CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 febbraio 2023
Cassazione n. 06934/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10892/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 24, presso [OSCURATO:PERSONA]. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -INTIMATI- avverso il decreto del Tribunale di L’Aquila pubblicato in data 28.10.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14.2.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato ad un unico motivo avverso il decreto con cui il tribunale di L’Aquila ha liquidato il compenso in favore dell’ing. [OSCURATO:PERSONA], consulente tecnico d’ufficio nella causa civile tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA]. Le altre parti non hanno svolto difese. In prossimità dell’adunanza camerale Carlo de Simone ha depositato memoria illustrativa. Oggetto: compensi c.t.u. 2. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 83 comma primo, D.P.R. 115/2002, deducendo la nullità insanabile o l’abnormità del provvedimento di liquidazione, emesso dopo che il Tribunale aveva già definito la causa di merito con sentenza n. 597/2021. Il ricorso è fondato. L'esame degli atti conferma che il decreto di liquidazione è stato emesso in data 9.4.2020, allorquando era già stata depositata - in data 18.12.2019 -la sentenza resa a definizione del processo in cui il resistente aveva svolto l'attività di c.t.u., conseguendone la nullità insanabile del provvedimento. Questa Corte ha stabilito che il giudice, una volta definito il giudizio eregolato con sentenza l'onere delle spese processuali, non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d'ufficio e, pertanto, ove emesso, tale provvedimento deve ritenersi abnorme. Trattandosi di atto reso in carenza di potere ed idoneo ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, contro il decreto è ammissibile non già l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, quanto il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., da proporre nel rispetto del termine ex art. 327 c.p.c., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d'ufficio a ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex art. 633, n. 3, c.p.c. (Cass. 20478/2017; Cass. 28299/2009). Segue accoglimento dell'unico motivo di ricorso. Il decreto è cassato senza rinvio, non potendo la causa esser proposta ai sensi dell’art. 382, comma terzo, c.p.c.. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno dichiarate irripetibili, non avendo i ricorrenti in alcun modo dato causa al vizio della pronuncia. P.Q.M. accoglie l'unico motivo di ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato e dichiara irripetibili le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Suprema Cor