CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20704/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per il rigetto delle impugnazioni. uditi i [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso L Avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] Lucia, Antonio, Leoluca e [OSCURATO:PERSONA], quali terzi interessati, ricorrono per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha rigettato l'appello proposto avverso il provvedimento con cui il GIP dello stesso tribunale ha respinto la richiesta di dissequestro del compendio aziendale di cui i ricorrenti sono titolari pro-quota ([OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), sottoposto a sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente nell'ambito del procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto effettivo titolare e sottoposto alla custodia in carcere poiché gravemente indiziato di partecipazione alla 'ndrangheta e di delitti estorsivi, con affiliazione alla locale di Limbadi. Al riguardo, deducono: 1. violazione degli artt. 240-bis cod. pen. e 321, comma 2, cod. proc. pen., nonché difetto assoluto di motivazione; violazione del principio del giudicato in materia cautelare. 1.1. Si censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui si era "rivendicata" l'esistenza di un giudicato cautelare al fine di non esaminare le doglianze difensive che attenevano al profilo genetico della misura applicata al Ferrante, non considerandosi che i ricorrenti non avevano mai proposto riesame avverso tale provvedimento e, pertanto, in ossequio agli orientamenti di legittimità, nessuna preclusione vi era alla revoca della misura per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti (S.U. n. 46201 del 31/05/2018). I giudici del riesame, "adagiandosi" sulla pregressa pronuncia indicata, nulla hanno valutato in ordine alle censure della difesa e, in particolare, alla corposa consulenza tecnica, meritevole di un'attenta considerazione. 1.2. Si lamenta, altresì, che i giudici del riesame abbiano limitato la loro valutazione al mero dato di indagine che pretenderebbe di attribuire rilievo a presunti incontri avvenuti nei pressi della predetta struttura, senza considerare l'aspetto preponderante che mai a livello investigativo sia stata individuata una qualsivoglia condotta gestionale da parte del Ferrante; parimenti assumeva rilievo anche l'assenza di contestazioni mosse tanto al Ferrante che agli Esposito che potessero riferire l'azienda al Ferrante stesso. Si era prospettata una presunta gestione da parte del Ferrante sul richiamo di generiche e inconcludenti propalazioni di collaboratori di giustizia, soggetto ritenuto "condizionato" da personaggi gravitanti nella criminalità locale senza indicare elementi concreti in ordine alla predetta ipotesi investigativa (sull'assenza di decisivo rilievo delle dichiarazioni dei collaboratori - le quali avevano condotto al sequestro di diverse realtà imprenditoriali - si cita la sentenza di annullamento resa da altra Sezione di questa Corte in un'ipotesi ritenuta del tutto sovrapponibile: Sez. 6, n. 33939 del 25/06/2021). Anche nel caso in esame i giudici avevano fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale individuava il Ferrante come amico del Mancuso, per conto del quale vendeva al Bar in sequestro dei prodotti che gli davano a Limbadi. Tale ipotesi, non suffragata da altri collaboratori, era smentita dal fatto che mai alcun fornitore aveva operato per conto dei Mancuso nella predetta azienda, per come emergeva dalla consulenza tecnica che aveva consentito di ricostruire rapporti commerciali leciti anche con riguardo all'altra azienda oggetto di attenzione investigativa, la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] di relazioni di collegamento concorsuale con il Ferrante (tanto che i ricorrenti sono estranei al relativo processo che lo riguarda) e gli esiti di consulenza deponevano per l'effettiva titolarità o disponibilità del compendio sequestrato in capo ai ricorrenti. Anche le ulteriori dichiarazioni dei collaboratori ([OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]) nulla aggiungevano in ordine all'esercizio sequestrato, limitandosi genericamente ad indicare una "presunta vicinanza del Ferrante a contesti di criminalità". 