di più di tre anni, alle riunioni tecniche il cui contenuto anticoncorrenziale era riconosciuto indipendentemente da quattro imprese partecipanti al cartello. La ricorrente non spiega come un operatore ragionevole potesse essere indotto a partecipare alle pratiche illecite, rischiando così l’imposizione di un’ammenda significativa, in mancanza della prospettiva di trarre benefici dagli accordi in questione.
113
Inoltre, la tesi della ricorrente consistente nell’invocare la sua mancanza di interesse alla partecipazione all’intesa è direttamente confutato dalla sua nota relativa alla riunione tecnica del 21 e 22 febbraio 2002, citata nel precedente punto 92, da cui si ricava che essa, alla luce delle discussioni svoltesi in occasione della riunione tecnica in questione, si aspettava di poter incrementare i suoi ricavi grazie a «revisioni» dei prezzi.
114
Di conseguenza, quest’argomento dev’essere respinto.
– Sulla spiegazione alternativa fornita dalla ricorrente
115
La ricorrente sostiene che la sua partecipazione alle riunioni tecniche era giustificata unicamente dalla sua decisione strategica di uscire dal suo isolamento internazionale e di stringere rapporti con i principali operatori europei, riprendendo i contatti con l’EWF, nonché dal suo interesse per le questioni di natura tecnica relative segnatamente alle caratteristiche dei prodotti di paraffina.
116
Occorre sottolineare che, in base alla giurisprudenza citata nel precedente punto 41, nel caso in cui la [OSCURATO:PERSONA] si sia basata su prove documentali, le imprese interessate sono tenute non semplicemente a presentare un’alternativa plausibile alla tesi della [OSCURATO:PERSONA], ma anche a sollevare l’insufficienza delle prove prese in considerazione nella decisione controversa per dimostrare l’esistenza dell’infrazione.
117
Ebbene, la ricorrente non deduce nessun argomento diretto a confutare l’esattezza e la rilevanza delle dichiarazioni di imprese e delle note manoscritte contemporanee ai fatti contestati raccolte dalla [OSCURATO:PERSONA], sulle quali è stata basata la conclusione concernente la partecipazione dell’Eni agli accordi o alle pratiche concordate dirette alla fissazione dei prezzi delle cere di paraffina.
118
Di conseguenza, la mera affermazione che l’interesse della ricorrente a partecipare alle riunioni tecniche fosse giustificato unicamente dal suo desiderio di stabilire contatti internazionali e di seguire discussioni di ordine tecnico non è tale da dimostrare l’illegittimità della decisione controversa.
119
Peraltro, la ricorrente non spiega assolutamente per quale ragione il suo rappresentante non abbia abbandonato le riunioni tecniche quando, dopo le discussioni di carattere tecnico, è stato affrontato il contenuto anticoncorrenziale.
120
Inoltre, la nota dell’Eni relativa alla riunione tecnica del 21 e 22 febbraio 2002 (v. punti 92 e seguenti e precedente punto 113) rivela senza ragionevole dubbio che essa ha preso in considerazione, all’atto di rivedere i suoi prezzi e al fine di incrementare i suoi ricavi, il contenuto anticoncorrenziale di detta riunione tecnica. Quest’elemento confuta di per sé l’affermazione secondo la quale la sola ragione della sua presenza sia stato il suo interesse alle discussioni di ordine tecnico relative alle cere di paraffina.
121
Pertanto, occorre respingere quest’argomento della ricorrente.
– Sulla presunta mancanza di un incontro di volontà
122
La ricorrente sostiene che essa non può essere considerata responsabile di un accordo diretto alla fissazione dei prezzi in mancanza di un incontro di volontà con gli altri membri del cartello.
123
Il suo rappresentante, il sig. MO., sarebbe stato perfettamente consapevole dell’impossibilità, per l’Eni, di aumentare i propri prezzi nel senso auspicato dagli altri partecipanti all’intesa, a causa delle pressioni concorrenziali dei prodotti cinesi e del fatto che il 60/70% delle vendite della ricorrente era destinato a due acquirenti (SIMP e SER), nei confronti dei quali i prezzi erano stabiliti con riferimento alle quotazioni internazionali pubblicate nei bollettini
ICIS-LOR
. Gli aumenti non sarebbero stati nemmeno applicabili ai pochi clienti finali serviti direttamente dall’Eni a causa della possibilità, per questi ultimi, di rifornirsi presso la SIMP.
124
In primo luogo, a questo riguardo occorre sottolineare che, secondo la dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] del 14 giugno 2006, la pressione concorrenziale dei produttori cinesi costituiva una preoccupazione per tutti i partecipanti all’intesa, e una delle ragioni della fissazione dei prezzi minimi e dei piccoli aumenti di prezzo era di contrastare l’effetto di tale pressione. Pertanto, ciò non rappresentava una preoccupazione per la sola ricorrente, circostanza che avrebbe costituito un ostacolo alla formazione di una volontà comune, ma piuttosto uno sviluppo del mercato che interessava tutti i partecipanti e che poteva favorire un loro ravvicinamento.
125
Inoltre, secondo le affermazioni della ricorrente, essa copriva solo il 60/65% delle vendite in Italia, ivi comprese le cere di paraffina da essa prodotte e poi rivendute o trasformate dalla SIMP e dalla SER. Secondo le sue stesse indicazioni, tra il 2002 e il 2004 tra il 18 e il 33% delle cere di paraffina vendute in Italia provenivano da produttori stabiliti in altri paesi membri dell’Unione. Peraltro, le vendite dirette dell’Eni ai clienti italiani diversi dalla SER e dalla SIMP erano parimenti significative, essendo equivalenti al 20/22% del mercato italiano.
126
Di conseguenza, per quanto concerne le vendite dirette ai clienti finali italiani, la ricorrente era in concorrenza non solo con la SIMP, la SER o i produttori cinesi, ma anche con gli altri produttori stabiliti nell’Unione. Ebbene, la quasi totalità degli importanti produttori europei partecipava al cartello. Infatti, come afferma la [OSCURATO:PERSONA] nei punti 67 e 68 della decisione controversa, i membri dell’intesa controllavano circa il 75% del mercato delle cere di paraffina del SEE, mentre il resto del mercato era coperto in larga misura dalle importazioni di origine cinese.
127
Occorre parimenti rilevare che, in udienza, l’Eni ha affermato che essa non partecipava a una ripartizione dei mercati geografici nell’ambito dell’intesa, poiché «gli altri produttori europei» vendevano in Italia. In questo modo, l’Eni ha ammesso indirettamente che gli altri membri dell’intesa effettuavano vendite in Italia. Occorre ricordare a questo proposito che i membri dell’intesa dominavano la produzione nel SEE e che tra il 18 e il 33% delle cere di paraffina vendute in Italia provenivano da produttori europei.
128
L’Eni doveva quantomeno aspettarsi che la domanda italiana di cere di paraffina che essa non poteva soddisfare sarebbe stata soddisfatta dagli altri membri del cartello, per cui esisteva un rapporto di concorrenza tra lei e questi ultimi. Per di più, è chiaro che, tramite il loro comportamento coordinato, i membri dell’intesa avevano un’influenza decisiva sul livello dei prezzi delle cere di paraffina nel SEE, a causa dell’importanza della loro quota combinata di mercato. Alla luce di ciò, la ricorrente non può validamente negare i possibili vantaggi che essa poteva aspettarsi da una partecipazione all’intesa.
129
Parimenti, non può essere accolta la tesi della ricorrente concernente la pressione concorrenziale della SIMP. Dato che il 75% delle vendite di cere di paraffina nel SEE e la grandissima maggioranza della produzione erano coperte dall’intesa, l’aumento generale dei prezzi delle cere di paraffina nel SEE a causa del cartello poteva incidere sui prezzi ai quali la SIMP poteva procurarsi dette cere presso produttori diversi dalla ricorrente, ciò che poteva incidere, a sua volta, sui prezzi praticati dalla SIMP nei confronti dei suoi clienti. Pertanto, la ricorrente poteva logicamente aspettarsi che un aumento generale del livello dei prezzi delle cere di paraffina a causa dell’intesa sarebbe potuto risultarle benefico.
130
Infine, occorre rilevare che l’indicizzazione dei prezzi della ricorrente nei confronti della SIMP in base alle quotazioni dipendenti dai prezzi medi delle cere di paraffina «[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]» è iniziata solo il 1
o
gennaio 2004. Inoltre, l’indicizzazione dei prezzi della ricorrente nei confronti della SER, basata sul «miglior prezzo praticato dal miglior distributore», è iniziata il 1
o
gennaio 2005. Se ne deduce che la ricorrente sopravvaluta largamente i vincoli commerciali risultanti dai suoi accordi con la SIMP e con la SER. Infatti, questi ultimi erano presenti simultaneamente solo durante gli ultimi mesi della partecipazione della ricorrente all’infrazione, tra il 1
o
gennaio e il 28 aprile 2005. Per di più, dato che l’intesa ha coperto la grandissima maggioranza della produzione delle cere di paraffina nel SEE, e il 75% delle vendite, è plausibile pensare che essa aveva ripercussioni sul livello generale dei prezzi (compreso il caso delle «migliori offerte») e pertanto sui prezzi praticati dalla ricorrente derivanti dalla ricordata indicizzazione.
131
Di conseguenza, gli argomenti della ricorrente non possono risultare convincenti.
132
In secondo luogo e comunque, occorre ricordare che gli argomenti concernenti la mancanza di un interesse a partecipare all’intesa, ivi compresi quelli incentrati sulla mancanza di una volontà di concludere accordi illeciti tenuto conto della presunta impossibilità pratica di agire in conformità con questi ultimi, non possono giustificare il fatto che il Tribunale pretenda prove dalla [OSCURATO:PERSONA] oltre quelle sufficienti a dimostrare la partecipazione all’intesa in base alla giurisprudenza citata nei precedenti punti da 30 a 50, 69 e 70. Ebbene, nel caso di specie appare evidente che la [OSCURATO:PERSONA] ha raccolto prove sufficienti per giustificare la sua conclusione relativa alla partecipazione della ricorrente alla prima parte dell’infrazione, per il periodo compreso tra il 21 febbraio 2002 e il 28 aprile 2005, e in particolare agli accordi o alle pratiche concordate miranti alla fissazione dei prezzi delle cere di paraffina.
133
Parimenti occorre ricordare che, in base alla giurisprudenza citata nel precedente punto 27, per dimostrare l’esistenza di un accordo che violi l’articolo 81 CE basta la presenza di una concordanza delle volontà sul principio stesso della restrizione della concorrenza, anche qualora gli elementi specifici della progettata restrizione siano ancora oggetto di negoziati. Di conseguenza, gli argomenti della ricorrente ricavati dalla presunta impossibilità nella quale essa si trovava di dare esecuzione agli aumenti di prezzo decisi in occasione delle riunioni tecniche non sono rilevanti, una volta che la concordanza delle volontà sul principio stesso della fissazione o dell’allineamento dei prezzi, se non dell’esercizio di un’influenza artificiosa sul loro livello, basta per constatare una concordanza delle volontà dei partecipanti, ai sensi della citata giurisprudenza. Orbene, la ricorrente non deduce nessun argomento specifico per confutare le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] secondo le quali lo scopo delle riunioni tecniche era la fissazione dei prezzi.
134
Di conseguenza, occorre respingere l’argomento della ricorrente ricavato dalla sua mancanza di una volontà di concludere accordi diretti alla fissazione dei prezzi delle cere di paraffina.
– Sulla presunta mancata partecipazione a una pratica concordata
135
La ricorrente ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non potesse validamente dimostrare che essa aveva partecipato a una pratica concordata mirante alla fissazione dei prezzi delle cere di paraffina.
136
In primo luogo, occorre ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] dispone di prove dirette, consistenti in dichiarazioni di imprese che hanno partecipato all’intesa e in note manoscritte da cui si ricava che le riunioni tecniche, alle quali la ricorrente era presente, davano luogo ad accordi o a pratiche concordate concernenti la fissazione dei prezzi delle cere di paraffina.
137
Inoltre, da questi elementi di prova si evince che i partecipanti si sono regolarmente scambiati informazioni sui loro prezzi e sugli aumenti previsti in occasione di riunioni tecniche per più di dodici anni, ivi compreso il periodo di partecipazione dell’Eni. La ricorrente non ha fornito nessuna spiegazione coerente riguardo a tali attività che possa rimettere in causa l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui siffatte pratiche avevano come ragion d’essere, in particolare, la fissazione di prezzi. Al contrario, il lungo periodo durante il quale le riunioni si sono sistematicamente tenute costituisce di per sé un indizio che tende a dimostrare che i partecipanti avevano l’obiettivo di armonizzare le loro politiche in materia di prezzi, sostituendo scientemente una cooperazione tra loro ai rischi del mercato.
