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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 5 febbraio 2021

Cassazione n. 35029/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19639/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Pozzuoli (N A ), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 4, in persona del Dirigente dell'Avvocatura, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], a ciò delegata con decreto sindacale n. 12 del 18/02/2020, rappresentato e difeso, giusta determinazione dirigenziale n. 137 del 26/01/2021, nonché procura speciale posta in calce al ricorso, dall' Avv . [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: RSl CLL 77T02 F839 X) del foro di Nola (Na) ed elettivamente domiciliatoin Roma (00155) , alla V ia V.G.

Galari n. 100/C , presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Alise (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73D54 F839W) ; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].

Dl [OSCURATO:PERSONA] C.; -intimata – Avviso accertamento – Attività turistica lido balneare -avverso la sentenza n. 1211 / 20 21 emessa dalla CTR Campan ia il 05/02/2021e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. La societàSorriso di Scotto di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli avverso l’avviso di accertamento Tari riferentesi ad u n’area adibita ad attività turistico-commerciale di lido balneare.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, sostenendo che il sequestro del g.i.p., nel sottrarre la disponibilità del cespite alla contribuente, aveva determinato il venir meno delle ragioni obiettive dell’imposizione.

3. Sull’appello del Comune di Pozzuoli, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, evidenziando che l’indisponibilità dell’area, sottratta al possessore per un tipico factum principis (costituito da un decreto di sequestro preventivo dell’autorità giudiziaria), escludeva la stessa sussistenza della base imponibile del tributo in contestazione.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Pozzuoli sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C. non ha svolto difese.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo il Comune ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), c.p.c., dell'art. 62, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, e dell'art. 2697 c.c., per aver la CTR impropriamente, a suo dire, ritenuto provata la indisponibilità del bene da parte della società contribuente sulla scorta della mera produzione in giudizio del provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p..

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 62, comma 2, 70, commi 1 e 2, e 72, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, per non aver tenuto conto dell'omessa comunicazione con denuncia di variazione delle condizioni di inutilizzabilità del bene.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, per omessa pronuncia sul motivo di appello rappresentato dalla inammissibilità del ricorso per non aver la società contribuente tempestivamente impugnato il sollecito di pagamento n. 2896 del 25.1.2018 regolarmente notificato in data 24.2.2018.

4. Il primo ed il secondo motivo meritano accoglimento, con assorbimento del terzo.

In tema di TARSU, lo stabilimento balneare con annesso ristorante che sia stato sottoposto a sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p., avente quale unica finalità quella di limitare la libera disponibilità del bene per evitare l'aggravarsi o il protrarsi di reati già commessi o la commissioni di altri reati, non è per ciò solo soggetto ai temperamenti previsti dall'art. 66 del d.lgs. n. 507 del 1993 per situazioni che comportano l'oggettiva minore utilizzazione del servizio (come in caso di uso stagionale), in quanto l'attuazione del provvedimento non determina automaticamente la perdita immediata della facoltà di continuare ad occupare o detenere il bene, essendo tale evenienza condizionata dalle modalità di esecuzione della misura; ne deriva che, essendo il presupposto impositivo costituito dalla mera disponibilità di area produttrice di rifiuti e sussistendo una presunzione iuris tantum di produttività dei medesimi, grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'avvenuta esecuzione del sequestro penale e lemodalità di esecuzione dello stesso, la coincidenza delle aree sottoposte a sequestro con quelle oggetto dell'imposizione tributaria e la perdita di fatto della disponibilità di tali aree in conseguenza del provvedimento dell'autorità giudiziaria (Sez. 5, Ordinanza n. 6551 del 09/03/2020).

È stato, in particolare, statuito da questa Corte che "In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'imposta è dovuta, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quelle pertinenziali o accessorie ad abitazione, mentre le deroghe indicate dal comma 2 della norma e le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti" (vedi Cass. n. 18054 del 2016).

Laddove previsto, va infine precisato che i temperamenti dell'imposizione che il d.lgs. n. 507 del 1993 contempla, all'art. 66, per le situazioni che obiettivamente possono comportare una minore utilizzazione del servizio, come nel caso dell'uso stagionale, previsto dalla lett. b) delcomma 3 di tale disposizione, non sono automatici anche nel senso che, ponendo la norma una presunzione iuris tantumdi produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area, le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità debbano essere dedotte dal contribuente o nella denuncia originaria o in quella in variazione, ed essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi rilevabili direttamente, o a mezzo di idonea documentazione (vedi Cass. n. 19459 del 2003; Cass. n. 18862 e n. 19173 del 2004, n. 9633 del 2012 e da ultimo Cass. n. 1998 e n. 14037 del 2019).