1.3. Con riguardo, poi, ai rapporti tra la società e la fornitrice [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., si deduce l'assenza di motivazione, essendo stati disattesi i rilievi sollevati con la consulenza tecnica che ne aveva evidenziato la liceità, fornendo giustificazione delle movimentazioni contabili su cui si era appuntato il sospetto degli inquirenti (le fatture emesse giorno per giorno dalla società erano pienamente giustificate dalla natura deperibile della merce acquistata). 2. Tutte le difese dei ricorrenti hanno presentato motivi nuovi. 2.1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha insistito sull'assenza degli elementi costitutivi e dimostrativi della fittizia attribuzione della titolarità del bene in capo al Ferrante, fattispecie di reato per cui è stata emessa la misura ablativa, con particolare riguardo all'assenza di verifica della provenienza - anche temporale - delle risorse utilizzate per l'acquisto o la realizzazione del compendio sequestrato, all'assenza del dolo specifico, quale scopo elusivo, aspetti che l'ordinanza impugnata aveva del tutto pretermesso. Mancava una motivazione che desse conto dell'operazione economica a monte e della sua fittizietà e che il Ferrante fosse l'esclusivo proprietario, anche di fatto, delle quote dell'esercizio commerciale rispetto a coloro che ne risultavano formalmente detentori. 2.2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ha insistito sulla censura di violazione dell'art. 240-bis cod. pen., in relazione all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. e dell'art. 125 codice di rito. Si richiama la facoltà del terzo di dedurre in ordine anche alla questione se il bene sia effettivamente riconducibile all'iniziativa economica dell'indagato e non del terzo interessato e se sussista anche per quest'ultimo (quale elemento rafforzativo di un'eventuale intestazione solo formale) una sproporzione tra il valore del bene ed il reddito dichiarato o l'attività economica esercitata, non potendosi al terzo applicare le presunzioni che riguardano l'indagato condannato per uno dei cosiddetti reati spia. Inoltre, essendo il bene oggetto del sequestro cointestato a più soggetti-terzi, si evidenzia come il legame di disponibilità del bene con l'indagato debba essere dimostrato in ordine a ogni terzo intestatario, in quanto diversamente può procedersi solo a un sequestro per la quota che rispetti i presupposti di legge. Così come anche l'approfondimento sulla sproporzione tra il valore del cespite e le possibilità patrimoniali, deve necessariamente concentrarsi su ogni singolo terzo intestatario. Tanto premesso, si lamenta come la decisione impugnata si sia limitata a ribadire il quadro di gravità indiziaria affermato a carico di [OSCURATO:PERSONA], disattendendo gli argomenti che realmente dovevano essere risolti: la disponibilità della CIN-[OSCURATO:PERSONA] in capo all'indagato e non invece ai terzi proprietari e la presunta strumentalità con la realizzazione del delitto associativo. E soprattutto nulla argomentando l'ordinanza impugnata sulla necessaria sproporzione di valore tra il bene posto in sequestro e le capacità patrimoniali dei ricorrenti (e germani) Esposito. Si lamenta, inoltre, l'omissione relativa al contenuto degli atti difensivi e in particolare della c.t.p. depositata contestualmente all'istanza di dissequestro originaria e dell'integrazione depositata dinanzi al tribunale del riesame. Peraltro, si evidenzia come la verifica sul fumus commissi delicti in capo al Ferrante non fosse certo sufficiente a legittimare la conferma del provvedimento ablativo, perché si sarebbe dovuta verificare l'effettiva sussistenza di un legame di disponibilità tra il bene e l'indagato e anche l'assenza di una legittima provvista patrimoniale dei terzi che ne giustificasse la proprietà della società e del relativo bar. Del tutto generici erano gli elementi al riguardo richiamati dal tribunale del riesame e ricondotti alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e al contenuto delle intercettazioni telefoniche. Tali elementi non erano idonei a dimostrare l'esistenza di situazioni che avallassero concretamente l'ipotesi di una discrasia tra l'intestazione formale e la disponibilità effettiva del bene. Mancavano quindi elementi fattuali che si connotassero della necessaria gravità, precisione e concordanza, tali da costituire prova indiretta del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene. Del resto, il mero generico riferimento del collaboratore al solo fatto che il Ferrante si occupasse del bar non era certo idoneo a provare che l'attività fosse sua; inoltre, perché le intercettazioni non facevano altro che dimostrare semplicemente che Ferrante lavorasse all'interno del bar al netto di