138
In secondo luogo, la ricorrente ritiene nondimeno di aver fornito, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la prova che le sue strategie in materia di prezzi erano indipendenti dalle scelte operate durante le riunioni tecniche. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto validamente affermare, nel punto 298 della decisione controversa, che l’Eni «[aveva] tenuto conto delle informazioni ricevute riguardo al comportamento dei concorrenti sul mercato per poi adattare la propria strategia adottando misure concrete di attuazione».
139
A questo proposito, la ricorrente produce una tabella concernente l’evoluzione dei prezzi delle sue vendite alla SIMP per quanto concerne la paraffina «133», tra il 2002 e il 2005. Essa ne deduce che non esiste nessuna sincronia tra i prezzi fissati in occasione delle riunioni tecniche e i cambiamenti di prezzo da essa praticati e che l’aumento dei suoi prezzi, da EUR 542 il 1
o
gennaio 2002 a EUR 588 il 1
o
aprile 2005, è inferiore all’inflazione e non può essere il risultato dell’esecuzione di un accordo collusivo diretto alla fissazione dei prezzi. Per di più, a partire dal 1
o
gennaio 2004 essa avrebbe fissato i suoi prezzi di vendita alla SIMP facendo riferimento «alla media delle quotazioni medie mensili della paraffina “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]”, riportata nel bollettino
ICIS-LOR
nel mese precedente». Successivamente, un sistema identico sarebbe stato applicato alle vendite alla SER. Di conseguenza, la presunta pratica concordata non avrebbe potuto concernere la quota assolutamente preponderante (tra il 60 e il 70%) della sua produzione, che costituiva oggetto di accordi con le società SIMP e SER.
140
In primo luogo, occorre osservare che la tabella fornita dalla ricorrente è una presentazione molto selettiva dell’evoluzione dei suoi prezzi. Infatti, essa contiene informazioni solo sulla paraffina «133», uno dei numerosi tipi di cere di paraffina venduti dall’Eni. Per di più, si tratta dei prezzi applicati nei confronti della SIMP, una società che, secondo la stessa ricorrente, possedeva un potere d’acquisto significativo e, dunque, la capacità di ottenere condizioni di acquisto vantaggiose presso l’Eni. La tabella non contiene nessuna indicazione per quanto concerne l’evoluzione dei prezzi dell’Eni nei confronti dei suoi clienti finali, logicamente i più esposti alle manipolazioni dei prezzi risultanti dal cartello.
141
In secondo luogo, la ricorrente non può validamente opporre alla [OSCURATO:PERSONA] che non esista correlazione tra le informazioni disponibili sulle riunioni tecniche e la tabella contenuta nel ricorso.
142
Infatti, da molte delle dichiarazioni prima citate risulta che, generalmente, gli aumenti di prezzo concordati durante le riunioni tecniche non potevano essere interamente applicati ai clienti. [OSCURATO:PERSONA] dichiara che era possibile attuare circa i due terzi degli aumenti concordati. Inoltre, dal fascicolo emergono vari indizi nel senso che spesso i partecipanti non potevano per nulla applicare l’aumento concordato.
143
Ad ogni modo, occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza richiamata nel precedente punto 42, gli elementi di prova relativi alle intese sono di regola frammentari e sporadici. Pertanto, dato che la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva di prove dettagliate in merito al contenuto delle discussioni svoltesi durante ciascuna riunione tecnica, la ricorrente non può trarre nessun valido argomento dalla presunta assenza di corrispondenza tra l’evoluzione dei suoi prezzi di vendita della paraffina «133» alla SIMP e il contenuto parziale delle riunioni tecniche ricostruibile dalla [OSCURATO:PERSONA], tanto più che i prezzi dei diversi prodotti delle cere di paraffina variavano e i clienti cercavano logicamente di resistere agli aumenti.
144
In terzo luogo, secondo la giurisprudenza, il fatto che le imprese abbiano effettivamente annunciato gli aumenti di prezzo concordati e che i prezzi così annunciati abbiano costituito una base di fissazione dei prezzi dei singoli atti negoziali è sufficiente, di per sé, per constatare che l’accordo collusivo in materia di prezzi ha avuto tanto per oggetto quanto per effetto una grave restrizione della concorrenza (sentenza del Tribunale del 14 maggio 1998, Cascades/[OSCURATO:PERSONA],
T-308/94, Racc. pag. II-925
, punto 194). In tal caso, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta ad esaminare il dettaglio degli argomenti delle parti diretti a dimostrare che gli accordi in questione non hanno avuto l’effetto di aumentare i prezzi oltre quanto sarebbe accaduto in condizioni di concorrenza normali e di rispondervi punto per punto (sentenza Bolloré e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 50 supra, punto 451).
145
Orbene, come emerge dall’analisi delle prove nell’ambito del presente motivo, la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato in misura giuridicamente adeguata che nel caso di specie le pratiche collusive vertevano sulla fissazione dei prezzi delle cere di paraffina, e che il risultato delle riunioni durante le quali erano stati discussi o fissati aumenti di prezzo era stato spesso attuato attraverso la cancellazione dei prezzi nei confronti dei clienti e gli annunci di aumenti, e che i prezzi così annunciati avevano costituito una base per la fissazione dei prezzi dei singoli atti negoziali. Parimenti, quando i partecipanti hanno concordato il mantenimento dei prezzi, tenuto conto delle condizioni del mercato, anche ciò dev’essere considerato parte dell’attuazione dell’infrazione unica, complessa e continuata del caso di specie.
146
Da ciò consegue che la tabella concernente l’evoluzione dei prezzi di vendita alla SIMP della paraffina «133» tra il 2002 e il 2005 e gli argomenti dedotti dalla ricorrente in questo contesto sono irrilevanti.
147
Alla luce di quanto sin qui esposto, occorre concludere che la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente dimostrato che l’Eni aveva partecipato ad accordi o a pratiche concordate aventi ad oggetto la fissazione dei prezzi delle cere di paraffina e respingere la prima parte del secondo motivo.
Sulla mancata partecipazione dell’Eni all’accordo o alla pratica concordata in vista dello scambio di informazioni
148
La ricorrente nega che le informazioni scambiate in occasione delle riunioni tecniche abbiano rivestito per essa un carattere strategico o di ordine concorrenziale. Di conseguenza, contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], essa non ha tenuto conto di queste ultime ed ha determinato il suo comportamento commerciale indipendentemente dalle informazioni scambiate. Ad ogni modo, essa non avrebbe fornito informazioni delicate agli altri partecipanti.
149
A questo proposito il Tribunale ha già giudicato che, in un caso in cui i concorrenti partecipavano a riunioni durante le quali essi scambiavano informazioni vertenti, segnatamente, sui prezzi che essi intendevano vedere applicati sul mercato, un’impresa, con la sua partecipazione a una riunione avente un oggetto anticoncorrenziale, non solo aveva perseguito lo scopo di eliminare anticipatamente l’incertezza relativa al comportamento futuro dei suoi concorrenti, ma aveva dovuto necessariamente tener conto, direttamente o indirettamente, delle informazioni ottenute durante tali riunioni per determinare la politica che essa intendeva seguire sul mercato (sentenze del Tribunale del 24 ottobre 1991, Rhône-Poulenc/[OSCURATO:PERSONA],
T-1/89, Racc. pag. II-867
, punti 122 e 123, e dell’8 luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑52/03, non pubblicata nella Raccolta, punto 276, non annullata su questo punto).
150
Parimenti, secondo la giurisprudenza, si deve presumere, salvo prova contraria, che spetta agli operatori interessati fornire, che le imprese partecipanti alla concertazione e che restano attive sul mercato tengano conto delle informazioni scambiate con i loro concorrenti per determinare il proprio comportamento su tale mercato. Ciò a maggior ragione allorché la concertazione ha luogo su base regolare nel corso di un lungo periodo (sentenza Hüls/[OSCURATO:PERSONA], punto 28 supra, punto 162).
151
Pertanto, il presente argomento dev’essere respinto.
152
Inoltre, la ricorrente pone in rilievo l’elevato grado di trasparenza che contraddistingue in generale il settore delle cere di paraffina. I prezzi medi praticati nei diversi paesi europei sarebbero stati regolarmente pubblicati nel bollettino
ICIS-LOR
. Pertanto, essa non avrebbe avuto interesse a tener conto delle informazioni comunicate in occasione delle riunioni tecniche.
153
Occorre rilevare che il bollettino
ICIS-LOR
del 30 gennaio 2002, allegato al ricorso, contiene la gamma dei prezzi medi di taluni tipi di cere di paraffina, basati sulle informazioni di mercato concernenti lo sviluppo dei prezzi nel gennaio 2002 e qualche vaga previsione concernente l’evoluzione dei prezzi nel futuro; il redattore del bollettino utilizzava il termine «voci».
154
Occorre notare che, in occasione delle riunioni tecniche, i partecipanti hanno spesso comunicato gli aumenti di prezzo che essi intendevano applicare in futuro, produttore per produttore, e non solo la media dell’industria. Inoltre, come si ricava dalle prove raccolte dalla [OSCURATO:PERSONA], i partecipanti si sono anche informati in merito alla data alla quale essi intendevano annunciare i nuovi prezzi ai clienti. Pertanto, le informazioni scambiate in occasione delle riunioni tecniche erano incomparabilmente più particolareggiate e incentrate sul futuro e non sul passato.
155
Di conseguenza, il documento allegato dalla ricorrente non è tale da dimostrare l’inutilità delle informazioni sui prezzi scambiate dai partecipanti in occasione delle riunioni tecniche, né la liceità di tali scambi, e non può inficiare la presunzione concernente la rilevanza, data dalla ricorrente, alle informazioni sui prezzi comunicate in occasione delle riunioni tecniche.
156
Pertanto, quest’argomento dev’essere parimenti respinto.
157
Ad ogni modo, occorre ricordare che la parte principale dell’infrazione contestata alla ricorrente consisteva in «accordi e/o pratiche concordate intesi a fissare i prezzi, a scambiare e divulgare informazioni sensibili sotto il profilo commerciale». Ebbene, la partecipazione della ricorrente ad accordi o a pratiche concordate vertenti sulla fissazione dei prezzi è stata ampiamente dimostrata in sede di analisi della prima parte del presente motivo. Quest’elemento giustificava di per sé la qualifica dell’infrazione in questione come «molto grave» e, di conseguenza, l’ammenda inflitta. Per di più, queste pratiche implicavano anche uno scambio di informazioni commerciali delicate, ossia quelle concernenti i prezzi delle cere di paraffina. Di conseguenza, gli argomenti dedotti nell’ambito della presente parte non possono rimettere in discussione la legittimità della decisione controversa.
158
In considerazione di quanto sin qui esposto, occorre confermare l’accertamento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale la ricorrente ha partecipato alla parte principale dell’infrazione tra il 21 febbraio 2002 e il 28 aprile 2005 e, di conseguenza, respingere il secondo motivo.
2.
Sui motivi sollevati riguardo al calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente
159
Con il secondo gruppo di motivi, la ricorrente presenta censure e argomenti che mettono in discussione sia la legalità del calcolo dell’importo dell’ammenda inflittale che l’adeguatezza di detta ammenda. Difatti, detti argomenti e censure mirano per la maggior parte, senza una chiara distinzione, tanto all’annullamento parziale della decisione controversa quanto alla sua riforma nell’ambito dell’esercizio, da parte del Tribunale, della sua competenza estesa al merito.
160
Secondo la giurisprudenza, il controllo di legittimità delle decisioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] è integrato dalla competenza estesa al merito, riconosciuta al giudice dell’Unione dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, conformemente all’articolo 229 CE. Tale competenza autorizza il giudice, al di là del mero controllo di legalità della sanzione, a sostituire la sua valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’importo dell’ammenda o della penalità di mora irrogata. Il controllo previsto dai trattati implica dunque, conformemente ai precetti derivanti dal principio della tutela giurisdizionale effettiva di cui all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che il giudice dell’Unione eserciti un controllo tanto in diritto quanto in fatto e che esso disponga del potere di valutare le prove, di annullare la decisione controversa e di modificare l’ammontare delle ammende (v., in tal senso, sentenza della Corte dell’8 febbraio 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C-3/06 P, Racc. pag. I-1331
, punti da 60 a 62, e sentenza del Tribunale del 21 ottobre 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T-368/00, Racc. pag. II-4491
, punto 181).
161
Pertanto spetta al Tribunale, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, valutare, alla data in cui esso adotta la propria decisione, se al ricorrente sia stata inflitta un’ammenda il cui importo rifletta correttamente la gravità e la durata dell’infrazione di cui trattasi, di modo che detta ammenda risulti proporzionata secondo i criteri di cui all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 (v., in tal senso, sentenze del Tribunale dell’11 marzo 1999, Aristrain/[OSCURATO:PERSONA],
T-156/94, Racc. pag. II-645
, punti da 584 a 586, e del 9 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T-220/00, Racc. pag. II-2473
, punto 93).
162
Occorre tuttavia sottolineare che l’esercizio della competenza estesa al merito non equivale ad un controllo d’ufficio e ricordare che il procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione è di tipo contraddittorio.
