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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37788/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] A T F avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto alla Corte l'annullamento con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla dichiarazione di non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo B) per difetto di querela. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22 novembre 2024, la Corte d'appello di L'Aquila, in riforma della decisione di primo grado, ha assolto per insussistenza del fatto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di omicidio preterintenzionale ai danni di [OSCURATO:PERSONA], e ha dichiarato il non doversi procedere in ordine al reato di minaccia, di cui al capo b), per difetto di querela.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di L'Aquila, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in ordine alla dichiarazione di non doversi procedere in ordine al reato di minaccia, di cui al capo b), attesa l'esistenza di valida denuncia-querela, depositata in atti, proposta dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] in data 30 novembre 2017.

3. Sono pervenute a) rinuncia, a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], alla trattazione orale del ricorso; b) le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesto l'annullamento con rinvio della gravata sentenza, limitatamente alla dichiarazione di non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo b); c) conclusioni nell'interesse delle parti civili ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), con allegata nota spese, con cui si chiede l'annullamento della sentenza impugnata e l'adozione dei conseguenziali provvedimenti su risarcimento danni e spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, per difetto di interesse.

Per chiarire le ragioni dell'inammissibilità dell'unico motivo di ricorso, occorre puntualizzare che, in seguito alla pronuncia della gravata sentenza, è maturata la causa estintiva della prescrizione del reato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 26147 del 07/05/2024, P., Rv. 286575 - 01), « è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione con cui il pubblico ministero deduca carenze nell'accertamento dei fatti in ordine a pronuncia assolutoria adottata dal giudice di secondo grado con la formula perché il fatto non sussiste", nel caso in cui sia intervenuta, nelle more del giudizio di legittimità, la causa estintiva della prescrizione del reato, atteso che il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole» (in motivazione, la Corte ha aggiunto che non determina l'operatività dell'art. 578 cod. proc. pen. la mera presenza delle parti civili, che non abbiano impugnato la sentenza d'appello, atteso il contenuto assolutorio della sentenza di secondo grado, divenuto definitivo quanto alle questioni civili.

Cfr. anche Sez. 4, n. 44951 del 15/10/2021, Pg, Rv. 282243 - 01: «è inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto qualora, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, sia maturata la causa estintiva del reato, salvo che emerga un interesse concreto del pubblico ministero alla decisione rispondente a una ragione esterna al processo obiettivamente riconoscibile»).

Un'ulteriore ragione di inammissibilità del ricorso va individuata nella carenza di specificità del motivo, in cui non è indicato se la querela presentata dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] in data 30 novembre 2017 -allegata al presente ricorso- fosse altresì allegata al fascicolo del procedimento de quo.

2. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] A T F avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto alla Corte l'annullamento con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla dichiarazione di non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo B) per difetto di querela. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 novembre 2024, la Corte d'appello di L'Aquila, in riforma della decisione di primo grado, ha assolto per insussistenza del fatto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di omicidio preterintenzionale ai danni di [OSCURATO:PERSONA], e ha dichiarato il non doversi procedere in ordine al reato di minaccia, di cui al capo b), per difetto di querela. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di L'Aquila, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in ordine alla dichiarazione di non doversi procedere in ordine al reato di minaccia, di cui al capo b), attesa l'esistenza di valida denuncia-querela, depositata in atti, proposta dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] in data 30 novembre 2017. 3. Sono pervenute a) rinuncia, a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], alla trattazione orale del ricorso; b) le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesto l'annullamento con rinvio della gravata sentenza, limitatamente alla dichiarazione di non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo b); c) conclusioni nell'interesse delle parti civili ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), con allegata nota spese, con cui si chiede l'annullamento della sentenza impugnata e l'adozione dei conseguenziali provvedimenti su risarcimento danni e spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per difetto di interesse. Per chiarire le ragioni dell'inammissibilità dell'unico motivo di ricorso, occorre puntualizzare che, in seguito alla pronuncia della gravata sentenza, è maturata la causa estintiva della prescrizione del reato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 26147 del 07/05/2024, P., Rv. 286575 - 01), « è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione con cui il pubblico ministero deduca carenze nell'accertamento dei fatti in ordine a pronuncia assolutoria adottata dal giudice di secondo grado con la formula perché il fatto non sussiste", nel caso in cui sia intervenuta, nelle more del giudizio di legittimità, la causa estintiva della prescrizione del reato, atteso che il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole» (in motivazione, la Corte ha aggiunto che non determina l'operatività dell'art. 578 cod. proc. pen. la mera presenza delle parti civili, che non abbiano impugnato la sentenza d'appello, atteso il contenuto assolutorio della sentenza di secondo grado, divenuto definitivo quanto alle questioni civili. Cfr. anche Sez. 4, n. 44951 del 15/10/2021, Pg, Rv. 282243 - 01: «è inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto qualora, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, sia maturata la causa estintiva del reato, salvo che emerga un interesse concreto del pubblico ministero alla decisione rispondente a una ragione esterna al processo obiettivamente riconoscibile»). Un'ulteriore ragione di inammissibilità del ricorso va individuata nella carenza di specificità del motivo, in cui non è indicato se la querela presentata dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] in data 30 novembre 2017 -allegata al presente ricorso- fosse altresì allegata al fascicolo del procedimento de quo. 2. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammi
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