Si deve pertanto ritenere preclusa la possibilità di addurre la temporanea indisponibilità dell'attività in sede processuale, ove non preceduta da apposita denuncia di variazione al Comune.

Tanto premesso, va rilevato che il sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p.ha come unica finalità quella di limitare la libera disponibilità del bene al fine di evitare l'aggravarsi o il protrarsi di reati già commessi o la commissione di altri reati, la cui incidenza in fatto sull'utilizzabilità materiale del bene è tuttavia condizionata alle modalità di esecuzione dello stesso, non comportando l'attuazione del provvedimento necessariamente ed automaticamente la perdita immediata della facoltà di continuare ad occupare o detenere il bene oggetto dello stesso.

Permanendo, pertanto, la presunzione di produttività di rifiuti, incombeva sulla contribuente, e non sull'ente impositore, l'onere di provare l'avvenuta esecuzione del sequestro, le modalità di esecuzione dello stesso, la coincidenza delle aree sottoposte a sequestro penale con quella oggetto di imposizione tributaria e, soprattutto, la perdita di fatto della disponibilità del bene in conseguenza del provvedimentodell'autorità giudiziaria.

Nella specie, la CTR non ha fatto corretta applicazione di tali principi in quanto, da un lato si è limitata ad accertare in fatto che lo stabilimento balneare oggetto di imposizione era stato sottoposto a sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p. p. e da tanto ne ha dedotto una situazione di inutilizzabilità (assoluta e generalizzata) del bene; dall'altro, operando una illegittima inversione degli oneri probatori, in mancanza di elementi di prova circa la prosecuzione dell'attività in violazione del provvedimento dell'autorità giudiziaria, ha ritenuto provata la perdita di disponibilità dell'area e dunque il venir meno del presupposto impositivo, ed escluso la debenza temporanea del tributo, pur in assenza di specifica denuncia di variazione.

Per le suesposte considerazioni, assorbito il terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa, anche per le spese relative a l presente giudizio , alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Campania.