Sul terzo motivo, relativo alla fissazione errata al 17% del coefficiente a titolo della gravità dell’infrazione e dell’importo supplementare detto
«biglietto d’ingresso
»
163
Nella decisione controversa, sotto il titolo «Conclusioni sulla gravità», la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato, in particolare, quanto segue:
«(…)
(651)
Per quanto riguarda l’estensione geografica, l’infrazione ha interessato la totalità del SEE, in quanto le imprese coinvolte hanno venduto [cere di paraffina] in tutti i paesi del SEE (...).
(653)
Considerate le circostanze specifiche del presente caso, tenendo conto dei criteri illustrati in precedenza in merito alla natura dell’infrazione e alla sua estensione geografica, la percentuale del valore delle vendite da prendere in considerazione per ENI e H&R/[OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere pari al 17%. È stato stabilito che per ExxonMobil, MOL, [OSCURATO:PERSONA], RWE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’infrazione unica e continuata è consistita, in aggiunta, nella ripartizione di mercati e/o di clienti. La ripartizione di mercati e clienti è anch’essa, per sua stessa natura, fra le più gravi restrizioni della concorrenza, dal momento che tali pratiche comportano la riduzione o l’eliminazione della concorrenza in determinati mercati o per determinati clienti (…). Alla luce di tale fattore aggiuntivo di gravità, la percentuale del valore delle vendite da prendere in considerazione per ExxonMobil, MOL, [OSCURATO:PERSONA], RWE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere pari al 18%».
164
La ricorrente critica il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia tenuto presente un coefficiente del 17% da applicare a titolo della gravità dell’infrazione ai sensi del paragrafo 21 degli orientamenti del 2006 e a titolo dissuasivo ai sensi del paragrafo 25 di detti orientamenti (importo supplementare detto «biglietto d’ingresso»). Infatti, detto coefficiente, nei confronti delle imprese che hanno partecipato non solo alla parte principale dell’infrazione, ma anche alla seconda parte, consistente nella ripartizione di mercati e clienti, sarebbe solo del 18%. La differente gravità non sarebbe proporzionalmente riflessa da una differenza di un unico punto percentuale. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato l’articolo 81 CE, l’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003, il principio della parità di trattamento, gli orientamenti del 2006 e l’obbligo di motivazione ad essa incombente. Su questa base, la ricorrente chiede al Tribunale di ridurre detto coefficiente a un livello inferiore al 17%.
165
Secondo la giurisprudenza, dall’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali si ricava che l’intensità delle pene non dev’essere sproporzionata rispetto all’infrazione perseguita e che, in forza dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, per determinare l’importo dell’ammenda occorre prendere in considerazione la gravità dell’infrazione e la durata di quest’ultima. I principi di proporzionalità e adeguatezza della pena all’infrazione prevedono anche che l’importo dell’ammenda inflitta debba essere proporzionato alla gravità e alla durata dell’infrazione (v., in tal senso, sentenze del Tribunale del 12 luglio 2001, Tate & Lyle e a./[OSCURATO:PERSONA],
T-202/98, T-204/98 e T-207/98, Racc. pag. II-2035
, punto 106, e del 27 settembre 2006, Jungbunzlauer/[OSCURATO:PERSONA],
T-43/02, Racc. pag. II-3435
, punto 226).
166
In particolare, il principio di proporzionalità implica che la [OSCURATO:PERSONA] deve fissare l’ammenda in modo proporzionato rispetto agli elementi presi in considerazione ai fini della valutazione della gravità dell’infrazione e che essa deve applicare al riguardo tali elementi in maniera coerente e obiettivamente giustificata (sentenze del Tribunale Jungbunzlauer/[OSCURATO:PERSONA], punto 165 supra, punti da 226 a 228, e del 28 aprile 2010, Amann & [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T-446/05, Racc. pag. II-1255
, punto 171).
167
Inoltre, in sede di determinazione dell’importo dell’ammenda, devono essere presi in considerazione elementi obiettivi come il contenuto e la durata dei comportamenti anticoncorrenziali, il loro numero e la loro intensità, l’estensione del mercato interessato e il deterioramento subito dall’ordine pubblico economico. L’analisi deve considerare altresì l’importanza relativa e la quota di mercato delle imprese responsabili, nonché un’eventuale recidiva. Per esigenze di trasparenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato gli orientamenti del 2006, dove essa indica a che titolo prenderà in considerazione questa o quella circostanza dell’infrazione e le conseguenze che potranno esserne ricavate in merito all’importo dell’ammenda (v., in tal senso, sentenza della Corte dell’8 dicembre 2011, Chalkor/[OSCURATO:PERSONA],
C-386/10 P, Racc. pag. I-13085
, punti da 57 a 59).
168
In primo luogo, per quanto concerne il caso di specie, occorre rilevare, come indicato nel paragrafo 23 degli orientamenti del 2006, che gli accordi e le pratiche concordate dirette alla fissazione dei prezzi, compresi, come nel caso di specie, nella parte principale dell’infrazione, rientrano, per la loro stessa natura, tra le violazioni più gravi delle norme in materia di concorrenza. Di conseguenza, secondo i paragrafi 21 e 23 di detti orientamenti, il coefficiente che riflette la gravità dell’infrazione dev’essere fissato nella parte superiore di una scala compresa tra lo 0 e il 30%. Per di più, nel caso di specie, gli accordi e le pratiche concordate dirette alla fissazione dei prezzi riguardavano l’insieme dei paesi del SEE, circostanza parimenti rilevante ai sensi del paragrafo 22 degli orientamenti del 2006 (punti 651 e 653 della decisione).
169
Alla luce di questi elementi, la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato né l’articolo 81 CE, né l’articolo 23 del regolamento n. 1/2003, né gli orientamenti del 2006 adottando un coefficiente del 17% a titolo della gravità dell’infrazione per quanto concerne la parte principale della medesima, consistente «in accordi e/o pratiche concordate intesi a fissare i prezzi [e] a scambiare e divulgare informazioni sensibili sotto il profilo commerciale» riguardanti le cere di paraffina. Lo stesso dicasi per quanto concerne la fissazione dell’importo da aggiungere a titolo dissuasivo ai sensi del paragrafo 25 degli orientamenti del 2006, detto «biglietto d’ingresso». Per di più, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato i nessi tra i fattori rilevanti presi in considerazione a titolo della gravità dell’infrazione e il coefficiente adottato, di modo che ha rispettato l’obbligo di motivazione ad essa incombente.
170
Occorre aggiungere che la fissazione del coefficiente in questione come pari al 17% è giustificata parimenti alla luce dei criteri di valutazione adottati dalla giurisprudenza citata nel precedente punto 167. Di conseguenza, il Tribunale giudica che detto coefficiente è proporzionato alla gravità dell’infrazione commessa dalla ricorrente, in altri termini che esso riflette la gravità dell’infrazione in modo appropriato.
171
In secondo luogo, occorre esaminare gli argomenti della ricorrente secondo i quali la differenza tra i coefficienti adottati per la parte principale dell’infrazione, da un lato, e per l’insieme delle parti prima e seconda, dall’altro, pari a un punto percentuale, non riflette la differente gravità che consiste nell’aggiunta della partecipazione a una ripartizione dei clienti e dei mercati.
172
La ricorrente sostiene che, secondo gli orientamenti del 2006, la ripartizione dei mercati e dei clienti fa parte ugualmente delle restrizioni più gravi della concorrenza, di modo che è sproporzionato aver adottato solo l’1% del valore delle vendite a titolo di gravità e di «biglietto d’ingresso», laddove questi coefficienti per la parte principale dell’infrazione erano pari al 17%.
173
A questo proposito occorre sottolineare che, come si evince dai punti 240 e 248 della decisione controversa, gli accordi consistenti nella ripartizione dei mercati o della clientela erano sporadici in occasione delle riunioni tecniche rispetto agli accordi o alle pratiche concordate diretti alla fissazione dei prezzi delle cere di paraffina. Per di più, secondo le dichiarazioni indipendenti di imprese che hanno parimenti partecipato all’intesa (v. punti da 82 a 84 supra), una discussione sui livelli di prezzo applicati dai partecipanti faceva sempre parte delle riunioni tecniche, riunioni che riguardavano generalmente la determinazione dei prezzi.
174
Inoltre, secondo il punto 267 della decisione controversa, lo scopo illegale e punito perseguito dai partecipanti all’infrazione unica e continuata nel caso di specie consisteva nel ridurre o nell’eliminare la pressione concorrenziale allo scopo ultimo di realizzare migliori utili e, in definitiva, di stabilizzare, se non addirittura aumentare, tali utili. Certamente, la seconda parte dell’infrazione poteva aggravare gli effetti nocivi di quest’ultima nei confronti dei clienti e dei mercati colpiti. Tuttavia, essa non mirava a uno scopo anticoncorrenziale chiaramente distinguibile da quello proprio della parte principale dell’infrazione, posto che erano interessati gli stessi prodotti e lo stesso mercato geografico e che, in ultima analisi, la ripartizione dei mercati e dei clienti era parimenti funzionale allo scopo consistente nel raggiungere livelli di prezzo sovraconcorrenziali, proprio come le pratiche dirette alla fissazione dei prezzi.
175
Su questa base, il Tribunale giudica che il coefficiente del 17% adottato per le imprese partecipanti alla parte principale dell’infrazione non è sproporzionato rispetto a quello adottato per le imprese che hanno partecipato inoltre alla seconda parte dell’infrazione.
176
La ricorrente fa riferimento anche alla sentenza del Tribunale dell’11 dicembre 2003, Adriatica di Navigazione/[OSCURATO:PERSONA] (
T-61/99, Racc. pag. II-5349
). Essa sottolinea che, come nel caso di specie, in detto caso la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato l’esistenza di «un’unica e continua infrazione». Il Tribunale avrebbe constatato che la [OSCURATO:PERSONA] non può sanzionare allo stesso modo le imprese che hanno partecipato, in realtà, a due infrazioni e quelle che hanno partecipato soltanto ad una di esse, in violazione del principio di proporzionalità.
177
È giocoforza constatare che, nella sentenza Adriatica di Navigazione/[OSCURATO:PERSONA], citata nel precedente punto 176 (punti da 188 a 190), il Tribunale ha censurato la constatazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale le due distinte intese concernenti, da un lato, le linee di traghetti dal nord e, dall’altro, le linee di traghetti dal sud, tra la Grecia e l’Italia, costituivano un’unica infrazione. In seguito a tale constatazione, esso ha giudicato che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva sanzionare con la stessa severità le compagnie alle quali la decisione controversa imputava le due infrazioni e quelle che, come l’Adriatica di Navigazione, erano state accusate solo di una delle infrazioni.
178
Orbene, nel caso di specie la ricorrente non censura la conclusione della [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale gli accordi o le pratiche concordate vertenti sulla fissazione dei prezzi e sullo scambio e divulgazione di informazioni delicate sul piano commerciale riguardanti le cere di paraffina (parte principale dell’infrazione) e la ripartizione dei clienti o dei mercati nei riguardi delle cere di paraffina (seconda parte dell’infrazione) fanno parte della medesima infrazione unica, complessa e continuata.
179
Ad ogni modo, come rilevato nel precedente punto 172, la ripartizione dei clienti o dei mercati non riguardava uno scopo anticoncorrenziale chiaramente distinguibile da quello della parte principale dell’infrazione. Generalmente, la ripartizione dei mercati e dei clienti serve parimenti allo scopo di raggiungere livelli di prezzo sovraconcorrenziali, al pari delle pratiche dirette alla fissazione dei prezzi. Gli accordi rientranti nelle due parti in questione riguardavano gli stessi prodotti e mercati geografici ed erano raggiunti grazie al medesimo meccanismo basato sulle riunioni tecniche. Peraltro, la fissazione dei prezzi è più facile da porre in esecuzione quando la possibilità per i clienti di rivolgersi ad altri fornitori è ridotta, a causa della ripartizione tra questi ultimi. Inoltre, tutte le imprese partecipanti alla seconda parte dell’infrazione erano parimenti coinvolte nella parte principale dell’infrazione e le due parti dell’infrazione si sono svolte durante lo stesso periodo. Pertanto, è possibile concludere nel senso della complementarità delle due parti (v., in tal senso, sentenza Amann & [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 166 supra, punti da 89 a 92), di modo che la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’unicità dell’infrazione nel caso di specie dev’essere confermata.
180
Di conseguenza, contrariamente al contesto in fatto e in diritto della causa sfociata nella sentenza Adriatica di Navigazione/[OSCURATO:PERSONA], citata nel precedente punto 176, nel caso di specie esiste un’infrazione unica. Per di più, la seconda parte dell’infrazione non aveva un peso equivalente a quello della parte principale dell’infrazione e, del resto, i partecipanti alla seconda parte sono stati puniti più severamente di quelli implicati solo nella parte principale dell’infrazione. Pertanto, occorre respingere l’argomento della ricorrente ricavato da detta sentenza.