ogni considerazione sull'emissione di fatture regolari. Si lamenta, altresì, come il tribunale abbia svalutato gli elementi difensivi e non si sia mai posto il problema, unitamente allo stesso giudice a cui era stata indirizzata l'istanza di dissequestro, di individuare gli elementi da cui poter ricavare la conclusione che i ricorrenti fossero titolari solo apparenti delle quote societarie di loro proprietà. Non si era neppure indicato da quali elementi di fatto si potesse desumere che l'indagato, responsabile amministrativo della società, avesse addirittura la disponibilità di una società che i ricorrenti hanno creato nel 1984, ben sette anni prima rispetto al matrimonio tra il Ferrante ed [OSCURATO:PERSONA]; non si era approfondito quale fosse la capacità patrimoniale di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] al momento in cui acquistavano la titolarità di soci della CIN- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] mero rapporto di coniugio tra il Ferrante ed [OSCURATO:PERSONA] non creava alcuna forma di automatismo in danno dei ricorrenti per come affermato dalla S.C. al fìne di distinguere la materia in esame con quella relativa alle misure di prevenzione patrimoniali. Nessuna valida motivazione vi era sulle considerazioni contabili sviluppate dal c.t. di parte sia in ordine alla rilevanza economica delle presunte irregolarità fiscali emerse nel corso delle intercettazioni tra il Ferrante e la segretaria Romano sia sugli elementi distonici rispetto alla presunta realizzazione di irregolarità nella contabilità. Tra l'altro il silenzio su tali argomenti da parte del tribunale assumeva rilievo quale ulteriore lacuna motivazionale su aspetti fondamentali nella linea difensiva considerando che la c.t.p. conteneva controdeduzioni all'interpretazione delle intercettazioni telefoniche valorizzata dal gip e dunque ad argomenti che avevano fondato sin dall'origine l'applicazione della misura reale a cui il tribunale faceva riferimento. Peraltro, neppure decisivo era il riferimento che il tribunale aveva fatto a quello che potrebbe sembrare un legame tra le condotte di reato attribuito al Ferrante e il suo ruolo all'interno della società; non poteva al riguardo rilevare il generico richiamo all'abitudine che alcuni soggetti ritenuti intranei alla consorteria avrebbero avuto di incontrarsi presso il bar; anche nell'eventualità che ciò fosse avvenuto non era certo un'evenienza che poteva trasformare automaticamente il bar in una estensione strumentale per la realizzazione dei fini associativi. Peraltro, non vi era alcuna prova che i ricorrenti ne fossero a conoscenza e quindi lo consentissero. Inoltre, la circostanza che il Ferrante avesse consentito la vendita nel bar di prodotti provenienti da Limbadi e dunque da zone riferibili alla cosca Mancuso era rimasta meramente assertiva e aspecifica, mancando qualsiasi traccia anche minima che comprovasse tali cessioni. E un attento esame delle dichiarazioni del collaboratore avrebbe portato ad escludere che questi avesse descritto una connessione tra la gestione del bar da parte del Ferrante ed il suo rapporto con il Mancuso: il collaboratore aveva riferito le due circostanze mediante due concetti separati e senza voler sostenere che il Ferrante avrebbe assunto il presunto ruolo gestorio all'interno del bar per ragioni di tipo associativo. Ciò, del resto, emergeva dalla parte relativa nell'ordinanza cautelare emessa a carico del Ferrante sia dal contenuto del verbale di interrogatorio del medesimo. 2.3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA], con motivi nuovi in data 22/04/2022, ha insistito per l'accoglimento del ricorso, richiamando per sintesi aspetti di censura sovrapponibili a quelli dedotti nella memoria dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Salvatore. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi vanno rigettati essendo i motivi infondati e/o inammissibili. 