CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 35062/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6983/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla via Eianina, n. 21 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - .202,2 avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 678/2020, pubblicata in data 30 gennaio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. Il Tribunale di Roma, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione e privo di effetti interruttivi il precetto che si assumeva essere stato notificato in data 3 febbraio 2006, perché non prodotto agli atti di causa, accolse l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. proposta da [OSCURATO:PERSONA], che aveva contestato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] di procedere all'esecuzione forzata, minacciata con l'atto di precetto notificato il 5 agosto 2009, con il quale si faceva valere la pretesa di pagamento degli assegni di mantenimento della prole, dovuti, in forza di verbale di separazione personale omologato il 29 dicembre 1997, dal gennaio 1998 al febbraio 2001. 2. La Corte d'appello di Roma respinse il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], rilevando che non era stata dedotta l'efficacia interruttiva della notifica dell'atto di precetto. Impugnata dalla Prosperini la sentenza di secondo grado, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27889/2017, accogliendo il terzo motivo di ricorso, osservò che l'eccezione di interruzione della prescrizione integrava un'eccezione in senso lato e non in senso stretto, cosicché poteva essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, e che «il giudice, chiamato a decidere sulla questione di prescrizione introdotta dal convenuto attraverso l'eccezione di cui all'art. 2938 cod. civ. poteva tener conto anche del fatto interruttivo di essa, anche se non dedotto formalmente dall'attore come controeccezione, fermo restando che l'interruzione della prescrizione ben poteva essere dedotta per la prima volta in sede di appello»; sulla base di tali premesse concluse per la fondatezza del motivo della ricorrente e cassò con rinvio la sentenza al fine di «individuare, se esistente, un fatto interruttivo dell'eccepita prescrizione». 3. Riassunto il giudizio, la Corte d'appello di Roma, quale giudice di rinvio, in parziale accoglimento dell'appello, ha dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] di procedere esecutivamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla somma maturata, a titolo di mantenimento dei figli, per la mensilità di febbraio 2001, l'unica rispetto alla quale l'atto di precetto datato 11 gennaio 2006 e notificato nel febbraio 2006 era intervenuto prima del decorso dell'intero quinquennio, ed ha compensato integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio. 4. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso la suddetta decisione. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 5. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. In prossimità dell'adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ. in relazione all'art. 2948, n. 4, cod. civ., inoltre, violazione ed errata applicazione dell'art. 140 cod. proc. civ. ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Contesta alla Corte d'appello di avere erroneamente reputato valido atto interruttivo della prescrizione - per la sola mensilità di febbraio 2001 - l'atto di precetto datato 11 gennaio 2006, allegato al verbale di separazione personale dei coniugi, senza considerare che la prescrizione era maturata il 5 febbraio 2006, atteso che nel verbale di separazione personale era previsto l'obbligo di versare l'assegno entro il giorno 5 di ogni mese e che la notificazione dell'atto di precetto si era perfezionata solo in data 13 febbraio 2006, ossia dopo lo spirare della prescrizione, come emergeva documentalmente dagli atti di pignoramento presso terzi datati 7 aprile 2006 e 14 dicembre 2007, che smentivano l'esistenza di un atto di precetto notificato in data 3 febbraio 2006. 2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato «violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115, 116 e 345 cod. proc. civ. in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.», il ricorrente sostiene che il giudice del rinvio avrebbe dovuto porre a fondamento della decisione soltanto il materiale probatorio ritualmente acquisito nel giudizio di primo grado, tenendo presente che la stessa Prosperini in tutti gli atti di causa riconosceva di non avere mai prodotto in quella fase del giudizio il precetto datato 11 gennaio 2006, che era stato irritualmente inserito in sede di rinvio. 3. Con il terzo motivo di ricorso, denunciando la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente si duole che la Corte d'appello abbia compensato le spese di lite di tutti i gradi del giudizio, benché fosse risultato vittorioso con riguardo a trentasette ratei di mantenimento oggetto di opposizione, e sottolinea pure che nella parte motivazionale della sentenza gravata difetta l'enunciazione delle gravi ed eccezionali ragioni che potevano giustificare la compensazione delle spese di lite. 4. In controricorso è stata eccepita l'inammissibilità del primo motivo d'impugnazione sul presupposto che le norme di legge che si assumono violate sono del tutto inconferenti rispetto alla censura prospettata, dato che l'art. 2948, n. 4, cod. proc. civ. si limita ad individuare la categoria di diritti suscettibili di estinguersi per prescrizione quinquennale, annoverando, tra essi, quelli relativi agli interessi e a tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, mentre l'art. 140 cod. proc. civ. attiene alle modalità di notifica. 4.1. L'eccezione deve essere disattesa, dovendosi fare applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. U, 24/07/2013, n. 17931) secondo cui l'onere della specificità ex art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., che prescrive che il ricorso deve indicare «i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano», non deve essere inteso quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione della ipotesi, tra quelle elencate nell'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., cui si ritenga di ascrivere il vizio, né di precisa individuazione, nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali, degli articoli, codicistici o di alti testi normativi, comportando invece l'esigenza di una chiara esposizione, nell'ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell'impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all'art. 360 citato. 