Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 gennaio 2026

Cassazione n. 00849/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19940/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] SPA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 598/2021 depositata il 18/05/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Il ricorso riguarda la sentenza della Corte d’Appello di Ancona pubblicata in data 18.5.2021 che ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui era stata respinta la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere da banca [OSCURATO:SOCIETA]. il risarcimento del danno per negligente macerazione da parte della Banca di tutti i documenti relativi al contratto di conto corrente n. 5458 Z da lui intrattenuto presso la Filiale di [OSCURATO:PERSONA] dell’allora denominata [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA].

L’attore aveva dedotto che seppur erano trascorsi ormai circa 19 anni dalla chiusura del contratto, in data 6.5.1999 aveva convenuto in un primo giudizio la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA] per gravi negligenze consistite in negoziazioni di assegni recanti la firma del correntista palesemente falsa, ma il CTU designato aveva potuto verificare l’apocrificità solo di una piccola parte degli assegni negoziati presso l’Istituto perché la documentazione bancaria relativa al suddetto conto corrente era stata già condotta al macero pur non essendo ancora trascorso il termine decennale rispetto alla data di notifica dell’atto di citazione (macerazione che i responsabili dell’istituto avrebbero dovuto bloccare quanto meno per gli assegni successivi alla data del 8.05.1989); per tale ragione non avrebbe potuto dimostrare la fondatezza delle proprie ragioni ed avrebbe modificato la propria domanda in sede di precisazione delle conclusioni chiedendo, in via subordinata, l’accertamento e la declaratoria di inadempimento e della negligenza agli obblighi di custodia e di conservazione dei documenti bancari con conseguente condanna a carico della Banca, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, domanda che tuttavia, era stata respinta in quanto nuova ed inammissibile.

Sicchè si era visto costretto ad intramprendere il presente nuovo giudizio per far valere la negligenza dell’istituto di credito che si era «sbarazzato di tutti i documenti pur in presenza di una causa civile avente ad oggetto la regolarità e l’autenticità dei medesimi documenti». 2.- Il Tribunale respingeva la domanda attorea, ritenendola infondata per difetto di prova del pregiudizio subito.

La Corte d’appello ha respinto l’appello, ma sulla base di altra ratio, ovvero ritenendo fondata l’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla difesa dell’appellata.

Invero: a) il danno patrimoniale fatto valere nel presente giudizio era fondato, in via primaria, sugli stessi fatti costitutivi (illegittime operazioni bancarie comportanti addebiti sul conto dell’Orsini effettuate con firma falsa) fonte dello stesso danno invocato (pari ad euro 229.438,83 ovvero all’importo complessivo degli assegni recanti firma falsa) e già oggetto del giudizio conclusosi con la sentenza n. 848/2010, passata in giudicato, con la quale il del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva escluso, per ragioni che non potevano essere più discusse, che i fatti lesivi imputati dall’Orsini alla banca (aver negoziato titoli a firma apocrifa in pregiudizio del correntista) fossero tali da generare una responsabilità di quest’ultima in quanto : (a) la colpa della banca era «scriminata» (poiché giudicata frutto di una prassi abituale conosciuta o concordata con l'attore); (b) il correntista non aveva contestato ed aveva accettato le risultanze del conto.

Onde sulla possibilità di ricondurre a responsabilità della banca la negoziazione di titoli apocrifi era sceso il giudicato. b) il fatto costitutivo ulteriore addebitato a MPS (società incorporante per fusione della [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. per azioni a r.l., a sua volta incorporante per fusione della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA].) a titolo di risarcimento danni, ovvero l’inadempimento contrattuale consistito nell’aver distrutto tutti i documenti bancari che avrebbe dovuto custodire per legge almeno per il termine di dieci anni, era irrilevante perché il Tribunale con la sentenza divenuta irrevocabile aveva già escluso a monte la responsabilità della banca, ovvero che dalla negoziazione dei titoli indicati dall’Orsini fosse derivato il danno dallo stesso lamentato, laddove il fatto diverso e sopravvenuto non aveva una proiezione lesiva ed una consistenza quantitativa diverse ed autonome rispetto a quelle derivanti dalla negoziazione de titoli apocrifi: infatti, anche ove la banca avesse conservato i documenti de quo ed anche se fosse stata accertata la denunciata apocrificità delle firme, nondimeno la domanda sarebbe stata respinta per le assorbenti considerazioni richiamate, che assorbivano il rilievo causale della distruzione dei documenti; il che valeva sia per i casi di apocrificità positivamente accertati in causa sia per quelli non potuti accertare per la distruzione dei documenti, in ogni caso essendo stata la condotta della banca non produttiva di danno. 3.-Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso e depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.; art. 1176, II comma, c.c.