181
In terzo luogo, la ricorrente asserisce che esiste una discriminazione manifesta tra le imprese che hanno partecipato all’infrazione. Le due violazioni più gravi dell’articolo 81 CE sarebbero state sanzionate in maniera completamente diversa: nel caso di specie, per quanto concerne la fissazione dei prezzi, con un importo di base e un importo supplementare pari al 17% del valore delle vendite e, per quanto riguarda la ripartizione dei mercati o dei clienti, con un importo di base e un importo supplementare pari a un trascurabile 1% del fatturato di riferimento.
182
Secondo la giurisprudenza, il principio della parità di trattamento è violato solo quando situazioni analoghe vengono trattate in modo differente o situazioni differenti vengono trattate in modo identico, a meno che un siffatto trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenze della Corte del 13 dicembre 1984, Sermide,
106/83, Racc. pag. 4209
, punto 28, e del Tribunale del 4 luglio 2006, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T-304/02, Racc. pag. II-1887
, punto 96).
183
Nel caso di specie, tutti i partecipanti erano in una situazione identica in quanto la loro responsabilità è stata riconosciuta per la parte principale dell’infrazione. Pertanto la [OSCURATO:PERSONA], rispettando il principio della parità di trattamento, ha preso in considerazione, nei confronti di tutti i partecipanti, il 17% del valore delle vendite a titolo della gravità dell’infrazione, così come per il calcolo del «biglietto d’ingresso».
184
Del resto, occorre ricordare che la seconda parte dell’infrazione consisteva in accordi piuttosto sporadici, che coinvolgevano meno partecipanti e, di conseguenza, presentavano una minore rilevanza economica. Inoltre, essa può essere considerata complementare rispetto alla parte principale dell’infrazione. Di conseguenza, si tratta di una situazione oggettivamente diversa rispetto alla parte principale dell’infrazione, di modo che la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato il principio della parità di trattamento non utilizzando un coefficiente pari o vicino a titolo della gravità e del «biglietto d’ingresso» per la parte principale dell’infrazione, da un lato, e per la seconda parte dell’infrazione, considerata isolatamente, dall’altro.
185
Pertanto, la censura relativa alla violazione del principio della parità di trattamento dev’essere parimenti respinta.
186
Ad ogni modo il Tribunale giudica, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, che la presa in considerazione di una quota del 17% del valore delle vendite delle imprese partecipanti unicamente alla parte principale dell’infrazione riflette la gravità dell’infrazione in modo appropriato, come richiesto dall’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 e dalla giurisprudenza citata nel precedente punto 165.
187
In considerazione dei ragionamenti così sviluppati, occorre respingere il terzo motivo.
Sul quinto motivo, relativo all’errore nella mancata considerazione del ruolo marginale dell’Eni nell’intesa e della mancata applicazione degli accordi sui prezzi quale circostanza attenuante
188
La ricorrente ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] le abbia negato erroneamente il godimento della circostanza attenuante collegata al suo ruolo marginale nell’intesa e alla mancata esecuzione degli accordi anticoncorrenziali. [OSCURATO:PERSONA] facendo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato l’articolo 81 CE, l’articolo 23 del regolamento n. 1/2003, gli orientamenti del 2006 nonché il principio della parità di trattamento e l’obbligo di motivazione ad essa incombente. Di conseguenza, la ricorrente chiede al Tribunale di annullare totalmente o parzialmente la decisione controversa nella parte concernente l’importo dell’ammenda inflittale e di ricalcolare l’importo della medesima.
189
In via preliminare occorre ricordare che, ai sensi del paragrafo 29, terzo trattino, degli orientamenti del 2006, l’importo di base dell’ammenda può essere ridotto quando la [OSCURATO:PERSONA] constata l’esistenza di circostanze attenuanti, segnatamente quando l’impresa interessata fornisce la prova che la sua partecipazione all’infrazione è sostanzialmente ridotta e dimostra di conseguenza che, durante il periodo nel corso del quale essa ha aderito agli accordi illeciti, essa si è effettivamente sottratta alla loro applicazione, adottando un comportamento concorrenziale sul mercato. Secondo il medesimo punto, il mero fatto che un’impresa abbia partecipato a un’infrazione per una durata inferiore rispetto alle altre non costituisce una circostanza attenuante, in quanto di tale circostanza si è già tenuto conto nella determinazione dell’importo di base.
190
Le parti concordano sul fatto che, secondo la lettera e l’economia degli orientamenti del 2006, l’applicazione della circostanza attenuante ricavabile dal paragrafo 29, terzo trattino, degli orientamenti del 2006 necessita, oltre alla dimostrazione della «partecipazione sostanzialmente marginale» all’intesa, anche della dimostrazione della «mancata attuazione dell’infrazione»; questi due elementi costituiscono due condizioni cumulative.
191
Inoltre, occorre notare che, ai sensi del paragrafo 3, primo trattino, degli orientamenti del 1998, il «ruolo esclusivamente passivo o emulativo» di un’impresa nella realizzazione dell’infrazione poteva costituire una circostanza attenuante. Le parti condividono l’opinione secondo la quale la nozione di «partecipazione sostanzialmente ridotta», contenuta negli orientamenti del 2006, dev’essere interpretata in modo analogo a quella del «ruolo esclusivamente passivo», contenuta negli orientamenti del 1998.
Sul ruolo passivo o marginale dell’Eni nell’intesa
– Sulla fondatezza della decisione controversa
192
Nel punto 690 nella decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto gli argomenti dedotti dalla ricorrente al fine di dimostrare il suo ruolo marginale nell’intesa, ritenendo che per il periodo durante il quale l’Eni aveva partecipato all’intesa il suo comportamento non era stato diverso da quello degli altri membri, fatta eccezione per la [OSCURATO:PERSONA]. Quanto a quest’ultima, secondo i punti 685 e 686 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che essa aveva svolto un ruolo di capofila ed ha aumentato l’importo di base ad essa applicabile in misura pari al 50%, a titolo di detta circostanza aggravante.
193
Secondo la ricorrente, dal fascicolo amministrativo si ricava che, durante le riunioni tecniche, il suo ruolo era marginale. Tuttavia, in violazione del principio della parità di trattamento, la [OSCURATO:PERSONA] l’avrebbe trattata come tutti gli altri partecipanti.
194
Secondo la giurisprudenza, quando un’infrazione è stata commessa da più imprese, occorre esaminare la gravità relativa della partecipazione all’infrazione di ciascuna di esse (sentenza della Corte del 16 dicembre 1975, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Racc. pag. 1663
, punto 623), al fine di determinare se sia opportuno tener conto di circostanze attenuanti o aggravanti (sentenza del Tribunale del 13 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T-40/06, Racc. pag. II-4893
, punto 105).
195
Il Tribunale ha già dichiarato parimenti, nel contesto del paragrafo 3, primo trattino, degli orientamenti del 1998, che il ruolo passivo implicava l’adozione, da parte dell’impresa interessata, di un «basso profilo», ossia di una mancanza di partecipazione attiva all’elaborazione del o degli accordi anticoncorrenziali (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 194 supra, punto 106; v. inoltre, nello stesso senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 161 supra, punto 167).
196
Parimenti, secondo la giurisprudenza, tra gli elementi in grado di rivelare il ruolo passivo di un’impresa in seno a un cartello possono essere presi in considerazione il carattere sensibilmente più sporadico delle sue partecipazioni alle riunioni rispetto ai membri ordinari dell’intesa, così come il suo ingresso tardivo sul mercato oggetto dell’infrazione, indipendentemente dalla durata della sua partecipazione a quest’ultima, o ancora l’esistenza di dichiarazioni espresse in tal senso provenienti da rappresentanti di imprese terze partecipanti all’infrazione (sentenze del [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 161 supra, punto 168, e del 29 aprile 2004, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
T-236/01, T-239/01, da T-244/01 a T-246/01, T-251/01 e T-252/01, Racc. pag. II-1181
, punto 331, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 194 supra, punto 107).
197
In primo luogo, la ricorrente ritiene di essere entrata in ritardo sui mercati in questione. Sino al 2002, le sue vendite si sarebbero limitate praticamente al mero approvvigionamento delle società SIMP e SER, che assorbivano più dell’80% della sua produzione di cere di paraffina e di petrolati. Solo dopo il 2002 l’Eni avrebbe iniziato progressivamente a rifornire direttamente un numero più importante di clienti finali.
198
A questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea dinanzi al Tribunale che, sin dal 1977, l’Agip era già attiva sul mercato delle cere di paraffina.
199
Nella sua risposta al quesito scritto del Tribunale, la ricorrente sostiene che l’Agip, alla quale è succeduta, ha prodotto effettivamente cere di paraffina a partire dal 1975. Tuttavia, essa sottolinea che, sino al 2001, essa ha effettuato vendite quasi esclusivamente alla SIMP e alla SER, senza avere avuto a disposizione una vera struttura di commercializzazione per questi prodotti.
200
Occorre considerare che la mera circostanza che la maggior parte della produzione di cere di paraffina dell’Eni sia stata venduta alla SIMP e alla SER prima del 2002 non è tale da dimostrare un ingresso tardivo sul mercato in questione, poiché la produzione delle cere di paraffina e la loro commercializzazione presso i rivenditori o i trasformatori costituisce parimenti una presenza sul mercato.
201
Ad ogni modo, occorre rilevare che la giurisprudenza menzionata dalla ricorrente, consistente in sentenze che fanno riferimento all’ingresso tardivo sul mercato, si ricollega all’applicazione degli orientamenti del 1998. Ebbene, in tali orientamenti l’importo dell’ammenda era meno influenzato dalla durata dell’infrazione, dato che il numero di anni di partecipazione all’intesa costituiva solo un importo aggiuntivo. Viceversa, nell’economia degli orientamenti del 2006, il numero di anni è un elemento moltiplicatore del valore delle vendite, di modo che l’importo dell’ammenda è aritmeticamente proporzionale alla durata della partecipazione all’infrazione, salvo la parte minore dell’importo dell’ammenda detta «biglietto d’ingresso».
202
Di conseguenza, secondo la nuova economia degli orientamenti del 2006, in linea di principio l’ingresso tardivo sul mercato è già sufficientemente rispecchiato dal valore ridotto del coefficiente moltiplicatore adottato a titolo della durata.
203
Il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, la mera circostanza che, prima del 2002, la ricorrente abbia venduto la gran maggioranza delle cere di paraffina da essa prodotte a due società soltanto non costituisce un fattore che possa integrare una circostanza attenuante, anche in combinazione con gli altri elementi menzionati dalla ricorrente.
204
Di conseguenza, occorre respingere il presente argomento della ricorrente.
205
In secondo luogo, l’Eni asserisce di non essere stata implicata in riunioni bilaterali, tranne quando le forniture incrociate tra fornitori di cere di paraffina o di petrolati hanno reso necessari contatti del genere.
206
A questo proposito, occorre ricordare il testo del punto 275 della decisione controversa:
«[OSCURATO:PERSONA] ha deciso di non indagare sui contatti bilaterali in quanto sarebbe stato necessario un impegno spropositato per dimostrare l’esistenza di elementi aggiuntivi dell’infrazione in questione, i cui effetti presumibili non avrebbero comunque modificato il risultato finale. Per lo stesso motivo, la [OSCURATO:PERSONA] ha scelto di non esaminare altri contatti avvenuti al di fuori delle riunioni tecniche. Essa ritiene inoltre di aver stabilito in modo sufficiente l’esistenza di un’infrazione unica e continuata relativa alle pratiche sulle quali ha indagato».
207
Di conseguenza, è giocoforza constatare che nemmeno la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto degli elementi relativi ai contatti bilaterali al di fuori delle riunioni tecniche per quanto riguardava gli altri partecipanti all’impresa. Infatti, la partecipazione all’intesa era dimostrata, nel caso di tutte le imprese, in base al contenuto delle riunioni tecniche alle quali queste ultime hanno assistito. Pertanto, l’argomento della ricorrente riguardante la sua mancata implicazione in contatti bilaterali non è in grado di dimostrare una sua partecipazione ridotta all’intesa.
208
Pertanto, occorre respingere tale argomento in quanto inconferente.
209
In terzo luogo, l’Eni afferma di non avere mai inviato ai suoi concorrenti lettere concernenti le modificazioni dei propri prezzi. Tra le 150 lettere raccolte dalla [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente sarebbe citata solo due volte come destinataria, per ragioni del resto indipendenti dall’intesa, ossia i suoi acquisti di paraffina presso la [OSCURATO:PERSONA].
210
Anzitutto, dai punti 113 e 299 della decisione controversa si ricava che taluni partecipanti al cartello si sono scambiati lettere sulle tariffe, da essi inviate ai clienti. Tuttavia, lo scambio di dette lettere non era direttamente connesso alle discussioni e agli accordi anticoncorrenziali posti a carico dell’Eni, ma solo al meccanismo di controllo dell’esecuzione di questi ultimi.