2. Va anzitutto precisato, con riferimento alla censura di violazione del principio del giudicato cautelare, che tale preclusione, nel caso in esame, può operare limitatamente alla sussistenza della gravità indiziaria in ordine ai reati attribuiti all'imputato che, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., rientrano nel catalogo di quelli che, alle condizioni ivi stabilite, consentono la confisca cd. allargata. L'ordinanza impugnata, mediante il richiamo a quella cautelare personale ed alla sentenza di questa Corte che ha rigettato il ricorso avverso la decisione di riesame, ha dato conto dell'operato vaglio giurisdizionale in ordine alla condotta di partecipazione del Ferrante alla locale di Limbadi, articolazione territoriale della 'ndrangheta indicata con a capo [OSCURATO:PERSONA], struttura in cui il Ferrante avrebbe avuto il ruolo di co-organizzatore, segnatamente durante la latitanza della figura di vertice. Benché non siano riportati gli elementi a corredo anche degli ulteriori reati (tentata estorsione e turbata libertà degli incanti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., concorso in usura aggravata) per cui è stata applicata nei confronti del Ferrante la misura cautelare, il riferimento al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. risulta sufficiente a sorreggere, in punto di fumus delicti, anche la misura reale disposta ex artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all'art. 240-bis cod. proc. pen., trattandosi di delitto inserito nel catalogo di quelli che consentono la confisca allargata. Non può, invece, ritenersi coperto dal cd. giudicato cautelare - e su tale profilo va correttamente indirizzata la censura difensiva, altrimenti del tutto generica con riguardo agli elementi fondanti la sussistenza dei reati per cui è stata disposta la cautela personale, a prescindere dalla questione se tale ambito di doglianza sia o meno consentito ai terzi interessati - la circostanza che il Ferrante avesse la gestione di fatto del compendio sequestrato, in quanto il Tribunale del riesame si è limitato a richiamare gli elementi fondanti la cautela personale, omettendo di indicare gli esiti attinenti al provvedimento cautelare reale, peraltro emesso successivamente, con cui a carico del Ferrante è stata disposta anche la confisca allargata del compendio (il [OSCURATO:PERSONA]) del cui vincolo reale i ricorrenti si dolgono in questa sede quali formali intestatari. 3. Sempre al fine di inquadrare correttamente l'ambito del giudizio di legittimità, va altresì precisato che nessun pregio ha il rilievo - ribadito anche in sede di motivi nuovi dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] - che ai ricorrenti non siano contestati reati in concorso con il Ferrante e, in particolare (così è da intendersi), quello di intestazione fittizia. Nel caso in esame, infatti, il sequestro preventivo è stato disposto ai fini della confisca allargata e non quale prezzo, prodotto o profitto del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. neppure contestato al Ferrante. Al riguardo, va infatti ricordato che, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., la condanna per taluni dei delitti ivi espressamente menzionati, comporta la confisca obbligatoria ("è sempre ordinata"), anche per equivalente, del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo e in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica. Si tratta, pertanto, di una misura connotata da un evidente carattere afflittivo - che non ricorre nella confisca diretta, immediatamente legata alla cosa oggetto del profitto - e da un rapporto consequenziale alla condanna proprio della sanzione penale, esulando invece da essa qualsiasi funzione di prevenzione propria delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, compresa la stessa confisca diretta (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436; Sez. U, n. 18374 del 31/1/2013, Adami, Rv. 255037; Sez. 3, n. 18311 del 6/3/2014, Cialini, 259103; Sez. 3, n. 7180 del 19/1/2017, Rinaldi, non massimata). In altri termini, è l'imputato che viene ad essere direttamente colpito nelle sue disponibilità economiche, non la cosa in quanto derivante dal reato, dal che il carattere sanzionatorio, comune - "nè più, nè meno" (Sez. U, Lucci, cit.) - alla pena applicata con la sentenza di condanna. In relazione al sequestro in esame, pertanto, rileva non la proprietà ma, appunto, la disponibilità del bene, e, come già chiarito da questa Corte, "con tale locuzione, la legge ha inteso indubbiamente designare la relazione effettuale del condannato col bene, connotata dall'esercizio di poteri di fatto, corrispondenti al contenuto del diritto di proprietà, in forza dei quali egli può determinare autonomamente la destinazione, l'impiego e il godimento del bene stesso. La disponibilità coincide, cioè, con la signoria di fatto sulla res, indipendentemente e al di fuori delle categorie delineate dal diritto privato: e se ad una di tali categorie vuol farsi proprio riferimento, il richiamo più appropriato risulta essere quello riferito al possesso nella definizione che ne dà l'art. 1140 cod. civ." (Sez. 1, n. 11732 del 09/03/2005 - dep. 24/03/2005, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 231390). La nozione di "disponibilità" coincide non con la nozione civilista di "proprietà" ma con quella del "possesso": essa ricomprende tutte quelle situazioni nelle quali i beni stessi ricadano nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi (Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012 - dep. 20/04/2012, Costagliola e altri, Rv. 252378), e si estrinseca in una relazione effettuale con il bene, connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013 - dep. 23/05/2013, Ucci e altri, Rv. 255950). 