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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2007

ECLI:EU:C:2007:207
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 29 marzo 2007 – Commissione / Francia (Causa C‑388/06) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2003/96/CE – Ristrutturazione del quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Mancata trasposizione entro il termine impartito»

1. Ricorso per inadempimento – Esame nel merito da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 8)

2. Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – [OSCURATO:PERSONA] – Giustificazione basata sull'ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punto 9) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Mancata adozione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283, pag. 51) Dispositivo 1) Non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva. 2) La Repubblica francese è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 29 marzo 2007 – Commissione / Francia (Causa C‑388/06) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2003/96/CE – Ristrutturazione del quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Mancata trasposizione entro il termine impartito» 1. Ricorso per inadempimento – Esame nel merito da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 8) 2. Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – [OSCURATO:PERSONA] – Giustificazione basata sull'ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punto 9) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Mancata adozione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283, pag. 51) Dispositivo 1) Non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva. 2) La Repubblica francese è condannata alle spese.
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