CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24762/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 ottobre 1972 avverso l'ordinanza resa il 19 dicembre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del sostituto Procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso o la sua riqualificazione come opposizione . [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con il provvedimento impugnato il GIP del Tribunale di Gela, in veste di giudice della esecuzione, ha respinto l'istanza con cui il difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la restituzione di quanto in sequestro e ha ritenuto di applicare in forza del disposto di cui all'articolo 600 la confisca per equivalente del profitto del reato fino all'ammontare della somma di 72.672,82 C, attesa la natura obbligatoria della stessa ai sensi dell'articolo 322 ter codice penale.. Avverso detto provvedimento propone ricorso per Cassazione il difensore di fiducia deducendo violazione degli articoli 666,676 e 579 codice di procedura penale. Il ricorrente premette che il 13 giugno 2022 ,alcuni giorni dopo la pronunzia della sentenza di patteggiamento per i reati di truffa aggravata, con cui non veniva disposta la confisca dei beni sequestro, la difesa formulava istanza di dissequestro e il giudice fissava udienza per il successivo 15 novembre 2022. All'esito di questa udienza il giudice emetteva il provvedimento impugnato e nella veste di giudice dell'esecuzione disponeva la confisca di quanto in sequestro. Osserva il ricorrente che il provvedimento è abnorme in quanto nel momento in cui è stato fissata l'udienza camerale la sentenza non era ancora passata in giudicato e il gip non poteva agire quale giudice dell'esecuzione, mentre eventuali modifiche o statuizioni della sentenza avrebbero potuto essere assunte soltanto tramite la sua impugnazione. Non a caso l'articolo 676 cod.proc.pen. attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di disporre la confisca quando la sentenza sia passata in giudicato e il giudice della cognizione non abbia provveduto alla confisca obbligatoria mentre il giudice della cognizione non può provvedere una volta che il provvedimento è stato definito con sentenza di cui è stata data lettura del dispositivo. Aggiunge inoltre il ricorrente che in sede esecutiva ogni statuizione può essere assunta solo sulla base di apposita istanza avanzata in tal senso, non potendo la confisca essere disposta d'ufficio in assenza della necessaria iniziativa della parte pubblica che neppure all'esito dell'udienza avanzato richiesta di confisca. Inoltre l'istanza della difesa era di tenore del tutto opposto poiché si chiedeva il dissequestro di quanto sottoposto a misura cautelare per il venir meno delle ragioni cautelari. La decisione impugnata appare pertanto censurabile sotto un duplice profilo poiché il giudice non avrebbe potuto agire quale giudice dell'esecuzione essendo stata l'istanza di parte avanzata prima del passaggio in giudicato della sentenza e perché il giudice non avrebbe potuto disporre alcunché in assenza di una richiesta di parte in merito alla confisca 2.2 il giudice avrebbe dovuto comunque motivare in ordine alle ragioni poste a base della applicazione della confisca anche se è obbligatoria mentre nel caso di specie non ha neppure indicato quali beni avrebbero dovuto essere colpiti dal vincolo ma si è limitato ad affermare e a disporre la confisca per equivalente sino all'importo di 72.000 C circa 3. Anche recentemente questa Corte ha ribadito che il ricorso per cassazione erroneamente proposto avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione assunto "de plano", ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ovvero irritualmente nelle forme dell'udienza camerale, "ex" art. 666 cod. proc. pen., deve essere riqualificato come opposizione per il principio della conservazione degli atti giuridici, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente.( Sez. 1, Ordinanza n. 47750 del 18/11/2022 Cc. (dep. 16/12/2022 ) Rv. 283858 - 01 Sez. 2, Ordinanza n. 8645 del 09/11/2022 Cc. (dep. 27/02/2023 ) Rv. 284403 - 01 ) Nel caso di specie anche se il G.I.P. ha fissato udienza e provveduto nel contradditorio delle parti l'impugnazione del suo provvedimento deve essere qualificata come opposizione e decisa dal medesimo giudice all'esito di udienza nella quale le parti potranno produrre documenti e far valere censure di merito. P.Q.M. Qualificato il ricorso come opposizione ex art. 667 c.p.p. dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Gela . Roma 16 maggio 2023 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] -sidente Maria D ie Borsellino [OSCURATO:PERSONA] IL 08 010. 2023 [OSCURATO:PERSONA]