211
Si aggiunga che la [OSCURATO:PERSONA], nella sua dichiarazione del 14 giugno 2006, sostiene che la MOL, l’Eni e la [OSCURATO:PERSONA] non hanno inviato lettere riguardanti i prezzi ai clienti, ma hanno comunicato i loro prezzi oralmente. Allo stesso modo, la [OSCURATO:PERSONA] spesso non ha inviato lettere concernenti i prezzi. Di conseguenza, in mancanza di lettere siffatte inviate ai clienti, una parte significativa dei partecipanti, ossia tre o quattro su nove, non poteva essere implicata nello scambio di lettere concernenti i prezzi tra concorrenti già a causa delle sue pratiche commerciali, e ciò indipendentemente dalla questione della volontà di aderire a una siffatta pratica. Queste imprese non hanno nemmeno goduto di una circostanza attenuante a titolo di partecipazione ridotta al cartello.
212
Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso nessuna illegalità quando non ha tenuto conto di detta circostanza a favore dell’Eni.
213
Pertanto, occorre respingere quest’argomento.
214
In quarto luogo, indipendentemente dalle questioni relative alle discussioni bilaterali e allo scambio di lettere concernenti i prezzi, la ricorrente sostiene che la sua attività in occasione delle riunioni tecniche era ridotta rispetto agli altri partecipanti. A questo proposito, essa fa riferimento alla dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale «l’Eni non era un partecipante molto attivo del “[OSCURATO:PERSONA]”», e a quella della [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale «per quanto concerne i prezzi stabiliti di comune accordo durante le riunioni tecniche, il sig. S. ignorava se l’Eni e la [OSCURATO:PERSONA], che svolgevano un ruolo davvero passivo nel corso delle riunioni tecniche, avrebbero aderito all’aumento dei prezzi e alle decisioni adottate». Inoltre, la ricorrente asserisce di essere stata la sola impresa partecipante a non aver contribuito all’organizzazione delle riunioni tecniche. Persino la [OSCURATO:PERSONA] ne avrebbe organizzata una.
215
A questo riguardo, il Tribunale ha già precisato che il fatto che altre imprese che partecipano ad un’unica e identica intesa possano essere state più attive di un determinato partecipante non implica, per questo motivo, che quest’ultimo abbia avuto un ruolo esclusivamente passivo o di emulazione. Infatti, solo la passività totale potrebbe assumere rilevanza e dev’essere dimostrata dalla parte che la invoca (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 194 supra, punto 108; v. inoltre, nello stesso senso, sentenza Bolloré e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 50 supra, punto 611).
216
Ebbene, una siffatta passività totale non può essere dedotta dal fatto che l’impresa incriminata non abbia organizzato essa stessa riunioni segrete anticoncorrenziali.
217
Inoltre, la dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA], già esaminata nel precedente punto 89, è certamente un elemento rilevante invocato dalla ricorrente. Tuttavia, il brano citato dalla ricorrente non può bastare da solo a dimostrare che la sua partecipazione all’intesa fosse sostanzialmente ridotta.
218
Indubbiamente la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento al ruolo piuttosto passivo dei rappresentanti dell’Eni e della [OSCURATO:PERSONA] alle riunioni tecniche. Ciò nonostante, la presenza di questi ultimi a dette riunioni ha dato tuttavia l’impressione agli altri partecipanti che questi due importanti produttori fossero parimenti coinvolti negli accordi anticoncorrenziali. Inoltre, nella stessa dichiarazione la [OSCURATO:PERSONA] cita anche l’Eni tra le imprese che si sono messe d’accordo sugli aumenti di prezzo e sui prezzi minimi.
219
Occorre ricordare a questo proposito che l’Eni era un partecipante regolare alle riunioni tecniche tra il 2002 e il 2005, essendo stata presente ad almeno dieci delle tredici riunioni tecniche svoltesi in questo periodo.
220
Alla luce dell’insieme di queste considerazioni, il Tribunale constata che la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato né l’articolo 81 CE, né l’articolo 23 del regolamento n. 1/2003, né gli orientamenti del 2006, né il principio della parità di trattamento quando ha affermato, nel punto 690 della decisione controversa, che «per il periodo in cui Eni ha partecipato al cartello, il suo comportamento non è stato diverso da quello degli altri partecipanti».
221
Gli altri argomenti della ricorrente non sono tali da rimettere in discussione tale conclusione.
222
In primo luogo, la ricorrente sostiene di non aver potuto godere di circostanze attenuanti a titolo della cooperazione effettiva con la [OSCURATO:PERSONA] al di fuori dell’ambito d’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Benché l’Eni abbia fornito tutte le informazioni in suo possesso, essa non avrebbe detenuto, proprio a causa del suo ruolo marginale nell’ambito delle riunioni tecniche, documenti relativi alle riunioni per corroborare l’esistenza dell’intesa. Di conseguenza, essa sarebbe stata doppiamente penalizzata a causa del mancato riconoscimento del suo ruolo passivo.
223
Anzitutto, come giustamente rilevato a questo proposito dalla [OSCURATO:PERSONA], poiché l’Eni era ben consapevole delle pratiche anticoncorrenziali condotte durante le riunioni tecniche, nulla le impediva di presentare una domanda di trattamento favorevole prima di qualsiasi altra impresa partecipante e di godere in tal modo di un’immunità totale o parziale in forza della comunicazione sulla cooperazione del 2002.
224
In aggiunta, occorre ricordare che la comunicazione sulla cooperazione del 2002, nei paragrafi 3 e 4, enuncia quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] è consapevole del fatto che alcune imprese aderenti [alle] intese illegali, pur volendo porre fine alla loro partecipazione e informare la [OSCURATO:PERSONA] dell’esistenza dell’intesa, ne sono dissuase dalle ammende elevate cui sono potenzialmente esposte. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che sia nell’interesse [dell’Unione] accordare un trattamento favorevole alle imprese che offrono la loro cooperazione. Il vantaggio che i consumatori e i cittadini traggono dalla certezza che le intese segrete siano scoperte e sanzionate è primario rispetto all’interesse d’infliggere sanzioni pecuniarie alle imprese che consentono alla [OSCURATO:PERSONA] di scoprire e vietare pratiche di questo tipo».
225
Da ciò discende che lo scopo del programma di trattamento favorevole non è di offrire alle imprese partecipanti alle intese segrete, avvertite dell’avvio della procedura da parte della [OSCURATO:PERSONA], la possibilità di sfuggire alle conseguenze pecuniarie della loro responsabilità, bensì di agevolare la scoperta di pratiche siffatte, nell’interesse dei consumatori e dei cittadini europei, incitando i partecipanti a svelarle, e poi, in sede di procedimento amministrativo, di aiutare la [OSCURATO:PERSONA] nei suoi sforzi miranti alla ricostruzione dei fatti rilevanti nella misura del possibile. Di conseguenza, i benefici ottenibili dalle imprese partecipanti a pratiche del genere non possono superare il livello necessario a garantire la piena efficacia del programma di trattamento favorevole e del procedimento amministrativo condotto dalla [OSCURATO:PERSONA].
226
Ebbene, nessun interesse dei consumatori europei richiede che la [OSCURATO:PERSONA] conceda il beneficio di un’immunità dalle ammende o di una riduzione dell’importo di queste ultime a un numero di imprese maggiore di quello necessario a garantire la piena efficacia del programma di trattamento favorevole e del suo procedimento amministrativo. Di conseguenza, non si giustifica il fatto di far godere di una siffatta immunità o riduzione imprese diverse da quelle che siano state le prime a fornire elementi di prova tali da consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di disporre verifiche o di accertare un’infrazione o ancora da aiutarla in altro modo ed efficacemente durante il procedimento amministrativo.
227
Pertanto, le imprese che non hanno oggettivamente fornito informazioni tali da far progredire significativamente l’indagine condotta dalla [OSCURATO:PERSONA] non possono validamente avvalersi di circostanze derivanti dalla loro situazione specifica e non dall’azione della [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe asseritamente reso loro più difficile la cooperazione. Infatti, il valore della cooperazione è misurato alla luce dell’utilità del contributo delle imprese in questione, dal punto di vista della condotta del procedimento amministrativo da parte della [OSCURATO:PERSONA].
228
Tale argomento della ricorrente dev’essere pertanto respinto.
229
In secondo luogo, la ricorrente ritiene che pur avendo essa partecipato regolarmente alle riunioni tecniche tra il 2002 e il 2005, il suo interesse era limitato alle discussioni di ordine tecnico, ad esclusione del contenuto anticoncorrenziale di dette riunioni.
230
A questo proposito, occorre rinviare all’analisi svolta nei precedenti punti da 108 a 114, da cui si evince che la ricorrente non ha dimostrato la sua mancanza di interesse e che comunque quest’ultimo non è un elemento rilevante in sede di valutazione della sua responsabilità per l’infrazione commessa.
231
Da ciò discende che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso nessuna illegalità in sede di valutazione del presunto ruolo marginale e/o passivo dell’Eni nell’intesa, valutazione che si inserisce nell’esame della condizione vertente sulla partecipazione sostanzialmente ridotta all’intesa (v. precedente punto 220).
– Sulla motivazione della decisione controversa
232
Per quanto concerne l’asserito vizio di motivazione, occorre rilevare che gli argomenti dedotti dalla ricorrente nelle pagine da 41 a 43 della risposta alla comunicazione degli addebiti sono essenzialmente gli stessi qui riprodotti nei precedenti punti 193, 197, 205, 209 e 214.
233
La motivazione fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] per respingere questi argomenti è indubbiamente succinta. Nel punto 690 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] si limita a indicare che «per il periodo in cui Eni ha partecipato al cartello, il suo comportamento non è stato diverso da quello degli altri partecipanti».
234
Tuttavia, secondo la giurisprudenza, l’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo interessate direttamente e individualmente possono avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto si deve accertare se la motivazione di un atto soddisfi le prescrizioni di cui all’articolo 253 CE alla luce non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenze della Corte del 2 aprile 1998, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C-367/95 P, Racc. pag. I-1719
, punto 63, e del 10 luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] of America/Impala,
C-413/06 P, Racc. pag. I-4951
, punti 166 e 178).
235
Ebbene, nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che essa teneva conto solo del periodo di partecipazione della ricorrente all’intesa. Difatti, essa ha specificato che l’argomento relativo all’ingresso tardivo della ricorrente sul mercato non veniva preso in considerazione.
236
Per quanto concerne la mancata implicazione della ricorrente nei contatti bilaterali e negli scambi di lettere concernenti i prezzi, basti ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha preso in considerazione gli elementi relativi ai contatti bilaterali al di fuori delle riunioni tecniche in sede di accertamento dell’infrazione (v. precedenti punti 207 e 208). Ebbene, la [OSCURATO:PERSONA] non può essere accusata di vizio di motivazione per il mancato esame dettagliato di argomenti che sono essenzialmente irrilevanti dal punto di vista della valutazione delle circostanze attenuanti nel contesto specifico della decisione controversa.
237
Del resto, per quanto concerne la constatazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale «per il periodo in cui Eni ha partecipato al cartello, il suo comportamento non è stato diverso da quello degli altri partecipanti», occorre comprendere nella motivazione fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] a questo proposito l’esame, nella decisione controversa, del contenuto delle riunioni tecniche e delle prove relative alla presenza dell’Eni alle medesime. Quest’esame e le constatazioni ivi presenti devono essere inoltre prese in considerazione alla luce dell’insieme dei documenti e dichiarazioni che sono stati messi a disposizione della ricorrente, facenti parte del contesto della decisione controversa.
238
Ebbene, se è vero che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] parlano del ruolo piuttosto passivo o «non molto attivo» dei rappresentanti dell’Eni durante le riunioni tecniche, occorre sottolineare che, nella stessa dichiarazione del 14 giugno 2006, la [OSCURATO:PERSONA] menziona parimenti l’Eni tra le imprese che si sono messe d’accordo sugli aumenti di prezzo e sui prezzi minimi e precisa che la MOL, la [OSCURATO:PERSONA] e l’Eni non hanno spedito lettere di aumento dei prezzi ai clienti in seguito alle riunioni tecniche, bensì «hanno piuttosto comunicato oralmente gli aumenti di prezzo» (v. il precedente punto 89). Di conseguenza, alla luce anche delle affermazioni ben fondate nella decisione controversa riguardanti la presenza dell’Eni ad almeno dieci delle tredici riunioni tecniche svoltesi durante il periodo compreso tra il 21 febbraio 2002 e il 28 aprile 2005, detta decisione fornisce sufficienti elementi per spiegare tanto all’Eni quanto al giudice dell’Unione le ragioni per le quali la partecipazione dell’Eni all’intesa non poteva essere considerata sostanzialmente ridotta.
239
Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato l’obbligo di motivazione ad essa incombente riguardo all’esame del presunto ruolo marginale o passivo dell’Eni nell’infrazione.
240
In considerazione dell’esame sin qui svolto, occorre respingere la censura relativa al mancato riconoscimento del ruolo marginale o passivo dell’Eni nell’infrazione.
