CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26644/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20926/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] rappresentate e difese e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 4 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica di Stornara e Tara rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo al [OSCURATO:PERSONA], n. 1 - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'Appello della Puglia n. 1730/18 depositata il 31 maggio 2018 Udita la relazione svolta nella udienza del 7 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - le ricorrenti con un unico motivo hanno impugnato la sentenza in epigrafe riportata che, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto la legittimità della cartella di pagamento n. 9002008003411224 relativa alla quota del contributo consortile dell'anno 2006 per l'importo di € 5.236,00; - la CTR ha ritenuto che tutti i proprietari degli immobili inclusi in un comprensorio siano tenuti alle spese necessarie per la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione; la semplice inclusione dei proprietari degli immobili in un comprensorio consortile vale a costituire una presunzione relativa di esistenza di un beneficio in loro favore delle attività del consorzio, superabile attraverso la prova contraria; prova non fornita nel caso di specie; - il [OSCURATO:PERSONA] si costituisce con controricorso e deposita memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell'art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art.860 c.c. Lamentano il mal governo effettuato dalla sentenza impugnata del riparto dell'onere probatorio, ai fini dell'accertamento dell'esistenza o meno dell'obbligo di versamento del contributo consortile. A tale proposito evidenziano l'assenza di un piano di classifica approvato e trascritto. Il motivo è fondato. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del r.d. n. 215 del 1933: "Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, si provvede alla delimitazione del Comprensorio soggetto agli obblighi di bonifica di cui all'art. 2 e del territorio gravato dall'onere di contributo nella spesa delle opere di competenza statale, quando la spesa stessa non sia a totale carico dello Stato, a sensi del primo comma dell'art. 7 del presente decreto" L'art. 4 del r.d. n. 215 del 1933 dispone che "Per ciascun Comprensorio classificato deve essere redatto il piano generale di bonifica, il quale contiene il progetto di massima delle opere di competenza statale e le direttive fondamentali della conseguente trasformazione della agricoltura, in quanto necessarie a realizzare i fini della bonifica e a valutarne i presumibili risultati economici e d'altra natura". L'art. 10 del citato r.d. prevede che: "Nella spesa delle opere di competenza statale che non sieno a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del Comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza". Presupposto per l'applicazione del tributo è, dunque, l'inserimento dell'immobile nel piano di classifica e, trattandosi un fatto costitutivo della pretesa, è a carico del [OSCURATO:PERSONA] la sua dimostrazione. A questo proposito si richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità che riconosce l'esistenza di una presunzione iuris tantum di debenza del contributo, solo laddove, la pretesa faccia riferimento ad un piano di classifica (Cass. Sez. U, n. 26009/2008, Rv. 605257 — 01, Sez. 5, n. 17066/2010, Rv. 614684 - 01). Di recente è stato, inoltre, ancora più espressamente chiarito che, in tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt.860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica. In assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite (Cass. Sez. 5, n. 11431/2022, Rv. 664350 - 01). Nel caso di specie, a fronte della contestazione sollevata dalle ricorrenti dell'inesistenza di un piano di classifica approvato e trascritto, il controricorrente, costituitosi solo nel giudizio di appello, nulla ha dedotto neanche nel presente giudizio.Da quanto esposto segue l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. 2. Le spese nei gradi di merito devono essere compensate atteso che gli orientamenti di legittimità si sono consolidati nel corso del giudizio, mentre quelle del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso; Condanna il controricorrente a pagare alle ricorrenti le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell'importo complessivo di C 1.400,00 comprensivo di esborsi, nonché il 15% per spese generali e accessori di leg