CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26543/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a ROMA il 21/04/1988 avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Roma in sede di rinvio, a seguito dell'annullamento disposto da questa Corte con decisione del 12 gennaio 2024. Con tale pronuncia era stata annullata la precedente sentenza confermativa della condanna emessa dal Tribunale locale, limitatamente al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; la Corte territoriale, nel giudizio rescissorio, ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 28 maggio 2020. 2. Il primo motivo, con il quale si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato. La Corte di appello, pronunciando in sede di rinvio e in conformità ai principi enunciati dalla sentenza rescindente, ha escluso la configurabilità dell'attenuante con motivazione esaustiva e immune da illogicità. Ha rilevato, in particolare, che il reato aveva ad oggetto sostanze stupefacenti tra le più remunerative e che, avuto riguardo al numero di dosi già pronte per la cessione rinvenute nella disponibilità del ricorrente, non poteva ravvisarsi un lucro non solo modesto, ma di "speciale tenuità", come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante» (Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450-01). 3. È parimenti inammissibile il motivo concernente il mancato accoglimento della richiesta di applicazione di una pena sostitutiva, questione che nel precedente giudizio di legittimità era stata ritenuta assorbita. I giudici di merito hanno dato atto che il difensore, munito di procura speciale, aveva chiesto in via principale l'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva e, in subordine, del lavoro di pubblica utilità sostitutivo. La Corte territoriale ha esaminato entrambe le richieste, rilevando che dalla relazione trasmessa dall'Uepe in data 1 aprile 2025, nell'ambito di diverso procedimento penale, risultava che il ricorrente era privo di occupazione e viveva con il padre sessantacinquenne e con la sorella, invalida al 100% e titolare di pensione. Da tali elementi ha desunto l'inidoneità della pena pecuniaria sostitutiva, non essendo prevedibile che l'imputato potesse farvi fronte.Quanto al lavoro di pubblica utilità, la Corte territoriale ha rigettato la richiesta valorizzando il pessimo contegno processuale e i gravi precedenti penali dell'imputato, il quale aveva già beneficiato per due volte della sospensione condizionale della pena ed era stato sottoposto ad affidamento in prova ai servizi sociali in relazione a un furto, la cui pena era stata poi interamente espiata in carcere. Alla luce della mancata efficacia deterrente delle pregresse condanne, la Corte ha formulato una prognosi negativa circa il rispetto, da parte del ricorrente, delle prescrizioni connesse alla pena sostittitiva richiesta. In definitiva, la Corte territoriale ha ritenuto che la complessiva gravità del fatto — consistito anche nella guida di un'autovettura con patente revocata e nella fuga dopo il sinistro senza prestare soccorso — non consentisse di reputare le pene sostitutive idonee a realizzare la medesima efficacia afflittiva e rieducativa delle pene principali. Si tratta di valutazione conforme al giudizio demandato al giudice di merito. Questa Corte ha infatti affermato che, in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice deve esercitare il proprio potere discrezionale alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; ne consegue che la relativa valutazione, ove adeguatamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031-01). 4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre che in forza della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, del versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.ML iera est. Mari. ena Adk DEP *- [OSCURATO:PERSONA] CANCEL1._ r7n1A Sezien,.? 15 LUG 2026 3