CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022
Cassazione n. 06873/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Grosseto per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen. Si duole della ritenuta sussistenza della contestata aggravante. Il ricorso è inammissibile, perché generico e manifestamente infondato. Invero, a fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di merito, il ricorrente si limita a censure aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono e senza puntualmente confrontarsi con le argomentazioni del provvedimento che contesta. Manifestamente infondata, perché in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, correttamente evocata nella sentenza impugnata (p. 3), è la reiterata doglianza con cui invoca l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, Alla inammissibilità del ricorso, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].