La Corte di Appello avrebbe errato nell’accogliere l’eccezione di giudicato esterno in quanto le due domande giudiziali sarebbero completamente diverse: la responsabilità addebitata alla filiale della B.N.A. era quella di aver negoziato assegni bancari recanti la firma del correntista apocrifa; poiché dalla CTU grafologica era emersa l’impossibilità di effettuare perizia sulle firme in quanto la banca aveva condotto al macero tutti gli assegni e i documenti ricollegati al conto, in sede di precisazione delle conclusioni, la difesa dell’Orsini aveva proposto la nuova e diversa domanda subordinata di inadempimento contrattuale (riproposta nel nuovo giudizio) degli obblighi di conservazione di tutti i documenti bancari sottoposti alla procedura di macerazione prima del termine decennale, sulla quale, essendo stata dichiarata inammissibile, nessun giudicato sostanziale si era formato.

2. Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 119 d.lgs. n. 385/1993 ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in quantonell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio, nell’esporre i fatti relativi alla mancata custodia dei documenti da parte della Banca convenuta, aveva dedotto anche il diritto sostanziale sancito dal comma 4 dell’art. 119 d.lg. n. 385 del 1993, ovvero il diritto sostanziale ad ottenere la documentazione custodita dalla banca nel termine decennale, violato dalla convenuta nei modi detti con la conseguente «l’impossibilità di metterli a disposizione del correntista e quindi del CTU del primo giudizio», diritto configurato come situazione giuridica finale e non strumentale, per il cui riconoscimento non assume rilievo l’utilizzazione che il cliente intenda fare della documentazione, escludendosi che tale utilizzazione debba essere necessariamente funzionale all’esercizio di diritti inerenti il rapporto contrattuale corrente con l’istituto di credito.

3. – Ancor prima di poter procedere allo scrutinio dei riportati motivi, rileva il Collegio, in via pregiudiziale, che l’odierno ricorso deve essere dichiarato improcedibile poiché agli atti non risulta depositata, in violazione dell’art.369 co.2 n. 2) c.p.c., la relazione di notifica della sentenza gravata –asseritamente avvenuta in data 8.4.2021 - deposito di cui nel ricorso neppure si dà atto. 4.- Va data, invero, continuità al principio consolidato secondo cui « La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un "fatto processuale" - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare la relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.c.» (Cass. Sez.

Un. n. 21349/2022.; cfr., nel medesimo senso, pure nelle rispettive motivazioni, anche la precedente Cass. n. 15832 del 2021 e le più recenti Cass. nn. 14790, 19475 e 27313 del 2024, e n. 23982/2025). 4.1- Peraltro, nella specie, la relata di notifica in questione non risulta neppure altrimenti nella disponibilità di questa Corte, onde scongiurare la declaratoria di improcedibilità, in conformità a quanto già affermato nei precedenti richiamati secondo cui l’improcedibilità non può essere dichiarata ove la predetta documentazione risulti, comunque, nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c. (che nella specie non l’ha prodotto) ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.) - mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.

