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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 febbraio 2022

Cassazione n. 27034/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni delle costituite parti civili; letta la memoria presentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23, comma 8, D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino con sentenza del 18/2/2022 riformava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino in data 12/7/19, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per plurimi episodi di insolvenza fraudolenta, riducendo la pena in considerazione della estinzione di alcuni reati per intervenuta prescrizione.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo l'errore nella determinazione della pena finale irrogata all'imputato.

Ed invero, nel rideterminare la pena in seguito alla prescrizione di alcuni episodi delittuosi contestati, confermando le statuizioni del primo giudice, individuava la pena base per il reato di cui al capo LL), ritenuto più grave, in mesi quattro di reclusione (mesi sei di reclusione, pena ridotta di un terzo per la concessione delle circostanze attenuanti generiche) e disponeva per la continuazione l'aumento di giorni cinque di reclusione per ognuno dei quarantuno episodi di insolvenza fraudolenta residui.

Rileva il ricorrente che l'aumento di pena complessivo per la continuazione è pari a mesi sei giorni venticinque di reclusione, che - sommati ai mesi quattro di reclusione irrogati per il reato più grave - determinano una pena finale pari a mesi dieci giorni venticinque di reclusione, non a mesi undici e giorni venticinque di reclusione, come risulta dalla sentenza impugnata. 2.1 Con il secondo motivo di gravame lamenta l'inosservanza o comunque l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 163 e 165 cod. pen., per aver subordinato la sospensione condizionale della pena al risarcimento in favore delle costituite parti civili.

Rileva il difensore che, subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento di una somma così significativa, per quantità e numero delle parti civili coinvolte, vanifica nella sostanza la concessione del detto beneficio.

In altre parole, la Corte territoriale trascura di dar conto di aver valutato adeguatamente sia le capacità economiche dell'imputato, sia soprattutto la concreta possibilità di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario, con la conseguenza che - subordinare i benefici ad un risarcimento così significativo, anche in presenza delle precarie condizioni economiche in cui versa il Boccardo - equivale di fatto ad impedirgli di poterne usufruire.

3. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la nullità della impugnata sentenza, in ragione della omessa notifica all'imputata del differimento d'ufficio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

In particolare, si osserva che, in seguito alla irreperibilità della Fantinel al domicilio eletto, la notifica del decreto di citazione del giudizio di appello veniva effettuata al difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 161, comma 4, 2 cod. proc. pen.

Tuttavia, il rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], disposto d'ufficio dalla Corte territoriale, veniva notificato al difensore solo "in proprio" e non anche quale domiciliatario dell'imputata.

Rileva la difesa che, nonostante avesse eccepito l'omessa notifica all'imputata, sia pure presso il difensore, il Collegio rigettava la relativa eccezione e che tale errore ha determinato la nullità dell'intero processo di secondo grado e della sentenza. 3.1 Con il secondo motivo lamenta l'insufficiente e la manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità dell'imputata, contestando la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 641 cod. pen. 3.2 Con il terzo motivo deduce l'errore nella determinazione della pena finale irrogata all'imputata, in termini analoghi a quanto eccepito dal Boccardo.

La Corte territoriale ha errato nella determinazione della pena finale, atteso che - aumentando la pena base di mesi quattro di reclusione di giorni cinque di reclusione per ognuno dei quarantuno episodi di insolvenza fraudolenta che sono avvinti dal vincolo della continuazione - si sarebbe dovuto pervenire alla pena finale di mesi dieci e giorni venticinque di reclusione e non a quella di mesi undici e giorni venticinque di reclusione, indicata nella sentenza impugnata. 3.3 Con il quarto motivo si duole dell'erronea applicazione degli artt. 163 e 165 cod. pen., per avere il giudice di secondo grado subordinato la sospensione condizionale della pena al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, nonostante le precarie condizioni economiche dell'imputata, in tal modo vanificando la concessione del beneficio in discorso.