4. Così definiti i limiti "preclusivi" del richiamato giudicato cautelare - con l'ulteriore precisazione che esula in questa sede la questione della sproporzione tra il reddito del Ferrante ed il suo patrimonio, su cui si è soffermata la diffusa memoria della difesa di [OSCURATO:PERSONA] e Salvatore, non avendo formato oggetto di specifica censura né con l'atto di appello, né con i motivi principali di ricorso per cassazione - si tratta di verificare se gli elementi addotti dai ricorrenti a sostegno dell'istanza di revoca abbiano reso recessivi quelli su cui i giudici di merito hanno fondato la disposta cautela. 4.1. Al riguardo, va anzitutto precisato che l'ordinanza impugnata risulta avere dato conto dell'esistenza di sufficienti elementi dimostrativi della disponibilità del bene in capo al Ferrante, così non rendendo dirimente, ai fini dello scrutinio di legittimità, l'altra questione posta nel ricorso riguardo ciò che il terzo possa contestare in questa sede. Se per un verso il provvedimento impugnato ha richiamato sul punto la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo in senso ulteriormente confermativo vedi Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Rv. 276700; Sez. 6, n. 6634 del 303/02/2022), per altro, non si è sottratto all'indicazione dei relativi elementi che, di conseguenza, ne sostengono la motivazione. In particolare, si è fatto riferimento, per un verso, alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che riconduce al Ferrante la gestione di fatto del Bar in sequestro, quale veicolo di vendita anche dei prodotti "che gli davano a Libadi", indicando l'esercizio commerciale anche quale indice di collegamento con il gruppo criminale dei Mancuso e, per altro, all'esito degli accertamenti di PG che hanno indicato tale luogo quale ritrovo e incontro di appartenenti al gruppo Mancuso tra di loro e con soggetti di altri sodalizi del vibonese. Le propalazioni del collaboratore risultano, poi, corroborate in punto di condotta di partecipazione del Ferrante e dei legami con i Mancuso anche da altre convergenti dichiarazioni e dal contenuto delle intercettazioni telefoniche. Si è dato, dunque, conto, per quanto rileva in sede cautelare reale (ove, come noto, l'ambito di cognizione non può equipararsi a quello proprio del giudizio di merito, peraltro in corso), di una valida piattaforma indiziante a corredo della ritenuta disponibilità - nel senso in precedenza chiarito - in capo al Ferrante del Bar in questione, con cui ha intrattenuto anche legami di carattere lavorativo. 4.2. Peraltro, a tale proposito, con riferimento alla "prova" della disponibilità, privo di decisività è il riferimento all'arresto della Sesta sezione di questa Corte (sentenza n. 33939/2021) reso in altro giudizio relativo a misura cautelare reale (di differente tipologia e presupposti), ove il dichiarato del collaboratore di giustizia risulta essere stato "svalutato" non in ragione di una sua ontologica inattendibilità, ma stante l'assenza di quelle ulteriori e necessarie indicazioni che, al di là della riferibilità gestionale del bene in capo al terzo, dessero necessariamente conto anche di come e in che misura il terzo avesse investito denaro nella società, assumendone la titolarità. Si trattava, infatti, di un profilo di rilievo ai fini del fumus delicti, in quanto il vincolo reale è stato in quella vicenda disposto, a differenza del caso in esame, in ordine alla confisca diretta per il delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. (in cui i terzi assumono la qualità di coimputati), ove è necessario dimostrare non tanto un'influenza gestionale su di esso, alla base della quale possono esservi plurime cause, ma l'effettiva verifica della provenienza delle risorse economiche impiegate per l'acquisto da parte del soggetto che intenda eludere l'applicazione di misure di prevenzione (Sez. 6, n. 5231 del 12/1/2018, Polverino, Rv. 272128; in senso analogo Sez. 1, n. 42530 del 13/6/2018, C., Rv. 274024). 