4.2. Ebbene, nel caso di specie, dalla complessiva esposizione del motivo di censura si desume in modo inequivoco che l'odierno ricorrente, al di là delle disposizioni normative richiamate in rubrica, addebita alla Corte d'appello, quale giudice di rinvio, di avere erroneamente considerato interrotto il termine di prescrizione, in tal modo prospettando, pur non invocandola espressamente, la violazione dell'art. 2943 cod. civ. 5. Il motivo non si sottrae, tuttavia, alla declaratoria d'inammissibilità per una diversa ragione. La censura si incentra sull'affermazione del ricorrente secondo cui sarebbe documentato, ed emergerebbe dagli atti di pignoramento presso terzi notificati dalla stessa controricorrente, che il precetto datato 11 gennaio 2006 è stato notificato soltanto in data 13 febbraio 2006, con conseguente sua inidoneità a costituire valido atto di interruzione del termine prescrizionale, che a quella data era già spirato poiché il sottostante titolo esecutivo, ossia il verbale di separazione personale, prevedeva l'obbligo di versare l'assegno per il mantenimento dei figli entro il giorno 5 di ogni mese. Va, tuttavia, osservato che la Corte d'appello, quale giudice di rinvio, ha espressamente rilevato che l'odierno ricorrente, già nell'atto di citazione in opposizione a precetto notificatogli nell'agosto 2009, nell'elencare i procedimenti esecutivi promossi a suo carico dalla Prosperini, aveva specificato che quest'ultima gli aveva in precedenza notificato tre distinti atti di precetto, «rispettivamente il 3 febbraio, il 19 aprile ed il 19 giugno 2006 (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione in opposizione a precetto)» e ha sottolineato che tali dichiarazioni trovavano pieno riscontro nella documentazione depositata da entrambe le parti fin dal primo grado di giudizio, dalla quale si evinceva la notifica, da parte della Prosperini, di più atti di precetto, tra i quali quello datato 11 gennaio 2006 e notificato nel febbraio 2006. Da tale accertamento il giudice d'appello ha poi desunto che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2948, n. 4, cod. civ., la Prosperini avesse diritto di agire in via esecutiva al fine di recuperare la somma maturata, a titolo di mantenimento della prole, per la mensilità di febbraio 2001, essendo l'atto di precetto del gennaio 2006 intervenuto prima del decorso dell'intero quinquennio. I giudici di appello, in altri termini, nell'applicare l'art. 2943 cod. civ., non sono partiti dal presupposto di fatto che la notifica dell'atto di precetto datato 11 gennaio 2006 fosse avvenuta il 13 febbraio 2006, ma piuttosto dal fatto, del tutto diverso, secondo cui entrambe le parti avevano riconosciuto che quel precetto era pervenuto all'odierno ricorrente già in data 3 febbraio 2006. Per contrastare la premessa di fatto sulla quale si fonda il percorso argomentativo della Corte territoriale non sono sufficienti le contrarie affermazioni del ricorrente che, anche in questa sede, rimarca che nel fascicolo di primo grado non era stato depositato un atto di precetto notificato in data 3 febbraio 2006 e che nell'atto di citazione in opposizione a precetto aveva dedotto, per mero errore materiale nella redazione dell'atto difensivo, di avere ricevuto l'atto di precetto in data 3 febbraio 2006, risultando, invece, dagli atti processuali che la notificazione, eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., si era perfezionata solo in data 13 febbraio 2006. In realtà, le censure svolte dal ricorrente, sotto le apparenti spoglie del vizio di violazione di legge, sono finalizzate a sollecitare una nuova valutazione delle risultanze processuali ed a proporre una interpretazione delle stesse diversa da quella operata dal giudice del merito, che non è, tuttavia, consentita in sede di legittimità. D'altro canto, anche là dove, con il mezzo in esame, si deduce «l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», la censura è inammissibile perché non riconducibile nel paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., quale risultante a seguito delle modifiche introdotte con il decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134. Le Sezioni Unite (Cass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053) hanno, invero, precisato che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato, può essere dedotto soltanto in caso di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo ai fini di una diversa decisione. Con la conseguenza che il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, fermo restando che l'esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora, come nel caso di specie, il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, anche se la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. 6. L'inammissibilità della censura svolta con il primo mezzo di ricorso consente di ritenere assorbito il secondo motivo di ricorso. 7. Il terzo motivo è infondato. In via preliminare, va evidenziato che al presente giudizio, di merito e di legittimità, si applica ratione temporis il testo dell'art. 92 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 58, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che subordina la compensazione delle spese di lite, oltre che all'ipotesi della soccombenza reciproca delle parti, alla sussistenza di «altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione». Il giudice di appello ha ravvisato, come chiaramente si evince dalla decisione di merito, i presupposti della compensazione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio «nella macroscopica divergenza tra quanto richiesto esecutivamente e quanto in concreto riconosciuto» in favore della Prosperini. Considerato che, nel motivare le ragioni della disposta compensazione, il giudice — sebbene debba astenersi da formule stereotipate o di mero stile — è tenuto, essenzialmente, ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge (Cass., sez. L, 09/04/2019, n. 9777), ritiene il Collegio che le ragioni richiamate nella sentenza impugnata a fondamento della disposta compensazione delle spese di lite integrano una motivazione specifica ed eziologicamente ricollegabile in modo effettivo alla controversia in oggetto ed idonea a far ritenere la stessa conforme alla previsione di cui all'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., tenuto conto che l'odierno ricorrente, in esito alla sentenza emessa in sede di rinvio, non è risultato totalmente vittorioso, essendovi stata reciproca soccombenza. Peraltro, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass., sez. 2, 31/01/2014, n. 2149; Cass., sez. 2, 2017, n. 30592). 8. In conclusione, deve essere dichiarato inammissibile il primo motivo, assorbito il secondo, e deve essere rigettato il terzo motivo di ricorso. Le spese di lite del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, dichiara assorbito il secondo motivo e rigetta il terzo motivo. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 800,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore