CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 15121/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 febbraio 1974 avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 21 maggio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Giudicato con il rito abbreviato e in assenza, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato dal Tribunale di Bologna alla pena ai-tenuta di giustizia perchè ritenuto colpevole di più fatti di resistenza a pubblico ufficiale avvinti dalla continuazione, commessi il 10 gennaio 2014. Interposto appello, con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha integralmente confermato la decisione gravata. In particolare, rispondendo ai motivi aggiunti prospettati dalla difesa, la Corte del merito ha ritenuto infondata l'eccepita violazione degli artt. 420 bis e quater cod. proc. pen. ritenendo di contro corretta la dichiarazione di assenza resa dal Tribunale malgrado il decreto di citazione in giudizio fosse stato notificato all'imputato presso il difensore d'ufficio nel domicilio eletto in occasione del verbale di identificazione redatto nella immediatezza del fatto contestato. Ad avviso della Corte del merito, l'elezione di domicilio fatta dall'imputato non poteva ritenersi priva di efficacia perché il mancato collegamento con il difensore sarebbe dipeso dalla scelta dell'imputato di sottrarsi volontariamente alla conoscenza del procedimento. Conclusione questa assunta valorizzando il vissuto dell'imputato (presente sul territorio italiano ininterrottamente dal 1995), connotato dalla esecuzione di diverse condotte illecite sanzionate da altrettante condanne scontate nel corso del tempo, circostanze che certamente lo rendevano edotto degli effetti derivanti dalla elezione di domicilio, ancor più considerando che nell'anno precedente al fatto a giudizio e nel semestre successivo si era reso protagonista di altri fatti di resistenza per i quali aveva riportato altre condanne, l'ultima delle quali a pena patteggiata, a conferma di una sua presenza in Italia anche in epoca successiva alla esecuzione della condotta oggetto della regiudicanda. 3. Propone ricorso la difesa dell'imputato e ribadisce il vizio in rito prospettato in occasione del gravame di merito, evidenziando che la sentenza impugnata, pur facendo riferimento in tesi ai principi indicati dalla sentenza n. 23498 del 2019 (dep. 2020, Ismail) delle Sezioni unite di questa Corte, li aveva erroneamente applicati nel rigettare l'appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. La fondatezza del ricorso porta all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata atteso che i reati contestati al ricorrente, commessi il 1 gennaio 2014, in assenza di riscontrate cause di sospensione, si sono estinti per la prescrizione maturata ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. proc. pen. il 10 luglio 2021, success'vamente alla decisione gravata (risalente al 21 maggio 2021). 2. Giova premettere che la questione pregiudiziale sollevata dalla difesa replicando analogo motivo speso in appello, riguarda un'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio effettuata in epoca precedente l'introduzione, con la L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, del comma 4-bis dell'art. 162 cod. proc. pen. in forza del quale "[L]'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario". In particolare, l'imputato ebbe ad eleggere domicilio presso lo studio del difensore indicato d'ufficio in occasione del verbale di identificazione formato subito dopo le condotte a giudizio e dunque in epoca precedente alla stessa formale assunzione del ruolo di indagato (e quindi ben lontana dalla vocatio in ius). La disamina degli atti consente anche di evidenziare che il Tribunale ebbe a disporre la notifica presso il domicilio eletto malgrado il difensore in origine indicato d'ufficio fosse stato nel frattempo cancellato dal relativo albo professionale (e ciò sul presupposto in forza del quale l'elezione è destinata a mantenere efficacia anche in esito alla cancellazione dall'albo del difensore). 3. Ciò premesso, i rilievi difensivi colgono nel segno. 4. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza "Ismail" ( n. 23948 del 28/11/2019, dep.2020, Rv. 279420), richiamata anche dalla decisione gravata, hanno avuto modo di chiarire, riprendendo il filo delle indicazioni di principio offerte dalla sentenza "Innaro" (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019 Rv. 275716): a) che, venuto meno il processo contumaciale, l'art. 420-bis cod. proc. pen non ha reintrodotto presunzioni di conoscenza della vocatio in ius del tutto astratte da una conoscenza effettiva del processo e che, piuttosto, in una ottica di semplificazione dell'accertamento relativo alla effettività di siffatta "consapevolezza", la citata disposizione contiene un elenco di indici che consentono di ritenere acquisito siffatto dato anche senza avviso personale reso a mani dell'imputato, sempre se contestualizzati in termini tali da consentire all'interessato di avere contezza non solo della pendenza del procedimento ma anche del portato delle accuse mosse nei suoi confronti; b) che, con particolare riguardo alla elezione di domicilio effettuata presso il difensore d'ufficio, vanno considerate le indicazioni di principio offerte dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 31 del 2017, laddove si è rimarcata la necessita" della verifica di un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'imputato e, quindi, se si siano o meno realizzate le condizioni da cui dedurre l'esistenza di un rapporto di informazione tra il legale, benchè nominato di ufficio, e l'assistito" quale presupposto logico di una effettiva conoscenza della vocatio in iudicium; c) che inquadrata in questa cornice, la sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell'indagato, non è di per sè presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'art. 420 bis cod. proc. pen. dovendo il giudice 3 in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso. 5. La decisione impugnata, confondendo e sovrapponendo i piani del rilievo effettivo da ascrivere, in ordine alla effettiva conoscenza del processo, alla elezione di domicilio resa dall'imputato presso il difensore d'ufficio con quello della comprovata scelta del prevenuto di sottrarsi volontariamente al processo, non ha fatto buon governo di tali indicazioni interpretative. Nel negare fondatezza al rilievo articolato dalla difesa in parte qua, ha, infatti, messo in luce indicazioni fattuali (la persistente presenza in Italia dell'imputato da molti anni, il suo percorso criminale e la realizzazione di una analoga condotta definita con un patteggiamento, realizzata qualche mese dopo il fatto a giudizio) che nulla dicono, sul versante logico inferenziale quanto,‘ p effettiva instaurazione di un rapporto difensivo con il soggetto presso il quale venne effettuata la notifica (ancor più considerando l'intervenuta cancellazione dall'albo del predetto difensore, sostituito da un altro avvocato sempre d'ufficio nominato al momento della vocatio in ius, tale rendere il domicilio all'evidenza non idoneo rispetto all'obiettivo della effettiva conoscenza del procedimento); --alla stessa capacità in sé dell'elezione di domicilio, considerato il momento della scelta assunta in tal senso, di dare concretezza ad una puntuale conoscenza dei contenuti dell'accusa (sempre alla luce di una indimostrata continuità di collegamento con il professionista in origine indicato d'ufficio); - alla affermata scelta dell'imputato di sottrarsi volontariamente "alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento", di fatto sostenuta apoditticamente. Da qui la fondatezza del ricorso e la decisione assunta nei termini di cui al dispositivo che segue. P.Q.M. Annull