5. Né altrettanto decisive, ai fini della sussistenza dei paventati vizi di legittimità, risultano le doglianze, peraltro genericamente indotte, in ordine alla rilevanza della consulenza tecnica delle difesa, essendosi, al riguardo, evidenziato come la circostanza che l'attività commerciale dell'esercizio fosse florida, avviata e intrattenesse relazioni lavorative con ulteriori esercizi commerciali sul territorio non incide, di per sé e in assenza di ulteriori pregnanti elementi, sulla ipotizzata disponibilità del bene in capo al Ferrante. Parimenti è stato osservato con riguardo alla censura mossa in ordine ai rapporti tra il Bar in sequestro e la società fornitrice "[OSCURATO:SOCIETA]". Invero, anche su tale aspetto la prospettazione della riconducibilità delle forniture e delle relative fatture (giustificate dalla natura deperibile della merce acquistata) ad esigenze gestionali non scalfisce l'ipotesi principale, alla luce anche delle cointeressenze nel settore del Ferrante e dei rapporti con il soggetto a cui tale società era riconducibile nell'ambito degli ulteriori legami dagli stessi intrattenuti con il Mancuso (sul punto motiva il provvedimento di dissequestro richiamato per incorporazione nell'ordinanza impugnata). Le censure mosse sul punto, pertanto, finiscono per attaccare, anche mediante riferimento di merito, la motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame che, non risultando affatto mancante o apparente, non è censurabile in questa sede. 6. Quanto, infine, ai motivi nuovi indotti nelle memorie difensive, alla luce delle considerazioni sopra svolte, nulla di decisivo aggiungono i motivi nuovi indotti dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Con particolare riguardo, invece, alla memoria della difesa dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Salvatore, alle cui diffuse argomentazioni ha fatto riferimento anche la difesa di [OSCURATO:PERSONA], va nel complesso evidenziato come le censure prospettate non solo risultano prive del necessario legame con i motivi principali del ricorso per cassazione proposto da tutti i terzi interessati, ma soprattutto non rinvengano alcun "precedente" nei motivi di appello. Con l'impugnazione del provvedimento del GIP - che rigettava l'istanza di dissequestro fondata sul contenuto della consulenza di parte e volta a dimostrare la solidità e la liceità dell'attività imprenditoriale e la sussistenza di normali rapporti commerciali con la fornitrice [OSCURATO:SOCIETA]. - i ricorrenti lamentarono di essere rimasti estranei al processo intentato nei confronti del Ferrante; di essere anche avulsi da vicende giudiziarie; che il Ferrante era stato licenziato dalla società e, dunque, non avrebbe potuto intervenire in futuro sulle scelte gestionali della società; che le fatture emesse dalla società giorno per giorno erano pienamente giustificate, per come avvalorato anche dall'ulteriore nota integrativa di consulenza depositata in sede di procedura incidentale (vedi "atto di appello ex art. 322 bis c.p.p." e ulteriore nota di consulenza). Si tratta di censure che attengono a questioni del tutto differenti, per tipologia e presupposti, da quelle poste nei motivi nuovi. Non si tratta, pertanto, di introdurre limiti alla facoltà del terzo di dire e contraddire in relazione ad un provvedimento che si sostiene lesivo dei suoi diritti, ma di prendere atto che tali profili di censura, non avendo formato oggetto di specifico rilievo in sede di appello, non possono poi recuperarsi in questa sede; né, al contempo, può censurarsi il provvedimento impugnato per non avere comunque affrontato tali questioni in quanto legate ai presupposti della disposta cautela reale, in quanto il Tribunale, nel caso in cui si sia costituito ex art. 322-bis 9 cod. proc. pen., dispone di una cognizione ben più circoscritta di quando non operi, invece, in funzione di giudice del riesame. L'appello cautelare, infatti, replica la struttura ibrida dell'appello cognitivo con cui in particolare condivide l'effetto parzialmente devolutivo. Non si tratta, quindi, di un "puro" gravame, posto che al giudice non è devoluta la cognizione sull'intero thema decidendum oggetto del primo giudizio (peraltro a critica assai ristretta nel caso di specie), ma solamente sui punti della decisione cui si riferiscono i motivi di gravame, la cui specifica formulazione assume carattere obbligatorio. 7. In conclusione, v