Invero, subordinare la sospensione condizionale della pena ad un risarcimento così significativo, impedisce di fatto la possibilità di poterne usufruire. 3.4 Con il quinto ed ultimo motivo si chiede che la Corte voglia dichiarare non doversi procedere in relazione a tutti i residui capi di imputazione, essendo i reati estinti per intervenuta prescrizione, risalendo la loro commissione sino al 31/12/2014. 3.5 In data 3/3/2023 sono pervenute conclusioni scritte della difesa Fantinel, con cui si insiste affinché la Corte voglia dichiarare estinti i reati per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene il Collegio che i ricorsi siano fondati con riferimento al motivo comune ad entrambi gli imputati, con cui si denunzia l'errore in cui è incorsa la Corte territoriale nel determinare la pena, il cui accoglimento - come meglio si dirà oltre - unitamente al rigetto del primo e del secondo motivo di ricorso della Fantinel assorbe l'esame di tutte le altre doglianze.1.1 Invero, risulta evidente l'errore in cui è incorso il giudice di secondo grado nella determinazione della pena: dopo aver quantificato la pena base per il reato di cui al capo LL), ritenuto più grave, in mesi quattro di reclusione (mesi sei di reclusione, pena ridotta di un terzo per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche), disponeva per la continuazione l'aumento di giorni cinque di reclusione per ognuno dei quarantuno episodi di insolvenza fraudolenta residui.

Orbene, sommando alla pena base gli aumenti stabiliti per i reati avvinti dal vincolo della continuazione (pari complessivamente a mesi sei giorni venticinque di reclusione), si perviene alla pena finale di mesi dieci giorni venticinque di reclusione e non di mesi undici e giorni venticinque di reclusione, come ritenuto dalla Corte di appello.

2. Il motivo di ricorso con cui la difesa di [OSCURATO:PERSONA] eccepisce la nullità della impugnata sentenza, in ragione della omessa notifica all'imputata del differimento d'ufficio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è infondato.

Ed invero, tale mancanza deve essere configurata come mera irregolarità non produttiva di nullità, sol che si consideri che il processo era stato più volte rinviato per la notifica dell'atto introduttivo all'imputata, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; che per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] le notifiche si erano perfezionate sia per il difensore che per la Fantinel, presso il primo elettivamente domiciliata; che il rinvio disposto di ufficio per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva notificato al difensore in proprio via pec; che, dunque, non si ravvisa nessuna violazione del diritto di difesa, atteso che il rinvio è stato notificato all'unico soggetto che cumulava la veste di difensore con quella di domiciliatario dell'imputata, che di conseguenza è stato reso edotto della nuova data di celebrazione del processo; che, in definitiva, la notifica ha raggiunto il suo effetto informativo. 2.1 Manifestamente infondato è il secondo motivo del ricorso della Fantinel.

Ed invero, la Corte territoriale con motivazione congrua ed esaustiva, oltre che immune da vizi logici, ha evidenziato come, al momento della stipula degli accordi con i clienti nel corso dell'intero anno 2014, era evidente che non vi fossero più le condizioni di impresa per assicurare le consegne alla clientela, che aveva già adempiuto alla obbligazione del pagamento del prezzo; che la società versasse in una condizione di criticità finanziaria irreversibile e che ciononostante continuava a ricevere pagamenti della merce ordinata, nella consapevolezza di non poter adempiere con la consegna del pellet.

Del resto, la prosecuzione della promozione pubblicitaria, anche quando si erano accumulati consistenti inadempimenti, aveva l'evidente scopo di dissimulare il proprio stato di insolvenza.

Trattasi, dunque, di motivazione coerente ed adeguata che - in quanto tale - non è censurabile in questa sede.

3. L'accoglimento del motivo di ricorso comune ad entrambi gli imputati, impone al Collegio di verificare se sia maturata la prescrizione per i reati posti in continuazione; analogo esame comporta, con riferimento al reato base, il rigetto del primo motivo di ricorso della Fantinel.

Premesso che nel caso di specie deve trovare applicazione la disciplina sulla prescrizione precedente alla legge 9/1/2019 n. 3, in quanto più favorevole, si osserva che - risalendo i reati alla seconda metà dell'anno 2014 (per la precisione dal 15/6/2014) - la prescrizione, comprese le interruzioni, non può superare gli anni sette e mesi sei, di talché, anche tenuto conto della sospensione di sessantaquattro giorni a seguito dell'emergenza pandennica da Covid-19, è ad oggi maturata.

I reati ascritti ad entrambi gli imputati sono, dunque, estinti per intervenuta prescrizione.

4. I restanti motivi di ricorso restano assorbiti.

5. Le statuizioni civili devono essere confermate.

Le spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico degli imputati in solido.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Conferma le statuizioni civili.

Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni delle costituite parti civili; letta la memoria presentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23, comma 8, D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino con sentenza del 18/2/2022 riformava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino in data 12/7/19, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per plurimi episodi di insolvenza fraudolenta, riducendo la pena in considerazione della estinzione di alcuni reati per intervenuta prescrizione. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo l'errore nella determinazione della pena finale irrogata all'imputato. Ed invero, nel rideterminare la pena in seguito alla prescrizione di alcuni episodi delittuosi contestati, confermando le statuizioni del primo giudice, individuava la pena base per il reato di cui al capo LL), ritenuto più grave, in mesi quattro di reclusione (mesi sei di reclusione, pena ridotta di un terzo per la concessione delle circostanze attenuanti generiche) e disponeva per la continuazione l'aumento di giorni cinque di reclusione per ognuno dei quarantuno episodi di insolvenza fraudolenta residui. Rileva il ricorrente che l'aumento di pena complessivo per la continuazione è pari a mesi sei giorni venticinque di reclusione, che - sommati ai mesi quattro di reclusione irrogati per il reato più grave - determinano una pena finale pari a mesi dieci giorni venticinque di reclusione, non a mesi undici e giorni venticinque di reclusione, come risulta dalla sentenza impugnata. 2.1 Con il secondo motivo di gravame lamenta l'inosservanza o comunque l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 163 e 165 cod. pen., per aver subordinato la sospensione condizionale della pena al risarcimento in favore delle costituite parti civili. Rileva il difensore che, subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento di una somma così significativa, per quantità e numero delle parti civili coinvolte, vanifica nella sostanza la concessione del detto beneficio. In altre parole, la Corte territoriale trascura di dar conto di aver valutato adeguatamente sia le capacità economiche dell'imputato, sia soprattutto la concreta possibilità di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario, con la conseguenza che - subordinare i benefici ad un risarcimento così significativo, anche in presenza delle precarie condizioni economiche in cui versa il Boccardo - equivale di fatto ad impedirgli di poterne usufruire. 3. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la nullità della impugnata sentenza, in ragione della omessa notifica all'imputata del differimento d'ufficio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. In particolare, si osserva che, in seguito alla irreperibilità della Fantinel al domicilio eletto, la notifica del decreto di citazione del giudizio di appello veniva effettuata al difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 161, comma 4, 2 cod. proc. pen. Tuttavia, il rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], disposto d'ufficio dalla Corte territoriale, veniva notificato al difensore solo "in proprio" e non anche quale domiciliatario dell'imputata. Rileva la difesa che, nonostante avesse eccepito l'omessa notifica all'imputata, sia pure presso il difensore, il Collegio rigettava la relativa eccezione e che tale errore ha determinato la nullità dell'intero processo di secondo grado e della sentenza. 3.1 Con il secondo motivo lamenta l'insufficiente e la manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità dell'imputata, contestando la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 641 cod. pen. 3.2 Con il terzo motivo deduce l'errore nella determinazione della pena finale irrogata all'imputata, in termini analoghi a quanto eccepito dal Boccardo. La Corte territoriale ha errato nella determinazione della pena finale, atteso che - aumentando la pena base di mesi quattro di reclusione di giorni cinque di reclusione per ognuno dei quarantuno episodi di insolvenza fraudolenta che sono avvinti dal vincolo della continuazione - si sarebbe dovuto pervenire alla pena finale di mesi dieci e giorni venticinque di reclusione e non a quella di mesi undici e giorni venticinque di reclusione, indicata nella sentenza impugnata. 3.3 Con il quarto motivo si duole dell'erronea applicazione degli artt. 163 e 165 cod. pen., per avere il giudice di secondo grado subordinato la sospensione condizionale della pena al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, nonostante le precarie condizioni economiche dell'imputata, in tal modo vanificando la concessione del beneficio in discorso. Invero, subordinare la sospensione condizionale della pena ad un risarcimento così significativo, impedisce di fatto la possibilità di poterne usufruire. 3.4 Con il quinto ed ultimo motivo si chiede che la Corte voglia dichiarare non doversi procedere in relazione a tutti i residui capi di imputazione, essendo i reati estinti per intervenuta prescrizione, risalendo la loro commissione sino al 31/12/2014. 3.5 In data 3/3/2023 sono pervenute conclusioni scritte della difesa Fantinel, con cui si insiste affinché la Corte voglia dichiarare estinti i reati per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene il Collegio che i ricorsi siano fondati con riferimento al motivo comune ad entrambi gli imputati, con cui si denunzia l'errore in cui è incorsa la Corte territoriale nel determinare la pena, il cui accoglimento - come meglio si dirà oltre - unitamente al rigetto del primo e del secondo motivo di ricorso della Fantinel assorbe l'esame di tutte le altre doglianze.1.1 Invero, risulta evidente l'errore in cui è incorso il giudice di secondo grado nella determinazione della pena: dopo aver quantificato la pena base per il reato di cui al capo LL), ritenuto più grave, in mesi quattro di reclusione (mesi sei di reclusione, pena ridotta di un terzo per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche), disponeva per la continuazione l'aumento di giorni cinque di reclusione per ognuno dei quarantuno episodi di insolvenza fraudolenta residui. Orbene, sommando alla pena base gli aumenti stabiliti per i reati avvinti dal vincolo della continuazione (pari complessivamente a mesi sei giorni venticinque di reclusione), si perviene alla pena finale di mesi dieci giorni venticinque di reclusione e non di mesi undici e giorni venticinque di reclusione, come ritenuto dalla Corte di appello. 2. Il motivo di ricorso con cui la difesa di [OSCURATO:PERSONA] eccepisce la nullità della impugnata sentenza, in ragione della omessa notifica all'imputata del differimento d'ufficio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è infondato. Ed invero, tale mancanza deve essere configurata come mera irregolarità non produttiva di nullità, sol che si consideri che il processo era stato più volte rinviato per la notifica dell'atto introduttivo all'imputata, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; che per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] le notifiche si erano perfezionate sia per il difensore che per la Fantinel, presso il primo elettivamente domiciliata; che il rinvio disposto di ufficio per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva notificato al difensore in proprio via pec; che, dunque, non si ravvisa nessuna violazione del diritto di difesa, atteso che il rinvio è stato notificato all'unico soggetto che cumulava la veste di difensore con quella di domiciliatario dell'imputata, che di conseguenza è stato reso edotto della nuova data di celebrazione del processo; che, in definitiva, la notifica ha raggiunto il suo effetto informativo. 2.1 Manifestamente infondato è il secondo motivo del ricorso della Fantinel. Ed invero, la Corte territoriale con motivazione congrua ed esaustiva, oltre che immune da vizi logici, ha evidenziato come, al momento della stipula degli accordi con i clienti nel corso dell'intero anno 2014, era evidente che non vi fossero più le condizioni di impresa per assicurare le consegne alla clientela, che aveva già adempiuto alla obbligazione del pagamento del prezzo; che la società versasse in una condizione di criticità finanziaria irreversibile e che ciononostante continuava a ricevere pagamenti della merce ordinata, nella consapevolezza di non poter adempiere con la consegna del pellet. Del resto, la prosecuzione della promozione pubblicitaria, anche quando si erano accumulati consistenti inadempimenti, aveva l'evidente scopo di dissimulare il proprio stato di insolvenza. Trattasi, dunque, di motivazione coerente ed adeguata che - in quanto tale - non è censurabile in questa sede. 3. L'accoglimento del motivo di ricorso comune ad entrambi gli imputati, impone al Collegio di verificare se sia maturata la prescrizione per i reati posti in continuazione; analogo esame comporta, con riferimento al reato base, il rigetto del primo motivo di ricorso della Fantinel. Premesso che nel caso di specie deve trovare applicazione la disciplina sulla prescrizione precedente alla legge 9/1/2019 n. 3, in quanto più favorevole, si osserva che - risalendo i reati alla seconda metà dell'anno 2014 (per la precisione dal 15/6/2014) - la prescrizione, comprese le interruzioni, non può superare gli anni sette e mesi sei, di talché, anche tenuto conto della sospensione di sessantaquattro giorni a seguito dell'emergenza pandennica da Covid-19, è ad oggi maturata. I reati ascritti ad entrambi gli imputati sono, dunque, estinti per intervenuta prescrizione. 4. I restanti motivi di ricorso restano assorbiti. 5. Le statuizioni civili devono essere confermate. Le spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico degli imputati in solido. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi
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