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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 17131/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ravenna - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha revocato la sospensione condizionale della pena di euro milleduecento di multa, concessa a [OSCURATO:PERSONA] con il decreto penale di condanna del 24/04/2023, divenuto esecutivo il 16/09/2023, che l'aveva condannata per il reato di truffa, commessa nel dicembre 2022, in danno di [OSCURATO:PERSONA]; il provvedimento trae origine dalla mancata ottemperanza - da parte della prevenuta - agli obblighi imposti ex art.165 cod. pen., visto che il suddetto beneficio era stato subordinato alla restituzione di quanto sottratto, oltre che alla eliminazione delle conseguenze dannose, nella misura di euro cinquecentosei, entro il termine di mesi sei dalla inopponibilità del decreto.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, entrambi incentrati sui vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. (derivante dalla mancata indicazione delle generalità della parte sottoposta a procedimento) e degli artt. 165 e 168 cod. pen., nonché 53 e 57 legge 24 novembre 2981, n. 689.

3. La prima doglianza è aspecifica, prospettandosi deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto che le possano sorreggere.

Quanto alla seconda censura, trattasi di deduzioni che sarebbero state, eventualmente, prospettabili con riferimento al decreto, ormai divenuto definitivo.

La motivazione, in definitiva, risulta esaustiva e priva di profili di incoerenza e non risultano le dedotte violazioni di legge; l'avversata ordinanza è destinata, pertanto, a restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.

Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 03 aprile 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ravenna - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha revocato la sospensione condizionale della pena di euro milleduecento di multa, concessa a [OSCURATO:PERSONA] con il decreto penale di condanna del 24/04/2023, divenuto esecutivo il 16/09/2023, che l'aveva condannata per il reato di truffa, commessa nel dicembre 2022, in danno di [OSCURATO:PERSONA]; il provvedimento trae origine dalla mancata ottemperanza - da parte della prevenuta - agli obblighi imposti ex art.165 cod. pen., visto che il suddetto beneficio era stato subordinato alla restituzione di quanto sottratto, oltre che alla eliminazione delle conseguenze dannose, nella misura di euro cinquecentosei, entro il termine di mesi sei dalla inopponibilità del decreto. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, entrambi incentrati sui vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. (derivante dalla mancata indicazione delle generalità della parte sottoposta a procedimento) e degli artt. 165 e 168 cod. pen., nonché 53 e 57 legge 24 novembre 2981, n. 689. 3. La prima doglianza è aspecifica, prospettandosi deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto che le possano sorreggere. Quanto alla seconda censura, trattasi di deduzioni che sarebbero state, eventualmente, prospettabili con riferimento al decreto, ormai divenuto definitivo. La motivazione, in definitiva, risulta esaustiva e priva di profili di incoerenza e non risultano le dedotte violazioni di legge; l'avversata ordinanza è destinata, pertanto, a restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità. Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03 aprile 202
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