Sulla mancata applicazione degli accordi concernenti la fissazione dei prezzi da parte dell’Eni
241
Occorre notare che la «partecipazione sostanzialmente ridotta» all’intesa e il sottrarsi alla sua applicazione costituiscono condizioni cumulative della circostanza attenuante prevista dal paragrafo 29, terzo trattino, degli orientamenti del 2006. Ebbene, la ricorrente non ha dimostrato che la sua partecipazione sia stata sostanzialmente ridotta. Pertanto, la sua censura relativa all’illegale rigetto, nella decisione controversa, di questi argomenti concernenti il sottrarsi all’applicazione dell’intesa non può comunque arrivare a dimostrare una violazione degli orientamenti del 2006 da parte della [OSCURATO:PERSONA].
242
Ad ogni modo, a fini di completezza, il Tribunale procede all’esame degli argomenti della ricorrente.
– Sulla fondatezza della decisione controversa
243
Nel punto 695 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato quanto segue:
«(…) Per quanto riguarda le argomentazioni di Eni, la [OSCURATO:PERSONA] fa notare che risulta evidente dai dati forniti da Eni nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti che l’azienda ha effettivamente aumentato i prezzi per cinque volte fra il 2002 e il 2005. [OSCURATO:PERSONA] fa notare, inoltre, che i tentativi di aumentare i prezzi spesso non hanno avuto successo perché i prezzi più elevati non venivano accettati dai clienti, ma non a causa del comportamento dell’impresa che chiede di beneficiare di una circostanza attenuante. [OSCURATO:PERSONA], di conseguenza, non ritiene che le argomentazioni di Eni (…) siano in grado di dimostrare che gli aumenti di prezzo concordati non siano stati effettivamente realizzati e neppure che non si sia tentato di applicarli. In merito alle lettere contenenti comunicazioni sui prezzi, la [OSCURATO:PERSONA] ha già spiegato in precedenza che tali lettere non costituivano gli unici strumenti di attuazione degli accordi. Di conseguenza, non è possibile concludere, in base al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non è stata in grado di provare che tali lettere venivano sempre spedite e ricevute dai concorrenti, che l’attuazione degli accordi non abbia avuto luogo. [OSCURATO:PERSONA] inoltre, in tale contesto, ritiene che le informazioni sugli aumenti di prezzo possano aver circolato tramite altri mezzi tra i partecipanti alle riunioni tecniche».
244
Conformemente alla giurisprudenza, occorre verificare se le circostanze addotte dalla ricorrente siano tali da dimostrare che, durante il periodo in cui ha aderito agli accordi illeciti, essa si sia effettivamente sottratta all’applicazione degli stessi adottando un comportamento concorrenziale sul mercato (sentenze del Tribunale del 9 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T-224/00, Racc. pag. II-2597
, punto 268, e Bolloré e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 50 supra, punto 625).
245
Parimenti, in base a una giurisprudenza consolidata, la circostanza che un’impresa, la cui partecipazione ad una concertazione in materia di prezzi con i suoi concorrenti sia dimostrata, non si sia comportata sul mercato in modo conforme agli accordi convenuti con i suoi concorrenti non costituisce necessariamente un elemento da prendere in considerazione, a titolo di circostanza attenuante, in sede di determinazione dell’importo dell’ammenda da infliggere. Infatti, un’impresa che persegua, nonostante la concertazione con i suoi concorrenti, una politica più o meno indipendente sul mercato può semplicemente cercare di avvalersi dell’intesa a proprio vantaggio (sentenze Cascades/[OSCURATO:PERSONA], punto 144 supra, punto 230, e Jungbunzlauer/[OSCURATO:PERSONA], punto 165 supra, punto 269).
246
In tale contesto, è importante verificare se siffatte circostanze possano provare che, durante il periodo durante il quale la ricorrente ha aderito agli accordi illeciti, essa si sia effettivamente sottratta alla loro applicazione adottando un comportamento concorrenziale sul mercato o quantomeno che essa abbia chiaramente e notevolmente violato gli obblighi miranti ad attuare tale intesa, al punto da aver perturbato lo stesso funzionamento della medesima (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 15 marzo 2006, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T-26/02, Racc. pag. II-713
, punto 113).
247
In primo luogo, la ricorrente sostiene di non aver mai applicato gli aumenti di prezzo decisi dagli altri partecipanti in occasione delle riunioni tecniche. A questo proposito, essa rinvia agli argomenti dedotti nella cornice del secondo motivo. La tabella concernente l’evoluzione del prezzo della paraffina «133» da essa prodotta rivelerebbe una fluttuazione dei prezzi al posto della serie di aumenti menzionati nella decisione controversa. Parimenti, essa fa rinvio ai suoi argomenti concernenti l’indicizzazione dei suoi prezzi sulle quotazioni pubblicate nel bollettino
ISIS-LOR
per quanto concerne le vendite alla SIMP e alla SER.
248
Anzitutto, occorre ricordare che argomenti simili sono stati esaminati nei precedenti punti 140 e seguenti.
249
Infatti, la tabella precedentemente menzionata concerne solo le vendite della paraffina «133» alla SIMP, riguardo la quale i prezzi praticati dalla ricorrente erano apparentemente piuttosto stabili e che era ben posizionata, a causa del suo potere d’acquisto, per contrastare qualsiasi tentativo di aumento dei prezzi dell’Eni. Detta tabella non contiene nessuna indicazione per quanto concerne l’evoluzione dei prezzi dell’Eni nei confronti dei suoi clienti finali più esposti alle manipolazioni di prezzo derivanti dall’intesa. Occorre aggiungere che la paraffina «133» costituisce solo uno dei numerosi tipi di cere di paraffina prodotti dalla ricorrente. Di conseguenza, le informazioni da essa comunicate sono molto selettive e non possono in nessun caso essere estese alla gamma completa delle cere di paraffina da essa prodotte e vendute all’insieme degli acquirenti.
250
La ricorrente non può poi validamente opporre alla [OSCURATO:PERSONA] l’inesistenza di collegamenti tra le informazioni disponibili sulle riunioni tecniche e la tabella contenuta nel ricorso. Infatti, da molte delle dichiarazioni prima citate risulta che gli aumenti di prezzo concordati durante le riunioni tecniche non potevano generalmente essere interamente applicati nei confronti dei clienti. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che potevano essere attuati circa i due terzi degli aumenti concordati. Inoltre, dal fascicolo emergono vari indizi nel senso che spesso i partecipanti non potevano applicare l’aumento concordato. Per di più, i partecipanti hanno spesso concentrato i loro sforzi sul mantenimento dei prezzi, o sul blocco dell’erosione dei prezzi, e non su un aumento coordinato.
251
Occorre aggiungere che, secondo la giurisprudenza citata nel precedente punto 42, gli elementi di prova relativi alle intese sono normalmente frammentari e sparsi, come nel caso di specie, dove la [OSCURATO:PERSONA] è giunta soltanto a ricostruire il contenuto di una piccola parte delle riunioni tecniche. Già per questa ragione, le [OSCURATO:PERSONA] è solo raramente in grado di esaminare una corrispondenza tra il risultato delle discussioni illecite sui prezzi e l’evoluzione dei prezzi praticati dai singoli partecipanti all’intesa. Pertanto, non è giustificato riconoscere ai partecipanti il beneficio di una disapplicazione degli accordi sui prezzi a titolo di circostanza attenuante sulla sola base del fatto che l’evoluzione dei prezzi di determinati prodotti, applicati a determinati clienti, non può essere messa in rapporto diretto con le informazioni frammentarie e sparse di cui la [OSCURATO:PERSONA] può disporre.
252
Infine, e comunque, il fatto che il prezzo della paraffina «133» venduta alla SIMP sia aumentato solo dell’8,48%, passando dai EUR 542 del 1
o
gennaio 2002 ai EUR 588 del 1
o
aprile 2005, non è in grado di dimostrare che l’Eni abbia violato gli accordi diretti all’esecuzione dell’intesa al punto da avere perturbato il funzionamento stesso di quest’ultima.
253
Di conseguenza, gli argomenti della ricorrente relativi alla tabella di evoluzione dei prezzi in questione non possono dimostrare che essa si sia effettivamente sottratta alle pratiche illecite.
254
In secondo luogo, la ricorrente asserisce di non aver partecipato allo scambio delle lettere sugli aumenti di prezzo destinate ai clienti, ma reciprocamente comunicate da alcuni degli altri partecipanti all’intesa.
255
A questo riguardo basta ricordare la constatazione contenuta nel precedente punto 211, secondo la quale una parte significativa dei partecipanti all’intesa, ossia tre o quattro su nove, tra cui la ricorrente, non ha inviato lettere contenenti i prezzi ai clienti poiché detti partecipanti hanno comunicato i loro prezzi oralmente.
256
Inoltre, l’esecuzione dell’intesa era essenzialmente costituita dalla presa in considerazione, in sede di trattative sui prezzi con i clienti, delle informazioni ricevute in occasione delle riunioni tecniche. Di conseguenza, la mancata partecipazione dell’Eni allo scambio delle lettere contenenti indicazioni sui prezzi, che costituiva piuttosto un meccanismo di controllo dell’esecuzione degli accordi sui prezzi, non può dimostrare che essa si sia sottratta all’applicazione delle pratiche illecite.
257
Da quanto precede si evince che il motivo della ricorrente ricavato dalla sua presunta sottrazione all’infrazione non risulta fondato in fatto.
258
Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato né l’articolo 81 CE, né l’articolo 23 del regolamento n. 1/2003, né gli orientamenti del 2006, né il principio della parità di trattamento in questo contesto.
– Sulla motivazione della decisione controversa
259
Per quanto concerne la presunta violazione dell’obbligo di motivazione, occorre ricordare che alle considerazioni contenute nel punto 695 della decisione controversa si aggiunge l’esame, svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella medesima decisione, riguardo al contenuto delle riunioni tecniche e delle prove concernenti la presenza dell’Eni alle stesse. Quest’esame e le constatazioni ivi contenute devono essere inoltre considerati alla luce dell’insieme dei documenti e dichiarazioni posti a disposizione della ricorrente, che fanno parte del contesto della decisione controversa.
260
Ebbene, la motivazione nel caso di specie consente tanto alla ricorrente quanto al Tribunale di comprendere i motivi per i quali la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il suo presunto sottrarsi all’infrazione.
261
Da ciò discende che nella fattispecie non è soddisfatta nessuna delle due condizioni cumulative per l’applicazione della circostanza attenuante prevista dal paragrafo 29, terzo trattino, degli orientamenti del 2006. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato in modo giuridicamente valido che la partecipazione dell’Eni all’infrazione non era sostanzialmente ridotta e che essa non si era effettivamente sottratta all’applicazione degli accordi anticoncorrenziali, adottando un comportamento concorrenziale sul mercato.
262
Del resto, occorre sottolineare che il Tribunale ha esaminato in dettaglio la documentazione sulla quale la [OSCURATO:PERSONA] si è fondata nella decisione controversa. [OSCURATO:PERSONA], nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, conclude che nessuna riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente è giustificata a titolo di una presunta partecipazione ridotta all’intesa, di un presunto ruolo marginale o passivo in quest’ultima, di un presunto sottrarsi all’applicazione degli accordi anticoncorrenziali o di una presunta mancata esecuzione dell’intesa da parte della ricorrente.
263
Alla luce delle suesposte considerazioni, il quinto motivo dev’essere respinto.
Sul sesto motivo, relativo all’errata mancata considerazione della negligenza dell’Eni a titolo di circostanza attenuante
264
La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] le ha negato erroneamente il beneficio della circostanza attenuante relativa alla negligenza. [OSCURATO:PERSONA] facendo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato l’articolo 81 CE, l’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 e gli orientamenti del 2006. Essa chiede al Tribunale di annullare la decisione controversa là dove la [OSCURATO:PERSONA] le nega il beneficio dell’applicazione di tale circostanza attenuante e di ricalcolare conseguentemente l’importo dell’ammenda.
265
In via preliminare occorre ricordare che, ai sensi del paragrafo 29, secondo trattino, degli orientamenti del 2006, relativo alle circostanze attenuanti, l’importo di base dell’ammenda può essere ridotto quando l’impresa interessata fornisce la prova che l’infrazione è stata commessa con negligenza.
266
Secondo il punto 708 della decisione controversa:
«[OSCURATO:PERSONA] sostiene di non aver avuto l’intenzione di commettere un’infrazione, in quanto il suo rappresentante ha partecipato alla riunione (…) senza alcuna intenzione di violare le regole sulla concorrenza (...). Nel corso dell’audizione orale Eni ha dichiarato che il proprio rappresentante era convinto di presenziare a legittime riunioni dell’EWF, mentre in effetti partecipava alle riunioni tecniche. [OSCURATO:PERSONA] fa notare che le affermazioni di Eni non sono basate su alcuna prova. [OSCURATO:PERSONA] non ritiene probabile che i rappresentanti di ENI potessero presenziare a riunioni senza avere l’intenzione di farlo. Per quanto riguarda la convinzione del sig. [MO.] di presenziare a riunioni dell’EWF, la [OSCURATO:PERSONA] non riesce a capire come si sia potuto verificare un tale equivoco, considerato che né dall’invito né dall’impostazione delle riunioni risultavano evidenti eventuali collegamenti con l’EWF».
267
La ricorrente sostiene di aver fornito la prova della sua negligenza. A tale riguardo essa fa riferimento a una nota del sig. MO. al sig. D., suo superiore gerarchico, secondo la quale egli ha assistito a una «riunione tra i principali produttori europei di paraffina e petrolati, organizzata in ambito EWF al quale abbiamo ripreso di recente la nostra partecipazione». Da ciò risulterebbe che il sig. MO. era convinto di partecipare a riunioni legali, organizzate nel quadro dell’EWF.
268
A questo proposito, occorre rilevare che la negligenza da parte dell’Eni non può considerarsi dimostrata nel caso di specie, dato che il contenuto anticoncorrenziale delle riunioni tecniche era chiaro e manifesto e che, malgrado ciò, il sig. MO. ha partecipato ad almeno dieci delle tredici riunioni tecniche svoltesi tra il 21 febbraio 2002 e il 28 aprile 2005.
269
In considerazione del contenuto manifestamente anticoncorrenziale delle riunioni tecniche, il fatto che, secondo l’informazione trasmessa dal sig. MO. al sig. D., si trattasse di riunioni organizzate sotto l’egida dell’EWF risulta irrilevante.
270
Del resto, è parimenti irrilevante accertare se il sig. D. avesse un’idea corretta delle discussioni svoltesi in occasione delle riunioni tecniche. Infatti, il potere della [OSCURATO:PERSONA] di punire un’impresa quando essa ha commesso un’infrazione presuppone solo il comportamento illecito di una persona generalmente autorizzata ad agire per conto dell’impresa (sentenza della Corte del 7 giugno 1983, [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA],
da 100/80 a 103/80, Racc. pag. 1825
, punto 97, e sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 196 supra, punto 277). Ebbene, il sig. MO., in qualità di responsabile della produzione impiegato prima dall’[OSCURATO:SOCIETA] e poi dall’Eni, dev’essere considerato una persona generalmente autorizzata ad agire a nome dell’Eni.
271
Per quanto concerne gli argomenti della ricorrente relativi alla mancanza di interesse dell’Eni a partecipare all’intesa, occorre fare rinvio all’analisi contenuta nei precedenti punti da 108 a 121.
272
Di conseguenza, il sesto motivo dev’essere respinto.
Sul quarto motivo, relativo all’errato accertamento della circostanza aggravante della recidiva
273
La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’articolo 81 CE, l’articolo 23 del regolamento n. 1/2003, gli orientamenti del 2006, i principi della certezza del diritto e della parità di trattamento ed ha abusato del suo potere aumentando l’importo di base dell’ammenda del 60% a causa della circostanza aggravante della recidiva. Di conseguenza, essa chiede al Tribunale di annullare la decisione controversa nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha aumentato l’importo dell’ammenda inflittale del 60% a titolo di recidiva. In subordine, essa chiede al Tribunale di ridurre l’aliquota di aumento applicata dalla [OSCURATO:PERSONA].
274
Ai sensi del paragrafo 28 degli orientamenti del 2006, l’importo di base dell’ammenda può essere aumentato quando la [OSCURATO:PERSONA] constata l’esistenza di circostanze aggravanti. Una circostanza aggravante è la recidiva, definita dallo stesso paragrafo come il proseguimento o la ripetizione di un’infrazione identica o simile dopo che la [OSCURATO:PERSONA] o un’autorità nazionale responsabile della concorrenza abbia constatato che l’impresa in questione ha violato gli articoli 81 CE o 82 CE. In un caso del genere, l’importo di base dell’ammenda può essere aumentato sino al 100% per ogni infrazione accertata.
275
La nozione di recidiva, come è intesa in un certo numero di ordinamenti giuridici nazionali, implica che una persona abbia commesso nuove infrazioni dopo essere stata punita per violazioni analoghe (sentenze del Tribunale dell’11 marzo 1999, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T-141/94, Racc. pag. II-347
, punto 617, e del 30 settembre 2003, Michelin/[OSCURATO:PERSONA],
T-203/01, Racc. pag. II-4071
, punto 284).
276
Un’eventuale recidiva rientra fra gli elementi da prendere in considerazione in sede di analisi della gravità dell’infrazione in questione (sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 42 supra, punto 91, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 160 supra, punto 26).
277
Nel caso di specie, secondo il punto 673 della decisione controversa, prima dell’inizio della sua partecipazione all’intesa l’Eni o le sue società controllate erano state destinatarie di precedenti decisioni della [OSCURATO:PERSONA] in materia di intese. Si trattava della decisione 86/398/CEE della [OSCURATO:PERSONA], del 23 aprile 1986, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo [81 CE] (IV/31.149 – Polipropilene) (
GU L 230, pag. 1
; in prosieguo: la «decisione Polipropilene»), e della decisione 94/599/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 27 luglio 1994, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo [81 CE] (IV/31 865 – PVC) (
GU L 239, pag. 14
; in prosieguo: la «decisione [OSCURATO:PERSONA]»).
278
La ricorrente sostiene di non essere mai stata destinataria di nessuna decisione relativa a un’infrazione. Le procedure che hanno portato all’adozione della decisione Polipropilene e della decisione [OSCURATO:PERSONA] sono state condotte a carico, rispettivamente, delle società [OSCURATO:SOCIETA]. In queste decisioni non si fa nessun riferimento all’Eni. Essa non avrebbe ricevuto domande di informazioni, non avrebbe partecipato a nessun titolo alle procedure in questione e non avrebbe avuto occasione di esercitare i propri diritti della difesa.
279
Nella decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe pertanto attribuito oggettivamente all’Eni la responsabilità per i comportamenti di altri soggetti giuridici, e ciò a posteriori, dopo 25 anni. Un siffatto metodo costituirebbe una violazione del principio di responsabilità personale, del principio della certezza del diritto nonché dei diritti della difesa dell’Eni, poiché quest’ultima, all’epoca in cui sono state adottate la decisione Polipropilene e la decisione [OSCURATO:PERSONA], non ha potuto contestare la responsabilità che la [OSCURATO:PERSONA] le ha successivamente imputato nella decisione controversa.
280
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che la tesi della ricorrente ignori la giurisprudenza concernente la presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante da parte della società controllante sul comportamento commerciale della società controllata, detenuta al 100% o quasi. In un caso del genere, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe bisogno di fornire nessun elemento di prova aggiuntivo quando le società interessate non forniscono esse stesse elementi diretti a confutare la presunzione in questione, come nel caso di specie.
281
Dagli argomenti delle parti si evince che la questione principale sottoposta all’esame del Tribunale nel quadro del presente motivo è l’applicabilità della presunzione di unità economica tra la società controllante e le società controllate, detenute al 100% dalla società controllante, nel contesto specifico della recidiva, quando le società controllate hanno commesso infrazioni punite dalla [OSCURATO:PERSONA] a titolo di decisioni anteriori, nelle quali la responsabilità per i comportamenti delle società controllate non è stata però imputata alla società controllante.
282
Si deve ricordare che il diritto dell’Unione in materia di concorrenza riguarda le attività delle imprese e che la nozione di impresa abbraccia qualsiasi soggetto che svolga un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detto soggetto e dalle sue modalità di finanziamento (v. sentenza della Corte del 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
C-97/08 P, Racc. pag. I-8237
, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).
283
Il comportamento anticoncorrenziale di un’impresa può essere pertanto imputato a un’altra quando la prima non ha determinato il proprio comportamento sul mercato in modo indipendente in considerazione, in particolare, dei legami economici e giuridici che le uniscono (sentenze della Corte del 28 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, Racc. pag. I-5425
, punto 117, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 282 supra, punto 58).
284
Riguardo al caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della propria controllata che abbia infranto le norme dell’Unione in materia di concorrenza, da un lato, tale società controllante può esercitare un’influenza determinante sul comportamento della controllata e, dall’altro, esiste una presunzione relativa secondo cui detta società controllante esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata. Alla luce di tali considerazioni, è sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] provi che l’intero capitale di una controllata sia detenuto dalla controllante per poter presumere che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllata. [OSCURATO:PERSONA] potrà poi ritenere la società controllante solidalmente responsabile per il pagamento dell’ammenda inflitta alla propria controllata, a meno che tale società controllante, cui incombe l’onere di confutare detta presunzione, non fornisca sufficienti elementi di prova, idonei a dimostrare che la propria controllata si comporta in maniera autonoma sul mercato (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 282 supra, punti 60 e 61 nonché giurisprudenza ivi citata).
285
Secondo la giurisprudenza, al fine di confutare la presunzione spetta alle società messe in questione produrre qualsiasi elemento relativo ai nessi organizzativi, economici e giuridici tra la società controllata e la società controllante che esse considerano tali da dimostrare che dette società non costituivano un’unica entità economica. In sede di valutazione, il Tribunale deve infatti tener conto del complesso degli elementi prodotti, il cui carattere e importanza possono variare secondo le caratteristiche proprie di ciascun caso di specie (sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
T-112/05, Racc. pag. II-5049
, punto 65, e sentenza del Tribunale del 13 luglio 2011, Eni/[OSCURATO:PERSONA],
T-39/07, Racc. pag. II-4457
, punto 95).
286
Nel caso di specie, la ricorrente sostiene che l’imputazione a posteriori di una responsabilità fittizia ai fini della recidiva, in base a una presunzione di unità economica tra società controllata e società controllante basata sulla detenzione del capitale, renderebbe detta presunzione inconfutabile, poiché essa non poteva esercitare i suoi diritti della difesa in procedimenti che hanno portato all’adozione della decisione Polipropilene e della decisione [OSCURATO:PERSONA].
287
[OSCURATO:PERSONA] si limita a ricordare, nei punti da 674 a 676 della decisione controversa, che la decisione Polipropilene è stata indirizzata in particolare all’[OSCURATO:PERSONA], mentre la decisione [OSCURATO:PERSONA] è stata indirizzata in particolare all’EniChem. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], detti destinatari, alla data delle rispettive infrazioni, facevano parte di «gruppi che, successivamente, hanno subito un’evoluzione fino a diventare [l’attuale] gruppo Eni», per cui l’Eni è già stata destinataria di decisioni precedenti che accertavano una violazione dell’articolo 81 CE.
288
Basandosi poi sulla sentenza Michelin/[OSCURATO:PERSONA], citata nel precedente punto 275 (punto 290), la [OSCURATO:PERSONA], nel punto 678 della decisione controversa, ha considerato quanto segue:
«(…) Le decisioni [Polipropilene e [OSCURATO:PERSONA]] sono state adottate nei confronti di entità che facevano parte di un’impresa all’epoca in cui si è verificata l’infrazione. (…) La recidiva può essere fatta valere nei confronti di una controllata nell’ambito di uno stesso gruppo con riferimento ad un’infrazione commessa in passato da una diversa controllata nell’ambito dello stesso gruppo, anche se la società madre non è stata destinataria della precedente decisione che ha imposto un divieto (...). In ogni caso, le riorganizzazioni interne non possono aver alcun effetto sulla valutazione della sussistenza di questa circostanza aggravante. [OSCURATO:PERSONA] fa notare inoltre che non è necessario che una decisione sia indirizzata alla società capofila, ma che essa dispone del potere discrezionale di determinare il destinatario di una decisione».
289
In primo luogo, occorre notare che, nella causa che ha portato alla sentenza Michelin/[OSCURATO:PERSONA], citata nel precedente punto 275, contrariamente al caso di specie, la ricorrente non ha contestato l’appartenenza delle due società controllate e della società controllante alla stessa impresa e non ha nemmeno lamentato la violazione dei diritti della difesa della società controllante per quanto riguardava l’imputazione retrospettiva della responsabilità per l’infrazione commessa dall’altra controllata oggetto della decisione precedente. È per questa ragione che, in detta sentenza, il Tribunale poteva respingere il ricorso senza pronunciarsi sull’eventuale rilevanza di elementi che confutassero la presunzione di responsabilità né sull’esercizio dei diritti della difesa in tale contesto. Dato che viceversa, nella presente causa, l’Eni deduce argomenti di rilievo a tale proposito, il Tribunale non può automaticamente applicare al caso di specie la soluzione accolta nella sentenza Michelin/[OSCURATO:PERSONA], citata nel precedente punto 275.
290
In secondo luogo, occorre fare riferimento agli sviluppi della giurisprudenza del giudice dell’Unione successivi alla sentenza Michelin/[OSCURATO:PERSONA], citata nel precedente punto 275, riguardo alla presunzione d’esercizio effettivo di un’influenza determinante da parte della società controllante sulla sua controllata, basata sulla mera detenzione della totalità o della quasi totalità del capitale della controllata da parte della controllante.