Infine - fermo quanto precede - poiché nella specie la notifica del ricorso risulta - dalla relata di notifica - essere avvenuta in data 27.7.2021, l’improcedibilità dello stesso nemmeno può essere scongiurata in riferimento alla data della pubblicazione della sentenza impugnata (18.5.2021), come stabilito dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte secondo cui, pur in difetto della produzione della relata di notificazione predetta, il ricorso per cassazione deve ugualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno (nella specie da individuarsi nella giornata del 19.7.2021 essendo il 18.7.2021 festivo) dalla pubblicazione della sentenza, perché in tal caso è comunque consentito al giudice dell'impugnazione, fin dal momento del deposito del ricorso ed in riferimento alla sola data di pubblicazione della decisione impugnata, verificarne e ritenerne la tempestività in relazione al termine breve di cui all'art. 325, comma 2, cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 11386 del 2019; Cass.n. 17014 del 2024; Cass. n.23982/2025). 4.2 - Perciò deve essere confermato anche in questo caso il principio per cui « Nel giudizio di legittimità, ove il ricorrente non abbia allegato l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, opera il cd. termine "lungo" ex art. 327 c.p.c.; nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia, espressamente o implicitamente, allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), si applica il termine "breve" ex art. 325 c.p.c. e il ricorrente ha l'onere di depositare, ex art. 369, comma 1, c.p.c., a pena di improcedibilità, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, a meno che il ricorso risulti notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato» (così da ultimo Cass.n.23982/2025) e altresì quello per cui «il mancato deposito di copia della relata di notifica della sentenza impugnata, nel termine stabilito dall'art.369 c.p.c., impedendo di verificare la tempestività dell'impugnazione ed il conseguente formarsi del giudicato, determina l'improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio, senza necessità di stimolare il contraddittorio, trattandosi di questione di rito relativa ai requisiti di procedibilità della domanda» ( per tutte Cass. n. 23982/2025 cit.). 5.- E’ appena il caso di aggiungere che il primo motivo sarebbe inammissibile perché non coglie né, quindi, aggredisce la ratio decidendi che attiene al passaggio in giudicato dell’insussistenza della dedotta negligenza della condotta di negoziazione degli assegni apocrifi da parte della banca quale fonte di responsabilità risarcitoria, insussistenza assorbente la rilevanza causale della ulteriore e diversa condotta inadempiente invocata (distruzione della documentazione bancaria necessaria a dimostrare l’apocrifia dei titoli negoziati) giacché ciò che è escluso con effetto di giudicato è il diritto alla riparazione del pregiudizio subito; e che il secondo motivo sarebbe parimenti inammissibile: sia perché del tutto carente di specificità e autosufficienza giacché non indica dove e come avrebbe dedotto la violazione del diritto ad ottenere i documenti in sé, sia perché contraddittorio laddove deduce che la violazione di tale diritto avrebbe causato «l’impossibilità di metterli a disposizione del correntista e quindi del CTU del primo giudizio» così prospettando in realtà la funzionalità della prestazione inadempiuta al risarcimento del danno derivante dalla illecita negoziazione dei titoli.

6. – In conclusione il ricorso va dichiarato improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte controricorrente, liquidate nell'importo di euro 4.500,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1―quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla

