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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2022

Cassazione n. 30115/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A / [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza del 07/01/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, in data 06/07/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 628, commi primo e terzo, numero 1) e 385 cod. pen. ed altro.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'erronea applicazione della legge in relazione all'art. 99 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, non risulta alcuna violazione delle disposizioni in materia di recidiva in quanto il giudice del merito, con motivazione adeguata e rispondente ai criteri dettati da questa Corte (Sez. 6, n. 34670 del 28/06/2016, Cascone, Rv. 267685 e n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782), ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante soggettiva (si veda, in particolare, pag. 2 sull'applicazione della recidiva); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] sident

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A / [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza del 07/01/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, in data 06/07/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 628, commi primo e terzo, numero 1) e 385 cod. pen. ed altro. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'erronea applicazione della legge in relazione all'art. 99 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, non risulta alcuna violazione delle disposizioni in materia di recidiva in quanto il giudice del merito, con motivazione adeguata e rispondente ai criteri dettati da questa Corte (Sez. 6, n. 34670 del 28/06/2016, Cascone, Rv. 267685 e n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782), ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante soggettiva (si veda, in particolare, pag. 2 sull'applicazione della recidiva); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] sident