P.Q.M La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbito il terzo; cassa, con riferimento ai motiv i accolt i , la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese relative alpresente giudizio, alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19639/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Pozzuoli (N A ), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 4, in persona del Dirigente dell'Avvocatura, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], a ciò delegata con decreto sindacale n. 12 del 18/02/2020, rappresentato e difeso, giusta determinazione dirigenziale n. 137 del 26/01/2021, nonché procura speciale posta in calce al ricorso, dall' Avv . [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: RSl CLL 77T02 F839 X) del foro di Nola (Na) ed elettivamente domiciliatoin Roma (00155) , alla V ia V.G. Galari n. 100/C , presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Alise (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73D54 F839W) ; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. Dl [OSCURATO:PERSONA] C.; -intimata – Avviso accertamento – Attività turistica lido balneare -avverso la sentenza n. 1211 / 20 21 emessa dalla CTR Campan ia il 05/02/2021e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. La societàSorriso di Scotto di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli avverso l’avviso di accertamento Tari riferentesi ad u n’area adibita ad attività turistico-commerciale di lido balneare. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, sostenendo che il sequestro del g.i.p., nel sottrarre la disponibilità del cespite alla contribuente, aveva determinato il venir meno delle ragioni obiettive dell’imposizione. 3. Sull’appello del Comune di Pozzuoli, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, evidenziando che l’indisponibilità dell’area, sottratta al possessore per un tipico factum principis (costituito da un decreto di sequestro preventivo dell’autorità giudiziaria), escludeva la stessa sussistenza della base imponibile del tributo in contestazione. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Pozzuoli sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C. non ha svolto difese. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo il Comune ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), c.p.c., dell'art. 62, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, e dell'art. 2697 c.c., per aver la CTR impropriamente, a suo dire, ritenuto provata la indisponibilità del bene da parte della società contribuente sulla scorta della mera produzione in giudizio del provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.. 2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 62, comma 2, 70, commi 1 e 2, e 72, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, per non aver tenuto conto dell'omessa comunicazione con denuncia di variazione delle condizioni di inutilizzabilità del bene. 3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, per omessa pronuncia sul motivo di appello rappresentato dalla inammissibilità del ricorso per non aver la società contribuente tempestivamente impugnato il sollecito di pagamento n. 2896 del 25.1.2018 regolarmente notificato in data 24.2.2018. 4. Il primo ed il secondo motivo meritano accoglimento, con assorbimento del terzo. In tema di TARSU, lo stabilimento balneare con annesso ristorante che sia stato sottoposto a sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p., avente quale unica finalità quella di limitare la libera disponibilità del bene per evitare l'aggravarsi o il protrarsi di reati già commessi o la commissioni di altri reati, non è per ciò solo soggetto ai temperamenti previsti dall'art. 66 del d.lgs. n. 507 del 1993 per situazioni che comportano l'oggettiva minore utilizzazione del servizio (come in caso di uso stagionale), in quanto l'attuazione del provvedimento non determina automaticamente la perdita immediata della facoltà di continuare ad occupare o detenere il bene, essendo tale evenienza condizionata dalle modalità di esecuzione della misura; ne deriva che, essendo il presupposto impositivo costituito dalla mera disponibilità di area produttrice di rifiuti e sussistendo una presunzione iuris tantum di produttività dei medesimi, grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'avvenuta esecuzione del sequestro penale e lemodalità di esecuzione dello stesso, la coincidenza delle aree sottoposte a sequestro con quelle oggetto dell'imposizione tributaria e la perdita di fatto della disponibilità di tali aree in conseguenza del provvedimento dell'autorità giudiziaria (Sez. 5, Ordinanza n. 6551 del 09/03/2020). È stato, in particolare, statuito da questa Corte che "In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'imposta è dovuta, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quelle pertinenziali o accessorie ad abitazione, mentre le deroghe indicate dal comma 2 della norma e le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti" (vedi Cass. n. 18054 del 2016). Laddove previsto, va infine precisato che i temperamenti dell'imposizione che il d.lgs. n. 507 del 1993 contempla, all'art. 66, per le situazioni che obiettivamente possono comportare una minore utilizzazione del servizio, come nel caso dell'uso stagionale, previsto dalla lett. b) delcomma 3 di tale disposizione, non sono automatici anche nel senso che, ponendo la norma una presunzione iuris tantumdi produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area, le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità debbano essere dedotte dal contribuente o nella denuncia originaria o in quella in variazione, ed essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi rilevabili direttamente, o a mezzo di idonea documentazione (vedi Cass. n. 19459 del 2003; Cass. n. 18862 e n. 19173 del 2004, n. 9633 del 2012 e da ultimo Cass. n. 1998 e n. 14037 del 2019). Si deve pertanto ritenere preclusa la possibilità di addurre la temporanea indisponibilità dell'attività in sede processuale, ove non preceduta da apposita denuncia di variazione al Comune. Tanto premesso, va rilevato che il sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p.ha come unica finalità quella di limitare la libera disponibilità del bene al fine di evitare l'aggravarsi o il protrarsi di reati già commessi o la commissione di altri reati, la cui incidenza in fatto sull'utilizzabilità materiale del bene è tuttavia condizionata alle modalità di esecuzione dello stesso, non comportando l'attuazione del provvedimento necessariamente ed automaticamente la perdita immediata della facoltà di continuare ad occupare o detenere il bene oggetto dello stesso. Permanendo, pertanto, la presunzione di produttività di rifiuti, incombeva sulla contribuente, e non sull'ente impositore, l'onere di provare l'avvenuta esecuzione del sequestro, le modalità di esecuzione dello stesso, la coincidenza delle aree sottoposte a sequestro penale con quella oggetto di imposizione tributaria e, soprattutto, la perdita di fatto della disponibilità del bene in conseguenza del provvedimentodell'autorità giudiziaria. Nella specie, la CTR non ha fatto corretta applicazione di tali principi in quanto, da un lato si è limitata ad accertare in fatto che lo stabilimento balneare oggetto di imposizione era stato sottoposto a sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p. p. e da tanto ne ha dedotto una situazione di inutilizzabilità (assoluta e generalizzata) del bene; dall'altro, operando una illegittima inversione degli oneri probatori, in mancanza di elementi di prova circa la prosecuzione dell'attività in violazione del provvedimento dell'autorità giudiziaria, ha ritenuto provata la perdita di disponibilità dell'area e dunque il venir meno del presupposto impositivo, ed escluso la debenza temporanea del tributo, pur in assenza di specifica denuncia di variazione. Per le suesposte considerazioni, assorbito il terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa, anche per le spese relative a l presente giudizio , alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Campania. P.Q.M La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbito il terzo; cassa, con riferimento ai motiv i accolt i , la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese relative alpresente giudizio, alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della C
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