I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19940/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] SPA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 598/2021 depositata il 18/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Il ricorso riguarda la sentenza della Corte d’Appello di Ancona pubblicata in data 18.5.2021 che ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui era stata respinta la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere da banca [OSCURATO:SOCIETA]. il risarcimento del danno per negligente macerazione da parte della Banca di tutti i documenti relativi al contratto di conto corrente n. 5458 Z da lui intrattenuto presso la Filiale di [OSCURATO:PERSONA] dell’allora denominata [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA]. L’attore aveva dedotto che seppur erano trascorsi ormai circa 19 anni dalla chiusura del contratto, in data 6.5.1999 aveva convenuto in un primo giudizio la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA] per gravi negligenze consistite in negoziazioni di assegni recanti la firma del correntista palesemente falsa, ma il CTU designato aveva potuto verificare l’apocrificità solo di una piccola parte degli assegni negoziati presso l’Istituto perché la documentazione bancaria relativa al suddetto conto corrente era stata già condotta al macero pur non essendo ancora trascorso il termine decennale rispetto alla data di notifica dell’atto di citazione (macerazione che i responsabili dell’istituto avrebbero dovuto bloccare quanto meno per gli assegni successivi alla data del 8.05.1989); per tale ragione non avrebbe potuto dimostrare la fondatezza delle proprie ragioni ed avrebbe modificato la propria domanda in sede di precisazione delle conclusioni chiedendo, in via subordinata, l’accertamento e la declaratoria di inadempimento e della negligenza agli obblighi di custodia e di conservazione dei documenti bancari con conseguente condanna a carico della Banca, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, domanda che tuttavia, era stata respinta in quanto nuova ed inammissibile. Sicchè si era visto costretto ad intramprendere il presente nuovo giudizio per far valere la negligenza dell’istituto di credito che si era «sbarazzato di tutti i documenti pur in presenza di una causa civile avente ad oggetto la regolarità e l’autenticità dei medesimi documenti». 2.- Il Tribunale respingeva la domanda attorea, ritenendola infondata per difetto di prova del pregiudizio subito. La Corte d’appello ha respinto l’appello, ma sulla base di altra ratio, ovvero ritenendo fondata l’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla difesa dell’appellata. Invero: a) il danno patrimoniale fatto valere nel presente giudizio era fondato, in via primaria, sugli stessi fatti costitutivi (illegittime operazioni bancarie comportanti addebiti sul conto dell’Orsini effettuate con firma falsa) fonte dello stesso danno invocato (pari ad euro 229.438,83 ovvero all’importo complessivo degli assegni recanti firma falsa) e già oggetto del giudizio conclusosi con la sentenza n. 848/2010, passata in giudicato, con la quale il del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva escluso, per ragioni che non potevano essere più discusse, che i fatti lesivi imputati dall’Orsini alla banca (aver negoziato titoli a firma apocrifa in pregiudizio del correntista) fossero tali da generare una responsabilità di quest’ultima in quanto : (a) la colpa della banca era «scriminata» (poiché giudicata frutto di una prassi abituale conosciuta o concordata con l'attore); (b) il correntista non aveva contestato ed aveva accettato le risultanze del conto. Onde sulla possibilità di ricondurre a responsabilità della banca la negoziazione di titoli apocrifi era sceso il giudicato. b) il fatto costitutivo ulteriore addebitato a MPS (società incorporante per fusione della [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. per azioni a r.l., a sua volta incorporante per fusione della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA].) a titolo di risarcimento danni, ovvero l’inadempimento contrattuale consistito nell’aver distrutto tutti i documenti bancari che avrebbe dovuto custodire per legge almeno per il termine di dieci anni, era irrilevante perché il Tribunale con la sentenza divenuta irrevocabile aveva già escluso a monte la responsabilità della banca, ovvero che dalla negoziazione dei titoli indicati dall’Orsini fosse derivato il danno dallo stesso lamentato, laddove il fatto diverso e sopravvenuto non aveva una proiezione lesiva ed una consistenza quantitativa diverse ed autonome rispetto a quelle derivanti dalla negoziazione de titoli apocrifi: infatti, anche ove la banca avesse conservato i documenti de quo ed anche se fosse stata accertata la denunciata apocrificità delle firme, nondimeno la domanda sarebbe stata respinta per le assorbenti considerazioni richiamate, che assorbivano il rilievo causale della distruzione dei documenti; il che valeva sia per i casi di apocrificità positivamente accertati in causa sia per quelli non potuti accertare per la distruzione dei documenti, in ogni caso essendo stata la condotta della banca non produttiva di danno. 3.-Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso e depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.; art. 1176, II comma, c.c. La Corte di Appello avrebbe errato nell’accogliere l’eccezione di giudicato esterno in quanto le due domande giudiziali sarebbero completamente diverse: la responsabilità addebitata alla filiale della B.N.A. era quella di aver negoziato assegni bancari recanti la firma del correntista apocrifa; poiché dalla CTU grafologica era emersa l’impossibilità di effettuare perizia sulle firme in quanto la banca aveva condotto al macero tutti gli assegni e i documenti ricollegati al conto, in sede di precisazione delle conclusioni, la difesa dell’Orsini aveva proposto la nuova e diversa domanda subordinata di inadempimento contrattuale (riproposta nel nuovo giudizio) degli obblighi di conservazione di tutti i documenti bancari sottoposti alla procedura di macerazione prima del termine decennale, sulla quale, essendo stata dichiarata inammissibile, nessun giudicato sostanziale si era formato. 2. Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 119 d.lgs. n. 385/1993 ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in quantonell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio, nell’esporre i fatti relativi alla mancata custodia dei documenti da parte della Banca convenuta, aveva dedotto anche il diritto sostanziale sancito dal comma 4 dell’art. 119 d.lg. n. 385 del 1993, ovvero il diritto sostanziale ad ottenere la documentazione custodita dalla banca nel termine decennale, violato dalla convenuta nei modi detti con la conseguente «l’impossibilità di metterli a disposizione del correntista e quindi del CTU del primo giudizio», diritto configurato come situazione giuridica finale e non strumentale, per il cui riconoscimento non assume rilievo l’utilizzazione che il cliente intenda fare della documentazione, escludendosi che tale utilizzazione debba essere necessariamente funzionale all’esercizio di diritti inerenti il rapporto contrattuale corrente con l’istituto di credito. 3. – Ancor prima di poter procedere allo scrutinio dei riportati motivi, rileva il Collegio, in via pregiudiziale, che l’odierno ricorso deve essere dichiarato improcedibile poiché agli atti non risulta depositata, in violazione dell’art.369 co.2 n. 2) c.p.c., la relazione di notifica della sentenza gravata –asseritamente avvenuta in data 8.4.2021 - deposito di cui nel ricorso neppure si dà atto. 4.- Va data, invero, continuità al principio consolidato secondo cui « La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un "fatto processuale" - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare la relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.c.» (Cass. Sez. Un. n. 21349/2022.; cfr., nel medesimo senso, pure nelle rispettive motivazioni, anche la precedente Cass. n. 15832 del 2021 e le più recenti Cass. nn. 14790, 19475 e 27313 del 2024, e n. 23982/2025). 4.1- Peraltro, nella specie, la relata di notifica in questione non risulta neppure altrimenti nella disponibilità di questa Corte, onde scongiurare la declaratoria di improcedibilità, in conformità a quanto già affermato nei precedenti richiamati secondo cui l’improcedibilità non può essere dichiarata ove la predetta documentazione risulti, comunque, nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c. (che nella specie non l’ha prodotto) ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.) - mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio. Infine - fermo quanto precede - poiché nella specie la notifica del ricorso risulta - dalla relata di notifica - essere avvenuta in data 27.7.2021, l’improcedibilità dello stesso nemmeno può essere scongiurata in riferimento alla data della pubblicazione della sentenza impugnata (18.5.2021), come stabilito dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte secondo cui, pur in difetto della produzione della relata di notificazione predetta, il ricorso per cassazione deve ugualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno (nella specie da individuarsi nella giornata del 19.7.2021 essendo il 18.7.2021 festivo) dalla pubblicazione della sentenza, perché in tal caso è comunque consentito al giudice dell'impugnazione, fin dal momento del deposito del ricorso ed in riferimento alla sola data di pubblicazione della decisione impugnata, verificarne e ritenerne la tempestività in relazione al termine breve di cui all'art. 325, comma 2, cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 11386 del 2019; Cass.n. 17014 del 2024; Cass. n.23982/2025). 4.2 - Perciò deve essere confermato anche in questo caso il principio per cui « Nel giudizio di legittimità, ove il ricorrente non abbia allegato l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, opera il cd. termine "lungo" ex art. 327 c.p.c.; nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia, espressamente o implicitamente, allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), si applica il termine "breve" ex art. 325 c.p.c. e il ricorrente ha l'onere di depositare, ex art. 369, comma 1, c.p.c., a pena di improcedibilità, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, a meno che il ricorso risulti notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato» (così da ultimo Cass.n.23982/2025) e altresì quello per cui «il mancato deposito di copia della relata di notifica della sentenza impugnata, nel termine stabilito dall'art.369 c.p.c., impedendo di verificare la tempestività dell'impugnazione ed il conseguente formarsi del giudicato, determina l'improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio, senza necessità di stimolare il contraddittorio, trattandosi di questione di rito relativa ai requisiti di procedibilità della domanda» ( per tutte Cass. n. 23982/2025 cit.). 5.- E’ appena il caso di aggiungere che il primo motivo sarebbe inammissibile perché non coglie né, quindi, aggredisce la ratio decidendi che attiene al passaggio in giudicato dell’insussistenza della dedotta negligenza della condotta di negoziazione degli assegni apocrifi da parte della banca quale fonte di responsabilità risarcitoria, insussistenza assorbente la rilevanza causale della ulteriore e diversa condotta inadempiente invocata (distruzione della documentazione bancaria necessaria a dimostrare l’apocrifia dei titoli negoziati) giacché ciò che è escluso con effetto di giudicato è il diritto alla riparazione del pregiudizio subito; e che il secondo motivo sarebbe parimenti inammissibile: sia perché del tutto carente di specificità e autosufficienza giacché non indica dove e come avrebbe dedotto la violazione del diritto ad ottenere i documenti in sé, sia perché contraddittorio laddove deduce che la violazione di tale diritto avrebbe causato «l’impossibilità di metterli a disposizione del correntista e quindi del CTU del primo giudizio» così prospettando in realtà la funzionalità della prestazione inadempiuta al risarcimento del danno derivante dalla illecita negoziazione dei titoli. 6. – In conclusione il ricorso va dichiarato improcedibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte controricorrente, liquidate nell'importo di euro 4.500,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1―quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo
Sentenza Cassazione n. 00849/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris