CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 20522/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23099/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] n.134, presso lo studio dell’avvocatoLUIGI FIORILLO , rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrentee controricorrente all’incidentale- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliati presso l’indirizzo PECdell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 94/2020depositata il 29/02/2020 , R.G. n. 9/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: Con ricorso notificato in data 2 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 94 del 2020 che aveva respinto l’appello della società avverso la decisione del locale Tribunale che aveva accolto il ricorso dei lavoratori indicati in epigrafe, diretto ad ottenere la condanna della datrice, dalla qualeerano stati assunti con contratti di apprendistato professionalizzante, poi trasformato in contratto a tempo determinato, a corrisponder loro le differenze retributive conseguenti al ricalcolo degli scatti di anzianità. Per la cassazione della sentenza haproposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., affidandolo a due motivi. Hanno resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale e notificato in data 22 settembre 2020 i lavoratori in epigrafe indicati. [OSCURATO:PERSONA]: Va preliminarmente rilevato come la ricorrente principale abbia presentato rinuncia al ricorso sottoscritta dal difensore nonché dall’institore della stessa. Deve essere, quindi, dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Occorre, però rilevare che, secondo costante giurisprudenza di legittimità (cfr., fra le più recenti, Cass. n. 13888 del 2022; Cass. n. 8116 del 2022) la rinuncia all'impugnazione principale non determina l'inefficacia dell'impugnazione incidentale tardivache va comunque esaminata. In particolare, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n.8925 del 19/04/2019 hanno affermato che tema di ricorso per cassazione, la norma dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. -secondo cui, ove l'impugnazione principale sia dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia - non trova applicazione nell'ipotesi di rinuncia all'impugnazione principale; poiché, infatti, la parte destinataria della rinuncia non ha alcun potere di opporsi all'iniziativa dell'avversario, l'ipotetica assimilazione di tale ipotesi a quelle dell'inammissibilità e dell'improcedibilità dell'impugnazione principale finirebbe per rimettere l'esito dell'impugnazione incidentale tardiva all'esclusiva volontà dell'impugnante principale. Deve, quindi, essere esaminato il ricorso incidentale con cui si lamenta l’errato governo delle spese. Giova evidenziare come la Corte territoriale, con riguardo alla fattispecie in oggetto, introdotta con ricorso del 2018, abbia affermato che “la controvertibilità della questione decisa giustifica la compensazione delle spese di lite”. Orbene, le Sezioni Unite – con riguardo all’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permetteva la compensazione delle spese di lite in caso di concorso di “gravi ed eccezionali ragioni” –hanno affermato che il giudizio di merito applicativo di norme elastiche è soggetto al controllo di legittimità al pari di ogni altro giudizio fondato su norme di legge, in quanto, nell’esprimere il giudizio di valore necessario per integrare una norma elastica (che, per la sua stessa struttura, si limita ad esprimere un parametro generale) il giudice di merito compie un’attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma stessa, dando concretezza a quella parte mobile (elastica) della stessa, introdotta per consentire alla norma stessa di adeguarsi ai mutamenti del contesto storico-sociale (Cass. SU 22 febbraio 2012, n. 2572). Tale orientamento –peraltro, già espresso in precedenza in alcune sentenze delle Sezioni semplici (vedi, per tutte: Cass. 13 maggio 2005, n. 10058; Cass.6 aprile 2006, n. 8017; Cass. 17 agosto 2004, n. 16037) –è stato poi seguito da Cass. 10 febbraio 2014, n. 2883 (sempre con riguardo all’art. 92 cod. proc. civ. cit.) e da Cass. 9 dicembre 2013, n. 27440 (in materia di giusta causa del licenziamento). In tale ultima sentenza è stato, fra l’altro, precisato che il giudizio di proporzione della sanzione disciplinare rispetto al fatto illecito addebitato integra un giudizio di diritto ossia di sussunzione dello stesso fatto sotto la previsione legale degli artt. 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604 oppure 2119 cod. civ. Perciò esso può essere censurato invocando l’art. 360, n. 3 –e non n. 5 – cod. proc. civ., ma nel c aso di specie è stato escluso che l’erronea invocazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. comportasse l’inammissibilità della censura, sul rilievo secondo cui la ricorrente, nella sostanza, si lamentava della falsa applicazione dell’art. 2119 cit. In particolare, è stato recentissimamente affermato che l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. Segnatamente, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise (cfr., Cass. n. 7992 del 2022). Orbene, nella specie, la affermazione generica della Corte d’appello non appare conforme al dettato normativo come rimodellato anche dal Giudice delle leggi (Corte Cost. n. 77 del 18 aprile 2018), che richiede, comunque, accanto alla soccombenza virtuale, l’assoluta novità della questione, mutamenti nella giurisprudenza di legittimità rispetto a questioni dirimenti o altre gravi ed eccezionali ragioni. In particolare, deve osservarsi come la questione oggetto del giudizio fosse già stata risolta con sentenza delle Sezioni Unite n. 20074 del 2010 seguita da giurisprudenza conforme. Alla luce delle suesposte argomentazioni, dichiarato inammissibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza d’interesse, deve essere accolto l’incidentale e decidendo lo stesso nel merito, la società ricorrente principale va condannata a corrispondere al procuratore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario, le spese di lite del grado di appello, restando inalterate quelle di primo grado, liquidate in euro 6000,00 nonché di quelle del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrenteprincipale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso principale inammissibile. Accoglie il ricorso incidentale e, decidendo nel merito, condanna la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al pagamento delle spese di lite del giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 6000,00 per compensi oltre spese generali al 15% e accessori di legge,con distrazione. Condanna la parte ricorrente principale alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione in favore della parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 4000,00 per