291
In particolare, nelle sue sentenze del 20 gennaio 2011, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C-90/09 P, Racc. pag. I-1
, punti da 104 a 109), e del 29 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C-521/09 P, Racc. pag. I-8947
, punti 153, 167 e 168), la Corte ha sottolineato l’importanza dell’esame degli argomenti delle imprese punite riguardanti l’inversione della presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante della società controllante sulla sua controllata.
292
In terzo luogo, occorre rilevare che, nella fattispecie, poiché l’Eni non era destinataria della decisione Polipropilene e della decisione [OSCURATO:PERSONA], essa non ha avuto nessuna possibilità, nei procedimenti amministrativi che hanno condotto all’adozione di dette decisioni, di presentare gli elementi in grado di invertire la presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante della società controllante sulla sua controllata, in base alla quale, più di quattordici anni dopo, la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito la recidiva a suo carico nel quadro della decisione controversa.
293
Indubbiamente, nella comunicazione degli addebiti inviata nel quadro del procedimento che ha condotto alla decisione controversa, nel contesto delle circostanze aggravanti, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che «prima o durante l’infrazione, almeno Eni, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano già state od erano destinatarie di [sue] precedenti decisioni (…) concernenti cartelli», e precisato che si trattava della decisione Polipropilene e della decisione [OSCURATO:PERSONA].
294
Tuttavia, quest’indicazione nella comunicazione degli addebiti non può soddisfare gli obblighi derivanti dal rispetto dei diritti della difesa, consistenti nell’effettiva possibilità di produrre elementi di prova tali da invertire la presunzione in questione.
295
A questo proposito, si deve rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte, da un lato, il principio del rispetto dei diritti della difesa esclude che possa essere considerata lecita una decisione con cui la [OSCURATO:PERSONA] impone ad un’impresa un’ammenda in materia di concorrenza senza averle preventivamente comunicato gli addebiti presi in considerazione nei suoi confronti e, dall’altro, considerata la sua importanza, la comunicazione degli addebiti deve precisare in maniera inequivocabile la persona giuridica alla quale potranno essere inflitte ammende e dev’essere inviata a quest’ultima (sentenze della Corte del 3 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
C-322/07 P, C-327/07 P e C-338/07 P, Racc. pag. I-7191
, punti 37 e 38, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 282 supra, punto 57).
296
Pertanto, non si può ammettere che la [OSCURATO:PERSONA] possa considerare, nel quadro dell’accertamento della circostanza aggravante della recidiva, che una società debba essere considerata responsabile di un’infrazione precedente, per la quale non è stata punita con una decisione della [OSCURATO:PERSONA], e nel quadro del cui accertamento non è stata destinataria di una comunicazione degli addebiti. Infatti, una siffatta società non è stata posta in condizione, all’atto del procedimento che ha condotto all’adozione della decisione che ha accertato la precedente infrazione, di presentare i suoi argomenti al fine di contestare, per la parte di sua spettanza, l’eventuale esistenza di un’unità economica con altre società colpite dalla decisione precedente (sentenza del Tribunale del 13 luglio 2011, ThyssenKrupp [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
T-144/07, da T-147/07 a T-150/07 e T-154/07, Racc. pag. II-5129
, punto 319).
297
Una siffatta conclusione si impone tanto più in quanto, sebbene indubbiamente il principio di proporzionalità imponga che il tempo trascorso tra l’infrazione in questione e una precedente violazione delle norme in materia di concorrenza sia preso in considerazione per valutare la propensione dell’impresa a violare tali norme, la Corte ha già sottolineato che la [OSCURATO:PERSONA] non può essere vincolata da un eventuale termine di prescrizione per l’accertamento di una recidiva (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 160 supra, punto 38, e sentenza del Tribunale del 18 giugno 2008, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA],
T-410/03, Racc. pag. II-881
, punto 462) e che un siffatto accertamento può essere pertanto effettuato diversi anni dopo l’accertamento di un’infrazione, in un momento in cui l’impresa interessata sarebbe comunque nell’impossibilità di negare l’esistenza di una siffatta unità economica, in particolare se si fa applicazione della presunzione ricordata nel precedente punto 284 (sentenza ThyssenKrupp [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 296 supra, punto 320).
298
Infine, non si può ammettere che, nel caso di detenzione quasi totale del capitale di una controllata, la società controllante sia parimenti destinataria dell’avvertimento rivolto alla controllata derivante da una decisione precedente della [OSCURATO:PERSONA] che la puniva per una violazione del diritto della concorrenza. Infatti, sebbene sia ragionevolmente lecito ritenere che una società controllante sia a conoscenza di una precedente decisione indirizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] alla sua controllata, di cui essa detiene la quasi totalità del capitale, una tale conoscenza non può supplire alla mancata constatazione, nella decisione precedente, di un’unità economica tra detta società controllante e la sua controllata al fine di imputare a detta controllante la responsabilità della precedente infrazione e di aumentare per recidiva l’importo delle ammende ad essa inflitte (sentenza ThyssenKrupp [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 296 supra, punto 322).
299
Di conseguenza, il Tribunale giudica che, riconoscendo la recidiva sulla base della decisione Polipropilene e della decisione [OSCURATO:PERSONA] di cui l’Eni non era destinataria e imputando retrospettivamente la responsabilità all’Eni per infrazioni commesse dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’EniChem, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato i diritti della difesa dell’Eni.
300
Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dagli argomenti della [OSCURATO:PERSONA].
301
[OSCURATO:PERSONA] invoca le sentenze del Tribunale dell’8 luglio 2008, BPB/[OSCURATO:PERSONA] (
T-53/03, Racc. pag. II-1333
, punti 368 e 389), e del 30 settembre 2009, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA] (
T-161/05, Racc. pag. II-3555
, punto 147). In dette sentenze, il giudice dell’Unione avrebbe confermato la possibilità di riconoscere la circostanza aggravante della recidiva per quanto concerne le infrazioni direttamente commesse da società controllate diverse dalla stessa società controllante.
302
A questo riguardo basta rilevare che, nelle sentenze menzionate dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non ha esaminato, sotto l’angolo del rispetto dei diritti della difesa, se la [OSCURATO:PERSONA] potesse lecitamente imputare retrospettivamente alla società controllante la responsabilità per un’infrazione commessa da una società controllata punita in una decisione precedente. Di conseguenza, queste sentenze non possono influire sull’analisi del presente motivo.
303
Lo stesso ragionamento vale per quanto concerne la sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑343/06).
304
Nella causa che ha portato alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata nel precedente punto 303, le ricorrenti hanno dedotto, per la prima volta in udienza, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato i loro diritti della difesa, non avendo loro dato l’opportunità di invertire la presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante delle società controllanti sulle loro controllate punite per due infrazioni precedenti, prese in considerazione per stabilire la recidiva.
305
Tuttavia, il Tribunale non ha esaminato questa censura nel merito, ma l’ha respinta a causa della sua invocazione tardiva come irricevibile, in base all’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura.
306
Di conseguenza, nemmeno la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata nel precedente punto 303, osta alla soluzione adottata nel precedente punto 299.
307
Da quanto sin qui esposto si ricava che il quarto motivo dev’essere accolto e che occorre riformare la decisione controversa, senza che sia necessario esaminare le altre censure della ricorrente sollevate nel quadro di detto motivo.
308
Le conseguenze che occorre trarre dall’illegittimità accertata nel precedente punto 299 saranno esaminate nei successivi punti 309 e seguenti.
Sull’esercizio della competenza estesa al merito e sulla determinazione dell’importo finale dell’ammenda
309
In base al punto 662 della decisione controversa, l’importo di base dell’ammenda da infliggere all’Eni è stato fissato pari a EUR 13 000 000.
310
Secondo il punto 680 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha aumentato l’importo di base dell’ammenda del 60% a titolo di recidiva, per cui l’importo di base è arrivato così al livello di EUR 20 800 000.
311
Nel punto 713 della decisione controversa la [OSCURATO:PERSONA] ha poi precisato che, a titolo dissuasivo, a causa della dimensione dell’Eni, ai sensi del paragrafo 30 degli orientamenti del 2006, l’importo di base dell’ammenda doveva essere ancora aumentato con l’applicazione di un coefficiente pari a 1,4. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] è giunta a un importo di base corretto equivalente a EUR 29 120 000. Quest’importo corrisponde all’ammenda inflitta all’Eni nella decisione controversa.
312
Alla luce della conclusione cui il Tribunale è giunto in seguito all’esame del quarto motivo (v. precedenti punti 307 e 308), occorre ricalcolare l’importo dell’ammenda prendendo in considerazione un importo di base di EUR 13 000 000, ma senza un aumento del 60% a titolo di recidiva.
313
[OSCURATO:PERSONA] gli altri elementi del calcolo dell’importo dell’ammenda rimangono immutati, l’importo dell’ammenda inflitta all’Eni dev’essere stabilito pari a EUR 18 200 000.
314
Il Tribunale, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, ritiene che l’importo dell’ammenda così fissato sia appropriato, tenuto conto della gravità e della durata dell’infrazione commessa dalla ricorrente.
Sulle spese
315
Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi.
316
Nel caso di specie, i motivi diretti alla contestazione della partecipazione dell’Eni al cartello sono stati respinti. Uno solo dei sei motivi dedotti dalla ricorrente è stato accolto dal Tribunale, per cui l’importo dell’ammenda che le è stata inflitta è stato ridotto del 37,5%. Di conseguenza in base a un’equa valutazione delle circostanze, si decide che la ricorrente sopporti la metà delle proprie spese e la metà di quelle della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà la metà delle proprie spese e la metà delle spese della ricorrente.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
L’importo dell’ammenda inflitta all’[OSCURATO:SOCIETA] nell’articolo 2 della decisione C (2008) 5476 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 1
o
ottobre 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.181 – Cere per candele), è stabilito pari a EUR 18 200 000.
2)
Per il resto, il ricorso è respinto.
3)
[OSCURATO:PERSONA] europea sopporterà la metà delle proprie spese e la metà delle spese sostenute dall’Eni. L’Eni sopporterà la metà delle proprie spese e la metà di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 dicembre 2014.
[OSCURATO:PERSONA]
1. Procedimento amministrativo e adozione della decisione controversa
2. Sul gruppo [OSCURATO:PERSONA] e conclusioni delle parti
In diritto
1. Sui motivi primo e secondo, concernenti la partecipazione della ricorrente all’intesa, basati sulla violazione dell’articolo 81 CE
Sulle nozioni di accordo e di pratica concordata
Sui principi di valutazione delle prove
Sulla descrizione della parte principale dell’infrazione nella decisione controversa
Sulla partecipazione dell’Eni all’intesa a causa della sua presenza alla riunione tecnica del 30 e 31 ottobre 1997
Esame delle prove
Sulla presenza dell’Eni alla riunione tecnica del 30 e 31 ottobre 1997 e la questione della sua dissociazione
Conclusione sulla partecipazione della ricorrente all’intesa il 30 e 31 ottobre 1997
Sulla partecipazione dell’Eni all’infrazione tra il 21 febbraio 2002 e il 28 aprile 2005
Sulla mancata partecipazione dell’Eni a un accordo o a una pratica concordata diretti alla fissazione dei prezzi delle cere di paraffina
– Esame delle prove
– Sulla presenza dell’Eni alle riunioni anticoncorrenziali e sulla mancata dissociazione
– Sulla presunta assenza di interesse da parte della ricorrente a partecipare ad accordi o a pratiche concordate miranti alla fissazione dei prezzi delle cere di paraffina
– Sulla spiegazione alternativa fornita dalla ricorrente
– Sulla presunta mancanza di un incontro di volontà
– Sulla presunta mancata partecipazione a una pratica concordata
Sulla mancata partecipazione dell’Eni all’accordo o alla pratica concordata in vista dello scambio di informazioni
2. Sui motivi sollevati riguardo al calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente
[OSCURATO:PERSONA] terzo motivo, relativo alla fissazione errata al 17% del coefficiente a titolo della gravità dell’infrazione e dell’importo supplementare detto «biglietto d’ingresso»
Sul quinto motivo, relativo all’errore nella mancata considerazione del ruolo marginale dell’Eni nell’intesa e della mancata applicazione degli accordi sui prezzi quale circostanza attenuante
Sul ruolo passivo o marginale dell’Eni nell’intesa
– Sulla fondatezza della decisione controversa
– Sulla motivazione della decisione controversa
Sulla mancata applicazione degli accordi concernenti la fissazione dei prezzi da parte dell’Eni
– Sulla fondatezza della decisione controversa
– Sulla motivazione della decisione controversa
Sul sesto motivo, relativo all’errata mancata considerazione della negligenza dell’Eni a titolo di circostanza attenuante
Sul quarto motivo, relativo all’errato accertamento della circostanza aggravante della recidiva
Sull’esercizio della competenza estesa al merito e sulla determinazione dell’importo finale dell’ammenda
Sulle spese
(
*1
) Lingua processuale: l’italiano.