CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03269/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13338/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato a Roma presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato indirizzo PEC; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici aRoma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata ; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n.10465 del 2016 depositata i l 23 novembre 2016 non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] destinatario dell’avviso di accertamento n. TF7010303880 relativo al recupero a tassazione del reddito non dichiaratoin relazione alla sua attività di impresa per l’anno di imposta 2007, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a duemotivi, avverso la sentenza della CTR della Campania,n. 10465 del 2016 , di rigetto del suo appellocontro la sentenza della CTP di Caserta che aveva solo parzialmente annullato l’atto impositivo. 2. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, in particolare, con il primo motivo, l’error in procedendo, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n.4 c.p.c., dovuto all’erronea ed illegittima applicazione della disposizione abrogata di cui all’art. 75 comma 6 del d.P.R. n. 917 del 1986 e alla conseguente erronea esclusione della rilevanza probatoria dei suoi documenti, e, con il secondo motivo,l’error in procedendo, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nella parte della sentenza impugnata ch e ha attestatoil mancato deposito della documentazione contabile. 3. L’Agenzia delle Entrate si è difesa depositando controricorso e l’adunanza camerale per la decisione del ricorso è statafissata per il giorno 11 dicembre 2025. 4. Con memoria illustrativadepositata, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., il 18 novembre 2025 , il contribuente ha richiesto la declaratoria di estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 1 comma 236 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, come autenticamente interpretato dall’art. 12 bis deld.l. n. 84 del 2025. A sostegno dell ’istanza ha riferito e documentato: (i) di aver presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. rottamazione quater), il 30 giugno 2023, prot. W - 2023063008798687, con riferimento alle cartell e di pagamento n. 62814011175340006000, n. 62816013196622008000 e n . 62817014472957001000, relativ e alle imposte oggetto del l’avviso di accertamento impugnato, seguita dalla comunicazione de ll’A genzia delle Entrate-Riscossione di determinazione delle somme dovute del 8settembre 2023; (ii) di aver pagato regolarmente pagato la prima rata e ulteriori cinque rate del piano di rateazione. 5.Nessuna difesa è stata svolta dall’Agenzia delle Entrate in relazione alla richiesta di estinzione del giudizio del contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente deve essere esaminata la richiesta di estinzione del giudizio avanzata dal contribuente ai sensi dell’art. 1 comma 236 della legge 29 dicembre 2022, n. 197,come autenticamente interpretato dall’art. 12 bis del d.l.84 del 2025. 1.2 La norma di interpretazione autentica dell’art. 1 comma 236 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, fugando ogni dubbio nell’individuazione del momento di perfezionamento della fattispecie processuale dell’estinzione del giudizio a seguito di adesione da parte del contribuente alla definizione agevolata dei carichi pendenti, ha stabilito che « Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, daparte del debitore o dell'Agenzia delle entrate- Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.» 1.3. Al fine della declaratoria di estinzione del giudizio che comporta anche la caducazione delle sentenze di merito pronunciate nel corso del processo è, dunque, necessario che il contribuente produca la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata del debito tributario oggetto di controversia, la comunicazione da parte dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] dell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizionee la documentazione dell’avvenuto pagamento della prima rata. 1.4. Nel caso di specie il contribuente con l’istanza di estinzione ha prodotto: (i) la ricevuta di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata delle cartelle n. 62814011175340006000 , n. 62816013196622008000, n. 62817014472957001000relative all’avviso di accertamento impugnato del 30 giugno 2023, prot. W - 2023063008798687 (all. n.1,4); (ii) la comunicazione dell’ammontare delle somme dovute e del piano di rateazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione del 8 settembre 2023 , documento rif. AT–02890202303244283180(all. n.2); (iii) la documentazione bancaria relativa al pagamento della prima rata del piano e delle rate ad oggi scadute(all. 3). 1.5. Sussistono, pertanto, i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio dell'articolo 1comma 236 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 . 2.Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell’art. 46 comma 2 d. lgs. 546 del 1992, trattandosi di un’ipotesi di definizione delle pendenze tributarie prevista dalla legge. 3.Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 relativo alle pronunce di rigetto inammissibilità o improponibilità del ricorso, all’esito della dichiarazione di estinzione del giudizio per effetto della definizione agevolata della lite (Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V,